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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/10/2025, n. 1969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1969 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, Dott. Flora Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalla sola parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato a seguito della riserva assunta in data 21 ottobre 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3551/2021 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Crispo Gennaro, e con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti.
Ricorrente
E
, in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Oliva Anna, e con la stessa CP_1 elettivamente domiciliato in Nola, via Strada Statale 7 bis.
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.7.2021, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la ricorrente , dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, Parte_1 nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità, della pensione di inabilità nonché dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 10.4.2018 o da quella successiva, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Con memoria difensiva del 3.5.2022 si costituiva l' che sulla base di varie CP_1 argomentazioni giuridiche chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso. All'udienza del 17.4.2024, ritenutane l'opportunità, veniva chiesto al CTU già nominato nella fase di ATP, dott. di procedere ad una integrazione della relazione peritale al Persona_1 fine di valutare se, alla luce della nuova documentazione medica prodotta dalla ricorrente, si fosse verificato un eventuale aggravamento delle infermità incidente sul complesso invalidante in precedenza riscontrato. A seguito delle operazioni peritali, il predetto ctu depositava la relazione tecnica il 12.3.2025. In corso di causa con decreto presidenziale la causa veniva scardinata dal ruolo del precedente giudicante ed assegnata alla scrivente. All'udienza odierna, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
La domanda è infondata e va rigettata. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Orbene, gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti. Essi determinano, come affermato dal consulente, che la ricorrente va riconosciuta
“INVALIDA CON RIDUZIONE PERMANENTE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA IN
MISURA SUPERIORE AD 1/3 ED INFERIORE AL 74%: 52% (CINQUANTADUEPERCENTO) DALLA DATA DELLA DOMANDA AMMINISTRATIVA (10/04/2018); SOGGETTO INVALIDO AI SENSI DELL'ART. 6 D.L. N° 509/88 CON DIFFICOLTÀ MEDIO-GRAVI DALLA DATA DEL COMPIMENTO DEL 65ESIMO ANNO DI ETÀ (09/05/2018). SOGGETTO INVALIDO AI SENSI DELL'ART. 6 D.L. N° 509/88 CON DIFFICOLTÀ GRAVI DALLA DATA DEL RICOVERO PRESSO LA CASA DI CURA SAN
RA (22/01/2022). In particolare si ribadisce che, poiché non sussistono patologie che impediscano la deambulazione senza l'aiuto di un accompagnatore e/o lo svolgimento in autonomia degli atti quotidiani della vita, non realizzandosi le condizioni per la necessità di assistenza continua, in ossequio alla normativa vigente ed in base alla circolare ministeriale esplicativa degli atti quotidiani della vita (Ministero del Tesoro n. 14 del 28/09/1992), alla signora NON VA RICONOSCIUTA L'INDENNITÀ DI Parte_1
ACCOMPAGNAMENTO.”. Le conclusioni del CTU, dott. , trovano piena giustificazione nelle patologie Persona_1 accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. In particolare, risulta evidente che la ricorrente a decorrere dalla data della domanda amministrativa, ha avuto una invalidità pari al 52%, che non da diritto a prestazioni assistenziali. Di conseguenza, l'opposizione va, dunque, rigettata e per l'effetto, va dichiarato che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste dalla ricorrente. Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. dichiara irripetibili le spese di lite. Le spese di CTU di entrambi i giudizi, come liquidate in separati decreti, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara che non sussiste in capo alla ricorrente il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità, della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento;
2) Dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali;
3) Liquida le spese delle espletate CTU con separato decreto. Così deciso in Nola il 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, Dott. Flora Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalla sola parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato a seguito della riserva assunta in data 21 ottobre 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3551/2021 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Crispo Gennaro, e con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti.
Ricorrente
E
, in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Oliva Anna, e con la stessa CP_1 elettivamente domiciliato in Nola, via Strada Statale 7 bis.
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.7.2021, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la ricorrente , dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, Parte_1 nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità, della pensione di inabilità nonché dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 10.4.2018 o da quella successiva, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Con memoria difensiva del 3.5.2022 si costituiva l' che sulla base di varie CP_1 argomentazioni giuridiche chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso. All'udienza del 17.4.2024, ritenutane l'opportunità, veniva chiesto al CTU già nominato nella fase di ATP, dott. di procedere ad una integrazione della relazione peritale al Persona_1 fine di valutare se, alla luce della nuova documentazione medica prodotta dalla ricorrente, si fosse verificato un eventuale aggravamento delle infermità incidente sul complesso invalidante in precedenza riscontrato. A seguito delle operazioni peritali, il predetto ctu depositava la relazione tecnica il 12.3.2025. In corso di causa con decreto presidenziale la causa veniva scardinata dal ruolo del precedente giudicante ed assegnata alla scrivente. All'udienza odierna, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
La domanda è infondata e va rigettata. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Orbene, gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti. Essi determinano, come affermato dal consulente, che la ricorrente va riconosciuta
“INVALIDA CON RIDUZIONE PERMANENTE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA IN
MISURA SUPERIORE AD 1/3 ED INFERIORE AL 74%: 52% (CINQUANTADUEPERCENTO) DALLA DATA DELLA DOMANDA AMMINISTRATIVA (10/04/2018); SOGGETTO INVALIDO AI SENSI DELL'ART. 6 D.L. N° 509/88 CON DIFFICOLTÀ MEDIO-GRAVI DALLA DATA DEL COMPIMENTO DEL 65ESIMO ANNO DI ETÀ (09/05/2018). SOGGETTO INVALIDO AI SENSI DELL'ART. 6 D.L. N° 509/88 CON DIFFICOLTÀ GRAVI DALLA DATA DEL RICOVERO PRESSO LA CASA DI CURA SAN
RA (22/01/2022). In particolare si ribadisce che, poiché non sussistono patologie che impediscano la deambulazione senza l'aiuto di un accompagnatore e/o lo svolgimento in autonomia degli atti quotidiani della vita, non realizzandosi le condizioni per la necessità di assistenza continua, in ossequio alla normativa vigente ed in base alla circolare ministeriale esplicativa degli atti quotidiani della vita (Ministero del Tesoro n. 14 del 28/09/1992), alla signora NON VA RICONOSCIUTA L'INDENNITÀ DI Parte_1
ACCOMPAGNAMENTO.”. Le conclusioni del CTU, dott. , trovano piena giustificazione nelle patologie Persona_1 accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. In particolare, risulta evidente che la ricorrente a decorrere dalla data della domanda amministrativa, ha avuto una invalidità pari al 52%, che non da diritto a prestazioni assistenziali. Di conseguenza, l'opposizione va, dunque, rigettata e per l'effetto, va dichiarato che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste dalla ricorrente. Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. dichiara irripetibili le spese di lite. Le spese di CTU di entrambi i giudizi, come liquidate in separati decreti, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara che non sussiste in capo alla ricorrente il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità, della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento;
2) Dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali;
3) Liquida le spese delle espletate CTU con separato decreto. Così deciso in Nola il 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza