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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/06/2025, n. 8818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8818 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA
in persona del dr. GI UN ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di secondo grado iscritto al n. 22716 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, rimesso in decisione nell'udienza del 03.06.2025 e vertente
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avvocato R. Bocchini
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avvocato L. Manzo
APPELLATA
Nonché , in persona del Prefetto p.t. Controparte_2
APPELLATA
CONTUMACE
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c.
Conclusioni: come da verbale all'udienza del 03.06.2025 mediante trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appellante ha proposto gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
n.18816/2022, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione per inesistenza di titolo esecutivo CP_2
e, per l'effetto annullare e/o dichiarare illegittima l'opposta comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 07176201500002790000 in riferimento alle cartelle di pagamento n.
07120110227415669000; n. 07120120151855778000; n. 071201300585221947000; in subordine,
ha chiesto annullarsi, a seguito di prescrizione e/o decadenza dell'avversa pretesa creditoria, la succitata comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca in riferimento alle medesime cartelle esattoriali;
Si è costituita l' eccependo la inammissibilità dell'appello Controparte_3
per carenza di legittimazione passiva, nonché l'improponibilità dell'appello medesimo per carenza di interesse ad agire;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, con conferma della sentenza del Giudice di Pace.
La è rimasta contumace. Controparte_2
°°°°°
Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione dell' di carenza di Controparte_1
legittimazione passiva, dal momento che l'odierno appellante contesta la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca e le cartelle esattoriali da cui origina, per le quali eccepisce il difetto di notifica e/o la prescrizione, atti che sono tutti atti di esclusiva competenza dell' CP_4
.
[...] Passando al merito, l'appellante censura la sentenza del Giudice di Pace di sostenendo che CP_2
il giudicante avrebbe rigettato l'opposizione all'esecuzione proposta con motivazione carente e comunque inadeguata.
In particolare, deduce di aver eccepito l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria perché adottata in mancanza di un idoneo titolo esecutivo, per essere state le cartelle esattoriali annullate e, comunque, per essere inesigibili.
Orbene, la cartella n. 07120110227415669000 era stata notificata a mezzo raccomandata n.
670819591906, spedita il 30.11.2011 presso la residenza del ricorrente e consegnata in data
02.12.2011, in assenza del ricevente, al portiere che apponeva la propria sottoscrizione.
Anche la cartella n. 07120120151855778000 era stata notificata a mezzo raccomandata n.
671007697957, spedita il 31.12.2011 presso la residenza del ricorrente e consegnata in data
11.01.2013, in assenza del ricevente, al portiere che apponeva la propria sottoscrizione.
Parimenti, infine, la cartella n. 07120100585221947000 era stata notificata a mezzo raccomandata n. 671052829677 spedita il 20.03.2013 presso la residenza del ricorrente e consegnata in data 05.04.2013, in assenza del ricevente, al portiere che apponeva la propria sottoscrizione.
I motivi esposti dall'appellante non costituiscono valide ragioni per privare di efficacia come titolo esecutivo di tali cartelle.
Infatti, del tutto irrilevanti sono le seguenti motivazioni addotte: per la cartella di pagamento n.
07120110227415669000 si sostiene che non è stato possibile effettuare un pagamento parziale perché pretende la integrale estinzione;
per la cartella di pagamento n. CP_1
07120120151855778000 si rileva che è stata avanzata una proposta di rateizzo;
per la cartella di pagamento n. 071201300585221947000 si osserva che non è stato possibile effettuare un pagamento parziale perché pretende la integrale estinzione. CP_1
L'appellante ha anche eccepito la carenza di titolo esecutivo in quanto l'ammontare complessivo del credito non supererebbe il limite stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 602/1976 a seguito delle modifiche introdotte dalla D.L. n. 16/12 convertito in Legge n. 44/2012, limite che attualmente è di
€ 20.000,00.
Il motivo non è fondato in quanto, a fronte di una iscrizione ipotecaria è effettuata originariamente per un importo di € 73.241,68 ai sensi dell'art. 77 comma 2 bis del D.P.R. n.
602/1973, il non ha fornito la prova che l'ammontare complessivo del credito sia Pt_1
attualmente inferiore al limite di € 20.000,00.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
La soccombenza comporta la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore dell' , spese che si liquidano Controparte_1
come da dispositivo ex D. M. n. 147 del 2022 (valore fino ad € 5.200,00, esclusa la fase istruttoria).
Infine, alla soccombenza segue la declaratoria ex art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del
2002, inserito dall'art. 1 comma 17, della legge n. 228 del 2012.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice dr. GI UN, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 18816 del 2022, così provvede: CP_2
a)-rigetta l'appello;
b)- condanna a rimborsare le spese di lite relative al presente grado di giudizio in Parte_1
favore dell' , che liquida in € 852,00 per compensi, oltre spese Controparte_1
generali al 15%, Iva e Cap come pere legge;
c)- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17,
della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Roma, 11/06/2025
Il Giudice
GI UN