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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/10/2025, n. 2738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2738 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13706/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Rita CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13706/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CARPANI Parte_1 C.F._1
CR
ATTORE contro
, IN QUALITÀ DI COMMISSARIO Controparte_1
DELEGATO (C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
Controparte_3
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. RAITANO
[...] P.IVA_2
SS e dell'Avv. CONFORTINI MASSIMO
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. RIGHETTI Controparte_1 P.IVA_3
EL e dell'Avv. GENTILINI DEVIS
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. BARBIERI ROBERTO Controparte_4 P.IVA_4
CONVENUTI
pagina 1 di 15
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni come da note scritte Parte_1 autorizzate:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito:
In via istruttoria:
- ammettere la CTU diretta ad accertare i seguenti aspetti:
1) la disciplina commissariale applicabile alla fattispecie oggetto di contenzioso;
2) l'idoneità della perizia giurata prodotta ai fini della domanda di contributo e degli ulteriori elementi istruttori forniti dall'istante nell'ambito del procedimento amministrativo in sede regionale e, successivamente, comunale a dimostrare:
a) la sussistenza di lesioni diagonali passanti che interessano una superficie di piano superiore al
30%;
b) la sussistenza del fuori piombo per una ampiezza superiore al 2% in rapporto all'altezza delle murature dell'edificio;
c) la sussistenza del grado delle carenze prescritte dalla disciplina commissariale applicabile alla fattispecie.
In via preliminare e pregiudiziale:
- respingere, perché del tutto infondate, le eccezioni preliminari e pregiudiziali dedotte dai convenuti;
-accertare e dichiarare la legittimazione passiva del;
Controparte_4
-accertare e dichiarare la legittimazione passiva della e, per essa, della Controparte_1
Agenzia per la ricostruzione – Sisma 2012 e conseguentemente, respingere l'istanza di estromissione dal giudizio avanzata da quest'ultima.
Nel merito.
- accertare e dichiarare la fondatezza in fatto ed in diritto dei motivi dedotti ed, in accoglimento dei medesimi, annullare/disapplicare i provvedimenti identificati in epigrafe e, segnatamente, l'Ordinanza di rigetto richiesta contributi a firma del Sindaco del Comune in data 24 agosto 2017, CP_4 nonché tutti i provvedimenti alla medesima presupposti ed, in particolare, l'esito istruttorio CR-24150-
2016 e l'esito istruttorio CR-43655-2016 del Nucleo di Valutazione Agricoltura SII, il Decreto di rigetto n. 3483 del 26 ottobre 2016 a firma del Commissario Delegato alla Ricostruzione, nonché il parere, di data ed estremi non conosciuti, espresso dal Dott. su istanza del Persona_1
pagina 2 di 15 , in ordine all'interpretazione dell'art. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 2/2017; Controparte_4 conseguentemente, accertare il diritto del Sig. al contributo per la ricostruzione nell'importo Pt_1 di cui alla originaria domanda per l'importo complessivo al netto dell'IVA pari a € 529.764,60 o di quello che risulterà all'esito del processo e condannare le Amministrazioni convenute, per quanto di rispettiva competenza, alla corresponsione del relativo importo, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Il Procuratore di parte convenuta Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione post sisma, ha precisato le conclusioni come da atto di citazione e da note scritte autorizzate:
“si confida che vengano accolte le seguenti conclusioni:
- principalmente: dichiarare inammissibile e, comunque, non accoglibile la richiesta di disapplicazione e/o annullamento dei decreti impugnati;
- in via subordinata, dichiarare non accoglibile la domanda di condanna al pagamento a carico del
Commissario Delegato di una somma determinata ex ante con riferimento alla quantificazione contenuta nella domanda di finanziamento;
- in via istruttoria, non ammettere le eventuali richieste istruttorie di controparte in quanto il presente contenzioso ha natura meramente documentale e risulta sufficientemente istruito. Con riserva di autonoma deduzione di mezzi istruttori a controprova in caso di ammissione dei mezzi richiesti dell'attore;
- in ogni caso, con vittoria di spese e onorari come per legge”.
I Procuratori di parte convenuta hanno precisato le conclusioni come da Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta e da note autorizzate:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
− accertare e/o dichiarare l'estraneità e la totale carenza di legittimazione passiva della
[...]
, la quale si è costituita nel presente procedimento al mero fine di rilevare che CP_5
l' (erroneamente convenuta da parte attrice) è Controparte_6 una struttura organizzativa priva di personalità giuridica e che pertanto in nessun modo essa potrà essere considerata quale parte del presente giudizio e/o essere destinataria di provvedimenti giudiziari;
pagina 3 di 15 − provvedere, conseguentemente, all'immediata estromissione della dalla Controparte_5 presente causa.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre agli accessori come per legge”.
Il Procuratore di parte convenuta ha precisato le conclusioni come da comparsa di Controparte_4 costituzione e risposta e da note autorizzate:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale civile di Bologna, contrariis rejectis,
In via pregiudiziale
- Dichiarare l'inammissibilità della domanda;
- Dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione in ordine alla determinazione del quantum del contributo erogabile;
- dichiarare comunque il difetto di legittimazione passiva del per i profili di cui in narrativa;
CP_4
Nel merito
- Rigettare le domande nei confronti del perché infondate. Controparte_4
Con vittoria di spese e compensi professionali da maggiorarsi con gli oneri e gli accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Bologna, il in qualità di Controparte_7
Commissario delegato per la ricostruzione post sisma, ai sensi dell'art. 1 comma 2 D.L. n. 74/2012, nonché l' 2012 e il esponendo in Controparte_6 Controparte_4 fatto che:
- proprietario del fabbricato facente parte della casa colonica denominata “Corte Parte_1
Puglia”, identificato al Catasto al Foglio 250, particella 18;
-l'immobile è destinato a ricovero attrezzi per la gestione agricola del fondo su cui insiste, nonché per il ricovero di concimi, imballaggi e prodotti agricoli, ed è stato concesso in comodato d'uso all'
[...] con contratto dell'11.05.2011, registrato il 03.02.2015; Controparte_8
-l'immobile è stato irreparabilmente lesionato dal sisma del maggio 2012 e, per questo motivo, è stato oggetto di ordinanza di inagibilità totale emessa dal Comune di il 05.07.2012; CP_4
pagina 4 di 15 ha presentato in data 28.04.2015, sulla piattaforma “Sfinge”, la domanda per la Parte_1 concessione del contributo per la ricostruzione post sisma, ai sensi dell'ordinanza commissariale del
Presidente della Regione n. 57/2012; CP_1
- all'esito del primo procedimento istruttorio, la domanda è stata rigettata, sul presupposto che non fosse stato dimostrato l'uso strumentale dell'immobile; all'esito del secondo procedimento istruttorio, il
Presidente della in qualità di Commissario Delegato alla ricostruzione post Controparte_1 sisma del 2012, ha respinto nuovamente la domanda con decreto n. 3483 del 26.10.2016, assumendo che “…l'accertamento dei danni provocati dagli eventi sismici…non sia stato adeguatamente comprovato e documentato mediante Perizia giurata” e che sussistono “…criticità in merito alla dimostrazione dell'utilizzo ai fini produttivi dell'immobile alla data del sisma, in quanto risultano rilevanti incongruenze nella documentazione presentata a supporto. Si rileva, inoltre, l'occupazione degli spazi dell'immobile con macchine agricole già imputate ad altri fabbricati oggetto di domanda di contributo in capo ad altri soggetti”;
-con ordinanza n. 2/2017 il Commissario Delegato ha previsto lo spostamento delle domande di contributo riferite a fabbricati rurali in muratura, già presentate tramite la piattaforma “Sfinge” e rigettate per mancanza dei criteri di ammissibilità ai sensi dell'ordinanza n. 57/2012 e smi, alla piattaforma “Mude”, prevedendo che “Qualora il Comune accetti la domanda di contributo su piattaforma MUDE procederà ad istruire la pratica secondo le modalità ed i termini indicati nelle ordinanze commissariali nn. 51 e 86/2012 e smi previa verifica della documentazione già depositata sulla piattaforma SFINGE e l'eventuale documentazione relativa all'istruttoria effettuata”; spostava la domanda dalla piattaforma “Sfinge” alla piattaforma “Mude”, cui Parte_1 seguiva la comunicazione di avvio del relativo procedimento;
-con ordinanza del 24.08.2017, il Sindaco del dando conto di non aver svolto Controparte_4 attività istruttoria suppletiva e conformandosi alle valutazioni della struttura commissariale, rigettava la domanda di assegnazione del contributo per la ricostruzione;
- il provvedimento veniva impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere innanzi al TAR
Emilia Romagna, per ottenerne l'annullamento, oltre all'accertamento del diritto al contributo di €
529.764,60 (al netto dell'Iva) o di quello che sarebbe risultato all'esito del processo;
- il TAR declinava la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario con sentenza n. 131/2022 dell'08.02.2022, in conformità all'orientamento seguito dal Consiglio di Stato in forza della sentenza delle S.U. della Corte di Cassazione n. 8115/2017;
- l'attore riassumeva il giudizio innanzi al Tribunale di Ferrara e, in quella sede, il Commissario
Delegato eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, in forza del criterio erariale di cui pagina 5 di 15 all'art. 25 c.p.c., essendo parte nel processo un'amministrazione dello Stato;
l'attore aderiva all'eccezione e il Giudice dichiarava l'incompetenza per territorio del Tribunale di Ferrara, in favore del Tribunale di Bologna, condannando l'attore al pagamento delle spese processuali;
-infine, l'attore riassumeva il giudizio innanzi a questo Ufficio giudiziario.
