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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Eugenio Bolondi, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 6902 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2021, a cui è stata riunita quella iscritta al n. R.G. 7432/2021 promosse da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
BERTANI BRUNELLA
OPPONENTE contro
C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avvocati Controparte_1 C.F._2
CREPALDI DARIO e LOLLI ELENA
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in note scritta sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalla parte opponente il 12/04/2024 e dalla parte opposta il 04/04/2024.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Gli ex coniugi parti in causa, genitori dei figli nato il [...], e , nato il Per_1 Per_2
07/11/2008, discutono in questa sede delle seguenti questioni:
a) il rimborso di parte della retribuzione della governante e baby-sitter di famiglia, Parte_2
a costei corrisposta dalla sola nel periodo intercorso tra il mese di
[...] Controparte_1
1 novembre del 2014, momento in cui è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi, e il
09/03/2021, data in cui datore di lavoro, ha interrotto il relativo rapporto;
Parte_1
b) il rimborso di parte delle spese di proprietà e manutenzione straordinaria della casa familiare di
Modena, via Giardini n. 305, in comproprietà tra le parti e assegnata a in sede di Controparte_1
separazione, ove la stessa è rimasta a vivere con i figli.
2. In particolare, ha ottenuto dal Tribunale due decreti ingiuntivi, n. 1831/2021 Controparte_1
del 06/07/2021 e n. 2100/2021 del 04/08/2021, portanti rispettivamente la somma di euro 59.850,00
e di euro 7.724,98, oltre interessi e spese delle procedure monitorie, entrambi opposti da Parte_1
[...]
3. Con provvedimento a verbale dell'udienza del 21/06/2022, anche su concorde istanza dei Difensori delle parti, i due procedimenti sono stati riuniti ai sensi dell'art. 274 c.p.c. stante la connessione soggettiva e parzialmente oggettiva.
4. Con ordinanza del medesimo 21/06/2022 è stato proposto alle parti, ex art. 185 bis c.p.c., di conciliare la lite con il pagamento, da parte di a dell'importo Parte_1 Controparte_1 omnia di euro 22.000,00; la rinuncia, da parte dell'opponente, alla domanda riconvenzionale formulata (dei cui contorni si dirà tra breve); la compensazione integrale delle spese di lite. si è dichiarata disponibile ad aderire a tale proposta, mentre ha Controparte_1 Parte_1
rifiutato.
5. La causa è stata istruita escutendo la teste all'udienza del 06/03/2024. Parte_2
Successivamente le parti hanno precisato le conclusioni e depositato le difese finali.
6. Ciò premesso, in relazione alla pretesa di portata dal decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1831/2021 del 06/07/2021, che ha generato l'opposizione R.G. 6902/2021, si osserva quanto segue.
La vicenda non può essere inquadrata alla stregua di questione sulla ripartizione di spese straordinarie nell'interesse della prole, dunque con applicazione del Protocollo del 25/09/2019 in uso presso questo
Tribunale e necessità di verificare la sussistenza del consenso dell'opponente (il quale, a tacer d'altro, era il datore di lavoro della dipendente della cui retribuzione si discute) alla spesa in contestazione.
La fattispecie, al contrario, va classificata quale adempimento del terzo, di Controparte_1
obbligazione altrui, cioè di ex art. 1180 c.c., avvenuto specialmente nell'interesse Parte_1
della prima, che per certo ha beneficiato in misura preponderante delle prestazioni della lavoratrice.
Un simile adempimento, come noto, legittima il terzo (l'opposta) a ripetere dal debitore (l'opponente) quanto versato nei limiti dell'art. 2041 c.c. (cfr. tra le tante Cass., 10.2.2016, n. 2675).
Per accertare allora entro che limiti sia ammissibile la richiesta restitutoria avanzata da CP_1
nei confronti di si è così escussa, in qualità di teste, la dipendente, la
[...] Parte_1
quale, ha dichiarato:
2 “Sono stata assunta dalle parti nel dicembre del 2010 con regolare contratto come babysitter di
e , non come donna delle pulizie. Sono stata assunta con accordo che prevedeva Per_1 Per_2
che io dormissi lì, come ho fatto, e li aiutassi dal mattino alle 7 fino alla sera prima di dormire, come ho fatto. Quando si sono separati la e , non ricordo ora l'anno, lui è andato prima CP_1 Pt_1
a stare in un'abitazione vicina a via Giardini, dove vive la In questa casa nuova dove è CP_1 andato il dott. io sono andata a tenere i bambini quando erano da lui e lui non c'era perché Pt_1
lavorava e ho fatto anche le pulizie. Questo circa una volta alla settimana, alle volte fermandomi anche a dormire. Questo giorno era il sabato, alle volte non c'era, come ho appena detto, Pt_1 perché aveva udienza, altre in effetti c'era e stava in casa a riposarsi e fare quel che voleva, io comunque ero lì. Dopo il dott. si è trasferito in via Prampolini ma per me non è cambiato Pt_1
molto, sono andata sempre una volta alla settimana a tenere i figli, anche quando sono diventati grandi, e a fare le pulizie, come ho detto. Ora è un po' che non vado più, sarà almeno un anno o due.
