Ordinanza cautelare 15 maggio 2025
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00354/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01228/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1228 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Simone Bonaldi, Jonathan Pezzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Lucca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
dei provvedimenti adottati dalla Questura di Lucca in data -OMISSIS- con i quali veniva fatto divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio che verranno disputate sul territorio nazionale nonchè sul territorio degli altri stati dell'Unione Europea per la durata di anni 3.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Lucca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il dott. CO CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorso ora in decisione ha ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti di DASPO emessi dalla Questura di Lucca in data -OMISSIS- nei confronti dei ricorrenti.
La vicenda trae origine da un grave accadimento verificatosi nel pomeriggio del 23 febbraio 2025 sulla carreggiata dell’Autostrada A12, direzione nord, nei pressi dell’area di servizio “Versilia Est” in occasione della trasferta della squadra Lucchese a Sestri Levante, dove si sarebbe disputato l’incontro di calcio Sestri Levante - Lucchese, trasferta alla quale i ricorrenti hanno partecipato quali sostenitori della Lucchese.
Secondo la ricostruzione dei fatti operata dalla Questura di Lucca, i ricorrenti erano alla guida di due minivan noleggiati per la trasferta e viaggiavano in carovana con altri cinque minivan. Poco dopo aver superato l’area di servizio, i sette minivan si erano fermati sulla corsia di accelerazione che dall’area di servizio immette sulla carreggiata di marcia delle corsie autostradali; dunque gli occupanti dei minivan erano scesi dalle vetture, travisati e armati con oggetti atti ad offendere, ed avevano iniziato un violento scontro con i tifosi del Perugia, che si era poi dispiegato in piena autostrada, dopo che le pattuglie della Polizia stradale, a tutela della pubblica incolumità, avevano bloccato temporaneamente l’intera corsia in direzione nord.
Dal canto loro, gli ultras perugini, diretti in quello stesso momento allo stadio di Chiavari, avevano atteso, nel parcheggio posto sul retro del fabbricato dell’Autogrill, il passaggio del gruppo avversario dei tifosi della Lucchese, invece diretto allo stadio di Sestri Levante, essendovi fra le due tifoserie una nota e profonda ostilità. All’arrivo dei tifosi lucchesi, i perugini si erano immediatamente diretti in modo compatto verso la carreggiata autostradale, parimenti travisati e armati con spranghe, mazze e bastoni.
Gli scontri, durati circa sei minuti, con feriti anche gravi, erano poi cessati grazie anche al pronto intervento delle pattuglie della Polizia stradale, per tempo intervenute sul posto in quanto preallertate.
Secondo la Questura anche gli odierni ricorrenti, deferiti all’A.G. per i reati di rissa e interruzione di un servizio pubblico, avrebbero partecipato attivamente agli scontri.
A fondamento del ricorso i ricorrenti hanno dedotto:
1) la violazione di legge ed in particolare dell’art. 6 comma 1 della l. 401/89, stante l’asserita mancanza dei presupposti di fatto e di diritto per l’irrogazione della misura interdittiva; secondo la ricostruzione dei ricorrenti essi sarebbero stati vittime passive di un’aggressione da parte dei tifosi del Perugia alla quale non avrebbero partecipato essendo entrambi rimasti all’interno dei rispettivi minivan “ abbassati sul sedile per evitare di essere colpiti dal lancio di oggetti vari e dai colpi di cintura che avevano mandato in frantumi i finestrini dei Minivan ”;
2) il difetto di motivazione in riferimento alla pericolosità sociale e alla graduazione della misura;
3) la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo.
Si è costituita l’amministrazione resistente producendo una relazione con allegata documentazione.
Con ordinanza emessa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 15 maggio 2025 è stata respinta l’istanza cautelare.
All’udienza pubblica del 12 febbraio 2026, all’esito della discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e non può essere accolto per le seguenti ragioni.
1.1. Occorre infatti ricordare che, in base all’art. 6, comma 1, della legge n. 401 del 1989:
“ Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di:
a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza;
b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a); (….)”.
1.2. Nel caso di specie, i ricorrenti non contestano la dinamica generale dei fatti (peraltro tutta documentata da riprese video e dai relativi fotogrammi depositati in atti), né di essere stati presenti sul luogo degli scontri fra le due opposte tifoserie, ma sostengono invece di non aver partecipato a tali scontri e di non essere scesi dai rispettivi mezzi.
Tale versione dei fatti non appare verosimile essendo contrastante con numerose evidenze probatorie.