In diritto, parte attrice deduceva l'invalidità dell'ordinanza emessa dal Sindaco del Controparte_4 il 24.08.2017, che aveva respinto la domanda di contributo, e dei provvedimenti presupposti, per violazione delle ordinanze commissariali n. 29/2012, n. 51/2012, n. 86/2012, nonché dell'art. 4 dell'ordinanza commissariale n. 2/2017; deduceva altresì l'illegittimità dell'iter procedimentale per assoluto difetto di istruttoria e l'illegittimità del provvedimento per motivazione inesistente e, comunque, erronea e illogica.
Al riguardo, sponeva che: Parte_1
-il modus procedenti del che non ha svolto alcuna specifica attività istruttoria, Controparte_4 limitandosi ad aderire alle valutazioni della struttura commissariale, è illegittimo, ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza commissariale n. 2/2017;
-l'esclusione del contributo è stata motivata dalla carenza di prova in ordine alla sussistenza di danni provocati dagli eventi sismici e alla destinazione produttiva dell'immobile, nonostante i chiarimenti integrativi e gli elementi documentali offerti nel corso del procedimento, con riferimento ad entrambi gli aspetti segnalati;
- è erronea la valutazione della struttura commissariale – richiamata dal – in ordine Controparte_4 alla non riconducibilità del fabbricato in questione alla tipologia di edifici per i quali, ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza commissariale n. 2/2017, è consentito il trasferimento della domanda di contributi post sisma dalla piattaforma “Sfinge” alla piattaforma “Mude”.
In conclusione, chiedeva, previo annullamento/disapplicazione dell'ordinanza Parte_1 emessa dal Sindaco del in data 24.08.2017 e dei provvedimenti presupposti, che Controparte_4 venisse accertato il suo diritto ad ottenere il contributo per la ricostruzione post sisma 2012 per l'importo complessivo di € 529.764,60 (al netto dell'Iva) o di quello che sarebbe risultato all'esito del processo, con condanna delle Amministrazioni convenute alla corresponsione di tale importo, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
2. Si costituiva tempestivamente, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 15.02.2023, il
Presidente della in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione post Controparte_1 sisma, descrivendo preliminarmente le fasi della procedura e indicando le ragioni della mancata concessione del contributo chiesto da espresse dal Nucleo di Valutazione Parte_1
pagina 6 di 15 competente e richiamate nel decreto del Commissario Delegato n. 3483 del 26.10.2016, che respingeva la domanda di contributo, nonché, a seguito della riproposizione della domanda su piattaforma “Mude”, nell'ordinanza di rigetto del del 24.08.2017. Controparte_4
Inoltre, in via preliminare, il Commissario Delegato eccepiva l'inammissibilità della domanda di condanna all'erogazione del contributo richiesto, rilevando che la relativa quantificazione va determinata non già ex ante, sulla base della domanda di contributo, bensì ex post, a consuntivo, dietro presentazione delle fatture concernenti i lavori, come previsto dalle ordinanze commissariali in materia.
Nel merito, parte convenuta richiamava la disciplina prevista per la concessione dei contributi post sisma ed illustrava puntualmente i motivi su cui si fondavano i provvedimenti di rigetto della domanda di finanziamento, presentata da ritenendo infondate le censure di controparte e Parte_1 confermando il respingimento della richiesta di erogazione del contributo, non dovuto alla luce della documentazione offerta, non essendo stata data la dimostrazione dell'utilizzo produttivo dell'immobile per il quale era stato chiesto il contributo, nei 36 mesi antecedenti il sisma, come stabilito dall'art. 1 comma 3 dell'ordinanza commissariale n. 57/2012; rilevava, inoltre, che l'interessato non aveva dato dimostrazione delle condizioni di danno del bene, derivanti dagli eventi sismici, secondo le linee guida relative all'applicazione delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 e ss.mm.ii.
In conclusione, il Commissario Delegato chiedeva di dichiarare inammissibili e/o di respingere le domande attoree.
3. Parte convenuta si costituiva in giudizio eccependo la propria carenza di Controparte_1 legittimazione passiva e chiedendone la declaratoria.
A tal fine rilevava, innanzitutto, che l'attore aveva erroneamente convenuto in giudizio l'
[...]
2012, la quale invero non è dotata di personalità giuridica Controparte_6 autonoma ed è stata istituita come “Agenzia operativa”, ai sensi dell'art. 43 L.R. n. 6/2002 e ss.mm.ii..
Inoltre, deduceva la propria totale estraneità al presente giudizio, non avendo alcuna competenza in ordine ai contributi statali, per i quali unico soggetto legittimato è il Presidente della Controparte_1
in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione post sisma.
[...]
4. Si costituiva in giudizio il il quale richiamava preliminarmente lo svolgimento Controparte_4 del procedimento amministrativo, connotato dal duplice rigetto della domanda di contributo presentata dal l Commissario Delegato alla ricostruzione post sisma e dal rigetto della domanda dallo Pt_1 stesso presentata in data 10.03.2017 al con procedura “Mude”. Controparte_4
pagina 7 di 15 Inoltre, il eccepiva l'inammissibilità dell'azione proposta dall'attore, in quanto i CP_4 provvedimenti di rigetto emessi dal Commissario Delegato non erano stati impugnati ed erano divenuti definitivi, mentre con la domanda proposta tramite procedura “Mude” erano stati riproposti argomenti già decisi con i decreti del Commissario Delegato;
deduceva che l'ammissibilità della proposizione della domanda in tale sede presupponeva che la domanda originariamente presentata in sede “Sfinge” si fosse arrestata prima del provvedimento di merito;
precisava che l'art. 4 dell'ordinanza commissariale n. 2/2017 prevede lo spostamento della domanda dalla piattaforma “Sfinge” a quella “Mude” solamente nel caso in cui la prima non avesse prodotto un esito determinato (di rigetto o di accoglimento nel merito), proprio a causa dell'errore di scelta della piattaforma (è il caso di abitazione principale, con residente coinvolto nel processo produttivo dell'impresa agricola, non contemplata tra le ipotesi trattate in “Sfinge”), mentre nel caso di specie il veva ottenuto per due volte un provvedimento di Pt_1 rigetto nel merito;
osservava che, essendo la domanda inammissibile sulla piattaforma “Mude” per le ragioni esposte, nessuna istruttoria doveva essere espletata.
Per i motivi esposti, il eccepiva il difetto della propria legittimazione passiva, rilevando altresì CP_4 di non essere il soggetto erogatore dei contributi.
In ogni caso, dichiarava di aver acquisito, come prescritto dall'art. 4 dell'ordinanza commissariale n.
2/2017, gli atti istruttori del Commissario Delegato, ricchi di analisi dettagliate, e di averne fatto proprie le valutazioni, a seguito di compiuta disamina;
pertanto, riteneva che in ogni caso la domanda proposta da osse, oltre che inammissibile, infondata. Parte_1
Infine, il deduceva l'inammissibilità della domanda anche in ragione della discrezionalità CP_4 tecnica spettante alla p.a., con conseguente difetto assoluto di giurisdizione.
5. All' udienza di comparizione delle parti del 09.03.2023 venivano concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Nel corso delle udienze successive, mentre il Procuratore di parte attrice insisteva nelle istanze istruttorie formulate nelle memorie, con particolare riguardo alla CTU, i Procuratori delle parti convenute chiedevano che la causa venisse condotta alla fase decisoria.
Infine, acquisite le ordinanze commissariali vigenti alla data della presentazione della domanda, il
Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, concedeva un termine per il deposito di note scritte sostitutive d'udienza, contenenti le rispettive conclusioni, all'esito del quale tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 8 di 15 6. Si osserva che il Presidente della nella sua qualità di Commissario Controparte_1 delegato per la ricostruzione post sisma, ha rigettato tutte le istanze presentate da Parte_1 su piattaforma “Sfinge”.
La riproposizione della domanda al mediante spostamento su piattaforma “Mude”, Controparte_4 non è stata sostenuta da elementi di novità rispetto alle questioni già trattate, istruite e decise dalla struttura commissariale. Inoltre, alla luce della normativa di settore, si ritiene che tale riproposizione sia inammissibile, in quanto lo spostamento dalla piattaforma “Sfinge” alla piattaforma “Mude” presupponeva, ai sensi dell'art. 4 comma 1 dell'ordinanza commissariale n. 2/2017, che la domanda fosse stata dichiarata “inammissibile” in base ai criteri stabiliti dall'ordinanza n. 57/2012 e s.m.i., non anche che fosse stata già valutata e respinta nel merito da parte del Commissario Delegato competente, così come era invece avvenuto nel caso di specie.
Inoltre, l'art. 4 comma 4 dell'ordinanza commissariale n. 2/2017 attribuiva al laddove fosse CP_4 previsto lo spostamento di “piattaforma”, meri compiti istruttori, non già un potere decisionale in merito all'erogazione del contributo, per il quale l'ordinamento ha previsto la costituzione di apposita struttura commissariale, facente capo al Presidente della quale organo di Controparte_1 governo.
Pertanto, deve ritenersi erronea l'emissione dell'ordinanza di rigetto del contributo, da parte del che era sprovvisto dei relativi poteri, con la conseguenza che, da un lato, Controparte_4
l'eventuale fondatezza delle domande attoree, non potrebbe comunque determinare il riconoscimento del diritto di al contributo richiesto nei confronti del dall'altro i Parte_1 CP_4 provvedimenti di rigetto correttamente emessi dal Presidente della in qualità Controparte_1 di Commissario Delegato, impugnati dall'interessato come atti presupposti dell'ordinanza sindacale del non già quali atti autonomi, sono divenuti incontestabili. Controparte_4
Ne consegue che le domande proposte da parte attrice debbono ritenersi inammissibili.
7. Le domande proposte da isultano altresì infondate nel merito. Parte_1
Al fine di pervenire alla risoluzione della controversia, occorre richiamare la normativa di riferimento.
In seguito agli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012 nelle Regioni CP_1
Lombardia e Veneto, è stato emanato il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 – intitolato
[...]
“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, , Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 CP_4 maggio 2012”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122 – volto a
“disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei pagina 9 di 15 territori dei comuni delle province”, con l'attribuzione ai Presidenti delle Regioni coinvolte della qualità di Commissari delegati.
In esecuzione dei compiti attribuiti, venivano pronunciate dal Presidente della Controparte_1
tra le altre, le ordinanze nn. 29, 51, 86 del 2012, nonché la n. 57 del 12 ottobre 2012 recante
[...]
“Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”.
Inoltre, veniva adottata l'ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 contenente “Istituzione del Soggetto
Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012”, che nello specifico assume anche la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 4 L. n.
241/1990, così come previsto dall'art. 3 comma 1 dell'ordinanza n. 57/2012.
In forza dell'ordinanza n. 75/2012 che ha ufficialmente istituito il SII, è stato individuato in il CP_3 soggetto cui affidare compiti di supporto al Commissario Delegato, con particolare riferimento alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi. Dunque, nella fase di concessione provvede a redigere un'istruttoria di merito che viene sottoposta al Nucleo di Valutazione, CP_3 organo collegiale che ha il compito ultimo di decidere sui progetti, così come previsto dall'ordinanza n.
5 del 30 gennaio 2013. L'istruttoria viene esaminata e discussa e può essere soggetta ad approvazione o modifiche da parte del Nucleo di Valutazione.
Dunque, i soggetti redigenti la pratica istruttoria legittimamente rientrano tra il personale di , CP_3 mentre al Nucleo di Valutazione spetta presentare, sulla base dell'esito istruttorio, la proposta di delibera da sottoporre al Commissario Delegato;
l'iter seguito nella specie corrisponde esattamente alla normativa emergenziale.
Al termine di questo processo, viene emanato l'atto finale di concessione o diniego del contributo, con provvedimento del Commissario Delegato.
8. Come recita l'ordinanza n. 57/2012 emessa dal Presidente della e come è disposto dalle CP_1
Linee Guida allegate alla predetta ordinanza, i principi posti a fondamento del contributo sono innanzitutto costituiti dalla verifica dell'uso produttivo dell'immobile, in quanto ai sensi dell'art. 2 comma 1 della citata ordinanza commissariale, “Presupposto per la concessione dei contributi ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 74/2012, è che gli interventi di cui ai successivi commi siano finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità dell'attività produttiva in tutte le componenti fisse e mobili strumentali e al recupero a fini produttivi degli immobili”, per consentire dunque il riavvio delle attività economiche pagina 10 di 15 danneggiate dagli eventi sismici;
precisa, infatti, il comma 3 dell'art. 1 della citata ordinanza che il contributo in questione è previsto “a condizione che venga data dimostrazione dell'utilizzo produttivo, ancorché parziale, in proprio o da parte di terzi, (...) e venga confermata la destinazione ad attività produttiva dell'immobile”.
E' dunque richiesto che l'immobile interessato sia legato all'attività imprenditoriale da un rapporto di necessaria strumentalità, nel senso che dal suo mancato utilizzo derivi un pregiudizio all'esercizio dell'attività stessa.
L'esame delle domande di contributo da parte dell'Autorità Commissariale non può prescindere, quindi, da una valutazione in ordine, non solo all'effettivo utilizzo produttivo del bene alla data del sisma, ma anche alla concreta necessità dello stesso per la ripresa aziendale. La ratio delle norme in esame va, infatti, individuata nel soddisfacimento dell'esigenza di concreto riavvio della piena funzionalità delle attività produttive, e non anche nel mero ripristino di beni che, sebbene danneggiati dal sisma, presentassero solo una potenzialità o possibilità di utilizzazione per l'attività dell'impresa agricola (cfr. Corte d'Appello di Bologna, 1 dicembre 2022, n. 2425).
Ciò in quanto la finalità sottesa alla concessione dei contributi per le attività produttive, ivi comprese quelle agricole, di cui al D.L. 74/2012, conv. in legge 122/2012, non è il mero ripristino del patrimonio immobiliare danneggiato dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, bensì la più rapida ripresa dell'attività imprenditoriale, riconoscendosi i benefici economici esclusivamente per il ripristino di quegli immobili per i quali venga provata l'indispensabilità per la suddetta ripresa dell'attività, nel caso specifico, agricola.
D'altra parte, se così non fosse, risulterebbe apertamente frustrato il principio secondo cui gli indennizzi post-sisma in argomento sono erogati nell'interesse generale alla riattivazione del tessuto produttivo e non al risarcimento del danno subito dalla singola impresa.
Infatti, l'ordinanza non mira a conferire vantaggi economici, né benefici supplementari rispetto a quello relativo alla mera ripresa dell'attività produttiva, bensì a ripristinare lo stato di fatto preesistente al sisma, sbilanciato in difetto, a causa dell'evento calamitoso, in rapporto a situazioni analoghe in condizioni di parità: parametro di riferimento è dunque l'esistenza, alla data degli eventi sismici, dell'oggetto da finanziare in tutte le sue componenti, non potendo l'amministrazione infrangere il divieto di erogazione di aiuti di Stato alle imprese nazionali, stabilito dalle norme del Trattato UE, né conseguentemente violare la disciplina euro-unitaria in tema di concorrenza.
9. Tanto delineato sotto il profilo generale, si osserva come nel caso in esame non possa ritenersi sussistente la prova dell'effettivo utilizzo a scopo produttivo dell'immobile, in relazione al quale pagina 11 di 15 ha presentato la domanda di contributo, poi respinta dal Presidente della Parte_1 CP_1 quale Commissario Delegato alla ricostruzione post sisma, con decreto commissariale n. 3483 del
26.10.2016, e successivamente dal con ordinanza del 24.08.2017 (che ha Controparte_4 richiamato le medesime considerazioni svolte dalla struttura commissariale).
