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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/07/2025, n. 2647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2647 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 7092/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12/06/2025 da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesca Malgaroli presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...], il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Francesca Malgaroli presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 02/019/2018 in Certosa di Pavia (anno 2018 atto n. parte II serie C, ufficio 1) In separazione dei beni. con i seguenti figli: nato a [...] il [...], cittadino italiano Persona_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati di tetto, mensa e abitazione con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la madre.
3. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza di saranno assunte di comune accordo. Per_1
4. I diritti di visita padre / figlio, stante la tenera età del bambino, verranno, in una prima fase, graduati di comune accordo al fine di garantire a un corretto adattamento. Per_1
Dopodiché, in assenza di pregiudizio per il bambino potenzialmente correlabile ai pernottamenti, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera e per due giorni infrasettimanali di cui uno con pernottamento. (i giorni verranno concordati in considerazione degli impegni dei genitori e delle esigenze scolastiche e ricreative di ) Per_1
Durante le vacanze di Natale, il padre potrà tenere con sé il figlio ad anni alterni dal 23/12 al 30/12 ovvero dal 31/12 al 06/01 con possibilità di accordo tra i genitori affinché il minore possa trascorrere la sera della vigilia con un genitore ed il pranzo di Natale con l'altro. I giorni di Pasqua e Pasquetta saranno trascorsi dal figlio alternativamente di anno in anno con l'uno o con l'altro dei genitori. I giorni festivi e gli eventuali ponti verranno equamente divisi tra i genitori nel rispetto del principio dell'alternanza. Durante le vacanze estive, trascorrerà con il padre e con la madre un periodo di 2 Per_1 settimane anche non consecutive. I genitori si accorderanno entro il 30 aprile di ogni anno. Resta inteso che ogni genitore comunicherà all'altro la località di soggiorno vacanziera prescelta. Ulteriori periodi di vacanza e/o di incontro padre - figlio potranno essere concordati. L'indicata regolamentazione dei periodi di visita padre / figlio potrà subire delle variazioni previo accordo tra i genitori e tenendo conto delle esigenze del minore. In particolare qualora il padre non possa vedere nei giorni infrasettimanali stabiliti causa Per_1 malattia del bimbo, lo stesso potrà recuperare tale giorno e quindi vedere e stare con il figlio non appena sarà venuta meno la causa dell'impedimento.
5. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere una tenuta morale corretta e a non porre in essere alcun atto contrario al benessere del figlio e/o che possa deteriorare la fiducia e l'affetto tra il figlio e l'altro genitore e/o che possa minare l'autorità di uno dei due genitori nei confronti del figlio.
6. La dimora coniugale viene assegnata alla signora con tutto quanto l'arreda in quanto Pt_2 genitore collocatario del minore.
7. Il sig. ha già reperito altra idonea sistemazione abitativa ed asporterà i propri effetti Pt_1 personali dalla dimora coniugale entro 3 mesi dalla sottoscrizione del presente atto.
8. I signori e provvederanno mensilmente al pagamento pro quota della rata di mutuo Pt_1 Pt_2 acceso per l'acquisto della dimora coniugale.
9. Le spese straordinarie relative all'immobile saranno a carico di entrambi i coniugi mentre quelle ordinarie (senza distinzione) saranno a carico della sig.ra così come le spese per le Pt_2 utenze. Ciò dal mese successivo alla fuoriuscita del marito dalla dimora coniugale.
10. L'autovettura Fiat Panda targata GE334VE intestata al signor resterà in uso a Parte_1 quest'ultimo che sosterrà le relative spese di assicurazione, bollo e manutenzione.
11. L'autovettura Citroen C3 targata GE334VE intestata alla signora resterà in uso Parte_2
a quest'ultima che sosterrà le relative spese di assicurazione, bollo e manutenzione.
12. Il sig. dal mese di giugno 2025 corrisponderà alla signora anticipatamente ed Pt_1 Pt_2 entro il giorno 10 di ogni mese per dodici mensilità all'anno, a titolo contributo per il mantenimento del figlio la somma di Euro 420,00 (quattrocentoventi/00). Somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
13. I genitori suddivideranno al 50% le seguenti spese extra:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
14. L'Assegno Unico verrà percepito dalle parti nella misura del 50% ciascuno.
15. I genitori si sono già accordati affinché il figlio possa frequentare almeno un corso sportivo dividendo al 50% il costo del corso e del pertinente abbigliamento.
16. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti rinunciando reciprocamente a qualsiasi pretesa di carattere alimentare o di mantenimento e danno atto di avere separatamente definito ogni loro rapporto di carattere economico nascente dal matrimonio.
17. I coniugi suddivideranno al 50% le riserve economiche accumulate dalla data del matrimonio al 31/05/2025.
18. I separandi si riconoscono piena libertà di recarsi all'estero; all'uopo dichiarano sin d'ora di nulla avere in contrario al fine del rilascio dei rispettivi documenti autorizzativi ed affinché il figlio possa ottenere i documenti personali validi per l'espatrio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Certosa di Pavia in data 02/09/2018 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Certosa di Pavia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 9.07.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12/06/2025 da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesca Malgaroli presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...], il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Francesca Malgaroli presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 02/019/2018 in Certosa di Pavia (anno 2018 atto n. parte II serie C, ufficio 1) In separazione dei beni. con i seguenti figli: nato a [...] il [...], cittadino italiano Persona_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati di tetto, mensa e abitazione con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la madre.
3. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza di saranno assunte di comune accordo. Per_1
4. I diritti di visita padre / figlio, stante la tenera età del bambino, verranno, in una prima fase, graduati di comune accordo al fine di garantire a un corretto adattamento. Per_1
Dopodiché, in assenza di pregiudizio per il bambino potenzialmente correlabile ai pernottamenti, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera e per due giorni infrasettimanali di cui uno con pernottamento. (i giorni verranno concordati in considerazione degli impegni dei genitori e delle esigenze scolastiche e ricreative di ) Per_1
Durante le vacanze di Natale, il padre potrà tenere con sé il figlio ad anni alterni dal 23/12 al 30/12 ovvero dal 31/12 al 06/01 con possibilità di accordo tra i genitori affinché il minore possa trascorrere la sera della vigilia con un genitore ed il pranzo di Natale con l'altro. I giorni di Pasqua e Pasquetta saranno trascorsi dal figlio alternativamente di anno in anno con l'uno o con l'altro dei genitori. I giorni festivi e gli eventuali ponti verranno equamente divisi tra i genitori nel rispetto del principio dell'alternanza. Durante le vacanze estive, trascorrerà con il padre e con la madre un periodo di 2 Per_1 settimane anche non consecutive. I genitori si accorderanno entro il 30 aprile di ogni anno. Resta inteso che ogni genitore comunicherà all'altro la località di soggiorno vacanziera prescelta. Ulteriori periodi di vacanza e/o di incontro padre - figlio potranno essere concordati. L'indicata regolamentazione dei periodi di visita padre / figlio potrà subire delle variazioni previo accordo tra i genitori e tenendo conto delle esigenze del minore. In particolare qualora il padre non possa vedere nei giorni infrasettimanali stabiliti causa Per_1 malattia del bimbo, lo stesso potrà recuperare tale giorno e quindi vedere e stare con il figlio non appena sarà venuta meno la causa dell'impedimento.
5. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere una tenuta morale corretta e a non porre in essere alcun atto contrario al benessere del figlio e/o che possa deteriorare la fiducia e l'affetto tra il figlio e l'altro genitore e/o che possa minare l'autorità di uno dei due genitori nei confronti del figlio.
6. La dimora coniugale viene assegnata alla signora con tutto quanto l'arreda in quanto Pt_2 genitore collocatario del minore.
7. Il sig. ha già reperito altra idonea sistemazione abitativa ed asporterà i propri effetti Pt_1 personali dalla dimora coniugale entro 3 mesi dalla sottoscrizione del presente atto.
8. I signori e provvederanno mensilmente al pagamento pro quota della rata di mutuo Pt_1 Pt_2 acceso per l'acquisto della dimora coniugale.
9. Le spese straordinarie relative all'immobile saranno a carico di entrambi i coniugi mentre quelle ordinarie (senza distinzione) saranno a carico della sig.ra così come le spese per le Pt_2 utenze. Ciò dal mese successivo alla fuoriuscita del marito dalla dimora coniugale.
10. L'autovettura Fiat Panda targata GE334VE intestata al signor resterà in uso a Parte_1 quest'ultimo che sosterrà le relative spese di assicurazione, bollo e manutenzione.
11. L'autovettura Citroen C3 targata GE334VE intestata alla signora resterà in uso Parte_2
a quest'ultima che sosterrà le relative spese di assicurazione, bollo e manutenzione.
12. Il sig. dal mese di giugno 2025 corrisponderà alla signora anticipatamente ed Pt_1 Pt_2 entro il giorno 10 di ogni mese per dodici mensilità all'anno, a titolo contributo per il mantenimento del figlio la somma di Euro 420,00 (quattrocentoventi/00). Somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
13. I genitori suddivideranno al 50% le seguenti spese extra:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
14. L'Assegno Unico verrà percepito dalle parti nella misura del 50% ciascuno.
15. I genitori si sono già accordati affinché il figlio possa frequentare almeno un corso sportivo dividendo al 50% il costo del corso e del pertinente abbigliamento.
16. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti rinunciando reciprocamente a qualsiasi pretesa di carattere alimentare o di mantenimento e danno atto di avere separatamente definito ogni loro rapporto di carattere economico nascente dal matrimonio.
17. I coniugi suddivideranno al 50% le riserve economiche accumulate dalla data del matrimonio al 31/05/2025.
18. I separandi si riconoscono piena libertà di recarsi all'estero; all'uopo dichiarano sin d'ora di nulla avere in contrario al fine del rilascio dei rispettivi documenti autorizzativi ed affinché il figlio possa ottenere i documenti personali validi per l'espatrio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Certosa di Pavia in data 02/09/2018 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Certosa di Pavia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 9.07.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG