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Sentenza 30 agosto 2025
Sentenza 30 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 30/08/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 136/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
Il Tribunale, 1^ Sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
▪ dott. Fabio Luongo Presidente rel.
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice
▪ dott.ssa Elisabetta SARTOR Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 136/2025, promossa con ricorso ex artt. 473-bis.15 e art. 473-bis.29 cod. proc. civ. depositato il
21.1.2025
DA
(Cod. Fisc. , con l'avv. dom. Raissa Parte_1 C.F._1
Campanotto, giusta procura allegata telematicamente al presente ricorso;
- ricorrente-
CONTRO
(Cod. Fisc. ), con l'avv. dom. CP_1 C.F._2
Sara Frattolin, giusta procura a margine della comparsa di risposta;
- resistente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine;
- intervenuto -
OGGETTO: Ricorso per l'autorizzazione all'iscrizione del figlio minore alla pagina 1 di 12 scuola secondaria di primo grado;
variazione periodi di visita del padre dovuto ad esigenze sopravvenute;
provvedimenti ritenuti necessari in merito all'affidamento del minore.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI.
1. La ricorrente intende rinunciare a tutte le domande svolte con ricorso introduttivo del 21.01.2025 e il convenuto dichiara di accettare tale rinuncia, al contempo le parti intendono cristallizzare gli accordi tra loro intervenuti come segue, nell'interesse del figlio minore.
2. RESPONSABILITÀ GENITORIALE E DECISIONI DI MAGGIOR
INTERESSE: I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio minore . Le decisioni di maggiore importanza Per_1
relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e quant'altro di rilevante per la crescita del minore saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di . Per_1
Ciascun genitore si impegna a informare tempestivamente l'altro su ogni questione di rilievo riguardante il figlio.
Qualsiasi decisione relativa alla salute del figlio , incluse visite Per_1 mediche specialistiche, trattamenti terapeutici o interventi, dovrà essere preventivamente discussa e concordata da entrambi i genitori, salvo casi di urgenza conclamata.
I genitori concordano di effettuare, previo comune accordo sulla scelta del professionista (individuato preferibilmente tra quelli con esperienza nel settore sportivo siti in zona Ronchis/Latisana), una visita/consulto per il figlio presso un nutrizionista, al fine di valutare l'opportunità di Per_1
un regime alimentare specifico in relazione alla sua fase di crescita e attività sportiva. I costi relativi saranno considerati spesa straordinaria da ripartirsi al 50% tra i genitori.
pagina 2 di 12 Per quanto concerne l'utilizzo dello smartphone deve essere garantito da entrambi i genitori una supervisione durante l'utilizzo e una limitazione temporale dell'utilizzo dello stesso.
I genitori si impegnano a mantenere comunicazioni costanti e collaborative riguardo al figlio, evitando la triangolazione con il minore, informandosi reciprocamente su ogni questione di rilievo e concordando le modalità per garantire al minore una crescita serena ed equilibrata.
3. TEMPI DI PERMANENZA CON CU GENITORE: Fermo restando il collocamento prevalente del minore presso la madre, il padre Per_1
vedrà e terrà con sé il figlio come segue:
- Durante la settimana: due/tre pomeriggi, dal ritiro da scuola sino alla mattina del giorno successivo per la ripresa delle attività scolastiche.
Tali pomeriggi sono individuati nel martedì, venerdì e sabato, con la possibilità di modificarli in relazione alle giornate in cui Per_1
partecipa agli allenamenti di nuoto.
- Fine settimana: A weekend alternati, starà con il padre dal Per_1 venerdì all'uscita da scuola, al lunedì mattina, quando verrà riaccompagnato a scuola. La madre si impegna a consegnare al padre tutto il materiale necessario per lo studio e la permanenza presso il padre nel fine settimana.
Qualora il Sig. , per necessità lavorative, non potesse essere CP_1
presente nei giorni di sua spettanza ne darà tempestiva comunicazione alla sig.ra Pt_1
- Le parti si impegnano a garantire la massima elasticità nella gestione dei tempi di permanenza, consentendo modifiche ai giorni concordati, con relativo recupero, in caso di comprovate esigenze lavorative o di salute di uno dei genitori o del figlio, previo congruo preavviso e accordo reciproco.
- I genitori si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali pagina 3 di 12 imprevisti lavorativi che richiedano una modifica dei giorni di visita.
- Ciascun genitore, durante il periodo di permanenza con l'altro, avrà il diritto di sentire il figlio telefonicamente (chiamando l'utenza dell'altro genitore) 1-2 volte al giorno, salvo urgenze, in orario serale.
4. MANTENIMENTO ORDINARIO: Ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento ordinario del figlio per i periodi in cui il Per_1
minore sarà con lo stesso. Pertanto, non è previsto alcun assegno di mantenimento periodico a carico di un genitore in favore dell'altro per le esigenze ordinarie del figlio, così come già previsto e accettato dalle parti con precedente accordo datato 23.01.2023.