Le argomentazioni esposte dagli organi istruttori della struttura commissariale, recepite dal Nucleo di
Valutazione competente e richiamate nei provvedimenti indicati, appaiono condivisibili e coerenti con la disciplina di settore, e giustificano il rigetto della domanda di contributo.
Si deve infatti rilevare che, ai sensi dell'art. 1 comma 3 dell'ordinanza commissariale n. 57/2012, il richiedente il contributo deve dare dimostrazione dell'utilizzo produttivo dell'immobile “in proprio o da parte di terzi, mediante contratto di locazione e/o affitto e/o comodato d'uso dello stesso regolarmente registrato nell'arco dei 36 mesi antecedenti il sisma (…). Nel caso di utilizzo in proprio o di comodato d'uso non registrato al momento del sisma, al fine dell'ammissione a contributo, deve essere dimostrato che l'immobile sia sede o sia stato sede di attività nei 36 mesi precedenti il sisma come da visura camerale e/o da utenze/polizze assicurative intestate all'attività produttiva esercitata nell'immobile”.
Nel caso di specie, il fabbricato per il quale è stato chiesto il contributo è di proprietà di Pt_1 ed è stato concesso in comodato d'uso all'azienda agricola con contratto
[...] CP_8 dell'11.05.2011, registrato in data 03.02.2015 (e dunque alcuni anni dopo il sisma). Veniva prodotto un attestato di polizza, in cui era indicata la decorrenza del contratto dall'01.05.2012, in assenza di prova circa la data di stipulazione del contratto.
Non sono stati offerti, dall'interessato, elementi concreti idonei a dimostrare la destinazione dell'immobile all'attività produttiva dell'azienda comodataria.
Negli atti difensivi, richiamava genericamente la perizia giurata (doc. 11) e la Parte_1 relazione di controdeduzioni (doc. 9) (cfr. pag. 40 dell'atto di citazione), senza indicare specificatamente gli elementi a sostegno della tesi proposta. Nella perizia, si dichiarava genericamente che il fabbricato era destinato a luogo di deposito di attrezzature, macchinari, materiali funzionali all'attività agricola, come quelli di consumo (teli di plastica, sostegni per tunnel, manichette e sistemi di raccordo per sistemi di irrigazione), nonché di ricovero di una trattrice.
Nella comparsa di costituzione, il Commissario Delegato illustrava le risultanze dell'attività istruttoria svolta da (docc. 12, 16), che avevano indotto l'amministrazione ad escludere la sussistenza del CP_3 requisito della destinazione produttiva dell'immobile, costituito da un fabbricato di notevoli dimensioni, risalente al 1700 e originariamente destinato a stalla e a fienile;
in particolare, si evidenziava correttamente che nella documentazione fotografica allegata alla perizia giurata non vi era pagina 12 di 15 alcuna presenza di elementi o tracce idonee a dimostrare il deposito di attrezzature, mentre gli elementi rilevati (una antenna televisiva, fieno, fascine di legna), risultavano del tutto incompatibili con gli usi produttivi dell'impresa comodataria (dedita alla coltivazione di kiwi); né poteva essere significativa la presenza, rilevata nelle fotografie, di attrezzature agricole in palese stato di obsolescenza. Inoltre, nella documentazione fotografica veniva individuata una baracca di lamiera, posta sotto il portico, la cui presenza non poteva che essere anteriore all'ordinanza di inagibilità dell'immobile, emessa dal il 05.07.2012, immediatamente dopo il sisma: pertanto, si riteneva non plausibile la CP_4 movimentazione di un elevatore semovente, come indicato nei layout prodotti dal richiedente.
Veniva correttamente evidenziato, poi, che mentre nella perizia giurata si dichiarava che l'immobile era destinato a ricovero di concimi, imballaggi e prodotti agricoli dell'azienda comodataria, invero nei layout proposti non vi era alcun riscontro di tale affermazione, posto che la zona di stoccaggio dei concimi non era identificata e la zona destinata al deposito delle ceste di raccolta si trovava nell'altro immobile ad uso dell'azienda agricola (ora di proprietà di a seguito del Parte_1 frazionamento del terreno intervenuto dopo il sisma, e oggetto di altra domanda di contributo).
Quanto all'asserita disponibilità, da parte dell'azienda agricola di una trattrice NE CP_8
LL – che avrebbe trovato ricovero presso l'immobile in questione – veniva prodotta esclusivamente la fattura di acquisto del 15.01.2010, intestata alla medesima ditta (doc. 12 di parte attrice), peraltro senza alcuna prova né attestazione di avvenuto pagamento;
mentre, dal libretto di circolazione risultava che il mezzo era di proprietà di , titolare dell'azienda agricola Dure, CP_9 non già dell'impresa che veniva indicata come l'utilizzatrice nella domanda di contributo.
osservava, inoltre che, come era desumibile dal layout produttivo nella situazione pre-sisma, CP_3 con riferimento alle attività svolte dall'impresa la stessa trattrice NE LL veniva CP_8 ricoverata anche in altro immobile in uso all'impresa (di proprietà di e oggetto di Parte_1 altra domanda di contributo).
Alla luce di queste considerazioni, che emergono dall'istruttoria del procedimento e trovano riscontro nella documentazione prodotta, si ritiene che gli elementi volti a dimostrare la destinazione dell'immobile all'uso produttivo dichiarato nella domanda di contributo siano del tutto carenti e contraddittori, come tali non rispondenti ai criteri stabiliti dall'ordinanza commissariale n. 57/2012.
Pertanto, in mancanza dei requisiti prescritti dalla disciplina di settore, si deve concludere che non avesse diritto al contributo richiesto e che la domanda da lui proposta sia Parte_1 stata fondatamente rigettata.
L'accertamento della mancata destinazione dell'immobile all'uso produttivo, quale presupposto necessario per l'accoglimento della domanda di contributo, preclude la trattazione delle ulteriori pagina 13 di 15 questioni proposte dalle parti, anche in ordine all'insussistenza del danno derivante dagli eventi sismici, dichiarato dalle Amministrazioni interessate.
Per queste ragioni, le domande proposte da parte attrice nel presente giudizio debbono essere respinte.
10. Conformemente all'eccezione sollevata dalla convenuta, deve escludersi la legittimazione passiva sia dell' convenuta in giudizio (sprovvista di Controparte_6 personalità giuridica autonoma e istituita come agenzia meramente operativa), sia della Controparte_1
considerando che l'art. 1 comma 2 D.L. n. 74/2012, convertito nella L. n. 122/2012, ha
[...] individuato il Presidente della quale Commissario Delegato per la Controparte_1 ricostruzione post sisma, come organo governativo straordinario che esercita per legge i poteri spettanti al Capo del Dipartimento della Protezione civile, unità organizzativa della Presidenza del Consiglio dei
Ministri competente nell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza, di volta in volta deliberato dal Consiglio dei Ministri o stabilito ex lege.
Dunque, i poteri di esercitare gli interventi urgenti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2012 sono stati attribuiti al Presidente della Regione quale unità organizzativa della CP_1
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Come delegato governativo, il Presidente della Regione è pertanto organo straordinario di natura statale, distinto ed autonomo dall'ente territoriale in cui è incardinato.
Poiché le ordinanze e gli atti attuativi delle stesse, adottati dal Presidente della come CP_1
Commissario Delegato, sono imputabili a detta struttura organizzativa governativa, nessuna legittimazione può essere riconosciuta alla in relazione alla controversia in Controparte_1 esame.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e, pertanto, vengono poste interamente a carico di parte attrice.
Debbono essere liquidate, nei rapporti tra e il Commissario Delegato, nonché tra Parte_1
e il secondo i valori medi relativi ai parametri previsti nelle Parte_1 Controparte_4 tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda (da € 520.001 a € 1.000.000), ridotti del 50 % per le fasi istruttoria e decisoria, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta.
Nei rapporti tra parte attrice e la vanno applicati i valori minimi relativi agli CP_1 CP_1 stessi parametri, tenuto conto della natura e consistenza delle questioni trattate.
pagina 14 di 15
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la carenza di legittimazione passiva della Controparte_1
- respinge le domande proposte da nei confronti del e del Parte_1 Controparte_4
Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione Controparte_1 post sisma;
-condanna alla rifusione, in favore della delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che liquida in complessivi € 14.598,00 per compensi, oltre al 15 % per spese generali ed accessori di legge;
-condanna alla rifusione, in favore del e del Presidente della Parte_1 Controparte_4
Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione post sisma, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 18.420,00 per compensi, oltre al 15 % per spese generali ed accessori di legge, in favore di ciascuno dei due convenuti.
