TAR Napoli, sez. II, sentenza 10/03/2026, n. 1682
TAR
Ordinanza cautelare 15 febbraio 2024
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TAR
Ordinanza collegiale 14 agosto 2024
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TAR
Sentenza 10 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa comunicazione di avvio del procedimento

    La comunicazione di avvio del procedimento inviata con decreto n. 21/2018 non risulta essere stata mai revocata o annullata dall’Amministrazione. Né a tanto può valere la sentenza di questo T.A.R. n. 3644/2023, con la quale il ricorso avverso il suddetto provvedimento è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, trattandosi di pronuncia avente natura meramente processuale, inidonea a produrre effetti costitutivi sul provvedimento impugnato. Peraltro il motivo, per come formulato ha valenza meramente formale, non avendo la ricorrente specificato quali circostanze di fatto o di diritto, nuove rispetto a quelle già evidenziate nel corso del procedimento, avrebbe potuto far valere.

  • Rigettato
    Inadeguatezza e contraddittorietà della motivazione

    Contrariamente a quanto afferma parte ricorrente, il provvedimento è sufficientemente motivato, sia perché dà atto della sussistenza dei presupposti di esercizio del potere di riacquisto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 63 L. 448/98, sia perché dà conto delle ragioni per le quali l’iter procedimentale per l’acquisizione autoritativa del compendio è stato ripreso. Nel provvedimento impugnato, infatti, si osserva che l’esercizio del potere di riacquisto si è reso necessario a causa dell’impossibilità di conseguire la proprietà dello stabilimento e delle aree, attraverso una soluzione concordata, in quanto la proposta di acquisto formulata dal Consorzio nell’ambito della procedura di vendita di cui all’art. 105 L. Fall. era stata superata da altra proposta, più vantaggiosa, proveniente da un privato, successivamente da costui non onorata, e dalla fissazione da parte del Tribunale, di una nuova data per la vendita competitiva. Il provvedimento, dunque, è stato adottato al fine di salvaguardare gli obiettivi di riqualificazione del sistema produttivo, l’adeguamento della dotazione infrastrutturale e dei livelli occupazionali, nonché lo sviluppo industriale dell’area, da perseguire attraverso l’avvio di una procedura comparativa che non miri solo alla massimizzazione del prezzo di vendita (obiettivo proprio della vendita fallimentare), ma all’individuazione del tipo di impresa e di attività che meglio possa coniugarsi con quelle già presenti nel territorio circostante, al fine di soddisfare gli obiettivi di sviluppo sopracitati.

  • Rigettato
    Sopravvenuta decorrenza del termine di esercizio del potere di riacquisto

    Il potere ablatorio previsto dall’art. 63 L. 448/1998 è del tutto svincolato dai presupposti e dai limiti previsti dal D.P.R. 327/2001, stante la diversità ontologica della posizione rivestita dal privato espropriato – che viene privato di una posizione dominicale piena ab origine – e quella dell’assegnatario di aree all’interno di un’area PIP, il cui diritto nasce già conformato dall’obbligo di esercitare l’attività produttiva per la quale l’area è stata assegnata. I termini di cui all’art. 13 D.P.R. 327/2001, non trovano applicazione nella fattispecie.

  • Inammissibile
    Omesso computo di una previsione di indennizzo in favore del cessionario

    La questione relativa all’indennizzo è stata dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione, essendo la controversia devoluta alla cognizione del giudice ordinario.

  • Rigettato
    Nullità dell’atto per difetto assoluto di attribuzione e per mancanza degli elementi essenziali

    Non costituisce presupposto del “riacquisto” di cui al citato art. 63 la circostanza che il Consorzio fosse originariamente proprietario dell'area assegnata. La facoltà di riacquisto presuppone che l'acquisto e (o) l’uso del diritto di proprietà dell'area, da parte dell'imprenditore, siano momenti esecutivi del governo consortile del proprio territorio per il solo fatto e una volta che l’area stessa sia inserita nel relativo piano regolatore consortile, pur se tal acquisto sia avvenuto senza un previo intervento del Consorzio. La Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che in materia di riacquisizione di aree assegnate da consorzi di sviluppo industriale, ai sensi dell'art. 63, comma 3, della l. n. 448/1998, il procedimento di riacquisto si applica anche nel caso in cui l’area sia stata successivamente trasferita a terzi mediante un atto negoziale, senza che rilevi se il trasferimento sia avvenuto prima o dopo la costituzione del consorzio e indipendentemente dal fatto che l’area sia stata ceduta da un soggetto diverso dal consorzio. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 della l. n. 448 del 1998, laddove prevede la facoltà di riacquisizione delle aree in cui sia cessata l'attività industriale o artigianale da più di tre anni, esercitabile dai Consorzi di sviluppo industriale tramite la corresponsione del prezzo attualizzato di acquisizione in luogo del prezzo di mercato, per violazione degli artt. 2, 42 e 117 Cost. e dell’art. 1, Protocollo 1 CEDU, atteso che tale potere va qualificato come esplicazione di una potestà ablatoria ad utilità pubblica predefinita, volta cioè a ripristinare, in funzione del superiore interesse pubblico perseguito dal legislatore con l’istituzione dei consorzi di sviluppo industriale, uno stato di fatto coerente con le finalità dell’intervento pubblico, e non già come espressione di un generale potere ablatorio in capo alla pubblica amministrazione, sicché non si determina in forza del suo esercizio alcun sacrificio indebito in danno dell'assegnatario, in quanto la sua condizione non è assimilabile a quella del proprietario che si vede espropriato un immobile per la realizzazione di un’opera pubblica.

  • Rigettato
    Mancanza della dichiarazione di pubblica utilità dell’area

    L’esercizio del potere di riacquisto non presuppone né una specifica dichiarazione di pubblica utilità, né l’efficacia di un vincolo espropriativo, essendo conseguenza della specifica destinazione delle aree. Il procedimento disciplinato dall'art. 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha natura espropriativa; l’inclusione di un’area nel piano regolatore territoriale e il suo conseguente assoggettamento a vincolo per la realizzazione di un insediamento ASI comportano ex lege dichiarazione di pubblica utilità delle opere ivi previste, facendo quindi sorgere, in capo al Consorzio, i poteri esecutivi in ordine al procedimento espropriativo. Nei confronti dei soggetti invece avvantaggiati dalla procedura, ossia dei soggetti assegnatari dei lotti, la procedura appare sin dall’inizio conformata in senso pubblicistico, nel senso che l'assegnazione avviene a condizione che le aree vengano destinate al concreto esercizio delle finalità a cui sono destinate. Le esigenze sottese alla procedimentalizzazione dell’azione ablatoria risultano quindi già comprese nel segmento a monte della fase di assegnazione, dal quale sono evincibili anche le ragioni dell’eventuale riacquisto del bene ad esso sottoposto.

  • Rigettato
    Incompetenza e violazione dello statuto consortile

    Lo statuto consortile, all’art. 21, disciplina la figura del la figura del Direttore generale “che sovraintende alla gestione amministrativa dell’Ente e alla disciplina del personale garantendo il buon andamento degli uffici e dei servizi, l’attuazione dei decreti consortili e l’efficiente funzionamento del Consorzio. Partecipa, con funzioni di segretario, alle riunioni del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo. Infine, svolge le attività e le funzioni che, in ordine ai singoli atti o a categorie di atti, gli vengono delegate dal Comitato Direttivo e dal Consiglio Generale”. Il motivo è, dunque, infondato. Sono infondati anche i vizi di difetto di istruttoria e motivazione per l’omessa effettuazione di una valutazione di fattibilità per valutare la concreta efficacia dell’intervento del Consorzio. Il provvedimento impugnato, pur non citando uno “studio di fattibilità” così definito per la valutazione della sussistenza dei presupposti di un efficace intervento del Consorzio, mostra comunque di aver effettuato una valutazione circa la realizzabilità degli obiettivi di riconduzione dell’area alla destinazione produttiva, avendo, da un lato, considerato che una vendita dei beni attraverso la procedura fallimentare, “cercando unicamente di massimizzare il prezzo di vendita”, non forniva garanzie di perseguimento degli “obiettivi di riqualificazione del sistema produttivo, l’adeguamento della dotazione infrastrutturale e il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché lo sviluppo industriale dell’area.”, dall’altro ha valutato il prezzo di vendita in base al valore stimato nella relazione dott. ing. Ernesto Ghelfi, aggiornata al 7 luglio 2022, nell’ambito della procedura fallimentare. A fronte della ritenuta e non contestata insussistenza di garanzie di perseguimento degli obiettivi di riconduzione dell’area alle finalità produttive dalla vendita nell’ambito della procedura fallimentare, la valutazione di opportunità dell’esercizio del potere di riscatto non appare immotivata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. II, sentenza 10/03/2026, n. 1682
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1682
    Data del deposito : 10 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo