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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 09/09/2025 alle ore 17:00 in composizione monocratica:
TOLLOSO ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 197/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara - Via Rio Sparto N 21 65129 Pescara PE
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320240023803308000 E RUOLO IMPOSTA SOSTITU 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320240023803308000 E RUOLO IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 239/2025 depositato il 16/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La rag. ha impugnato la cartella di pagamento n. 08320240023803308000, relativa al su controllo modello redditi per l'anno di imposta 2021 ai sensi dell'art 36 bis del DPR n. 600 del 1973. Con l'atto impugnato veniva richiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 3.980,47. Ha contestato che tali importi non erano dovuti in quanto si basavano sul controllo della dichiarazione integrativa n. 19335358889, del 20.02.2023, che a sua volta era stata ulteriormente rettificata con la dichiarazione integrativa n. 19342221393, del 25.11.2024. Ha aggiunto che l'Iva per l'anno 2021, pari ad euro 423,00, non era stata mai compensata e che aveva provveduto ad effettuare il pagamento delle imposte dovute con ravvedimento operoso. Ha chiesto di annullare integralmente l'atto impugnato. Nella memoria di costituzione in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pescara, comunicava di aver effettuato uno sgravio parziale chiedendo di dichiarare la parziale estinzione della materia del contendere, confermava per resto la legittimità del proprio operato. Con successiva memoria di replica, deposita il 29 luglio 2025, la resistente evidenziava il mancato rispetto dei termini da parte della ricorrente in merito al deposito di ulteriori documenti avvenuta in data 19 luglio 2025 e insisteva per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima questione da affrontare riguarda l'ammissibilità della documentazione depositata dalla ricorrente in data 19 luglio 2025. L'udienza di trattazione era prevista per il 09/09/2025 e il termine di 20 giorni liberi di cui all'art. 32 D.lgs. 546/92 scadeva nel giorno sabato 19/07/2025. Tuttavia di sabato non possono esserci scadenze ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. 546/1992, e la stessa andava anticipata al venerdì 18/07/2025 (cfr. Cass. n. 82/2011). Di conseguenza, poiché tardivamente presentata, la documentazione prodotta il 19/09/25 deve essere stralciata dal fascicolo processuale. Entrando nel merito la ricorrente ha prodotto una prima dichiarazione per l'annualità 2021 della quale non si conosce il contenuto. Tuttavia la stessa è stata corretta in data 20 marzo 2023 con dichiarazione integrativa, non venivano tempestivamente versate le imposte dovute pagate ma solo successivamente dopo il ricevimento di una comunicazione di irregolarità, con versamenti insufficienti e con codici errati in base a quanto riferito dall'Ufficio. Tuttavia quest'ultimo è riuscito ad abbinare gli stessi ed ha effettuato uno sgravio parziale. La prima dichiarazione integrativa veniva corretta, a proprio favore, il 25/11/2024 inserendo i contributi per la Cassa di previdenza Ragionieri. Al riguardo, oltre al fatto che la documentazione prodotta il 19/09/2025 non può essere ritenuta come fonte di prova per le argomentazioni precedentemente esposte, quanto affermato dalla ricorrente che, con la presentazione della seconda dichiarazione integrativa, le situazioni debitorie si sarebbero annullate non risulta provato. Al riguardo va anche rilevato che, trattandosi di dichiarazione integrativa ultrannuale, il credito risultante non poteva essere utilizzato immediatamente ma riportato nella dichiarazione integrativa dell'anno 2024. Infine la cartella impugnata comprende anche un recupero relativo all'imposta sul valore aggiunto che il contribuente sostiene che si tratti di una eccedenza Iva a credito di euro 423,00 mai compensata. Tuttavia non allega alcun documento che possa provare la propria tesi. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
P.Q.M
.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 300,00. Pescara 9 settembre 2025. Il relatore Il presidente
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 09/09/2025 alle ore 17:00 in composizione monocratica:
TOLLOSO ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 197/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara - Via Rio Sparto N 21 65129 Pescara PE
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320240023803308000 E RUOLO IMPOSTA SOSTITU 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320240023803308000 E RUOLO IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 239/2025 depositato il 16/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La rag. ha impugnato la cartella di pagamento n. 08320240023803308000, relativa al su controllo modello redditi per l'anno di imposta 2021 ai sensi dell'art 36 bis del DPR n. 600 del 1973. Con l'atto impugnato veniva richiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 3.980,47. Ha contestato che tali importi non erano dovuti in quanto si basavano sul controllo della dichiarazione integrativa n. 19335358889, del 20.02.2023, che a sua volta era stata ulteriormente rettificata con la dichiarazione integrativa n. 19342221393, del 25.11.2024. Ha aggiunto che l'Iva per l'anno 2021, pari ad euro 423,00, non era stata mai compensata e che aveva provveduto ad effettuare il pagamento delle imposte dovute con ravvedimento operoso. Ha chiesto di annullare integralmente l'atto impugnato. Nella memoria di costituzione in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pescara, comunicava di aver effettuato uno sgravio parziale chiedendo di dichiarare la parziale estinzione della materia del contendere, confermava per resto la legittimità del proprio operato. Con successiva memoria di replica, deposita il 29 luglio 2025, la resistente evidenziava il mancato rispetto dei termini da parte della ricorrente in merito al deposito di ulteriori documenti avvenuta in data 19 luglio 2025 e insisteva per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima questione da affrontare riguarda l'ammissibilità della documentazione depositata dalla ricorrente in data 19 luglio 2025. L'udienza di trattazione era prevista per il 09/09/2025 e il termine di 20 giorni liberi di cui all'art. 32 D.lgs. 546/92 scadeva nel giorno sabato 19/07/2025. Tuttavia di sabato non possono esserci scadenze ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. 546/1992, e la stessa andava anticipata al venerdì 18/07/2025 (cfr. Cass. n. 82/2011). Di conseguenza, poiché tardivamente presentata, la documentazione prodotta il 19/09/25 deve essere stralciata dal fascicolo processuale. Entrando nel merito la ricorrente ha prodotto una prima dichiarazione per l'annualità 2021 della quale non si conosce il contenuto. Tuttavia la stessa è stata corretta in data 20 marzo 2023 con dichiarazione integrativa, non venivano tempestivamente versate le imposte dovute pagate ma solo successivamente dopo il ricevimento di una comunicazione di irregolarità, con versamenti insufficienti e con codici errati in base a quanto riferito dall'Ufficio. Tuttavia quest'ultimo è riuscito ad abbinare gli stessi ed ha effettuato uno sgravio parziale. La prima dichiarazione integrativa veniva corretta, a proprio favore, il 25/11/2024 inserendo i contributi per la Cassa di previdenza Ragionieri. Al riguardo, oltre al fatto che la documentazione prodotta il 19/09/2025 non può essere ritenuta come fonte di prova per le argomentazioni precedentemente esposte, quanto affermato dalla ricorrente che, con la presentazione della seconda dichiarazione integrativa, le situazioni debitorie si sarebbero annullate non risulta provato. Al riguardo va anche rilevato che, trattandosi di dichiarazione integrativa ultrannuale, il credito risultante non poteva essere utilizzato immediatamente ma riportato nella dichiarazione integrativa dell'anno 2024. Infine la cartella impugnata comprende anche un recupero relativo all'imposta sul valore aggiunto che il contribuente sostiene che si tratti di una eccedenza Iva a credito di euro 423,00 mai compensata. Tuttavia non allega alcun documento che possa provare la propria tesi. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
P.Q.M
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La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 300,00. Pescara 9 settembre 2025. Il relatore Il presidente