CASS
Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/06/2024, n. 25450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25450 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LE ZI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, riportandosi alla requisitoria già depositata. udito il difensore: L'avvocato MICHELE LIUZZO ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso e chiedendone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 1 Num. 25450 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 16/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 30 maggio 2023 la Corte di appello di Reggio Calabria, quale giudice del rinvio disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 29106/2019, ha rigettato la richiesta, avanzata da UR TA, di revisione della sentenza emessa in data 19 maggio 2006 dalla Corte di assise di appello di Catania, divenuta definitiva in data 06 novembre 2007, con cui egli è stato condannato per i delitti di omicidio volontario e occultamento di cadavere in danno di OR RI, commessi agendo con premeditazione e al fine di agevolare un clan mafioso. L'istanza di revisione era fondata su un memoriale in cui lo stesso condannato accusava dei delitti il proprio padre, ormai deceduto, su captazioni di conversazioni tra i familiari del condannato, e sulle dichiarazioni dell'originario coimputato Santo La Causa, assolto da quei delitti, che nel 2012, divenuto collaboratore di giustizia, aveva affermato di dubitare della partecipazione del TA all'omicidio, perché mai associato al clan Santapaola. La Corte di appello ha rilevato che la condanna del TA era basata non solo sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia CA e ID, i quali avevano affermato di avere appreso il nome dell'omicida da Santo La Causa, ma anche su quelle di altri collaboratori, alcuni dei quali appartenenti a clan contrapposti a quello dei Santapaola, a cui era associato il La Causa. Inoltre il collaboratore CA e un terzo collaboratore, tale Di IM, avevano indicato anche altri soggetti quali fonte della loro conoscenza. Infine il La Causa, escusso in dibattimento, ha precisato le modalità e la fonte da cui aveva appreso l'identità dell'omicida, e ha affermato di non avere mai dubitato della responsabilità del TA, avendogli proprio questi rivelato alcuni particolari dell'omicidio. Ha inoltre spiegato che la sua frase dubitativa era riferita al fatto che, dovendo recarsi con il TA a fronteggiare gli uomini del clan a cui apparteneva l'ucciso, ma sapendo che questi aveva sino ad allora orbitato in detto clan, aveva chiesto rassicurazioni sul fatto che non si trattasse di un agguato in suo danno. La Corte ha, inoltre, giudicato irrilevanti gli altri elementi posti a base della richiesta di revisione, cioè il memoriale del condannato e le frasi intercettate a carico dei suoi familiari, in cui essi affermano che egli si è finalmente deciso a dire la verità. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso UR TA, per mezzo dei suoi difensori avv. Rosalba Murgo e avv. Michele Liuzzo, articolando un unico motivo con il quale deduce la carenza e la manifesta illogicità della motivazione, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. 2 (vu')- La sentenza ha respinto la richiesta di revisione affermando che anche altri collaboratori di giustizia avevano indicato il ricorrente quale autore dell'omicidio, ma ha omesso di valutare che tutti avevano riferito informazioni de relato. Ha riferito di una ulteriore fonte conoscitiva indicata da due di essi, tale VI Santapaola, senza precisare che anche questi aveva una conoscenza de relato, non avendo partecipato all'omicidio; inoltre uno dei collaboratori che aveva indicato la sua fonte in questo soggetto, il Di IM, era stato ritenuto inattendibile nelle due sentenze di merito. La Corte, poi, non ha adeguatamente valutato la contraddittorietà della dichiarazione resa in dibattimento dal La Causa, il quale ha confermato quanto dichiarò all'epoca della collaborazione, e quindi anche il fatto di avere dubitato della partecipazione del TA all'omicidio, mentre in dibattimento ha detto di essere sicuro della responsabilità di quest'ultimo. La Corte ha risolto la evidente discrasia affermando che il dubbio manifestato nel 2012 era una mera considerazione personale, ma tale valutazione non spiega la difformità tra le due dichiarazioni, perché anche la sicurezza riferita in dibattimento deve essere ritenuta una mera considerazione personale. Inoltre la Corte non ha tenuto conto delle ulteriori difformità tra la dichiarazione resa dal collaborante nel 2012 e quanto da lui affermato in dibattimento, circa la conoscenza dei particolari relativi all'omicidio e circa la sua affermazione di non avere mai parlato con il CA e il ID. La motivazione è del tutto mancante in ordine a tali difformità, e la sentenza non valuta in alcun modo queste contraddizioni, sussistenti tra gli elementi che portarono alla condanna