La madre percepirà inoltre in via esclusiva l'assegno unico per il figlio.
resterà fiscalmente a carico di entrambi i genitori al 50%. Per_1
5. SPESE A CARICO DEL SIG. Il Sig. CP_1 CP_1 provvederà integralmente al pagamento della mensa scolastica di Per_1
e al pagamento di una attività sportiva (attualmente il nuoto).
6. SPESE STRAORDINARIE: Le spese straordinarie mediche (incluse visite specialistiche, trattamenti terapeutici non coperti dal SSN, ecc.), scolastiche (incluse tasse di iscrizione a scuole private se concordate, ripetizioni, materiale didattico specifico, viaggi di istruzione, ecc.), sportive e ricreative (centri estivi, attività ludiche concordate, ecc.) relative al figlio saranno suddivise tra i genitori nella misura del Per_1
50% ciascuno. Per l'individuazione di tali spese, per il preventivo accordo
(salvo i casi di urgenza e le spese scolastiche obbligatorie) e per le modalità di rimborso, le parti faranno riferimento ai criteri indicati nel protocollo dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia - Sezione
Territoriale di Udine.
7. SUPPORTO ALLO STUDIO: I genitori concordano sulla necessità di individuare una figura qualificata (tutor/insegnante et similia) che possa seguire il figlio al fine di aiutarlo ad acquisire un metodo di studio Per_1
pagina 4 di 12 efficace. Tale supporto potrà essere fornito per alcune ore settimanali, sia durante il periodo estivo che, soprattutto, durante l'anno scolastico. La scelta del professionista e la definizione delle modalità e dei costi saranno concordate preventivamente tra i genitori e i relativi costi ripartirti al
50% tra gli stessi.
8. FESTIVITÀ E VACANZE:
Vacanze Natalizie: saranno gestite suddividendo il periodo a metà tra i genitori, alternando il giorno di Natale un anno con il genitore e il successivo con l'altro.
Vacanze Pasquali: saranno gestite suddividendo il periodo a metà tra i genitori, garantendo l'alternanza della Pasqua tra i genitori.
Altre Festività in generale: i genitori si impegnano a consentire collocazioni alternate del figlio durante le festività, al fine di Per_1 garantire al minore la possibilità di trascorrere del tempo con i fratelli maggiori che vivono distanti e che potrebbero rientrare in tali periodi;
Compleanno del figlio: da trascorrere in modo da garantire, ove possibile, la presenza di entrambi i genitori o, in mancanza, gli anni pari verranno trascorsi con il padre e quelli dispari con la madre.
Festa della Mamma e del Papà: il figlio trascorrerà la giornata con il genitore festeggiato.
Vacanze Estive: trascorrerà con ciascun genitore un periodo di Per_1
almeno due settimane consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo, il padre sceglierà per primo negli anni parie la madre negli anni dispari entro il 31 maggio di ogni anno.
I genitori redigeranno congiuntamente un piano dettagliato per la gestione del figlio durante il periodo estivo, concordando i Per_1
rispettivi periodi di ferie da trascorrere con il minore, nonché l'eventuale iscrizione a centri estivi o campi ludici, al fine di garantire a Per_1 adeguati periodi di riposo e svago, con la precisazione che i centri estivi pagina 5 di 12 che verranno scelti (e pagati a metà da ciascun genitore) dovranno garantire l'accudimento di anche in fascia oraria pomeridiana. Per_1
9. CONSENSO ALL'ESPATRIO: I genitori prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio per e Per_1
garantendo il diritto all'espatrio del figlio minore per motivi di Per_1
vacanza o studio, con l'obbligo di informare preventivamente l'altro genitore sulla destinazione e la durata del viaggio. Il passaporto e gli altri documenti validi per l'espatrio del minore saranno tenuti dal genitore collocatario e messi a disposizione dell'altro genitore in occasione dei viaggi all'estero.
10. SPESE LEGALI: Le spese legali del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti, stante la natura congiunta della richiesta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A mezzo del ricorso in epigrafe, ha adito il Tribunale Parte_1 collegiale in intestazione onde ottenere, anche in via d'urgenza,
l'autorizzazione a svolgere le pratiche necessarie per l'iscrizione del figlio al prossimo ciclo scolastico 2025/2026 presso l'istituto secondario Per_1 di primo grado “C. CAVOUR” a PALAZZOLO DELLO STELLA, eventualmente senza il consenso del padre , nonché al CP_1
fine di sentir disporre -a parziale modifica delle condizioni originariamente fissate dal Decreto emesso in data 22.12.2022 dal medesimo Tribunale- che il padre potesse trascorrere con il figlio solo il fine settimana dal venerdì sino al lunedì successivo (con conseguente pernottamento), in modo da permettere a di seguire le attività di sostegno Per_1
pomeridiane infrasettimanali presso la propria residenza a PRECENICCO e poter così passare il tempo libero senza impegni con il genitore.
