CA
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 6160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6160 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2214/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2214/2020 R.G.
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura allegata all'atto di appello, dall' avv. Vincenza Esposito, c.f.
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Casavatore, alla C.F._2 via D. Morelli n. 16
APPELLANTE
E
, c.f. , rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Domenico
LE EL, c.f. presso il cui studio elettivamente C.F._3 domicilia in Napoli, alla via Via Scipione Bobbio n. 15
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9315/2019, pubblicata il 21.10.2019.
Conclusioni per l'appellante : “a) in via pregiudiziale e cautelare Parte_1 sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
b) in accoglimento del primo motivo di appello ed in riforma della sentenza appellata, ridurre congruamente l'importo riconosciuto in favore di per tutte le motivazioni Controparte_1 evidenziate nel presente atto;
c)in ogni caso, in accoglimento del secondo motivo di appello ed in riforma della sentenza appellata riconoscere in favore del sig. Parte_1
la maggior somma di € 11.859,55 IVA INCLUSA ( € 10.781,41 i.e.) a titolo di
[...]
1 risarcimento per i vizi dell'opera, oltre al risarcimento del danno patito e a quanto a lui spettante come da C.t.u., o comunque quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di Giustizia, da porre poi in compensazione sulla eventuale somma maggiore
o minore disposta in favore della d) in Controparte_1 accoglimento del terzo motivo di appello, ed in riforma della sentenza appellata, riconoscere in favore del l'importo a titolo di iva sulla somma Parte_1 riconosciuta per i vizi dell'opera. e) Condannare parte appellata al pagamento delle spese ed onorari del doppio grado di Giudizio, con attribuzione al costituito procuratore per averne fatto anticipo, oltre iva, cpa e spese generali come per legge”.
Conclusioni per l'appellata/appellante incidentale Controparte_1
: “1) in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello
[...] proposto dal Sig. per i motivi di cui in premessa;
2) nel merito, in via Parte_1 principale, respingere l'appello perché non provato ed infondato in fatto e in diritto;
3) nel merito, ancora in via principale, accogliere l'appello incidentale proposto in via principale e, in riforma della sentenza impugnata, statuire che alcuna responsabilità sia addebitabile alla nella cattiva esecuzione dei lavori;
4) nel merito, Controparte_2 in subordine, accogliere l'appello incidentale proposto e, in riforma della sentenza impugnata, rigettare l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, confermando il contenuto dello stesso;
5) in ogni caso, condannare l'appellante principale alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. La propose ricorso monitorio dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Napoli esponendo che: a) nel 2011 aveva ricevuto incarico da
[...] di eseguire lavori di ristrutturazione presso un appartamento di proprietà di Parte_1 quest'ultimo, sito in Casavatore, per un importo complessivo di euro 68.244,37, scontato ad euro 59.500,00; b) aveva predisposto e presentato al committente tre successivi computi metrici, rispettivamente in data 6.11.2010, 9.06.2011e 30.01.2012, sulla base dei quali erano stati individuati gli interventi da realizzare e pattuiti i relativi corrispettivi;
c) i lavori erano stati eseguiti e, nel corso dell'esecuzione del rapporto, aveva ricevuto dal committente diversi acconti;
d) nonostante i ripetuti solleciti, parte del corrispettivo pattuito non era stato versato, residuando in favore di essa ditta ricorrente un credito di euro 21.614,00, quale saldo finale, come da fattura n. 3 dell'11.01.2013.
2 Tanto premesso la chiese il pagamento del suddetto importo di euro Controparte_1
21.614,00, a titolo di saldo per l'attività svolta, oltre spese legali.
Il Tribunale di Benevento, con decreto n. 247/2013 pubblicato il 1.06.2013, ingiunse a il pagamento della somma di euro 21.614,00, oltre interessi e spese del Parte_1 procedimento monitorio.
§ 1.1. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo, deducendo Parte_1 che: a) l'importo dei lavori era stato ulteriormente scontato di euro 2.000,00, come da
“riepilogo contabilità” del 31.01.2012, così pervenendo alla somma complessiva di euro
55.000,00; b) fino alla data del 4.01.2012 era stata versata la somma di euro 37.500,00, residuando l'importo di euro 17.500,00, da versare, a partire da febbraio 2012, con pagamento in contanti di euro 1.500,00 e successive rate mensili di euro 500,00 come si evinceva dalle allegate ricevute di pagamento;
c) alla data del 31.11.2012 era stata, quindi, versata la somma di euro 42.636,00, iva inclusa, residuando, pertanto, un importo ancora dovuto di euro 17.864,00, iva inclusa (55.000,00 come da ulteriore sconto effettuato in data 31.01.2012 + 5.500,00 per iva= 60.500,00 meno 42.636,00 =
17.864,00).
Il espose che la ditta ricorrente aveva eseguito le opere in maniera difforme Parte_1 rispetto a quanto concordato, con gravi vizi dei lavori, tempestivamente segnalati sia oralmente sia per iscritto, trattandosi di interventi non realizzati a regola d'arte. In particolare “1) la parete del disimpegno zona notte risulta in alcuni punti non perfettamente a piombo e la pitturazione delle stesse presenta delle piccole imperfezioni;
2) La parte curva della cameretta non è stata eseguita a regola d'arte e si notano una serie di sfumature;
3)Presenza di lesioni nella giuntura tra il pilastro e la nuova parete realizzata della cameretta;
4) Presenza di lesioni sul vano ingresso bagno camera da letto;
5) Il trattamento di lucidatura del parquet camera da letto non è stato eseguito a regola d'arte e in diversi punti si nota che la lucidatura non risulta eseguita correttamente e si notano su alcuni punti delle bolle;
6) Il rivestimento del bagno in camera e del bagno in cucina presenta alcune mattonelle lesionate;
7) gli spigoli delle nicchie per i termosifoni si presentano non eseguite a regola d'arte; 8) La controsoffittatura presenta in più punti gli spigoli non eseguiti correttamente e tinteggiate in modo grossolano;
9) La pavimentazione del terrazzo a livello con
l'appartamento presenta in più punti distaccamento delle mattonelle e mancanza di accurato trattamento di sigillatura delle fughe;
10) Presenza di lesioni molto evidenti nuova parte di chiusura terrazzo di copertura;
11) La pavimentazione
3 dell'appartamento risulta rovinata nella sua tonalità e dovuta alla cattiva sigillatura delle fughe”.
Precisò che la ditta ricorrente si era resa disponibile ad eliminare solo parte dei vizi.
Chiese, in via preliminare, la revoca del decreto ingiuntivo per mancanza di prova scritta ai sensi dell'art. 634 c.p.c. e, in via riconvenzionale, la compensazione dell'importo residuo di euro 17.864,00 con il controcredito vantato a titolo di risarcimento del danno patito - anche per aver dovuto provvedere all'eliminazione dei vizi riscontrati nell'appartamento al momento della consegna - quantificato in euro 40.000,00.
Concluse, pertanto, chiedendo la condanna della ditta opposta al pagamento, in suo favore, della somma di euro 22.136,00 (40.000,00 -17.864,00 = 22.136,00), o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e spese di lite.
§ 1.2. Si costituì la contestando la fondatezza Controparte_1 dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Sulla quantificazione dell'importo versato dal espose che quest'ultimo, alla Parte_1 data del 4.01.2012, aveva versato la somma complessiva di euro 38.700,00. Riferì come, nel mese di gennaio 2012, su richiesta dell'opponente, l'accordo di pagamento era stato modificato, prevedendo dapprima rate mensili di euro 1.000,00 e, successivamente, rate ridotte ad euro 500,00. Espose che il aveva provveduto ai seguenti Parte_1 versamenti: euro 1.000,00 nel mese di febbraio 2012; euro 500,00 il 28.02.2012; euro
500,00 il 30.03.2012; euro 500,00 il 4.05.2012; euro 500,00 il 4.06.2012 ed euro 500,00 il 2.07.2012. Aggiunse che l'opponente, nel mese di agosto, aveva effettuato un ultimo versamento con assegno di euro 1.636,00.
