Sentenza breve 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 05/01/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00042/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06280/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6280 del 2025, proposto da
-OMISSIS- in qualità di genitore del minore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gilda -OMISSIS-arla Sannino, con domicilio digitale come da PE-OMISSIS- da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la -OMISSIS-ampania, Istituto -OMISSIS-omprensivo Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS- - Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'accertamento
del diritto dell’alunno ad ottenere un insegnante di sostegno per l’intera durata della sua permanenza a scuola (27 ore settimanali), o in subordine, di assegnare allo stesso un insegnante di sostegno nella misura massima stabilita dal Tribunale adito;
NON-OMISSIS-HÈ, SE -OMISSIS-ASO, MEDIANTE ANNULLAMENTO/DISAPPLI-OMISSIS-AZIONE PREVIA SOSPENSIVA:
A) del decreto Assegnazione docente di sostegno all’alunno -OMISSIS-. -OMISSIS- – -OMISSIS- plesso -OMISSIS- - Anno scolastico 2025-2026, del Dirigente Scolastico dell’Istituto -OMISSIS-omprensivo Statale “-OMISSIS-”, di -OMISSIS-, che assegna al minore 22 ore settimanali di sostegno scolastico, in luogo delle 27 ore di cui necessita;
B) del P.E.I. a.s. 2025-2026, modello H, trasmessi con nota prot. -OMISSIS- del 17.11.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Usr - Ufficio Scolastico Regionale per -OMISSIS-ampania e di Istituto -OMISSIS-omprensivo Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa NA Lo SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che
- il minore è affetto da disabilità grave ex art 3 comma 3 della legge 104/1992 e necessita della “copertura di tutte le ore di frequenza scolastica (27 h) con la presenza dell’insegnante di sostegno” come riferito nel medesimo PEI 2025/2026 impugnato con il ricorso in esame
-con il provvedimento del dirigente scolastico, impugnato unitamente al PEI 2025/2026, sono state invece assegnate solo 22 ore di sostegno e che secondo il GLO, dotato di competenza specialistica in materia, la mancanza di 5 ore comporta “una criticità importante” che incide “direttamente qualità dell’inclusione e sull’organizzazione quotidiana dell’alunno…” (cfr. verbale del 5 novembre 2025)
-il Ministero resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, tuttavia, con nota del dirigente scolastico – depositata dalla medesima Avvocatura distrettuale dello Stato – del 29 novembre 2025 si conferma la predetta criticità derivante dalla attribuzione di ore di insegnamento di sostegno inferiori a quelle indicate dal GLO, rappresentando la necessità e urgenza di “assicurare a (…) un sostegno permanente e continuo nella misura massima consentita dalla legge e adeguata alla sua grave patologia, per un trattamento pedagogico e didattico congiunto (di base e di sostegno) corrispondente all’intero numero di 27 ore settimanali di lezione previste dalla classe e dall’ordine di scuola frequentato, come si evince dal PEI del 05/11/2025”, emergendo una “ labilità attentiva marcata ” e “ episodi di opposizione ” con urla o agitazione (“si evidenzia che le urla avvengono prevalentemente quando prova malessere fisico o un bisogno che non riesce a comunicare, dato che non possiede strumenti linguistici adeguati” );
- con decreto monocratico ex art. 56 c.p.a. n. 2888 del 20 novembre 2025, rilevata la contraddittorietà tra il PEI e il verbale del GLO, l’Amministrazione è stata sollecitata a riesaminare la propria determinazione di assegnazione, ma è rimasta inottemperante, in violazione anche del dovere di collaborazione processuale ex art. 2 c.p.a.;
Ritenuto che il ricorso debba essere accolto, essendo confermata dalla medesima Amministrazione scolastica la sua fondatezza;
Osservato che la disciplina di settore “vigente” in materia di sostegno scolastico è stata infatti puntualmente chiarita dalla -OMISSIS-orte costituzionale (specie con la fondamentale sentenza n. 80/2010), dal -OMISSIS-onsiglio di Stato, (in particolare, anche con riguardo alla responsabilità del dirigente scolastico, -OMISSIS-ons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017, n. 4341) nonché dalla giurisprudenza ripetuta e recente anche di questo Tribunale (cfr., tra le più recenti T.A.R. -OMISSIS-ampania, Napoli, Sez. IV , 12 dicembre 2025, n. 8064; T.A.R. -OMISSIS-ampania, Napoli, Sez. IV , 10 dicembre 2025, n. 7861; T.A.R. -OMISSIS-ampania, Napoli, Sez. IV, 5 dicembre 2025, n. 8064; per analoghe controversia riferite all’anno scolastico 2024/2025, tra le altre, cfr. T.A.R. -OMISSIS-ampania, Napoli, Sez. IV, 8 gennaio 2025, n. 189; T.A.R. -OMISSIS-ampania, Napoli, Sez. IV, 8 gennaio 2025, n. 176 T.A.R. -OMISSIS-ampania, Napoli, Sez. IV, 7 gennaio 2025, n. 142; T.A.R. -OMISSIS-ampania, Napoli, Sez. IV, 28 novembre 2024, n. 6656; T.A.R. -OMISSIS-ampania, Napoli, Sez. IV, 28 novembre 2024, n. 6654; T.A.R. -OMISSIS-ampania, Napoli, Sez. IV, 27 novembre 2024, n. 6611; T.A.R. -OMISSIS-ampania, Napoli, Sez. IV, 25 novembre 2024, n. 6530; T.A.R. -OMISSIS-ampania, Napoli, Sez. IV, 25 novembre 2024, n. 5061; T.A.R. -OMISSIS-ampania, Napoli, Sez. IV, 11 novembre 2024, n. 6133; T.A.R. -OMISSIS-ampania, Napoli, Sez. IV, 11 novembre 2024, n. 6125; T.A.R. -OMISSIS-ampania, Napoli, Sez. IV, 29 ottobre 2024, n. 5787; T.A.R. -OMISSIS-ampania, Napoli, Sez. IV, 29 ottobre 2024, n. 5787; T.A.R. -OMISSIS-ampania, Napoli, Sez. IV, 25 ottobre 2024, n. 5642; T.A.R. -OMISSIS-ampania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5432; T.A.R. -OMISSIS-ampania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5414; T.A.R. -OMISSIS-ampania, Napoli, Sez. IV, 18 ottobre 2024, n. 5503; T.A.R. -OMISSIS-ampania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5499; T.A.R. -OMISSIS-ampania, Napoli, Sez. IV, 16 ottobre 2024, n. 5475; T.A.R. -OMISSIS-ampania, Napoli, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5379; T.A.R. -OMISSIS-ampania, Napoli, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5375; T.A.R. -OMISSIS-ampania, Napoli, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5369; sentenze con le quali sono stati definiti i relativi giudizi, conclusisi senza che nessuna di esse sia stata appellata);
Osservato che la “normativa vigente” è stata invero analiticamente ricostruita, da ultimo, anche nella sentenza T.A.R. -OMISSIS-ampania, II Sez., 17 novembre 2025, n. 7449, secondo cui “ è opportuno ribadire, ancora una volta che la centralità del ruolo del dirigente scolastico è innegabile e – salvo prova contraria – a tale figura va principalmente imputata la responsabilità della mancata tempestiva copertura delle ore di sostegno per alunni la cui invalidità sia certificata, a maggior ragione se presenti nella scuola dagli anni precedenti. L’esistenza di una normativa nazionale e a livello di Amministrazioni scolastiche periferiche (Uffici scolastici regionali e provinciali) che consente la richiesta di posti in deroga e anzi la impone nei casi in cui le esigenze didattiche e personali dell’alunno con disabilità possono essere tutelate e garantite solo con la copertura integrale, impone la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti impugnati tutte le volte in cui all’alunno con disabilità non sia stato attribuito un numero di ore di sostegno adeguato alla sua personale condizione e alle sue esigenze, a maggior ragione se il dirigente scolastico non abbia chiesto all’USR i posti “in deroga”. Pertanto, salvo l’Amministrazione riesca a dimostrare il contrario (ossia, che la richiesta è stata fatta e che è l’USR a non averla soddisfatta mediante la selezione di un adeguato numero di insegnati in deroga, con contratto fino al 30 giugno di ciascun anno scolastico), la mancata richiesta dei posti in deroga costituisce una illegittimità in re ipsa laddove il sistema PEI/GLO stabiliscano che all’alunno con disabilità spetta la copertura integrale delle ore di scuola mediante l’assegnazione insegnanti di sostegno (cd. rapporto 1:1) ”.
