Ordinanza cautelare 15 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 14 agosto 2024
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 10/03/2026, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01682/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00458/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 458 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Curatela Montefibre s.p.a. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Limatola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio per L'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Anastasio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del Decreto Dirigenziale n. 88 del 14/11/2023, adottato dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Napoli, notificato il successivo 21 novembre 2023, avente ad oggetto la conclusione del procedimento di riacquisto ex art. 63 L. n. 448/1998 del compendio industriale e dell'area di proprietà della Montefibre s.p.a. - in liquidazione e concordato preventivo -, ubicati nell'agglomerato ASI del Comune di Acerra (NA), contrada Paraglione
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Curatela Montefibre s.p.a. in liquidazione il 10/5/2024:
per la dichiarazione di nullità o, in subordine, per l'annullamento:
del Decreto Dirigenziale n° 88 del 14/11/2023, adottato dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Napoli, notificato il successivo 21 novembre 2023, avente ad oggetto la conclusione del procedimento di riacquisto ex art. 63 L. n. 448/1998 del compendio industriale e dell''area di proprietà della Montefibre s.p.a. - in liquidazione e concordato preventivo -, ubicati nell''agglomerato ASI del Comune di Acerra (NA), contrada Paraglione;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa VA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in trattazione la curatela ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale n.88 del 14/11/2023, con il quale il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della provincia di Napoli ha esercitato il potere di riacquisto previsto dall’art. 63 l. 448/1998 sul compendio industriale e sull’area di proprietà della Montefibre s.p.a. - in liquidazione e concordato preventivo -, ubicati nell’agglomerato A.S.I. del Comune di Acerra.
Premette il ricorrente che il procedimento era stato avviato con decreto dirigenziale n. 21/2018. L’atto era stato impugnato innanzi a questo T.A.R., che, dopo diversi rinvii dovuti alla pendenza di trattative tra le parti, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, motivata dall’abbandono del percorso autoritativo intrapreso da parte del Consorzio, a seguito della formulazione di una proposta d’acquisto del compendio.
Parte ricorrente afferma, inoltre, che l’acquisto non si era poi perfezionato, in quanto nella procedura di vendita veniva presentata una proposta da parte di un privato notevolmente più vantaggiosa di quella del Consorzio. Anche tale iniziativa, tuttavia, non andava a buon fine, poiché il privato decideva di ritirare la proposta. Veniva così fissata per il 13 dicembre 2023 una nuova data per la vendita ai sensi dell’art. 105 L. Fall. del compendio nell’ambito della procedura fallimentare. In data 14 novembre 2023 il Consorzio adottava il decreto impugnato, disponendo l’acquisto coattivo dell’area industriale.
La ricorrente lo ha impugnato formulando i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. n° 241/1990 e dell’art. 63 l. n° 448/1998 - omessa comunicazione del procedimento amministrativo -eccesso di potere sub specie di travisamento ed erronea valutazione dei fatti - difetto di istruttoria.
La decisione del Consorzio di intraprendere ex novo la procedura di acquisto coattivo, a distanza di cinque anni dall’ultimo atto endoprocedimentale, avrebbe richiesto una nuova comunicazione di avvio del procedimento, risultando la precedente sequenza procedimentale definitivamente abbandonata.
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 l. n° 241/1990 e 63 l. n° 448/1998, in relazione all’art. 42 Cost. carenza assoluta di motivazione concernente il ricorso alla procedura espropriativa, attivata al solo dichiarato fine di evitare l’alienazione a terzi nell’ambito di una gara concorsuale cui il medesimo Consorzio ha inteso infruttuosamente partecipare - eccesso di potere sub specie di irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell’atto.
Mancherebbe un’adeguata e coerente motivazione del provvedimento, poiché esso si limita a ripercorrere le trattative intercorse tra le parti, che avrebbero dovuto coerentemente condurre ad un esito non autoritativo della controversia.
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990, dell’art. 53 D.P.R. n° 218/1978, dell’art. 63 l. n° 448/1998, degli artt. 9 e 13 D.P.R. 327/2001, tutti in relazione all’art. 42 Cost. - sopravvenuta decorrenza del termine di esercizio del potere di riacquisto da parte del Consorzio.