In conclusione, la ditta dedusse che l'importo ancora dovuto ammontava ad euro
21.614,00, e non ad euro 17.864,00, così come sostenuto dall'opponente.
Contestò, inoltre, l'esistenza dei vizi lamentati e affermò di essersi sempre resa disponibile a completare le opere commissionate, sostenendo che era stato, invece, il committente ad impedire la prosecuzione dei lavori, al fine di sottrarsi al pagamento del prezzo pattuito.
§ 1.3. Nelle memorie depositate nel primo termine di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., il dedusse che, alla data del 4.01.2012, aveva versato la somma complessiva Parte_1 di euro 43.200,00 - e non il minore importo indicato da controparte di euro 38.700,00 - al quale dovevano essere aggiunti i seguenti importi, successivamente corrisposti: euro
1.000,00 versati in data 1°.02.2012 (di cui euro 400,00 in contanti ed euro 600,00 con assegno); euro 500,00 in contanti come da ricevuta del 28.02.2012; euro 500,00 in
4 contanti come da ricevuta del 30.03.2012; euro 500,00 in contanti come da ricevuta del
4.05.2012; euro 500,00 in contanti come da ricevuta del 4.06.2012; euro 500,00 in contanti come da ricevuta del 2.07.2012 ed euro 1.636,00 con assegno avente scadenza al 30.11.2012, per un importo complessivo di euro 48.336,00. Residuava, secondo il la somma di euro 16.564,00 spettante alla controparte, da compensare con il Parte_1 maggiore credito risarcitorio per i vizi delle opere.
§ 1.4. Disposto l'interrogatorio formale, escussi i testi ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata, accolse l'opposizione e revocò il decreto ingiuntivo, condannando al Parte_1 pagamento in favore della ditta opposta della somma di euro 15.059,06 (minore di quella indicata nel decreto ingiuntivo), oltre interessi e svalutazione monetaria decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo. Compensò integralmente le spese di lite.
La decisione del primo giudice si fonda sulle ragioni che di seguito si sintetizzano.
1) “Nel corso del giudizio è emerso chiaramente il rapporto, peraltro non contestato, intercorrente tra le parti;
rapporto confermato non solo dalla documentazione prodotta in atti da parte opposta, a supporto della propria pretesa creditoria, ma anche dalla espletata prova.”.
2) Sono stati accertati i vizi nell'esecuzione delle opere, come evidenziato dal c.t.u., e risulta, altresì, un implicito riconoscimento degli stessi da parte dell'opposta.
3) In punto di quantificazione dei lavori non eseguiti a regola d'arte, il consulente tecnico d'ufficio ha fornito una descrizione analitica dei vizi riscontrati ed ha determinato in euro 6.554,94 il costo degli interventi necessari per la loro eliminazione.
4) Essendo attendibili e condivisibili le conclusioni del consulente d'ufficio, ed accertato il costo dei lavori per l'eliminazione dei vizi delle opere, il decreto ingiuntivo va revocato e dalla somma richiesta dall'opposta di euro 21.614,00 va detratto l'importo di euro 6.554,94, sicché l'opponente è tenuto al pagamento della sola somma residua di euro 15.059,06 (euro 21.614,00 – euro 6.554,94).
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello, a cui ha Parte_1 resistito, costituendosi, la proponendo, a sua Controparte_1 volta, appello incidentale.
Le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza del 1°.07.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ha riservato la causa in decisione, assegnando il termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse
5 conclusionali e il successivo termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
§ 2.1. Il primo motivo di gravame è rubricato “sulla errata valutazione delle richieste dell'opponente e delle prove di pagamento”.