Bologna, 26 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Rita CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13706/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CARPANI Parte_1 C.F._1
CR
ATTORE contro
, IN QUALITÀ DI COMMISSARIO Controparte_1
DELEGATO (C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
Controparte_3
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. RAITANO
[...] P.IVA_2
SS e dell'Avv. CONFORTINI MASSIMO
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. RIGHETTI Controparte_1 P.IVA_3
EL e dell'Avv. GENTILINI DEVIS
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. BARBIERI ROBERTO Controparte_4 P.IVA_4
CONVENUTI
pagina 1 di 15
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni come da note scritte Parte_1 autorizzate:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito:
In via istruttoria:
- ammettere la CTU diretta ad accertare i seguenti aspetti:
1) la disciplina commissariale applicabile alla fattispecie oggetto di contenzioso;
2) l'idoneità della perizia giurata prodotta ai fini della domanda di contributo e degli ulteriori elementi istruttori forniti dall'istante nell'ambito del procedimento amministrativo in sede regionale e, successivamente, comunale a dimostrare:
a) la sussistenza di lesioni diagonali passanti che interessano una superficie di piano superiore al
30%;
b) la sussistenza del fuori piombo per una ampiezza superiore al 2% in rapporto all'altezza delle murature dell'edificio;
c) la sussistenza del grado delle carenze prescritte dalla disciplina commissariale applicabile alla fattispecie.
In via preliminare e pregiudiziale:
- respingere, perché del tutto infondate, le eccezioni preliminari e pregiudiziali dedotte dai convenuti;
-accertare e dichiarare la legittimazione passiva del;
Controparte_4
-accertare e dichiarare la legittimazione passiva della e, per essa, della Controparte_1
Agenzia per la ricostruzione – Sisma 2012 e conseguentemente, respingere l'istanza di estromissione dal giudizio avanzata da quest'ultima.
Nel merito.
- accertare e dichiarare la fondatezza in fatto ed in diritto dei motivi dedotti ed, in accoglimento dei medesimi, annullare/disapplicare i provvedimenti identificati in epigrafe e, segnatamente, l'Ordinanza di rigetto richiesta contributi a firma del Sindaco del Comune in data 24 agosto 2017, CP_4 nonché tutti i provvedimenti alla medesima presupposti ed, in particolare, l'esito istruttorio CR-24150-
2016 e l'esito istruttorio CR-43655-2016 del Nucleo di Valutazione Agricoltura SII, il Decreto di rigetto n. 3483 del 26 ottobre 2016 a firma del Commissario Delegato alla Ricostruzione, nonché il parere, di data ed estremi non conosciuti, espresso dal Dott. su istanza del Persona_1
pagina 2 di 15 , in ordine all'interpretazione dell'art. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 2/2017; Controparte_4 conseguentemente, accertare il diritto del Sig. al contributo per la ricostruzione nell'importo Pt_1 di cui alla originaria domanda per l'importo complessivo al netto dell'IVA pari a € 529.764,60 o di quello che risulterà all'esito del processo e condannare le Amministrazioni convenute, per quanto di rispettiva competenza, alla corresponsione del relativo importo, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Il Procuratore di parte convenuta Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione post sisma, ha precisato le conclusioni come da atto di citazione e da note scritte autorizzate:
“si confida che vengano accolte le seguenti conclusioni:
- principalmente: dichiarare inammissibile e, comunque, non accoglibile la richiesta di disapplicazione e/o annullamento dei decreti impugnati;
- in via subordinata, dichiarare non accoglibile la domanda di condanna al pagamento a carico del
Commissario Delegato di una somma determinata ex ante con riferimento alla quantificazione contenuta nella domanda di finanziamento;
- in via istruttoria, non ammettere le eventuali richieste istruttorie di controparte in quanto il presente contenzioso ha natura meramente documentale e risulta sufficientemente istruito. Con riserva di autonoma deduzione di mezzi istruttori a controprova in caso di ammissione dei mezzi richiesti dell'attore;
- in ogni caso, con vittoria di spese e onorari come per legge”.
I Procuratori di parte convenuta hanno precisato le conclusioni come da Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta e da note autorizzate:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
− accertare e/o dichiarare l'estraneità e la totale carenza di legittimazione passiva della
[...]
, la quale si è costituita nel presente procedimento al mero fine di rilevare che CP_5
l' (erroneamente convenuta da parte attrice) è Controparte_6 una struttura organizzativa priva di personalità giuridica e che pertanto in nessun modo essa potrà essere considerata quale parte del presente giudizio e/o essere destinataria di provvedimenti giudiziari;
pagina 3 di 15 − provvedere, conseguentemente, all'immediata estromissione della dalla Controparte_5 presente causa.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre agli accessori come per legge”.
Il Procuratore di parte convenuta ha precisato le conclusioni come da comparsa di Controparte_4 costituzione e risposta e da note autorizzate:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale civile di Bologna, contrariis rejectis,
In via pregiudiziale
- Dichiarare l'inammissibilità della domanda;
- Dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione in ordine alla determinazione del quantum del contributo erogabile;
- dichiarare comunque il difetto di legittimazione passiva del per i profili di cui in narrativa;
CP_4
Nel merito
- Rigettare le domande nei confronti del perché infondate. Controparte_4
Con vittoria di spese e compensi professionali da maggiorarsi con gli oneri e gli accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Bologna, il in qualità di Controparte_7
Commissario delegato per la ricostruzione post sisma, ai sensi dell'art. 1 comma 2 D.L. n. 74/2012, nonché l' 2012 e il esponendo in Controparte_6 Controparte_4 fatto che:
- proprietario del fabbricato facente parte della casa colonica denominata “Corte Parte_1
Puglia”, identificato al Catasto al Foglio 250, particella 18;
-l'immobile è destinato a ricovero attrezzi per la gestione agricola del fondo su cui insiste, nonché per il ricovero di concimi, imballaggi e prodotti agricoli, ed è stato concesso in comodato d'uso all'
[...] con contratto dell'11.05.2011, registrato il 03.02.2015; Controparte_8
-l'immobile è stato irreparabilmente lesionato dal sisma del maggio 2012 e, per questo motivo, è stato oggetto di ordinanza di inagibilità totale emessa dal Comune di il 05.07.2012; CP_4
pagina 4 di 15 ha presentato in data 28.04.2015, sulla piattaforma “Sfinge”, la domanda per la Parte_1 concessione del contributo per la ricostruzione post sisma, ai sensi dell'ordinanza commissariale del
Presidente della Regione n. 57/2012; CP_1
- all'esito del primo procedimento istruttorio, la domanda è stata rigettata, sul presupposto che non fosse stato dimostrato l'uso strumentale dell'immobile; all'esito del secondo procedimento istruttorio, il
Presidente della in qualità di Commissario Delegato alla ricostruzione post Controparte_1 sisma del 2012, ha respinto nuovamente la domanda con decreto n. 3483 del 26.10.2016, assumendo che “…l'accertamento dei danni provocati dagli eventi sismici…non sia stato adeguatamente comprovato e documentato mediante Perizia giurata” e che sussistono “…criticità in merito alla dimostrazione dell'utilizzo ai fini produttivi dell'immobile alla data del sisma, in quanto risultano rilevanti incongruenze nella documentazione presentata a supporto. Si rileva, inoltre, l'occupazione degli spazi dell'immobile con macchine agricole già imputate ad altri fabbricati oggetto di domanda di contributo in capo ad altri soggetti”;
-con ordinanza n. 2/2017 il Commissario Delegato ha previsto lo spostamento delle domande di contributo riferite a fabbricati rurali in muratura, già presentate tramite la piattaforma “Sfinge” e rigettate per mancanza dei criteri di ammissibilità ai sensi dell'ordinanza n. 57/2012 e smi, alla piattaforma “Mude”, prevedendo che “Qualora il Comune accetti la domanda di contributo su piattaforma MUDE procederà ad istruire la pratica secondo le modalità ed i termini indicati nelle ordinanze commissariali nn. 51 e 86/2012 e smi previa verifica della documentazione già depositata sulla piattaforma SFINGE e l'eventuale documentazione relativa all'istruttoria effettuata”; spostava la domanda dalla piattaforma “Sfinge” alla piattaforma “Mude”, cui Parte_1 seguiva la comunicazione di avvio del relativo procedimento;
-con ordinanza del 24.08.2017, il Sindaco del dando conto di non aver svolto Controparte_4 attività istruttoria suppletiva e conformandosi alle valutazioni della struttura commissariale, rigettava la domanda di assegnazione del contributo per la ricostruzione;
- il provvedimento veniva impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere innanzi al TAR
Emilia Romagna, per ottenerne l'annullamento, oltre all'accertamento del diritto al contributo di €
529.764,60 (al netto dell'Iva) o di quello che sarebbe risultato all'esito del processo;
- il TAR declinava la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario con sentenza n. 131/2022 dell'08.02.2022, in conformità all'orientamento seguito dal Consiglio di Stato in forza della sentenza delle S.U. della Corte di Cassazione n. 8115/2017;
- l'attore riassumeva il giudizio innanzi al Tribunale di Ferrara e, in quella sede, il Commissario
Delegato eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, in forza del criterio erariale di cui pagina 5 di 15 all'art. 25 c.p.c., essendo parte nel processo un'amministrazione dello Stato;
l'attore aderiva all'eccezione e il Giudice dichiarava l'incompetenza per territorio del Tribunale di Ferrara, in favore del Tribunale di Bologna, condannando l'attore al pagamento delle spese processuali;
-infine, l'attore riassumeva il giudizio innanzi a questo Ufficio giudiziario.