La ricorrente, inoltre, ha sollecitato l'adozione di più opportuni pagina 6 di 12 provvedimenti in punto di affidamento, con previsione -se necessario ed a causa degli atteggiamenti ostili tenuti da controparte specie negli ultimi tempi- l'affidamento esclusivo ad essa ricorrente del minore.
Costituitosi in giudizio, , nel contestare le CP_1
deduzioni della ricorrente, ha preliminarmente eccepito la nullità del ricorso per mancata allegazione della procura alle liti e/o per mancanza dei requisiti di forma e contenuto di cui all'art. 473-bis.12 cod. proc. civ., salvo poi insistere, nel merito, in via principale per il rigetto delle domande attoree in punto di regime di affidamento e diritti di visita paterni, siccome infondate in fatto e in diritto, oltre che per la declaratoria di non luogo a provvedere circa la domanda di iscrizione alle scuole superiori, non avendo egli mai manifestato alcun dissenso all'iscrizione presso la scuola secondaria di PALAZZOLO DELLO STELLA.
In via subordinata, il resistente ha domandato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 337-quater comma 2 cod. civ., il collocamento principale di presso di sé, con annessa regolamentazione dei diritti di visita Per_1 della madre alla luce degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e con facoltà del padre di iscriverlo presso la scuola secondaria più prossima alla residenza, ferma la condanna della ricorrente alle spese di lite e al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa.
Alla prima udienza del 6 maggio 2025 il giudice istruttore, sentite le parti, tentava la conciliazione, anche alla luce della effettiva iscrivibilità di alla scuola di PALAZZOLO DELLO STELLA, rinviando per verifica Per_1
alla successiva udienza del 19.5.2025, dove le stesse parti comparivano rappresentando di aver raggiunto un complessivo accordo per la soluzione della lite e la definizione dei loro rapporti anche in merito alla gestione del figlio minore , secondo le conclusioni congiunte Per_1
riportate in epigrafe. La ricorrente, in tal senso, rinunciava a tutte le domande svolte con il ricorso introduttivo e il convenuto dichiarava di pagina 7 di 12 accettare tale rinuncia. Su questi presupposti, essendo la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, la stessa
è stata così rimessa al Collegio per la sua definizione.
Il Collegio, sul punto, non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento delle pattuizioni intercorse tra le parti, in quanto comunque conformi agli interessi morali e materiali del figlio minore . Nulla ha opposto, del Per_1
resto, lo stesso P.M., destinatario del predetto ricorso. Di tali condizioni, così come riportate in dispositivo, occorre allora prendere atto.
La natura procedimento impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo, nel prendere atto delle nuove pattuizioni intercorse tra le parti, così dispone:
1) RESPONSABILITÀ GENITORIALE E DECISIONI DI MAGGIOR
INTERESSE: I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio minore . Le decisioni di maggiore importanza Per_1
relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e quant'altro di rilevante per la crescita del minore saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di . Per_1
Ciascun genitore si impegna a informare tempestivamente l'altro su ogni questione di rilievo riguardante il figlio.
Qualsiasi decisione relativa alla salute del figlio , incluse visite Per_1
mediche specialistiche, trattamenti terapeutici o interventi, dovrà essere preventivamente discussa e concordata da entrambi i genitori, salvo casi di urgenza conclamata.
I genitori concordano di effettuare, previo comune accordo sulla scelta del professionista (individuato preferibilmente tra quelli con esperienza pagina 8 di 12 nel settore sportivo siti in zona Ronchis/Latisana), una visita/consulto per il figlio presso un nutrizionista, al fine di valutare l'opportunità di Per_1
un regime alimentare specifico in relazione alla sua fase di crescita e attività sportiva. I costi relativi saranno considerati spesa straordinaria da ripartirsi al 50% tra i genitori.
Per quanto concerne l'utilizzo dello smartphone deve essere garantito da entrambi i genitori una supervisione durante l'utilizzo e una limitazione temporale dell'utilizzo dello stesso.
I genitori si impegnano a mantenere comunicazioni costanti e collaborative riguardo al figlio, evitando la triangolazione con il minore, informandosi reciprocamente su ogni questione di rilievo e concordando le modalità per garantire al minore una crescita serena ed equilibrata.
2) TEMPI DI PERMANENZA CON CU GENITORE: Fermo restando il collocamento prevalente del minore presso la madre, il padre Per_1
vedrà e terrà con sé il figlio come segue:
- Durante la settimana: due/tre pomeriggi, dal ritiro da scuola sino alla mattina del giorno successivo per la ripresa delle attività scolastiche.
Tali pomeriggi sono individuati nel martedì, venerdì e sabato, con la possibilità di modificarli in relazione alle giornate in cui Per_1 partecipa agli allenamenti di nuoto.
- Fine settimana: A weekend alternati, starà con il padre dal Per_1
venerdì all'uscita da scuola, al lunedì mattina, quando verrà riaccompagnato a scuola. La madre si impegna a consegnare al padre tutto il materiale necessario per lo studio e la permanenza presso il padre nel fine settimana.
