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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/03/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1334 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16/07/1948, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sandro Pinna, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Paola Tiso, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 04/10/1975, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Carbonia.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
04/10/1975 tra e , trascritto presso il registro dello stato Parte_1 CP_1
civile del Comune di Carbonia, anno 1975, numero 240, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti contratto in Carbonia, trascritto al n. 240, parte II, Serie A, del Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Carbonia dell'anno 1975, ordinando al
Pag. 2 di 3 competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla annotazione della relativa sentenza.
2) Stabilire che la casa ex coniugale, in proprietà delle parti nella misura del
50% ciascuna, sita in Cortoghiana (Carbonia) nella via Irma Bandiera n. 13, siccome le stesse allo stato non ritengono di addivenire allo scioglimento della comunione ordinaria sull'immobile e conseguente divisione, resti assegnata alla RA , la quale continuerà a viverci purché non CP_1
intraprenda una stabile e fissa convivenza con una terza persona.
3) Prevedere che il SI. versi alla SI.ra , a titolo di assegno Pt_1 CP_1
divorzile, la somma mensile di € 200,00, entro il girono 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di conSIlio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 27/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1334 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16/07/1948, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sandro Pinna, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Paola Tiso, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 04/10/1975, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Carbonia.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
04/10/1975 tra e , trascritto presso il registro dello stato Parte_1 CP_1
civile del Comune di Carbonia, anno 1975, numero 240, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti contratto in Carbonia, trascritto al n. 240, parte II, Serie A, del Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Carbonia dell'anno 1975, ordinando al
Pag. 2 di 3 competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla annotazione della relativa sentenza.
2) Stabilire che la casa ex coniugale, in proprietà delle parti nella misura del
50% ciascuna, sita in Cortoghiana (Carbonia) nella via Irma Bandiera n. 13, siccome le stesse allo stato non ritengono di addivenire allo scioglimento della comunione ordinaria sull'immobile e conseguente divisione, resti assegnata alla RA , la quale continuerà a viverci purché non CP_1
intraprenda una stabile e fissa convivenza con una terza persona.
3) Prevedere che il SI. versi alla SI.ra , a titolo di assegno Pt_1 CP_1
divorzile, la somma mensile di € 200,00, entro il girono 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di conSIlio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 27/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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