Il potere di riacquisto coattivo dovrebbe soggiacere ai termini di cui all’art. 13 D.P.R. 327/2001, ponendosi l’art. 63 l. n° 448/1998, in caso contrario, in contrasto con l’art. 42 Cost. e la CEDU.
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 63 l. n° 448/1998, in relazione all’art. 42 Cost., omesso computo di una previsione di indennizzo in favore del cessionario, impropriamente compensato con i contributi utilizzati di remota erogazione, seppure ben utilizzati in costanza di esercizio d’impresa (C.D.S. n° 3644/2010).
Il decreto di riacquisto sarebbe affetto da difetto di istruttoria e di sufficiente motivazione in relazione all’avvenuta compensazione dell’importo dovuto quale corrispettivo della cessione con i contributi di cui ha goduto l’impresa. I contributi sono stati erogati tra il 1977 e il 2001, mentre il fallimento è intervenuto nel 2018. Il lungo lasso temporale intercorso tra l’epoca di erogazione dei contributi e il fallimento consentirebbe di escludere che la crisi d’impresa sia sintomo di un cattivo utilizzo dei fondi pubblici, dovendosi essa ricondurre a mutamenti nel mercato.
Si è costituito il Consorzio resistente che, preliminarmente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso al Ministero dello sviluppo economico, ritenuto controinteressato, nonché l’inammissibilità del secondo motivo per difetto di specificità e del quarto motivo per difetto di giurisdizione. Nel merito, ha contestato la fondatezza delle avverse censure.
La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 319/24 del 15.2.2024.
Con ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente, dopo aver ottenuto accesso agli atti del procedimento, ha formulato ulteriori motivi avverso il provvedimento impugnato.
I motivi sono i seguenti:
1. Nullità dell’atto per difetto assoluto di attribuzione e per mancanza degli elementi essenziali. Violazione dell’art. 1 protocollo N° 1 CEDU - Violazione e falsa applicazione dell’articolo 42 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 e 21-septies, della Legge 241/1990: Violazione e falsa applicazione dell’articolo 63, L. 448/1998 e della legge regionale 19/2013. Violazione del d.P.R. 327/2001 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e sproporzionalità. Difetto di motivazione.
Il provvedimento di riacquisto coattivo sarebbe nullo per difetto di attribuzione, in quanto la norma consente il riacquisto, ossia la cessione del bene al Consorzio, a condizione che l’area fosse in origine di proprietà dell’Ente, circostanza che nel caso di specie difetterebbe. Inoltre, l’art. 64 consentirebbe di compensare i contributi pubblici di cui ha goduto la società solo con il valore degli stabilimenti e non anche con il valore delle aree. Né potrebbe ritenersi che il riacquisto trovi fondamento nell’ordinario potere ablatorio poiché il PIP ha perduto efficacia da anni.
2. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 63, L. 448/1998 e della legge regionale 19/2013. Violazione del d.P.R. 327/2001 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e sproporzionalità. Difetto di motivazione.
Mancherebbe la dichiarazione di pubblica utilità dell’area, richiesta dall’art. 11, comma 12, della legge regionale n° 19 del 6 dicembre 2013.
3. Violazione e falsa applicazione di legge – Violazione degli articoli 14-21 dello Statuto consortile pubblicato sul Burc n° 20 dell’8 aprile 2019 – incompetenza – Eccesso di poter per difetto di istruttoria.
Il provvedimento sarebbe affetto da incompetenza e violerebbe l’articolo 3, della legge regionale n° 19/2013 poiché adottato dal “Direttore” del Consorzio che, tuttavia, sarebbe un organo normativamente non previsto.
Il “Direttore ” avrebbe agito in forza di una delega (di cui alla deliberazione n° 34 del 14.3.2017) conferita dal Comitato Direttivo risalente al 2017 che, ad avviso del ricorrente, troverebbe fondamento in una situazione di crisi circostanziata ed episodica, non più sussistente a sette anni di distanza.
Inoltre la delega conferita imponeva al Direttore di espletare un’istruttoria caso per caso per la verifica dei presupposti del potere di riacquisto, che nella specie non sarebbe stata espletata.
Il Consorzio ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti, essendo stati notificati oltre il termine decadenziale previsto per l’azione di annullamento, che non può essere legittimamente differito per effetto dell’istanza d’accesso, presentata solo nel marzo del 2024, a distanza di due mesi dalla scadenza del termine d’impugnazione.
Ha controdedotto comunque nel merito delle censure formulate.
All’esito dell’udienza pubblica del 4 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Ritiene il Collegio di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità, sollevata dall’Amministrazione resistente per difetto di notifica del ricorso al Ministero dello sviluppo economico, essendo il ricorso infondato nel merito.
2. Oggetto del giudizio è il decreto dirigenziale con il quale il Consorzio ASI di Napoli, sul presupposto dell’intervenuto fallimento della società ricorrente, ha proceduto alla riacquisizione delle aree di proprietà della odierna ricorrente, ricomprese nel piano consortile ai sensi dell’art. 63 della l. n. 448/1998, a norma del quale: “1. I consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché quelli costituiti ai sensi della vigente legislazione delle regioni a statuto speciale, hanno la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute per intraprese industriali o artigianali nell'ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione.
2. Gli stessi consorzi di cui al comma 1 hanno altresì la facoltà di riacquistare unitamente alle aree cedute anche gli stabilimenti industriali o artigianali ivi realizzati nell'ipotesi in cui sia cessata l'attività industriale o artigianale da più di tre anni.
3. Nell'ipotesi di esercizio delle facoltà di cui al presente articolo i consorzi
dovranno corrispondere al cessionario il prezzo attualizzato di acquisto delle aree e, per quanto riguarda gli stabilimenti, il valore di questi ultimi come determinato da un perito nominato dal presidente del tribunale competente per territorio, decurtato dei contributi pubblici attualizzati ricevuti dal cessionario per la realizzazione dello stabilimento.
4. Le facoltà di cui al presente articolo possono essere esercitate anche in presenza di procedure concorsuali.
5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai consorzi di sviluppo industriale per la realizzazione di infrastrutture industriali e per l'acquisizione di aree e di immobili da destinare agli insediamenti produttivi”.
3. Con il primo motivo, parte ricorrente lamenta l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il decreto dirigenziale n. 21/2018 con cui era stato dato avvio al procedimento sarebbe da ritenersi superato a seguito della sentenza di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse pronunciata da questo T.A.R., prendendo atto delle successive iniziative di composizione transattiva della contesa.
3.1. Il motivo è non è fondato. La comunicazione di avvio del procedimento inviata con decreto n. 21/2018 non risulta essere stata mai revocata o annullata dall’Amministrazione. Né a tanto può valere la sentenza di questo T.A.R. n. 3644/2023, con la quale il ricorso avverso il suddetto provvedimento è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, trattandosi di pronuncia avente natura meramente processuale, inidonea a produrre effetti costitutivi sul provvedimento impugnato. Peraltro il motivo, per come formulato ha valenza meramente formale, non avendo la ricorrente specificato quali circostanze di fatto o di diritto, nuove rispetto a quelle già evidenziate nel corso del procedimento, avrebbe potuto far valere.
4. Non fondato è anche il secondo motivo, nel quale si lamenta l’inadeguatezza e la contraddittorietà della motivazione del provvedimento in ragione delle trattative preordinate ad un acquisto non coattivo del compendio immobiliare che lo hanno preceduto.
Contrariamente a quanto afferma parte ricorrente, il provvedimento è sufficientemente motivato, sia perché dà atto della sussistenza dei presupposti di esercizio del potere di riacquisto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 63 L. 448/98, sia perché dà conto delle ragioni per le quali l’iter procedimentale per l’acquisizione autoritativa del compendio è stato ripreso.
Nel provvedimento impugnato, infatti, si osserva che l’esercizio del potere di riacquisto si è reso necessario a causa dell’impossibilità di conseguire la proprietà dello stabilimento e delle aree, attraverso una soluzione concordata, in quanto la proposta di acquisto formulata dal Consorzio nell’ambito della procedura di vendita di cui all’art. 105 L. Fall. era stata superata da altra proposta, più vantaggiosa, proveniente da un privato, successivamente da costui non onorata, e dalla fissazione da parte del Tribunale, di una nuova data per la vendita competitiva.
Il provvedimento, dunque, è stato adottato al fine di salvaguardare “gli obiettivi di riqualificazione del sistema produttivo, l’adeguamento della dotazione infrastrutturale e dei livelli occupazionali, nonché lo sviluppo industriale dell’area”, da perseguire attraverso l’avvio di una procedura comparativa che non miri solo alla massimizzazione del prezzo di vendita (obiettivo proprio della vendita fallimentare), ma all’individuazione “del tipo di impresa e di attività che meglio possa coniugarsi con quelle già presenti nel territorio circostante, al fine di soddisfare gli obiettivi di sviluppo sopracitati.”.
5. Anche il terzo motivo è infondato. Per costante orientamento il potere ablatorio previsto dall’art. 63 L. 448/1998 è del tutto svincolato dai presupposti e dai limiti previsti dal D.P.R. 327/2001, stante la diversità ontologica della posizione rivestita dal privato espropriato – che viene privato di una posizione dominicale piena ab origine – e quella dell’assegnatario di aree all’interno di un’area PIP, il cui diritto nasce già conformato dall’obbligo di esercitare l’attività produttiva per la quale l’area è stata assegnata (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16/12/2011) 07/02/2012, n. 664: “il procedimento disciplinato dall'art. 63 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" ha certamente natura espropriativa, deve peraltro evidenziarsi come la sua articolazione abbia una struttura del tutto particolare.
Infatti, la fase espropriativa, rivolta nel senso più tradizionale a soggetti terzi, rispetta pienamente le garanzie procedimentali di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, adeguando le modalità alla tipologia di intervento previsto dalla normativa. Infatti, l'inclusione di un'area nel piano regolatore territoriale ed il suo conseguente assoggettamento a vincolo per la realizzazione di un insediamento ASI comportano ex lege dichiarazione di pubblica utilità delle opere ivi previste, facendo quindi sorgere, in capo al Consorzio, i poteri esecutivi in ordine al procedimento espropriativo (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. VI, 14 settembre 2005, n. 4736).
Nei confronti dei soggetti invece avvantaggiati dalla procedura, ossia dei soggetti assegnatari dei lotti, la procedura appare sin dall'inizio conformata in senso pubblicistico, nel senso che l'assegnazione avviene a condizione che le aree vengano destinate al concreto esercizio delle finalità a cui sono destinate.
Le esigenze sottese alla procedimentalizzazione dell'azione ablatoria risultano quindi già comprese nel segmento a monte della fase di assegnazione, dal quale sono evincibili sia le ragioni dell'eventuale riacquisto che il bene ad esso sottoposto. La ripetizione di tali momenti, che non è richiesta dalla norma, comporterebbe quindi un mero aggravio dell'azione amministrativa, senza comportare un incremento di tutela del privato. La disciplina evocata non è quindi applicabile, sia perché non prevista dalla norma di legge, sia perché sostanzialmente inutile e ripetitiva. ”; cfr. ancora, T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 4 ottobre 2023, n. 2187 e T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 5.6.2025, n. 4282/25: “entro il peculiare contesto applicativo degli artt. 63 della L. n. 448 del 1998 e 10 della L.R. Campania n. 19 del 2013, il potere di riacquisto ivi disciplinato è da intendersi subordinato non già all'imposizione di un vincolo preordinato all'esproprio, bensì funzionalmente immanente alla destinazione produttiva impressa in via conformativa alle aree PIP dal RT A.; conseguentemente, il decorso del termine decennale di efficacia di quest'ultimo - come rimarcato da Cons. Stato, sez. IV, n. 930/2008 e n. 8710/2019 - comporta solo, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.P.R. n. 218 del 1978, il venir meno degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, laddove perdurano, invece, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 1150 del 1942, le destinazioni urbanistiche ivi previste ed i connessi vincoli conformativi operanti a presidio dei sottesi obiettivi di S.I., alla cui effettività, stabilità e continuità è strumentale il peculiare meccanismo di retrocessione contemplato dal legislatore statale e regionale lo statuto proprietario delle aree PIP si connota, cioè, come geneticamente e intrinsecamente conformato dal potere di riacquisto dell'ente consortile concedente, che è connaturato alla destinazione produttiva, in quanto finalizzato a garantire la realizzazione degli insediamenti programmati, e che prescinde, quindi, dall' imposizione del vincolo espropriativo ad opera del RT A. eventualmente decaduto ”).
Come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza richiamata, opinare diversamente - ossia considerare la prerogativa ex artt. 63 della L. n. 448 del 1998 e 10 della L.R. Campania n. 19 del 2013 soggetta al termine decadenziale di efficacia dei vincoli espropriativi imposti dal RT A. - significherebbe depotenziare, se non neutralizzare, la funzione di governo consortile del territorio, preordinata alla salvaguardia ed alla promozione dello S.I. delle aree PIP, le quali rischierebbero finire in disuso per ingiustificata inerzia delle relative imprese titolari, senza possibilità di rimediarvi da parte dell'ente deputato alla programmazione, regolazione e gestione del comparto..
Pertanto, i termini di cui all’art. 13 D.P.R. 327/2001, non trovano applicazione nella fattispecie.
6. È fondata, infine, l’eccezione di difetto di giurisdizione del quarto motivo di ricorso formulata dal Consorzio. Come ha di recente affermato il Consiglio di Stato in una fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente: “Per pacifica giurisprudenza, la controversia avente ad oggetto l’esercizio, da parte di un Consorzio di sviluppo industriale, del potere autoritativo di disporre la risoluzione del contratto e il riacquisto dei beni venduti al privato per mancata realizzazione del programma industriale, ai sensi dell’art. 63, l. 23 dicembre 1998 n. 448, spetta al giudice amministrativo, mentre è di competenza del giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda relativa alla reintegra del prezzo di acquisto, atteso che quest'ultima integra una questione di tipo meramente patrimoniale (Consiglio di Stato, sez. IV, 5 maggio 2016 n. 1800; 27 marzo 2014 n. 1477; cfr. Cassazione civile, sez. un., 24 febbraio 2011 n. 4462; Consiglio di Stato, sez. IV, 7 febbraio 2012 n. 664).
Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, la controversia avente ad oggetto l’esercizio, da parte di un Consorzio di sviluppo industriale, del potere autoritativo di disporre la risoluzione del contratto e il riacquisto dei beni venduti al privato per mancata realizzazione del programma industriale, ai sensi dell'art. 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, spetta al giudice amministrativo, mentre spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda relativa al prezzo di acquisto, atteso che quest’ultima integra una questione di tipo meramente patrimoniale (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 31 ottobre 2024 n. 28145).
Le questioni sollevate a riguardo dalla curatela fallimentare della società, ancorché non investano il quantum del corrispettivo di riacquisizione delle aree, ma l’an della compensazione operata dal direttore del Consorzio in relazione ai contributi pubblici ricevuti dalla società, concernono comunque questioni di natura patrimoniale che debbono ritenersi attratte alla giurisdizione del giudice ordinario.” (così, Consiglio di Stato, sez. IV, 1.4.2025, n. 2725/25).
7. Infine va dichiarata l’irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti. Essi sono stati proposti dalla ricorrente a seguito dell’accesso agli atti effettuato in data 12 marzo 2024. L’istanza aveva ad oggetto i seguenti documenti: “a) la dichiarazione di pubblica utilità inerente all’area oggetto del decreto n° 88 del 14.11.2023;
b) l’ammontare analitico e documentato dei contributi pubblici conseguiti dal Fallimento Montefibre S.p.A. limitatamente all’area oggetto di riacquisizione;
c) copia della delega attribuita al direttore generale del Consorzio per l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 63, legge n°448/98;
d) Copia dell’atto di scissione del 24 febbraio 2003, rep. 103524, racc. 9675, a rogito del Notaio Ciro de Vincenzo;
e) Copia della deliberazione del Consorzio del 12 maggio 2003, n° 195”.