Qualora il Sig. , per necessità lavorative, non potesse essere CP_1
presente nei giorni di sua spettanza ne darà tempestiva comunicazione alla sig.ra Pt_1
- Le parti si impegnano a garantire la massima elasticità nella gestione pagina 9 di 12 dei tempi di permanenza, consentendo modifiche ai giorni concordati, con relativo recupero, in caso di comprovate esigenze lavorative o di salute di uno dei genitori o del figlio, previo congruo preavviso e accordo reciproco.
- I genitori si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali imprevisti lavorativi che richiedano una modifica dei giorni di visita.
- Ciascun genitore, durante il periodo di permanenza con l'altro, avrà il diritto di sentire il figlio telefonicamente (chiamando l'utenza dell'altro genitore) 1-2 volte al giorno, salvo urgenze, in orario serale.
3) MANTENIMENTO ORDINARIO: Ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento ordinario del figlio per i periodi in cui il Per_1
minore sarà con lo stesso. Pertanto, non è previsto alcun assegno di mantenimento periodico a carico di un genitore in favore dell'altro per le esigenze ordinarie del figlio, così come già previsto e accettato dalle parti con precedente accordo datato 23.01.2023.
La madre percepirà inoltre in via esclusiva l'assegno unico per il figlio.
resterà fiscalmente a carico di entrambi i genitori al 50%. Per_1
4) SPESE A CARICO DEL SIG. Il Sig. CP_1 CP_1
provvederà integralmente al pagamento della mensa scolastica di Per_1
e al pagamento di una attività sportiva (attualmente il nuoto).
5) SPESE STRAORDINARIE: Le spese straordinarie mediche (incluse visite specialistiche, trattamenti terapeutici non coperti dal SSN, ecc.), scolastiche (incluse tasse di iscrizione a scuole private se concordate, ripetizioni, materiale didattico specifico, viaggi di istruzione, ecc.), sportive e ricreative (centri estivi, attività ludiche concordate, ecc.) relative al figlio saranno suddivise tra i genitori nella misura del Per_1
50% ciascuno. Per l'individuazione di tali spese, per il preventivo accordo
(salvo i casi di urgenza e le spese scolastiche obbligatorie) e per le modalità di rimborso, le parti faranno riferimento ai criteri indicati nel pagina 10 di 12 protocollo dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia - Sezione
Territoriale di Udine.
6) SUPPORTO ALLO STUDIO: I genitori concordano sulla necessità di individuare una figura qualificata (tutor/insegnante et similia) che possa seguire il figlio al fine di aiutarlo ad acquisire un metodo di studio Per_1
efficace. Tale supporto potrà essere fornito per alcune ore settimanali, sia durante il periodo estivo che, soprattutto, durante l'anno scolastico. La scelta del professionista e la definizione delle modalità e dei costi saranno concordate preventivamente tra i genitori e i relativi costi ripartirti al
50% tra gli stessi.
7) FESTIVITÀ E VACANZE:
- Vacanze Natalizie: saranno gestite suddividendo il periodo a metà tra i genitori, alternando il giorno di Natale un anno con il genitore e il successivo con l'altro.
- Vacanze Pasquali: saranno gestite suddividendo il periodo a metà tra i genitori, garantendo l'alternanza della Pasqua tra i genitori.
- Altre Festività in generale: i genitori si impegnano a consentire collocazioni alternate del figlio durante le festività, al fine di Per_1
garantire al minore la possibilità di trascorrere del tempo con i fratelli maggiori che vivono distanti e che potrebbero rientrare in tali periodi;
- Compleanno del figlio: da trascorrere in modo da garantire, ove possibile, la presenza di entrambi i genitori o, in mancanza, gli anni pari verranno trascorsi con il padre e quelli dispari con la madre.
- Festa della Mamma e del Papà: il figlio trascorrerà la giornata con il genitore festeggiato.
- Vacanze Estive: trascorrerà con ciascun genitore un periodo di Per_1
almeno due settimane consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo, il padre sceglierà per primo negli anni parie la madre negli anni dispari entro il 31 maggio di ogni anno.
pagina 11 di 12 I genitori redigeranno congiuntamente un piano dettagliato per la gestione del figlio durante il periodo estivo, concordando i Per_1
rispettivi periodi di ferie da trascorrere con il minore, nonché
l'eventuale iscrizione a centri estivi o campi ludici, al fine di garantire a adeguati periodi di riposo e svago, con la precisazione che i Per_1
centri estivi che verranno scelti (e pagati a metà da ciascun genitore) dovranno garantire l'accudimento di anche in fascia oraria Per_1
pomeridiana.
8) CONSENSO ALL'ESPATRIO: I genitori prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio per e Per_1 garantendo il diritto all'espatrio del figlio minore per motivi di Per_1
vacanza o studio, con l'obbligo di informare preventivamente l'altro genitore sulla destinazione e la durata del viaggio. Il passaporto e gli altri documenti validi per l'espatrio del minore saranno tenuti dal genitore collocatario e messi a disposizione dell'altro genitore in occasione dei viaggi all'estero.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 29.8.2025
IL PRESIDENTE
dott. Fabio LUONGO
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
Il Tribunale, 1^ Sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
▪ dott. Fabio Luongo Presidente rel.
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice
▪ dott.ssa Elisabetta SARTOR Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 136/2025, promossa con ricorso ex artt. 473-bis.15 e art. 473-bis.29 cod. proc. civ. depositato il
21.1.2025
DA
(Cod. Fisc. , con l'avv. dom. Raissa Parte_1 C.F._1
Campanotto, giusta procura allegata telematicamente al presente ricorso;
- ricorrente-
CONTRO
(Cod. Fisc. ), con l'avv. dom. CP_1 C.F._2
Sara Frattolin, giusta procura a margine della comparsa di risposta;
- resistente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine;
- intervenuto -
OGGETTO: Ricorso per l'autorizzazione all'iscrizione del figlio minore alla pagina 1 di 12 scuola secondaria di primo grado;
variazione periodi di visita del padre dovuto ad esigenze sopravvenute;
provvedimenti ritenuti necessari in merito all'affidamento del minore.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI.
1. La ricorrente intende rinunciare a tutte le domande svolte con ricorso introduttivo del 21.01.2025 e il convenuto dichiara di accettare tale rinuncia, al contempo le parti intendono cristallizzare gli accordi tra loro intervenuti come segue, nell'interesse del figlio minore.
2. RESPONSABILITÀ GENITORIALE E DECISIONI DI MAGGIOR
INTERESSE: I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio minore . Le decisioni di maggiore importanza Per_1
relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e quant'altro di rilevante per la crescita del minore saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di . Per_1
Ciascun genitore si impegna a informare tempestivamente l'altro su ogni questione di rilievo riguardante il figlio.
Qualsiasi decisione relativa alla salute del figlio , incluse visite Per_1 mediche specialistiche, trattamenti terapeutici o interventi, dovrà essere preventivamente discussa e concordata da entrambi i genitori, salvo casi di urgenza conclamata.
I genitori concordano di effettuare, previo comune accordo sulla scelta del professionista (individuato preferibilmente tra quelli con esperienza nel settore sportivo siti in zona Ronchis/Latisana), una visita/consulto per il figlio presso un nutrizionista, al fine di valutare l'opportunità di Per_1
un regime alimentare specifico in relazione alla sua fase di crescita e attività sportiva. I costi relativi saranno considerati spesa straordinaria da ripartirsi al 50% tra i genitori.
pagina 2 di 12 Per quanto concerne l'utilizzo dello smartphone deve essere garantito da entrambi i genitori una supervisione durante l'utilizzo e una limitazione temporale dell'utilizzo dello stesso.
I genitori si impegnano a mantenere comunicazioni costanti e collaborative riguardo al figlio, evitando la triangolazione con il minore, informandosi reciprocamente su ogni questione di rilievo e concordando le modalità per garantire al minore una crescita serena ed equilibrata.
3. TEMPI DI PERMANENZA CON CU GENITORE: Fermo restando il collocamento prevalente del minore presso la madre, il padre Per_1
vedrà e terrà con sé il figlio come segue:
- Durante la settimana: due/tre pomeriggi, dal ritiro da scuola sino alla mattina del giorno successivo per la ripresa delle attività scolastiche.
Tali pomeriggi sono individuati nel martedì, venerdì e sabato, con la possibilità di modificarli in relazione alle giornate in cui Per_1
partecipa agli allenamenti di nuoto.
- Fine settimana: A weekend alternati, starà con il padre dal Per_1 venerdì all'uscita da scuola, al lunedì mattina, quando verrà riaccompagnato a scuola. La madre si impegna a consegnare al padre tutto il materiale necessario per lo studio e la permanenza presso il padre nel fine settimana.
Qualora il Sig. , per necessità lavorative, non potesse essere CP_1
presente nei giorni di sua spettanza ne darà tempestiva comunicazione alla sig.ra Pt_1
- Le parti si impegnano a garantire la massima elasticità nella gestione dei tempi di permanenza, consentendo modifiche ai giorni concordati, con relativo recupero, in caso di comprovate esigenze lavorative o di salute di uno dei genitori o del figlio, previo congruo preavviso e accordo reciproco.
- I genitori si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali pagina 3 di 12 imprevisti lavorativi che richiedano una modifica dei giorni di visita.
- Ciascun genitore, durante il periodo di permanenza con l'altro, avrà il diritto di sentire il figlio telefonicamente (chiamando l'utenza dell'altro genitore) 1-2 volte al giorno, salvo urgenze, in orario serale.
4. MANTENIMENTO ORDINARIO: Ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento ordinario del figlio per i periodi in cui il Per_1
minore sarà con lo stesso. Pertanto, non è previsto alcun assegno di mantenimento periodico a carico di un genitore in favore dell'altro per le esigenze ordinarie del figlio, così come già previsto e accettato dalle parti con precedente accordo datato 23.01.2023.
La madre percepirà inoltre in via esclusiva l'assegno unico per il figlio.
resterà fiscalmente a carico di entrambi i genitori al 50%. Per_1
5. SPESE A CARICO DEL SIG. Il Sig. CP_1 CP_1 provvederà integralmente al pagamento della mensa scolastica di Per_1
e al pagamento di una attività sportiva (attualmente il nuoto).
6. SPESE STRAORDINARIE: Le spese straordinarie mediche (incluse visite specialistiche, trattamenti terapeutici non coperti dal SSN, ecc.), scolastiche (incluse tasse di iscrizione a scuole private se concordate, ripetizioni, materiale didattico specifico, viaggi di istruzione, ecc.), sportive e ricreative (centri estivi, attività ludiche concordate, ecc.) relative al figlio saranno suddivise tra i genitori nella misura del Per_1
50% ciascuno. Per l'individuazione di tali spese, per il preventivo accordo
(salvo i casi di urgenza e le spese scolastiche obbligatorie) e per le modalità di rimborso, le parti faranno riferimento ai criteri indicati nel protocollo dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia - Sezione
Territoriale di Udine.
7. SUPPORTO ALLO STUDIO: I genitori concordano sulla necessità di individuare una figura qualificata (tutor/insegnante et similia) che possa seguire il figlio al fine di aiutarlo ad acquisire un metodo di studio Per_1
pagina 4 di 12 efficace. Tale supporto potrà essere fornito per alcune ore settimanali, sia durante il periodo estivo che, soprattutto, durante l'anno scolastico. La scelta del professionista e la definizione delle modalità e dei costi saranno concordate preventivamente tra i genitori e i relativi costi ripartirti al
50% tra gli stessi.
8. FESTIVITÀ E VACANZE:
Vacanze Natalizie: saranno gestite suddividendo il periodo a metà tra i genitori, alternando il giorno di Natale un anno con il genitore e il successivo con l'altro.
Vacanze Pasquali: saranno gestite suddividendo il periodo a metà tra i genitori, garantendo l'alternanza della Pasqua tra i genitori.
Altre Festività in generale: i genitori si impegnano a consentire collocazioni alternate del figlio durante le festività, al fine di Per_1 garantire al minore la possibilità di trascorrere del tempo con i fratelli maggiori che vivono distanti e che potrebbero rientrare in tali periodi;
Compleanno del figlio: da trascorrere in modo da garantire, ove possibile, la presenza di entrambi i genitori o, in mancanza, gli anni pari verranno trascorsi con il padre e quelli dispari con la madre.
Festa della Mamma e del Papà: il figlio trascorrerà la giornata con il genitore festeggiato.
Vacanze Estive: trascorrerà con ciascun genitore un periodo di Per_1
almeno due settimane consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo, il padre sceglierà per primo negli anni parie la madre negli anni dispari entro il 31 maggio di ogni anno.
I genitori redigeranno congiuntamente un piano dettagliato per la gestione del figlio durante il periodo estivo, concordando i Per_1
rispettivi periodi di ferie da trascorrere con il minore, nonché l'eventuale iscrizione a centri estivi o campi ludici, al fine di garantire a Per_1 adeguati periodi di riposo e svago, con la precisazione che i centri estivi pagina 5 di 12 che verranno scelti (e pagati a metà da ciascun genitore) dovranno garantire l'accudimento di anche in fascia oraria pomeridiana. Per_1
9. CONSENSO ALL'ESPATRIO: I genitori prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio per e Per_1
garantendo il diritto all'espatrio del figlio minore per motivi di Per_1
vacanza o studio, con l'obbligo di informare preventivamente l'altro genitore sulla destinazione e la durata del viaggio. Il passaporto e gli altri documenti validi per l'espatrio del minore saranno tenuti dal genitore collocatario e messi a disposizione dell'altro genitore in occasione dei viaggi all'estero.
10. SPESE LEGALI: Le spese legali del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti, stante la natura congiunta della richiesta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A mezzo del ricorso in epigrafe, ha adito il Tribunale Parte_1 collegiale in intestazione onde ottenere, anche in via d'urgenza,
l'autorizzazione a svolgere le pratiche necessarie per l'iscrizione del figlio al prossimo ciclo scolastico 2025/2026 presso l'istituto secondario Per_1 di primo grado “C. CAVOUR” a PALAZZOLO DELLO STELLA, eventualmente senza il consenso del padre , nonché al CP_1
fine di sentir disporre -a parziale modifica delle condizioni originariamente fissate dal Decreto emesso in data 22.12.2022 dal medesimo Tribunale- che il padre potesse trascorrere con il figlio solo il fine settimana dal venerdì sino al lunedì successivo (con conseguente pernottamento), in modo da permettere a di seguire le attività di sostegno Per_1
pomeridiane infrasettimanali presso la propria residenza a PRECENICCO e poter così passare il tempo libero senza impegni con il genitore.
La ricorrente, inoltre, ha sollecitato l'adozione di più opportuni pagina 6 di 12 provvedimenti in punto di affidamento, con previsione -se necessario ed a causa degli atteggiamenti ostili tenuti da controparte specie negli ultimi tempi- l'affidamento esclusivo ad essa ricorrente del minore.
Costituitosi in giudizio, , nel contestare le CP_1
deduzioni della ricorrente, ha preliminarmente eccepito la nullità del ricorso per mancata allegazione della procura alle liti e/o per mancanza dei requisiti di forma e contenuto di cui all'art. 473-bis.12 cod. proc. civ., salvo poi insistere, nel merito, in via principale per il rigetto delle domande attoree in punto di regime di affidamento e diritti di visita paterni, siccome infondate in fatto e in diritto, oltre che per la declaratoria di non luogo a provvedere circa la domanda di iscrizione alle scuole superiori, non avendo egli mai manifestato alcun dissenso all'iscrizione presso la scuola secondaria di PALAZZOLO DELLO STELLA.
In via subordinata, il resistente ha domandato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 337-quater comma 2 cod. civ., il collocamento principale di presso di sé, con annessa regolamentazione dei diritti di visita Per_1 della madre alla luce degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e con facoltà del padre di iscriverlo presso la scuola secondaria più prossima alla residenza, ferma la condanna della ricorrente alle spese di lite e al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa.
Alla prima udienza del 6 maggio 2025 il giudice istruttore, sentite le parti, tentava la conciliazione, anche alla luce della effettiva iscrivibilità di alla scuola di PALAZZOLO DELLO STELLA, rinviando per verifica Per_1
alla successiva udienza del 19.5.2025, dove le stesse parti comparivano rappresentando di aver raggiunto un complessivo accordo per la soluzione della lite e la definizione dei loro rapporti anche in merito alla gestione del figlio minore , secondo le conclusioni congiunte Per_1
riportate in epigrafe. La ricorrente, in tal senso, rinunciava a tutte le domande svolte con il ricorso introduttivo e il convenuto dichiarava di pagina 7 di 12 accettare tale rinuncia. Su questi presupposti, essendo la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, la stessa
è stata così rimessa al Collegio per la sua definizione.
Il Collegio, sul punto, non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento delle pattuizioni intercorse tra le parti, in quanto comunque conformi agli interessi morali e materiali del figlio minore . Nulla ha opposto, del Per_1
resto, lo stesso P.M., destinatario del predetto ricorso. Di tali condizioni, così come riportate in dispositivo, occorre allora prendere atto.
La natura procedimento impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo, nel prendere atto delle nuove pattuizioni intercorse tra le parti, così dispone:
1) RESPONSABILITÀ GENITORIALE E DECISIONI DI MAGGIOR
INTERESSE: I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio minore . Le decisioni di maggiore importanza Per_1
relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e quant'altro di rilevante per la crescita del minore saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di . Per_1
Ciascun genitore si impegna a informare tempestivamente l'altro su ogni questione di rilievo riguardante il figlio.
Qualsiasi decisione relativa alla salute del figlio , incluse visite Per_1
mediche specialistiche, trattamenti terapeutici o interventi, dovrà essere preventivamente discussa e concordata da entrambi i genitori, salvo casi di urgenza conclamata.
I genitori concordano di effettuare, previo comune accordo sulla scelta del professionista (individuato preferibilmente tra quelli con esperienza pagina 8 di 12 nel settore sportivo siti in zona Ronchis/Latisana), una visita/consulto per il figlio presso un nutrizionista, al fine di valutare l'opportunità di Per_1
un regime alimentare specifico in relazione alla sua fase di crescita e attività sportiva. I costi relativi saranno considerati spesa straordinaria da ripartirsi al 50% tra i genitori.
Per quanto concerne l'utilizzo dello smartphone deve essere garantito da entrambi i genitori una supervisione durante l'utilizzo e una limitazione temporale dell'utilizzo dello stesso.
I genitori si impegnano a mantenere comunicazioni costanti e collaborative riguardo al figlio, evitando la triangolazione con il minore, informandosi reciprocamente su ogni questione di rilievo e concordando le modalità per garantire al minore una crescita serena ed equilibrata.
2) TEMPI DI PERMANENZA CON CU GENITORE: Fermo restando il collocamento prevalente del minore presso la madre, il padre Per_1
vedrà e terrà con sé il figlio come segue:
- Durante la settimana: due/tre pomeriggi, dal ritiro da scuola sino alla mattina del giorno successivo per la ripresa delle attività scolastiche.
Tali pomeriggi sono individuati nel martedì, venerdì e sabato, con la possibilità di modificarli in relazione alle giornate in cui Per_1 partecipa agli allenamenti di nuoto.
- Fine settimana: A weekend alternati, starà con il padre dal Per_1
venerdì all'uscita da scuola, al lunedì mattina, quando verrà riaccompagnato a scuola. La madre si impegna a consegnare al padre tutto il materiale necessario per lo studio e la permanenza presso il padre nel fine settimana.