-OMISSIS-onsiderato che:
- con il presente giudizio, viene pertanto perseverata l’illecita prassi che trasferisce, di fatto, la sede ordinaria di definizione dell’interesse legittimo e del diritto fondamentale all’inclusione scolastica degli alunni portatori di disabilità, dal procedimento amministrativo al giudizio amministrativo, come già rilevato nei copiosi precedenti della Sezione che hanno disposto la trasmissione degli atti alla -OMISSIS-orte dei -OMISSIS-onti per le valutazioni di competenza;
-tale prassi comporta l’effetto di alimentare il contenzioso giudiziale e genera un duplice impatto negativo: da un lato, economico, a causa dei costi collettivi legati al funzionamento del servizio giustizia e alle condanne dell’Amministrazione soccombente alle spese processuali; dall’altro, discriminatorio, arrecando un pregiudizio significativo agli alunni disabili e alle loro famiglie, poiché “ nei fatti (…) solo i genitori…che propongano il ricorso giurisdizionale, e ne abbiano i mezzi anche economici per farlo, possono ottenere una pronuncia che ordini all'Amministrazione scolastica di consentire la fruizione delle ore nel numero determinato dal G.L.H.O., mentre lo stesso non avviene per i genitori che di tali mezzi siano privi ” (-OMISSIS-ons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341; anche tale “ulteriore criticità” del sistema è stata sottolineata dalla citata sentenza T.A.R. -OMISSIS-ampania, II Sez., 17 novembre 2025, n. 7449 che ha altresì disposto la trasmissione degli atti alla -OMISSIS-orte dei -OMISSIS-onti);
Ritenuto, in conclusione, che gli atti impugnati siano viziati per difetto di motivazione e contraddittorietà e che debbano essere annullato, con il dovere dell’amministrazione di riesercitare il potere, tenendo conto del fabbisogno effettivo dell’alunno, come accertato nel GLO, riformulando la determinazione contenuta nel PEI 2025/2026, circa le ore di assegnazione dell’insegnante di sostegno, entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione;
Ritenuto che la regolazione delle spese debba seguire la soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito;
-OMISSIS-onsiderato peraltro che la condotta processuale dell’Amministrazione integri gli estremi della resistenza temeraria e, dunque, della responsabilità aggravata ex art. 26, comma 2, c.p.a., in relazione all’art. 96 c.p.c.
Osservato al riguardo che:
- l’Amministrazione si è costituita “ per resistere ” al giudizio in data 25 novembre 2025, ma in data 1 dicembre 2025 ha depositato la relazione del dirigente scolastico prof.ssa -OMISSIS-, sopra richiamata nella quale si afferma testualmente che l’alunno “ manifesta labilità attentiva marcata, con momenti frequenti in cui perde lo sguardo e necessita di richiami costanti. L’attenzione sostenuta è molto limitata e difficilmente riesce a portare a termine un’attività se non in presenza dell’adulto che guida ogni passaggio ”, e si precisa, in conclusione, che “ si rende necessario e urgente assicurare a (…) un sostegno permanente e continuo nella misura massima consentita dalla legge e adeguata alla sua grave patologia, per un trattamento pedagogico e didattico congiunto (di base e di sostegno) corrispondente all’intero numero di 27ore settimanali di lezione previste dalla classe e dall’ordine di scuola frequentato, come si evince dal PEI del 05/11/2025”;
-tale strategia difensiva costituisce pertanto il riconoscimento sostanziale della fondatezza della pretesa azionata, rendendo oggettivamente incoerente – e priva di apprezzabile base – la contestuale resistenza in giudizio, che non costituisce espressione di fisiologica dialettica processuale, ma condotta idonea a protrarre inutilmente il contenzioso con aggravio di attività e costi per la parte ricorrente, con conseguente condanna d’ufficio, oltre che alle spese di lite, anche alla sanzione pecuniaria nei termini di cui al dispositivo, da versarsi al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese di cui all'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai sensi dell’art. 15. disp. att. c.p.a;
Ritenuto doveroso trasmettere pertanto gli atti alla Procura regionale della -OMISSIS-orte dei -OMISSIS-onti, per le valutazioni di competenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della -OMISSIS-ampania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il PEI 2025/2026, nei limiti di cui in motivazione.
-OMISSIS-ondanna il Ministero soccombente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
-OMISSIS-ondanna il Ministero soccombente al pagamento della sanzione per resistenza temeraria, liquidate in complessivi euro 2.000,00 disponendo che il relativo gettito sia versato al bilancio dello Stato, ex art. 15 disp. att. c.p.a.
Manda la Segreteria della Sezione per la trasmissione degli atti alla Procura regionale della -OMISSIS-orte dei -OMISSIS-onti, (campania.procura@corteconticert.it) e per la comunicazione della decisione al Dirigente Generale del Tribunale Amministrativo Regionale della -OMISSIS-ampania – Napoli, per quanto di rispettiva competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del -OMISSIS-onsiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
-OMISSIS-osì deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
NA Lo SA, Consigliere, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| NA Lo SA | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.