L'appellante deduce di aver corrisposto alla la somma complessiva di Controparte_1 euro 48.336,00, come si evince dalle ricevute analiticamente richiamate negli atti difensivi, importo che avrebbe dovuto essere detratto dal valore complessivo delle opere realizzate e indicate dal c.t.u., pari ad euro 55.000,00, ossia euro 60.500,00 IVA inclusa.
Sulla base di tali elementi la somma residua effettivamente dovuta alla società opposta sarebbe di euro 12.164,00, pari alla differenza tra il valore delle opere e i pagamenti già eseguiti (euro 60.500,00 – euro 48.336,00), somma inferiore a quella di euro 21.614,00, indicata nel ricorso monitorio, utilizzata come base di calcolo da parte del Tribunale ai fini della compensazione con il controcredito che avrebbe omesso di tener conto delle numerose ricevute di pagamento depositate sin dall'introduzione del giudizio, mai contestate dalla controparte e riconosciute in sede di interrogatorio formale da CP_1 come da lui sottoscritte.
[...]
§ 2.2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha quantificato in euro 6.554,94 l'importo necessario per l'eliminazione dei vizi delle opere eseguite dalla sostenendo che il Controparte_1 giudice di prime cure ha recepito in modo acritico le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, omettendo di motivare le ragioni per cui non siano state valorizzate le sue osservazioni, contenute nelle note autorizzate depositate in data 26.10.2018.
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto delle predette note ed attenersi alla prima quantificazione dei costi per l'eliminazione dei vizi effettuata dal consulente tecnico d'ufficio, pari a euro 10.781,41, oltre IVA, anziché recepire la successiva determinazione operata dal medesimo CTU, a seguito delle osservazioni dei consulenti tecnici di parte. Critica, in particolare, la carenza di chiarezza nell'esposizione delle ragioni che avrebbero consentito la sostituzione di una sola parte della pavimentazione del terrazzo (con costi inferiori) in luogo della totale sostituzione, come ipotizzato nella relazione tecnica prima dei rilievi dei consulenti di parte.
Conclude assumendo che “il Giudice di prime cure, avrebbe dovuto accogliere
l'opposizione a decreto ingiuntivo e porre in compensazione la corretta somma in favore della di € 12.164,00 iva inclusa con il controcredito vantato dal Controparte_1
6 per i vizi delle opere quantificati in Euro 11.859,55 IVA INCLUSA (€ Parte_1
10.781,41 i.e.),”.
§ 2.3. Con il terzo motivo di appello, il censura la sentenza di primo grado Parte_1 per non aver integrato l'importo quantificato dal consulente tecnico d'ufficio per la rimozione dei vizi riscontrati nelle opere eseguite dall'appellata con l'aggiunta dell'Iva.
L'appellante osserva, in particolare, che l'aliquota Iva è stata correttamente applicata sull'importo dovuto a saldo dei lavori eseguiti dalla mentre non è Controparte_1 stata applicata sulle somme a lui spettanti a titolo di costi per l'eliminazione dei medesimi vizi.
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che la somma stimata dal
C.T.U. era indicata al netto dell'Iva e, di conseguenza, integrare le risultanze del computo con l'aliquota corrispondente, al fine di garantire un trattamento equo e paritario tra le parti.
§ 2.4. L'appellata con il gravame incidentale deduce che il giudice di Controparte_1 primo grado non ha tenuto conto del comportamento “ostativo” del committente, il quale
- dopo aver richiesto ulteriori dilazioni di pagamento - ha contestato 'presunti' vizi delle opere ed ha rinviato gli appuntamenti fissati, impedendo il completamento dei lavori.
Dunque, secondo l'appellata, la mancata ultimazione dei lavori è imputabile esclusivamente al committente, circostanza che incide anche sulla valutazione e quantificazione dei vizi.
§ 3. Il primo motivo di gravame è parzialmente fondato.