All’esito dell’ostensione la ricorrente, in data 10.5.2024 ha notificato ricorso per motivi aggiunti, con i quali ha articolato nuove censure avverso il medesimo decreto di riacquisto n. 88 notificato il 14.11.2023 impugnato con il ricorso introduttivo.
7.1 Non può non rilevarsi la tardività dell’iniziativa di parte ricorrente, atteso che la documentazione richiesta, almeno con riguardo ai profili di censura effettivamente sollevati con il ricorso per motivi aggiunti, attiene a documenti menzionati nelle premesse del provvedimento impugnato, che, pertanto, la ricorrente avrebbe potuto (e dovuto) chiedere al Consorzio con istanza d’accesso agli atti, già al momento della ricezione del provvedimento. Il termine decadenziale di impugnazione, infatti, decorre dal momento in cui è acquisita la piena conoscenza del provvedimento, ossia quando ne è percepibile il contenuto lesivo. Rispetto a tale momento, il privato è onerato di attivarsi al fine di acquisire tutta la documentazione necessaria per verificare la sussistenza di profili di illegittimità del medesimo, non essendo consentito differirlo a propria discrezione, con istanze di accesso tardive. Lo stesso è a dirsi per i documenti di cui ha chiesto l’accesso senza sapere se essi fossero o meno presenti nel fascicolo (dichiarazione di pubblica utilità), poiché anch’essi si riferiscono a ipotetici vizi, il cui rilievo avrebbe dovuto e potuto essere tempestivamente effettuato, una volta avuta conoscenza della natura lesiva del provvedimento, previa tempestiva istanza di accesso agli atti.
Per le ragioni sopra richiamate, pertanto, i motivi articolati nel ricorso per motivi aggiunti, notificato il 10 maggio 2024, sono tardivi, perché sollevati oltre il termine di 60 giorni decorrente dalla notifica del provvedimento, avvenuta il 14.11.2023.
7.2 Né può rilevare in senso contrario, che il ricorrente, come primo motivo, abbia dedotto la nullità ex art. 21-septies L. 241/90 del provvedimento per difetto di attribuzione, con conseguente astratta applicabilità del più ampio termine di 180 giorni previsto dall’art. 31, comma 3, c.p.a.
Il vizio dedotto, infatti, a dispetto della qualificazione data dal ricorrente, è riconducibile al paradigma della violazione di legge, essendo dedotta l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di riacquisto. Il vizio, dunque, non è riconducibile alle ipotesi di nullità previste dall’art. 21-septies L. 241/90, ma all’annullabilità per violazione dell’art. 63 l. 448/98 (in relazione alle poste indennitarie compensabili), nonché delle norme relative all’esercizio del potere espropriativo.
Pertanto il termine entro cui il motivo avrebbe dovuto essere dedotto è quello previsto dall’art. 29 c.p.a. per le azioni di annullamento, non essendo configurabile un’ipotesi di nullità per difetto di attribuzione assoggettabile al più ampio termine di centottanta giorni previsto dall’art. 31, comma 4, c.p.a.
8. In ogni caso le censure formulate con il ricorso per motivi aggiunti sono anche infondate o inammissibili per difetto di giurisdizione. Su tutte le questioni sollevate si è già espresso il Consiglio di Stato, in analoga controversia con la sentenza n. 2725 del 1.4.2025.
9. Quanto al primo motivo, nella pronuncia sopra richiamata si osserva che, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, “non costituisce presupposto del “riacquisto” di cui al citato art. 63 la circostanza che il Consorzio fosse originariamente proprietario dell'area assegnata (Consiglio di Stato, sez. VI, 8 giugno 2010, n. 3644; sez. VI, 22 marzo 2010 n. 1637).