Qualora il Sig. , per necessità lavorative, non potesse essere CP_1
presente nei giorni di sua spettanza ne darà tempestiva comunicazione alla sig.ra Pt_1
- Le parti si impegnano a garantire la massima elasticità nella gestione pagina 9 di 12 dei tempi di permanenza, consentendo modifiche ai giorni concordati, con relativo recupero, in caso di comprovate esigenze lavorative o di salute di uno dei genitori o del figlio, previo congruo preavviso e accordo reciproco.
- I genitori si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali imprevisti lavorativi che richiedano una modifica dei giorni di visita.
- Ciascun genitore, durante il periodo di permanenza con l'altro, avrà il diritto di sentire il figlio telefonicamente (chiamando l'utenza dell'altro genitore) 1-2 volte al giorno, salvo urgenze, in orario serale.
3) MANTENIMENTO ORDINARIO: Ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento ordinario del figlio per i periodi in cui il Per_1
minore sarà con lo stesso. Pertanto, non è previsto alcun assegno di mantenimento periodico a carico di un genitore in favore dell'altro per le esigenze ordinarie del figlio, così come già previsto e accettato dalle parti con precedente accordo datato 23.01.2023.
La madre percepirà inoltre in via esclusiva l'assegno unico per il figlio.
resterà fiscalmente a carico di entrambi i genitori al 50%. Per_1
4) SPESE A CARICO DEL SIG. Il Sig. CP_1 CP_1
provvederà integralmente al pagamento della mensa scolastica di Per_1
e al pagamento di una attività sportiva (attualmente il nuoto).
5) SPESE STRAORDINARIE: Le spese straordinarie mediche (incluse visite specialistiche, trattamenti terapeutici non coperti dal SSN, ecc.), scolastiche (incluse tasse di iscrizione a scuole private se concordate, ripetizioni, materiale didattico specifico, viaggi di istruzione, ecc.), sportive e ricreative (centri estivi, attività ludiche concordate, ecc.) relative al figlio saranno suddivise tra i genitori nella misura del Per_1
50% ciascuno. Per l'individuazione di tali spese, per il preventivo accordo
(salvo i casi di urgenza e le spese scolastiche obbligatorie) e per le modalità di rimborso, le parti faranno riferimento ai criteri indicati nel pagina 10 di 12 protocollo dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia - Sezione
Territoriale di Udine.
6) SUPPORTO ALLO STUDIO: I genitori concordano sulla necessità di individuare una figura qualificata (tutor/insegnante et similia) che possa seguire il figlio al fine di aiutarlo ad acquisire un metodo di studio Per_1
efficace. Tale supporto potrà essere fornito per alcune ore settimanali, sia durante il periodo estivo che, soprattutto, durante l'anno scolastico. La scelta del professionista e la definizione delle modalità e dei costi saranno concordate preventivamente tra i genitori e i relativi costi ripartirti al
50% tra gli stessi.
7) FESTIVITÀ E VACANZE:
- Vacanze Natalizie: saranno gestite suddividendo il periodo a metà tra i genitori, alternando il giorno di Natale un anno con il genitore e il successivo con l'altro.
- Vacanze Pasquali: saranno gestite suddividendo il periodo a metà tra i genitori, garantendo l'alternanza della Pasqua tra i genitori.
- Altre Festività in generale: i genitori si impegnano a consentire collocazioni alternate del figlio durante le festività, al fine di Per_1
garantire al minore la possibilità di trascorrere del tempo con i fratelli maggiori che vivono distanti e che potrebbero rientrare in tali periodi;
- Compleanno del figlio: da trascorrere in modo da garantire, ove possibile, la presenza di entrambi i genitori o, in mancanza, gli anni pari verranno trascorsi con il padre e quelli dispari con la madre.
- Festa della Mamma e del Papà: il figlio trascorrerà la giornata con il genitore festeggiato.
- Vacanze Estive: trascorrerà con ciascun genitore un periodo di Per_1
almeno due settimane consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo, il padre sceglierà per primo negli anni parie la madre negli anni dispari entro il 31 maggio di ogni anno.
pagina 11 di 12 I genitori redigeranno congiuntamente un piano dettagliato per la gestione del figlio durante il periodo estivo, concordando i Per_1
rispettivi periodi di ferie da trascorrere con il minore, nonché
l'eventuale iscrizione a centri estivi o campi ludici, al fine di garantire a adeguati periodi di riposo e svago, con la precisazione che i Per_1
centri estivi che verranno scelti (e pagati a metà da ciascun genitore) dovranno garantire l'accudimento di anche in fascia oraria Per_1
pomeridiana.
8) CONSENSO ALL'ESPATRIO: I genitori prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio per e Per_1 garantendo il diritto all'espatrio del figlio minore per motivi di Per_1
vacanza o studio, con l'obbligo di informare preventivamente l'altro genitore sulla destinazione e la durata del viaggio. Il passaporto e gli altri documenti validi per l'espatrio del minore saranno tenuti dal genitore collocatario e messi a disposizione dell'altro genitore in occasione dei viaggi all'estero.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 29.8.2025
IL PRESIDENTE
dott. Fabio LUONGO
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