In primo luogo, infatti, entrambi i ricorrenti, in sede di sommarie informazioni, si sono mostrati oltremodo reticenti nel narrare i fatti alla Digos di Lucca, non avendo entrambi saputo fornire una giustificazione credibile dell’arresto dei minivan sulla corsia di accelerazione in uscita dall’autogrill, ed avendo entrambi dichiarato di non ricordare i nomi dei passeggeri dei rispettivi minivan e di non sapere se questi erano scesi dai minivan al momento dell’aggressione da parte dei tifosi perugini.
E’ chiaro invece che lo scontro fra le due opposte tifoserie fosse stato preordinato dalle stesse e che i ricorrenti, entrambi conducenti di due minivan, ne fossero a conoscenza, avendo la Questura accertato che i tifosi lucchesi, circa tre km prima della stazione di servizio si erano accostati sulla corsia di emergenza per prepararsi agli scontri, e altrettanto avevano fatto i perugini che invece si erano già da prima fermati nel parcheggio dell’area di servizio, senza però entrare nell’autogrill per utilizzare i relativi servizi igienici o di ristorazione. Di nuovo, appena superato l’autogrill, la colonna dei minivan si era fermata, questa volta sulla corsia di accelerazione (sulla quale ovviamente non è consentita la sosta), senza altro scopo se non quello di aspettare i tifosi lucchesi, per iniziare lo scontro in precedenza concordato, mettendolo in atto al di fuori del campo visivo delle telecamere di sorveglianza della stazione di servizio.
Dai verbali e dalle foto depositate in atti si ricava inoltre che al momento degli scontri i due minivan in questione erano rimasti, uno senza alcun conducente o passeggero a bordo, l’altro “ con il finestrino lato guidatore semiaperto, da cui non si nota il conducente a bordo ”.
La partecipazione consapevole e attiva dei ricorrenti agli scontri in questione è dunque dimostrata da elementi gravi precisi e concordanti.
1.3. In ogni caso, i ricorrenti, in quanto conducenti dei minivan con a bordo i tifosi lucchesi - anche ove si dovesse per ipotesi ritenere dubbia la loro partecipazione diretta alla rissa - per quanto sopra detto risultano sicuramente aver posto in essere “ sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza ” (v. art. 6, comma 1, lett. b, citato) ovvero, nella fattispecie, evidentemente finalizzata ad apprestare e realizzare lo scontro fra i due gruppi di tifosi nei pressi della stazione di servizio autostradale.
L’art. 6 della L. n. 401 del 1989 permette infatti al Questore di adottare un Daspo nei confronti di individui che abbiano tenuto condotte finalizzate alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico. In un contesto di violenza collettiva è sufficiente la presenza fisica nel gruppo e l’accertamento di un sostegno anche indiretto alle attività poste in essere dal gruppo (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. I, 5 novembre 2025, n. 979).
Nella fattispecie in esame l’Amministrazione ha correttamente valorizzato la funzione agevolativa della condotta dei ricorrenti, i quali hanno materialmente condotto, con i mezzi di trasporto dai medesimi noleggiati, i tifosi lucchesi sul luogo degli scontri.
1.4. Quanto alla proporzionalità della misura, è evidente come la durata del divieto stabilita in tre anni (nel mezzo della forbice fra uno e cinque anni di cui al comma 5 dell’art. 6 citato) sia adeguata rispetto alla gravità del fatto, che non può in alcun modo essere sminuita, avendo i ricorrenti concorso all’attuazione di una folle rissa (con lesioni personali anche gravi e danneggiamento degli autoveicoli), preorganizzata dalle opposte tifoserie, svoltasi su di una corsia autostradale, con conseguente interruzione della circolazione e pericolo per gli automobilisti; rissa sedata grazie all’intervento della Polizia stradale. Di fronte a tali evidenze, non sembra che anche riguardo alla pericolosità degli odierni ricorrenti si debba aggiungere altro.
1.5. Infine, quanto alla pretermissione della comunicazione di avvio di procedimento, essa è motivata e legittimamente giustificata nei provvedimenti impugnati con la necessità di evitare sin da subito che i destinatari della misura potessero rendersi responsabili di ulteriori e gravi comportamenti pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica.
2. Per tali ragioni, il ricorso deve essere respinto.
3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna i ricorrenti in solido a rimborsare all’amministrazione resistente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 oltre oneri accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC IA, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
CO CI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO CI | IC IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.