Detto orientamento è stato ribadito anche da questa Sezione, che ha avuto modo di precisare che l’art. 63, c. 2, l. n. 448/1998, quando fissa per i Consorzi di sviluppo industriale la facoltà di riacquistare unitamente alle aree cedute anche gli stabilimenti industriali o artigianali ivi realizzati (nell'ipotesi in cui sia cessata l'attività industriale o artigianale da più di tre anni), non va inteso in senso meramente letterale, quale esercizio, cioè, d’una sorta di riscatto dell’area, pattuito al momento dell’inserzione di essa nel perimetro della zona consortile; la facoltà di riacquisto presuppone che l'acquisto e (o) l’uso del diritto di proprietà dell'area, da parte dell'imprenditore, siano momenti esecutivi del governo consortile del proprio territorio per il solo fatto e una volta che l’area stessa sia inserita nel relativo piano regolatore consortile, pur se tal acquisto sia avvenuto senza un previo intervento del Consorzio. Sicché quest’ultimo, laddove se ne verificano i presupposti, non fa che rimettere, secondo un prudente, ma discrezionale apprezzamento del consorzio, l’area e gli impianti dismessi dall’imprenditore, che prima li aveva usati e che non abbia più un interesse attuale e concreto a renderli produttivi, a disposizione (in vendita o in affitto) di altri imprenditori per impiantare nuove iniziative industriali (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 5 maggio 2016 n. 1800).
La Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che in materia di riacquisizione di aree assegnate da consorzi di sviluppo industriale, ai sensi dell'art. 63, comma 3, della l. n. 448/1998, il procedimento di riacquisto si applica anche nel caso in cui l’area sia stata successivamente trasferita a terzi mediante un atto negoziale, senza che rilevi se il trasferimento sia avvenuto prima o dopo la costituzione del consorzio e indipendentemente dal fatto che l’area sia stata ceduta da un soggetto diverso dal consorzio (cfr. Cassazione civile, sez. I, ordinanza 5 novembre 2024 n. 28423; ordinanza 21 ottobre 2024 n. 27137) e che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 della l. n. 448 del 1998, laddove prevede la facoltà di riacquisizione delle aree in cui sia cessata l'attività industriale o artigianale da più di tre anni, esercitabile dai Consorzi di sviluppo industriale tramite la corresponsione del prezzo attualizzato di acquisizione in luogo del prezzo di mercato, per violazione degli artt. 2, 42 e 117 Cost. e dell’art. 1, Protocollo 1 CEDU, atteso che tale potere va qualificato come esplicazione di una potestà ablatoria ad utilità pubblica predefinita, volta cioè a ripristinare, in funzione del superiore interesse pubblico perseguito dal legislatore con l’istituzione dei consorzi di sviluppo industriale, uno stato di fatto coerente con le finalità dell’intervento pubblico, e non già come espressione di un generale potere ablatorio in capo alla pubblica amministrazione, sicché non si determina in forza del suo esercizio alcun sacrificio indebito in danno dell'assegnatario, in quanto la sua condizione non è assimilabile a quella del proprietario che si vede espropriato un immobile per la realizzazione di un’opera pubblica (cfr. Corte di Cassazione, sez. I, 5 novembre 2024 n. 28423).”.
10. È inammissibile per difetto di giurisdizione ogni doglianza concernente l’indennizzo, per le ragioni già esposte in precedenza, “ancorché non investano il quantum del corrispettivo di riacquisizione delle aree, ma l’an della compensazione operata dal direttore del Consorzio in relazione ai contributi pubblici ricevuti dalla società, concernono comunque questioni di natura patrimoniale che debbono ritenersi attratte alla giurisdizione del giudice ordinario.” (così Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2725 del 1.4.2025).
11. Infondate sono le censure con le quali si lamenta l’omessa dichiarazione di pubblica utilità, ovvero la decadenza dei vincoli espropriativi derivanti dall’approvazione del Piano ASI. Anche su tali aspetti si è già osservato che l’esercizio del potere di riacquisto non presuppone né una specifica dichiarazione di pubblica utilità, né l’efficacia di un vincolo espropriativo, essendo conseguenza della specifica destinazione delle aree. In proposito la sentenza n. 2725/25 del Consiglio di Stato ha osservato: “il procedimento disciplinato dall'art. 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha natura espropriativa; l’inclusione di un’area nel piano regolatore territoriale e il suo conseguente assoggettamento a vincolo per la realizzazione di un insediamento ASI comportano ex lege dichiarazione di pubblica utilità delle opere ivi previste, facendo quindi sorgere, in capo al Consorzio, i poteri esecutivi in ordine al procedimento espropriativo. Nei confronti dei soggetti invece avvantaggiati dalla procedura, ossia dei soggetti assegnatari dei lotti, la procedura appare sin dall’inizio conformata in senso pubblicistico, nel senso che l'assegnazione avviene a condizione che le aree vengano destinate al concreto esercizio delle finalità a cui sono destinate. Le esigenze sottese alla procedimentalizzazione dell’azione ablatoria risultano quindi già comprese nel segmento a monte della fase di assegnazione, dal quale sono evincibili anche le ragioni dell’eventuale riacquisto del bene ad esso sottoposto (Consiglio di Stato, sez. IV, 7 febbraio 2012 n. 664).”.
12. Del pari infondate sono le censure concernenti la validità della delega al Direttore e la completezza dell’istruttoria da lui condotta.
13. Quanto al primo profilo si osserva che lo statuto consortile, all’art. 21, disciplina la figura del la figura del Direttore generale “che sovraintende alla gestione amministrativa dell’Ente e alla disciplina del personale garantendo il buon andamento degli uffici e dei servizi, l’attuazione dei decreti consortili e l’efficiente funzionamento del Consorzio. Partecipa, con funzioni di segretario, alle riunioni del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo. Infine, svolge le attività e le funzioni che, in ordine ai singoli atti o a categorie di atti, gli vengono delegate dal Comitato Direttivo e dal Consiglio Generale ”. Il motivo è, dunque, infondato.
14. Sono infondati anche i vizi di difetto di istruttoria e motivazione per l’omessa effettuazione di una valutazione di fattibilità per valutare la concreta efficacia dell’intervento del Consorzio. Il provvedimento impugnato, pur non citando uno “studio di fattibilità ” così definito per la valutazione della sussistenza dei presupposti di un efficace intervento del Consorzio, mostra comunque di aver effettuato una valutazione circa la realizzabilità degli obiettivi di riconduzione dell’area alla destinazione produttiva, avendo, da un lato, considerato che una vendita dei beni attraverso la procedura fallimentare, “cercando unicamente di massimizzare il prezzo di vendita ”, non forniva garanzie di perseguimento degli “obiettivi di riqualificazione del sistema produttivo, l’adeguamento della dotazione infrastrutturale e il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché lo sviluppo industriale dell’area.”, dall’altro ha valutato il prezzo di vendita in base al valore stimato nella relazione dott. ing. Ernesto Ghelfi, aggiornata al 7 luglio 2022, nell’ambito della procedura fallimentare.
A fronte della ritenuta e non contestata insussistenza di garanzie di perseguimento degli obiettivi di riconduzione dell’area alle finalità produttive dalla vendita nell’ambito della procedura fallimentare, la valutazione di opportunità dell’esercizio del potere di riscatto non appare immotivata.
15. In conclusione, il ricorso introduttivo è in parte infondato, in parte inammissibile, limitatamente al quarto motivo di ricorso, per difetto di giurisdizione. Il ricorso per motivi aggiunti è irricevibile.
16. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui successivi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone: - A) quanto al ricorso introduttivo:
- dichiara inammissibile il quarto motivo per difetto di giurisdizione, essendo la questione devoluta alla cognizione del giudice ordinario innanzi al quale la controversia potrà essere riproposta con le modalità ed entro i termini previsti dall’art. 11 c.p.a.
- dichiara il ricorso per il resto infondato;
B) quanto al ricorso per motivi aggiunti, lo dichiara irricevibile.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA AR CA, Presidente FF
Daria Valletta, Primo Referendario
VA RI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA RI | IA AR CA |
IL SEGRETARIO