Per i miei servizi alla famiglia / sono sempre stata retribuita con euro 1.000,00 al Pt_1 CP_1
mese con bonifico bancario dalla sempre fin dal 2010. Quando andavo a casa del dott. CP_1
di solito ricevevo in aggiunta euro 50 in contanti da lui in più della mia busta paga. Capitava Pt_1
inoltre che, dopo la separazione, quando la era fuori per lavoro, venisse nella casa CP_1 Pt_1
di via Giardini verso le ore 19, rimanesse a cena, cucinavo io, e se ne andasse dopo verso le 22 circa.
Non ho mai ricevuto compensi aggiuntivi da per questo. Sono andata inoltre a prendere i Pt_1
figli della coppia praticamente ogni giorno a scuola fino a che ne hanno avuto bisogno, e li ho sempre portati in via Giardini, dal padre infatti loro andavano praticamente solo nel fine settimana quando non c'era scuola. D'estate sono andata in vacanza con la famiglia nella casa di Rimini della
per circa un mese ogni anno. veniva nei fine settimana, anche dopo la separazione, CP_1 Pt_1
e la quando lui arrivava andava via, credo al lavoro. Io tenevo i ragazzi, facevo le pulizie CP_1
e cucinavo per tutti. Non ho mai ricevuto compensi aggiuntivi da per questo. Per anni dopo Pt_1
la separazione abbiamo avuto un gruppo comune su whatsapp, che tra l'altro esiste ancora, dove ci dicevamo ogni cosa relativa all'organizzazione familiare e alle esigenze dei figli della coppia di modo che io potessi essere utile per ogni cosa. Durante il lockdown, non ricordo ora quanto è durato,
i figli della coppia sono rimasti sempre nella casa di via Giardini con me, quasi sempre da soli perché la madre, che è medico, era impegnata al lavoro. passava a salutarli ma loro in quel periodo Pt_1 non andavano da lui.”
Dalle dichiarazioni testualmente riportate, della cui attendibilità non sussiste ragione di dubitare, emerge come, se le prestazioni della lavoratrice siano andate a primario vantaggio di CP_1
anche ne abbia tuttavia indubbiamente beneficiato in modo non irrisorio
[...] Parte_1
3 e continuativo in una misura che, in via equitativa (art. 1226 c.c.) può quantificarsi in euro 14.000,00, pari a circa 1/6 del totale pagato dall'opposta nel periodo di riferimento (intorno agli euro 85.000,00).
Di nessuna valenza, ai presenti fini, gli euro 50,00 che la teste ha riferito aver alle volte ricevuto in contanti da da inquadrarsi quali modiche gratifiche per servizi aggiuntivi o Parte_1 superamento dell'orario di servizio pattuito, come del resto usualmente avviene in simili rapporti lavorativi.
Del pari irrilevante la conciliazione intercorsa in data 26/01/2022 tra e Parte_1 [...]
riguardante i rapporti di debito/credito tra i due (relativi, come si legge nel verbale, al Parte_2
“pagamento del trattamento di fine rapporto conseguente la intervenuta cessazione del rapporto di lavoro subordinato domestico inter partes”) e non quelli, differenti, di cui si discute in questa sede, tra le parti in causa.
Il decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 1831/2021 viene così revocato e sostituito dalla condanna di a rifondere a l'importo di euro 14.000,00 sopra quantificato, Parte_1 Controparte_1
oltre interessi legali dalla presente decisione al saldo.
7. Riguardo, invece, al decreto ingiuntivo n. 2100/2021 del 04/08/2021, che ha generato l'opposizione
R.G. 7432/2021, si evidenzia, innanzi tutto, l'irrilevanza dell'assegnazione della casa familiare all'opposta ex art. 337 sexies c.c., venendo in considerazione, ai fini del rimborso che costei pretende dall'opponente, unicamente le spese di proprietà e di manutenzione straordinaria, pacificamente da ripartirsi a metà tra i contendenti, comproprietari al 50% dell'immobile.