Dalla stessa prospettazione della ditta appellata emerge il riconoscimento dell'avvenuta corresponsione, da parte del committente, dell'importo di euro 38.700,00 alla data del
4.1.2012; ed invero, la deduce: “tanto è vero che il committente alla Controparte_1 data del 04.01.2012 versava alla ditta l'importo complessivo di euro 38.700,00”.
Per quanto riguarda le somme corrisposte a partire da gennaio 2012, dagli atti prodotti ritualmente in giudizio dal emerge che lo stesso ha effettuato i seguenti Parte_1 versamenti: euro 600,00 mediante assegno bancario ed euro 400,00 in contanti in data
1°.2.2012; euro 500,00 con ricevuta di consegna del 22.2.2012; euro 500,00 con ricevuta di consegna del 30.3.2012; euro 500,00 con ricevuta di consegna del 4.5.2012; euro
500,00 con ricevuta di consegna del 4.6.2012; euro 500,00 con ricevuta di consegna del
2.07.2012; euro 1.636,00 con assegno bancario e ricevuta di consegna del 2.08.2012.
7 Pertanto, l'importo complessivamente versato dal dopo gennaio 2012 Parte_1 ammonta ad euro 5.136,00. Ne deriva che la somma complessivamente corrisposta dal committente è pari ad euro 43.836,00 (38.700,00 + 5.136,00).
A questo punto occorre detrarre la somma complessivamente corrisposta dal committente dall'importo relativo al costo delle opere effettivamente eseguite dalla ditta appellata. Sul punto, va rilevato che, sulla base della corretta disamina svolta dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni sono state puntualmente recepite dal primo giudice e che questa Corte integralmente condivide, i lavori effettivamente eseguiti dalla risultano corrispondenti a quelli previsti nei computi Controparte_1 metrici. Ne consegue che il costo delle opere deve essere determinato nell'importo pattuito e già oggetto di sconto, di euro 57.000,00, ulteriormente scontato di euro
2.000,00, come risulta documentalmente dal riepilogo contabile del 31.01.2012, così pervenendo ad euro 55.000,00, importo che va maggiorato dell'aliquota Iva al 10%, prevista dalla normativa vigente per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ed è, quindi, pari ad euro 60.500,00.
Dunque, da tale somma deve essere detratto l'importo già corrisposto dal committente, pari ad euro 43.836,00, con conseguente residuo dovuto di euro 16.664,00 (60.500,00 -
43.836,00= 16.664,00), in luogo dell'importo di euro 21.614,00, ritenuto spettante dal primo giudice sulla base di quanto indicato dalla nel ricorso per Controparte_1 decreto ingiuntivo.
§ 3.1. Le contestazioni sollevate dall'appellante con il secondo motivo di gravame, in merito alla quantificazione dei costi per l'eliminazione dei vizi delle opere in euro
6.554,94, sono generiche. L'appellante, infatti, si limita ad affermare che il Tribunale avrebbe dovuto attenersi alla quantificazione originaria, di euro 10.781,41, indicata dal consulente d'ufficio, poi ridotta dallo stesso consulente ad euro 6.554,94 a seguito delle note dei consulenti di parte. Il non allega le ragioni tecniche per le quali Parte_1
l'importo corretto sarebbe quello iniziale e non quello successivamente rideterminato in euro 6.554,94. Nessuna specifica critica viene mossa ai criteri adottati dal consulente nella rivisitazione dell'importo iniziale, né viene individuato alcun concreto errore tecnico o metodologico in cui lo stesso sarebbe incorso.