In diritto, parte attrice deduceva l'invalidità dell'ordinanza emessa dal Sindaco del Controparte_4 il 24.08.2017, che aveva respinto la domanda di contributo, e dei provvedimenti presupposti, per violazione delle ordinanze commissariali n. 29/2012, n. 51/2012, n. 86/2012, nonché dell'art. 4 dell'ordinanza commissariale n. 2/2017; deduceva altresì l'illegittimità dell'iter procedimentale per assoluto difetto di istruttoria e l'illegittimità del provvedimento per motivazione inesistente e, comunque, erronea e illogica.
Al riguardo, sponeva che: Parte_1
-il modus procedenti del che non ha svolto alcuna specifica attività istruttoria, Controparte_4 limitandosi ad aderire alle valutazioni della struttura commissariale, è illegittimo, ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza commissariale n. 2/2017;
-l'esclusione del contributo è stata motivata dalla carenza di prova in ordine alla sussistenza di danni provocati dagli eventi sismici e alla destinazione produttiva dell'immobile, nonostante i chiarimenti integrativi e gli elementi documentali offerti nel corso del procedimento, con riferimento ad entrambi gli aspetti segnalati;
- è erronea la valutazione della struttura commissariale – richiamata dal – in ordine Controparte_4 alla non riconducibilità del fabbricato in questione alla tipologia di edifici per i quali, ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza commissariale n. 2/2017, è consentito il trasferimento della domanda di contributi post sisma dalla piattaforma “Sfinge” alla piattaforma “Mude”.
In conclusione, chiedeva, previo annullamento/disapplicazione dell'ordinanza Parte_1 emessa dal Sindaco del in data 24.08.2017 e dei provvedimenti presupposti, che Controparte_4 venisse accertato il suo diritto ad ottenere il contributo per la ricostruzione post sisma 2012 per l'importo complessivo di € 529.764,60 (al netto dell'Iva) o di quello che sarebbe risultato all'esito del processo, con condanna delle Amministrazioni convenute alla corresponsione di tale importo, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
2. Si costituiva tempestivamente, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 15.02.2023, il
Presidente della in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione post Controparte_1 sisma, descrivendo preliminarmente le fasi della procedura e indicando le ragioni della mancata concessione del contributo chiesto da espresse dal Nucleo di Valutazione Parte_1
pagina 6 di 15 competente e richiamate nel decreto del Commissario Delegato n. 3483 del 26.10.2016, che respingeva la domanda di contributo, nonché, a seguito della riproposizione della domanda su piattaforma “Mude”, nell'ordinanza di rigetto del del 24.08.2017. Controparte_4
Inoltre, in via preliminare, il Commissario Delegato eccepiva l'inammissibilità della domanda di condanna all'erogazione del contributo richiesto, rilevando che la relativa quantificazione va determinata non già ex ante, sulla base della domanda di contributo, bensì ex post, a consuntivo, dietro presentazione delle fatture concernenti i lavori, come previsto dalle ordinanze commissariali in materia.
Nel merito, parte convenuta richiamava la disciplina prevista per la concessione dei contributi post sisma ed illustrava puntualmente i motivi su cui si fondavano i provvedimenti di rigetto della domanda di finanziamento, presentata da ritenendo infondate le censure di controparte e Parte_1 confermando il respingimento della richiesta di erogazione del contributo, non dovuto alla luce della documentazione offerta, non essendo stata data la dimostrazione dell'utilizzo produttivo dell'immobile per il quale era stato chiesto il contributo, nei 36 mesi antecedenti il sisma, come stabilito dall'art. 1 comma 3 dell'ordinanza commissariale n. 57/2012; rilevava, inoltre, che l'interessato non aveva dato dimostrazione delle condizioni di danno del bene, derivanti dagli eventi sismici, secondo le linee guida relative all'applicazione delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 e ss.mm.ii.
In conclusione, il Commissario Delegato chiedeva di dichiarare inammissibili e/o di respingere le domande attoree.
3. Parte convenuta si costituiva in giudizio eccependo la propria carenza di Controparte_1 legittimazione passiva e chiedendone la declaratoria.
A tal fine rilevava, innanzitutto, che l'attore aveva erroneamente convenuto in giudizio l'
[...]
2012, la quale invero non è dotata di personalità giuridica Controparte_6 autonoma ed è stata istituita come “Agenzia operativa”, ai sensi dell'art. 43 L.R. n. 6/2002 e ss.mm.ii..
Inoltre, deduceva la propria totale estraneità al presente giudizio, non avendo alcuna competenza in ordine ai contributi statali, per i quali unico soggetto legittimato è il Presidente della Controparte_1
in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione post sisma.
[...]
4. Si costituiva in giudizio il il quale richiamava preliminarmente lo svolgimento Controparte_4 del procedimento amministrativo, connotato dal duplice rigetto della domanda di contributo presentata dal l Commissario Delegato alla ricostruzione post sisma e dal rigetto della domanda dallo Pt_1 stesso presentata in data 10.03.2017 al con procedura “Mude”. Controparte_4
pagina 7 di 15 Inoltre, il eccepiva l'inammissibilità dell'azione proposta dall'attore, in quanto i CP_4 provvedimenti di rigetto emessi dal Commissario Delegato non erano stati impugnati ed erano divenuti definitivi, mentre con la domanda proposta tramite procedura “Mude” erano stati riproposti argomenti già decisi con i decreti del Commissario Delegato;
deduceva che l'ammissibilità della proposizione della domanda in tale sede presupponeva che la domanda originariamente presentata in sede “Sfinge” si fosse arrestata prima del provvedimento di merito;
precisava che l'art. 4 dell'ordinanza commissariale n. 2/2017 prevede lo spostamento della domanda dalla piattaforma “Sfinge” a quella “Mude” solamente nel caso in cui la prima non avesse prodotto un esito determinato (di rigetto o di accoglimento nel merito), proprio a causa dell'errore di scelta della piattaforma (è il caso di abitazione principale, con residente coinvolto nel processo produttivo dell'impresa agricola, non contemplata tra le ipotesi trattate in “Sfinge”), mentre nel caso di specie il veva ottenuto per due volte un provvedimento di Pt_1 rigetto nel merito;
osservava che, essendo la domanda inammissibile sulla piattaforma “Mude” per le ragioni esposte, nessuna istruttoria doveva essere espletata.
Per i motivi esposti, il eccepiva il difetto della propria legittimazione passiva, rilevando altresì CP_4 di non essere il soggetto erogatore dei contributi.
In ogni caso, dichiarava di aver acquisito, come prescritto dall'art. 4 dell'ordinanza commissariale n.
2/2017, gli atti istruttori del Commissario Delegato, ricchi di analisi dettagliate, e di averne fatto proprie le valutazioni, a seguito di compiuta disamina;
pertanto, riteneva che in ogni caso la domanda proposta da osse, oltre che inammissibile, infondata. Parte_1
Infine, il deduceva l'inammissibilità della domanda anche in ragione della discrezionalità CP_4 tecnica spettante alla p.a., con conseguente difetto assoluto di giurisdizione.
5. All' udienza di comparizione delle parti del 09.03.2023 venivano concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Nel corso delle udienze successive, mentre il Procuratore di parte attrice insisteva nelle istanze istruttorie formulate nelle memorie, con particolare riguardo alla CTU, i Procuratori delle parti convenute chiedevano che la causa venisse condotta alla fase decisoria.
Infine, acquisite le ordinanze commissariali vigenti alla data della presentazione della domanda, il
Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, concedeva un termine per il deposito di note scritte sostitutive d'udienza, contenenti le rispettive conclusioni, all'esito del quale tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 8 di 15 6. Si osserva che il Presidente della nella sua qualità di Commissario Controparte_1 delegato per la ricostruzione post sisma, ha rigettato tutte le istanze presentate da Parte_1 su piattaforma “Sfinge”.
La riproposizione della domanda al mediante spostamento su piattaforma “Mude”, Controparte_4 non è stata sostenuta da elementi di novità rispetto alle questioni già trattate, istruite e decise dalla struttura commissariale. Inoltre, alla luce della normativa di settore, si ritiene che tale riproposizione sia inammissibile, in quanto lo spostamento dalla piattaforma “Sfinge” alla piattaforma “Mude” presupponeva, ai sensi dell'art. 4 comma 1 dell'ordinanza commissariale n. 2/2017, che la domanda fosse stata dichiarata “inammissibile” in base ai criteri stabiliti dall'ordinanza n. 57/2012 e s.m.i., non anche che fosse stata già valutata e respinta nel merito da parte del Commissario Delegato competente, così come era invece avvenuto nel caso di specie.
Inoltre, l'art. 4 comma 4 dell'ordinanza commissariale n. 2/2017 attribuiva al laddove fosse CP_4 previsto lo spostamento di “piattaforma”, meri compiti istruttori, non già un potere decisionale in merito all'erogazione del contributo, per il quale l'ordinamento ha previsto la costituzione di apposita struttura commissariale, facente capo al Presidente della quale organo di Controparte_1 governo.
Pertanto, deve ritenersi erronea l'emissione dell'ordinanza di rigetto del contributo, da parte del che era sprovvisto dei relativi poteri, con la conseguenza che, da un lato, Controparte_4
l'eventuale fondatezza delle domande attoree, non potrebbe comunque determinare il riconoscimento del diritto di al contributo richiesto nei confronti del dall'altro i Parte_1 CP_4 provvedimenti di rigetto correttamente emessi dal Presidente della in qualità Controparte_1 di Commissario Delegato, impugnati dall'interessato come atti presupposti dell'ordinanza sindacale del non già quali atti autonomi, sono divenuti incontestabili. Controparte_4
Ne consegue che le domande proposte da parte attrice debbono ritenersi inammissibili.
7. Le domande proposte da isultano altresì infondate nel merito. Parte_1
Al fine di pervenire alla risoluzione della controversia, occorre richiamare la normativa di riferimento.
In seguito agli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012 nelle Regioni CP_1
Lombardia e Veneto, è stato emanato il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 – intitolato
[...]
“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, , Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 CP_4 maggio 2012”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122 – volto a
“disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei pagina 9 di 15 territori dei comuni delle province”, con l'attribuzione ai Presidenti delle Regioni coinvolte della qualità di Commissari delegati.
In esecuzione dei compiti attribuiti, venivano pronunciate dal Presidente della Controparte_1
tra le altre, le ordinanze nn. 29, 51, 86 del 2012, nonché la n. 57 del 12 ottobre 2012 recante
[...]
“Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”.
Inoltre, veniva adottata l'ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 contenente “Istituzione del Soggetto
Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012”, che nello specifico assume anche la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 4 L. n.
241/1990, così come previsto dall'art. 3 comma 1 dell'ordinanza n. 57/2012.
In forza dell'ordinanza n. 75/2012 che ha ufficialmente istituito il SII, è stato individuato in il CP_3 soggetto cui affidare compiti di supporto al Commissario Delegato, con particolare riferimento alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi. Dunque, nella fase di concessione provvede a redigere un'istruttoria di merito che viene sottoposta al Nucleo di Valutazione, CP_3 organo collegiale che ha il compito ultimo di decidere sui progetti, così come previsto dall'ordinanza n.
5 del 30 gennaio 2013. L'istruttoria viene esaminata e discussa e può essere soggetta ad approvazione o modifiche da parte del Nucleo di Valutazione.
Dunque, i soggetti redigenti la pratica istruttoria legittimamente rientrano tra il personale di , CP_3 mentre al Nucleo di Valutazione spetta presentare, sulla base dell'esito istruttorio, la proposta di delibera da sottoporre al Commissario Delegato;
l'iter seguito nella specie corrisponde esattamente alla normativa emergenziale.
Al termine di questo processo, viene emanato l'atto finale di concessione o diniego del contributo, con provvedimento del Commissario Delegato.
8. Come recita l'ordinanza n. 57/2012 emessa dal Presidente della e come è disposto dalle CP_1
Linee Guida allegate alla predetta ordinanza, i principi posti a fondamento del contributo sono innanzitutto costituiti dalla verifica dell'uso produttivo dell'immobile, in quanto ai sensi dell'art. 2 comma 1 della citata ordinanza commissariale, “Presupposto per la concessione dei contributi ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 74/2012, è che gli interventi di cui ai successivi commi siano finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità dell'attività produttiva in tutte le componenti fisse e mobili strumentali e al recupero a fini produttivi degli immobili”, per consentire dunque il riavvio delle attività economiche pagina 10 di 15 danneggiate dagli eventi sismici;
precisa, infatti, il comma 3 dell'art. 1 della citata ordinanza che il contributo in questione è previsto “a condizione che venga data dimostrazione dell'utilizzo produttivo, ancorché parziale, in proprio o da parte di terzi, (...) e venga confermata la destinazione ad attività produttiva dell'immobile”.
E' dunque richiesto che l'immobile interessato sia legato all'attività imprenditoriale da un rapporto di necessaria strumentalità, nel senso che dal suo mancato utilizzo derivi un pregiudizio all'esercizio dell'attività stessa.
L'esame delle domande di contributo da parte dell'Autorità Commissariale non può prescindere, quindi, da una valutazione in ordine, non solo all'effettivo utilizzo produttivo del bene alla data del sisma, ma anche alla concreta necessità dello stesso per la ripresa aziendale. La ratio delle norme in esame va, infatti, individuata nel soddisfacimento dell'esigenza di concreto riavvio della piena funzionalità delle attività produttive, e non anche nel mero ripristino di beni che, sebbene danneggiati dal sisma, presentassero solo una potenzialità o possibilità di utilizzazione per l'attività dell'impresa agricola (cfr. Corte d'Appello di Bologna, 1 dicembre 2022, n. 2425).
Ciò in quanto la finalità sottesa alla concessione dei contributi per le attività produttive, ivi comprese quelle agricole, di cui al D.L. 74/2012, conv. in legge 122/2012, non è il mero ripristino del patrimonio immobiliare danneggiato dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, bensì la più rapida ripresa dell'attività imprenditoriale, riconoscendosi i benefici economici esclusivamente per il ripristino di quegli immobili per i quali venga provata l'indispensabilità per la suddetta ripresa dell'attività, nel caso specifico, agricola.
D'altra parte, se così non fosse, risulterebbe apertamente frustrato il principio secondo cui gli indennizzi post-sisma in argomento sono erogati nell'interesse generale alla riattivazione del tessuto produttivo e non al risarcimento del danno subito dalla singola impresa.
Infatti, l'ordinanza non mira a conferire vantaggi economici, né benefici supplementari rispetto a quello relativo alla mera ripresa dell'attività produttiva, bensì a ripristinare lo stato di fatto preesistente al sisma, sbilanciato in difetto, a causa dell'evento calamitoso, in rapporto a situazioni analoghe in condizioni di parità: parametro di riferimento è dunque l'esistenza, alla data degli eventi sismici, dell'oggetto da finanziare in tutte le sue componenti, non potendo l'amministrazione infrangere il divieto di erogazione di aiuti di Stato alle imprese nazionali, stabilito dalle norme del Trattato UE, né conseguentemente violare la disciplina euro-unitaria in tema di concorrenza.
9. Tanto delineato sotto il profilo generale, si osserva come nel caso in esame non possa ritenersi sussistente la prova dell'effettivo utilizzo a scopo produttivo dell'immobile, in relazione al quale pagina 11 di 15 ha presentato la domanda di contributo, poi respinta dal Presidente della Parte_1 CP_1 quale Commissario Delegato alla ricostruzione post sisma, con decreto commissariale n. 3483 del
26.10.2016, e successivamente dal con ordinanza del 24.08.2017 (che ha Controparte_4 richiamato le medesime considerazioni svolte dalla struttura commissariale).