Ciò premesso, in allegato alla propria comparsa di costituzione e risposta, ha Controparte_1 prodotto sub doc. 3 analitica relazione dell'amministratore del condominio e, ai documenti da 4 a10,
i relativi bilanci di gestione dal 2015 al 2021, approvati dall'assemblea, attestanti spese di proprietà
e di straordinaria manutenzione per euro 12.636,40, ossia euro 6.318,20 a carico di ciascun comproprietario.
– il quale, per inciso, non risulta aver impugnato alcuna delle delibere di cui Parte_1
trattasi, né aver mai chiesto, nel corso degli anni, lumi all'amministratore circa gli importi di cui ora si discute – non ha formulato specifiche contestazioni a riguardo, limitandosi, anche nella comparsa conclusionale, a riproporre le iniziali doglianze contenute nell'atto di opposizione, già di per sé prive di fondamento e, in ogni caso, superate dalle dettagliate produzioni documentali di CP_1
allegate alla comparsa di costituzione.
[...]
Lo stesso dicasi per la spesa di euro 4.620,00, vale a dire euro 2.310,00 a carico di ciascun comproprietario, pagata per intero dall'opposta per il rifacimento del balcone di casa, con il consenso dell'opponente, il quale prese direttamente in contatti con la ditta esecutrice (documenti da 22 a 24 di parte . CP_1
4 Ancora, ugualmente, dicasi per il costo di euro 4.786,02, ossia euro 2.393,01 per ciascun comproprietario, sempre interamente anticipato dall'opposta, per lavori di manutenzione rientranti nel bonus facciata 90% (documenti da 25 a 27 di parte . CP_1
Il decreto ingiuntivo opposto viene pertanto revocato, e l'opponente condannato a pagare a all'opposta la maggior somma di euro 11.021,21, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
8. Per ciò che concerne, invece, la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, riguardante il rimborso di spese di vario genere affrontate nell'interesse dei figli, si osserva che:
- quanto alla retta della scuola privata del figlio , non risulta dimostrato il preventivo consenso Per_2
dell'opposta all'effettuazione di detta spesa straordinaria, necessario ai fini del relativo rimborso in forza del Protocollo vigente tra i genitori;
- le spese della scuola tennis non sono documentate, così come quelle dell'abbigliamento sportivo presso Gilioli Sport, del cellulare dei due figli, del della ex casa coniugale e dell'autovettura Per_3
Suzuki in asserito uso all'opposta;
- il soggiorno in Inghilterra del figlio così come l'abbonamento a Sky, l'acquisto della Per_1
playstation, la scuola sci nel corso delle vacanze invernali, il corso di flauto del figlio e Per_2
l'abbigliamento presso S.W.P. Company di Ravarino sono inquadrabili quali liberalità, per lo più, oltre tutto, di modico valore, del padre nei confronti dei figli e dunque avulse dal presente contenzioso.
La domanda riconvenzionale viene, pertanto, respinta.
9. In conclusione, previa revoca di entrambi i decreti ingiuntivi opposti, viene Parte_1
condannato a pagare a la complessiva somma di euro 25.021,21, oltre interessi Controparte_1
legali dalla presente decisione al saldo.
Considerati il rifiuto dell'opponente e l'adesione dell'opposta alla proposta conciliativa del
21/06/2022, nella sostanza conforme a quello che ora costituisce l'esito della lite, il primo viene condannato a rifondere alla seconda le spese legali maturate successivamente alla stessa, vale a dire quelle delle fasi istruttoria e decisionale, compensandosi invece tra le parti quelle delle fasi di studio e introduttiva. viene così condannato a rifondere a a tale titolo euro 3.000,00 Parte_1 Controparte_1
per compenso professionale di Avvocato, oltre accessori di legge, considerando la controversia di valore ricompreso nello scaglione da euro 5.200,00 a euro 26.000,00, e liquidando, per le fasi indicate, importi prossimi a quelli medi tariffari.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
5 - revoca i decreti ingiuntivi di questo Tribunale n. 1831/2021 del 06/07/2021 e n. 2100/2021 del
04/08/2021;
- condanna a pagare a la complessiva somma di euro Parte_1 Controparte_1
25.021,21, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
- condanna a rifondere a le spese legali delle fasi istruttoria e Parte_1 Controparte_1
decisionale di questo contenzioso, liquidate in euro 3.000,00 per compenso professionale di
Avvocato, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA;
- compensa tra le parti le spese di lite relative alle fasi di studio e introduttiva.
Modena, 13/01/2025
IL GIUDICE dott. Eugenio Bolondi
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