In particolare si osserva come il consulente tecnico d'ufficio, in luogo della inizialmente ipotizzata sostituzione totale della pavimentazione del terrazzo - a seguito delle Contr osservazioni tecniche formulate dal C.T.P. della ( ha operato Controparte_1 mediante la posa in opera del cartone catramato sulla guaina precedentemente posta
8 in essere da altra ditta, la realizzazione del massetto in sabbia e cemento per la successiva posa in opera delle piastrelle”) - ha ritenuto che fosse sufficiente una sostituzione parziale del pavimento e non integrale. In particolare, il C.T.U. ha chiarito:
“In risposta a quanto affermato dal C.T.P., il sottoscritto, in accoglimento di quanto sollevato dal C.T.P., riformula il computo considerando la realizzazione di n. 4 giunti di dilatazione ex novo mediante la rimozione di una fascia di pavimento larga cm 50,
l'apposizione del relativo giunto di dilatazione e la posa della nuova pavimentazione nelle fasce previamente rimosse”.
Dalla lettura complessiva della consulenza tecnica d'ufficio e dei “Commenti alle note tecniche delle perizie eseguite dai C.T.P.” emerge con chiarezza che la rideterminazione dell'importo da euro 10.781,41 ad euro 6.554,94 costituisce il risultato di una più completa valutazione svolta a seguito dell'esame delle osservazioni dei consulenti di parte, supportata da elementi di natura tecnica, specificamente illustrati dal CTU e non efficacemente criticati.
In definitiva, dall'importo complessivo dovuto alla ditta appellata, pari ad euro
16.664,00, a titolo di saldo residuo per i lavori effettuati, deve essere detratta la somma di euro 6.554,94, maggiorata dell'iva al 10%, come fondatamente evidenziato dall'appellante con il terzo motivo di gravame (6.554,94 + il 10% di iva = 7.210,43). Ne consegue che il saldo residuo effettivamente dovuto dal alla Parte_1 [...] risulta pari ad euro 9.453,57 (16.664,00 - 7.210,43= 9.453,57). CP_1
§ 4. Infondata è la censura sollevata con il gravame incidentale dalla
[...]
finalizzata a conseguire la riforma della sentenza di primo grado Controparte_1 nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza di vizi delle opere realizzate imputabili ad essa appellata/appellante incidentale.
Occorre evidenziare che le doglianze dell'appellata sono incentrate sulla dedotta condotta “ostativa” del committente rispetto all' ultimazione dei lavori.
Nel caso di specie, l'oggetto dell'accertamento giudiziale non concerne l'inadempimento relativo all'omesso completamento delle opere ma alla sussistenza di vizi delle lavorazioni già eseguite. Le questioni sollevate dall'appellata con riguardo ai rinvii degli appuntamenti e alle dilazioni richieste dal per il pagamento dei Parte_1 lavori sono inconferenti ai fini della decisione, poiché non incidono sull'accertamento dei difetti riscontrati nelle opere realizzate.
L'appello incidentale va, quindi, rigettato.
9 § 5. L'accoglimento parziale del gravame principale comporta un nuovo regolamento delle spese del giudizio di primo grado tenendo conto dell'esito complessivo della lite.
Nel caso di specie l'esito della controversia non muta, rimanendo ferma la condanna del al pagamento a favore della seppure di una somma Parte_1 Controparte_1 inferiore rispetto a quanto statuito dal primo giudice.
La circostanza che il primo giudice ha compensato le spese di lite è di ostacolo ad una pronuncia che comporti una reformatio in peius per il con riguardo alle spese Parte_1 processuali del primo grado di giudizio, spese che restano, quindi, compensate.
La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione anche delle spese del grado di appello.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228, per il versamento, con riferimento all'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) in parziale accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello principale, accoglie parzialmente l'opposizione proposta in primo grado da e, ferma Parte_1 restando la revoca del decreto ingiuntivo disposta dal primo giudice, condanna al pagamento a favore della Parte_1 Controparte_1 della somma di euro 9.453,57 (in luogo dell'importo di euro 15.059,06
[...] indicato nella sentenza di primo grado), oltre interessi legali decorrenti dalla data della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) compensa tra le parti le spese di lite sia del primo grado sia del grado di appello;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 28.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Di Lorenzo dott. Eugenio Forgillo
10