Le argomentazioni esposte dagli organi istruttori della struttura commissariale, recepite dal Nucleo di
Valutazione competente e richiamate nei provvedimenti indicati, appaiono condivisibili e coerenti con la disciplina di settore, e giustificano il rigetto della domanda di contributo.
Si deve infatti rilevare che, ai sensi dell'art. 1 comma 3 dell'ordinanza commissariale n. 57/2012, il richiedente il contributo deve dare dimostrazione dell'utilizzo produttivo dell'immobile “in proprio o da parte di terzi, mediante contratto di locazione e/o affitto e/o comodato d'uso dello stesso regolarmente registrato nell'arco dei 36 mesi antecedenti il sisma (…). Nel caso di utilizzo in proprio o di comodato d'uso non registrato al momento del sisma, al fine dell'ammissione a contributo, deve essere dimostrato che l'immobile sia sede o sia stato sede di attività nei 36 mesi precedenti il sisma come da visura camerale e/o da utenze/polizze assicurative intestate all'attività produttiva esercitata nell'immobile”.
Nel caso di specie, il fabbricato per il quale è stato chiesto il contributo è di proprietà di Pt_1 ed è stato concesso in comodato d'uso all'azienda agricola con contratto
[...] CP_8 dell'11.05.2011, registrato in data 03.02.2015 (e dunque alcuni anni dopo il sisma). Veniva prodotto un attestato di polizza, in cui era indicata la decorrenza del contratto dall'01.05.2012, in assenza di prova circa la data di stipulazione del contratto.
Non sono stati offerti, dall'interessato, elementi concreti idonei a dimostrare la destinazione dell'immobile all'attività produttiva dell'azienda comodataria.
Negli atti difensivi, richiamava genericamente la perizia giurata (doc. 11) e la Parte_1 relazione di controdeduzioni (doc. 9) (cfr. pag. 40 dell'atto di citazione), senza indicare specificatamente gli elementi a sostegno della tesi proposta. Nella perizia, si dichiarava genericamente che il fabbricato era destinato a luogo di deposito di attrezzature, macchinari, materiali funzionali all'attività agricola, come quelli di consumo (teli di plastica, sostegni per tunnel, manichette e sistemi di raccordo per sistemi di irrigazione), nonché di ricovero di una trattrice.
Nella comparsa di costituzione, il Commissario Delegato illustrava le risultanze dell'attività istruttoria svolta da (docc. 12, 16), che avevano indotto l'amministrazione ad escludere la sussistenza del CP_3 requisito della destinazione produttiva dell'immobile, costituito da un fabbricato di notevoli dimensioni, risalente al 1700 e originariamente destinato a stalla e a fienile;
in particolare, si evidenziava correttamente che nella documentazione fotografica allegata alla perizia giurata non vi era pagina 12 di 15 alcuna presenza di elementi o tracce idonee a dimostrare il deposito di attrezzature, mentre gli elementi rilevati (una antenna televisiva, fieno, fascine di legna), risultavano del tutto incompatibili con gli usi produttivi dell'impresa comodataria (dedita alla coltivazione di kiwi); né poteva essere significativa la presenza, rilevata nelle fotografie, di attrezzature agricole in palese stato di obsolescenza. Inoltre, nella documentazione fotografica veniva individuata una baracca di lamiera, posta sotto il portico, la cui presenza non poteva che essere anteriore all'ordinanza di inagibilità dell'immobile, emessa dal il 05.07.2012, immediatamente dopo il sisma: pertanto, si riteneva non plausibile la CP_4 movimentazione di un elevatore semovente, come indicato nei layout prodotti dal richiedente.
Veniva correttamente evidenziato, poi, che mentre nella perizia giurata si dichiarava che l'immobile era destinato a ricovero di concimi, imballaggi e prodotti agricoli dell'azienda comodataria, invero nei layout proposti non vi era alcun riscontro di tale affermazione, posto che la zona di stoccaggio dei concimi non era identificata e la zona destinata al deposito delle ceste di raccolta si trovava nell'altro immobile ad uso dell'azienda agricola (ora di proprietà di a seguito del Parte_1 frazionamento del terreno intervenuto dopo il sisma, e oggetto di altra domanda di contributo).
Quanto all'asserita disponibilità, da parte dell'azienda agricola di una trattrice NE CP_8
LL – che avrebbe trovato ricovero presso l'immobile in questione – veniva prodotta esclusivamente la fattura di acquisto del 15.01.2010, intestata alla medesima ditta (doc. 12 di parte attrice), peraltro senza alcuna prova né attestazione di avvenuto pagamento;
mentre, dal libretto di circolazione risultava che il mezzo era di proprietà di , titolare dell'azienda agricola Dure, CP_9 non già dell'impresa che veniva indicata come l'utilizzatrice nella domanda di contributo.
osservava, inoltre che, come era desumibile dal layout produttivo nella situazione pre-sisma, CP_3 con riferimento alle attività svolte dall'impresa la stessa trattrice NE LL veniva CP_8 ricoverata anche in altro immobile in uso all'impresa (di proprietà di e oggetto di Parte_1 altra domanda di contributo).
Alla luce di queste considerazioni, che emergono dall'istruttoria del procedimento e trovano riscontro nella documentazione prodotta, si ritiene che gli elementi volti a dimostrare la destinazione dell'immobile all'uso produttivo dichiarato nella domanda di contributo siano del tutto carenti e contraddittori, come tali non rispondenti ai criteri stabiliti dall'ordinanza commissariale n. 57/2012.
Pertanto, in mancanza dei requisiti prescritti dalla disciplina di settore, si deve concludere che non avesse diritto al contributo richiesto e che la domanda da lui proposta sia Parte_1 stata fondatamente rigettata.
L'accertamento della mancata destinazione dell'immobile all'uso produttivo, quale presupposto necessario per l'accoglimento della domanda di contributo, preclude la trattazione delle ulteriori pagina 13 di 15 questioni proposte dalle parti, anche in ordine all'insussistenza del danno derivante dagli eventi sismici, dichiarato dalle Amministrazioni interessate.
Per queste ragioni, le domande proposte da parte attrice nel presente giudizio debbono essere respinte.
10. Conformemente all'eccezione sollevata dalla convenuta, deve escludersi la legittimazione passiva sia dell' convenuta in giudizio (sprovvista di Controparte_6 personalità giuridica autonoma e istituita come agenzia meramente operativa), sia della Controparte_1
considerando che l'art. 1 comma 2 D.L. n. 74/2012, convertito nella L. n. 122/2012, ha
[...] individuato il Presidente della quale Commissario Delegato per la Controparte_1 ricostruzione post sisma, come organo governativo straordinario che esercita per legge i poteri spettanti al Capo del Dipartimento della Protezione civile, unità organizzativa della Presidenza del Consiglio dei
Ministri competente nell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza, di volta in volta deliberato dal Consiglio dei Ministri o stabilito ex lege.
Dunque, i poteri di esercitare gli interventi urgenti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2012 sono stati attribuiti al Presidente della Regione quale unità organizzativa della CP_1
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Come delegato governativo, il Presidente della Regione è pertanto organo straordinario di natura statale, distinto ed autonomo dall'ente territoriale in cui è incardinato.
Poiché le ordinanze e gli atti attuativi delle stesse, adottati dal Presidente della come CP_1
Commissario Delegato, sono imputabili a detta struttura organizzativa governativa, nessuna legittimazione può essere riconosciuta alla in relazione alla controversia in Controparte_1 esame.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e, pertanto, vengono poste interamente a carico di parte attrice.
Debbono essere liquidate, nei rapporti tra e il Commissario Delegato, nonché tra Parte_1
e il secondo i valori medi relativi ai parametri previsti nelle Parte_1 Controparte_4 tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda (da € 520.001 a € 1.000.000), ridotti del 50 % per le fasi istruttoria e decisoria, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta.
Nei rapporti tra parte attrice e la vanno applicati i valori minimi relativi agli CP_1 CP_1 stessi parametri, tenuto conto della natura e consistenza delle questioni trattate.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la carenza di legittimazione passiva della Controparte_1
- respinge le domande proposte da nei confronti del e del Parte_1 Controparte_4
Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione Controparte_1 post sisma;
-condanna alla rifusione, in favore della delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che liquida in complessivi € 14.598,00 per compensi, oltre al 15 % per spese generali ed accessori di legge;
-condanna alla rifusione, in favore del e del Presidente della Parte_1 Controparte_4
Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione post sisma, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 18.420,00 per compensi, oltre al 15 % per spese generali ed accessori di legge, in favore di ciascuno dei due convenuti.
Bologna, 26 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
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