del TA e i nuovi elementi provenienti dalla ipotetica fonte dei collaboranti. La motivazione è carente anche nella parte in cui vengono dichiarati ininfluenl:i il memoriale del TA e le dichiarazioni dei suoi familiari, intercettati a loro insaputa, in quanto non spiega la ragione di tale ritenuta ininfluenza, benché il racconto dell'omicidio fatto nel memoriale, nel quale il ricorrente accusa il proprio padre ormai deceduto, sia del tutto conforme a quello del La Causa. La sentenza non si pronuncia, infine, sulla violazione del diritto di difesa del ricorrente che, interrotto mentre rendeva una spontanea dichiarazione e invitato ad inviare un memoriale, lo ha effettivamente redatto, ma esso è andato perduto, vanificando così il suo sforzo difensivo. 3. Il Procuratore generale, con la requisitoria scritta e nella requisitoria in udienza, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorrente ha depositato una memoria e note di udienza con cui replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale, ribadendo, in particolare, la carenza motivazionale della sentenza impugnata. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, perciò, essere dichiarato inammissibile. 2. La Corte di appello di Reggio Calabria ha proceduto al giudizio rescissorio a seguito della sentenza n. 29106/2019, con cui questa Corte aveva annullato la precedente declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione della sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Catania in data 19/05/2006. La Corte di cassazione aveva ritenuto necessario «rivalutare le propalazioni di La Causa nel contraddittorio delle parti», perché l'affermazione di questo collaborante, come riportata nell'istanza di revisione, contraddiceva le dichiarazioni accusatorie dei collaboranti CA e ID, poste a fondamento della condanna del TA, i quali avevano riferito la responsabilità di questi indicando, quale fonte della loro conoscenza della vicenda ornicidiaria, proprio il La Causa. La sentenza impugnata, pertanto, ha proceduto all'audizione del La Causa, il quale, oltre a descrivere in modo dettagliato come e da chi era stato informato dell'avvenuto omicidio, ha aggiunto di avere appreso alcuni particolari del fatto proprio dal TA, e di non avere mai dubitato ce l'omicidio fosse stato commesso da quest'ultimo, ma di avere dubitato solo che le motivazioni del delitto fossero quelle a lui riferite. 2.1. Alla luce di queste dichiarazioni, appare logica e coerente con il loro contenuto la valutazione della sentenza impugnata, circa l'insussistenza di quella prova nuova, emersa nel 2012, che la richiesta di revisione indicava come idonea a scardinare l'impianto probatorio della sentenza di condanna, e tale da imporre il proscioglimento del ricorrente. Si deve ribadire, infatti, che «ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio» (Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Rv. 281772). L'istanza di revisione si fondava sull'interpretazione delle dichiarazioni rese dal La Causa nel 2012, dalle quali emergeva un suo dubbio circa la responsabilità del TA per l'omicidio, perché tali dichiarazioni contrastavano con la chiamata di reità da parte dei collaboranti CA e ID, i quali avevano accusato il TA indicando il La Causa quale fonte della loro conoscenza del fatto. Nella sua deposizione, resa nel contraddittorio delle parti, lo stesso La 4 Causa ha spiegato il reale contenuto del suo asserito dubbio: egli non ha smentito le dichiarazioni rese nel 2012, ma ha chiarito che tale dubbio consisteva nel movente dell'omicidio, nel senso che, essendo il TA, notoriamente, vicino al clan di appartenenza dell'ucciso, egli temeva che la sua autoaccusa non fosse veritiera, e mirasse solo a convincere gli appartenenti al clan Santapaola, di cui lo stesso La Causa faceva parte, a fidarsi di lui e ad organizzare un agguato contro il clan avverso, che invece si sarebbe diretto, di fatto, contro i santapaoliani. Tale spiegazione non è illogica né contraddittoria rispetto alle sue dichiarazioni precedenti, e non incide sull'attendibilità del La Causa, come sottolineato nella sentenza impugnata, avendo egli ribadito la propria certezza circa l'identità del TA quale autore dell'omicidio, indicando in modo dettagliato da chi, quando e in quale modo egli ricevette tale informazione, e aggiungendo di avere ricevuto la descrizione di alcuni particolari dell'omicidio dallo stesso TA. 2.2. La valutazione di piena attendibilità del La Causa, formulata nella sentenza impugnata, è fondata sulla completezza della deposizione resa in udienza e sulla precisione del racconto circa le modalità con cui egli apprese dell'omicidio e del suo autore, e non è peraltro contestata in modo efficace dal ricorrente: egli sostiene la carenza della motivazione in merito all'attendibilità del dichiarante individuando asserite discrasie rispetto al racconto da lui reso nel 2012, all'epoca della sua collaborazione, ma quelle segnalate non dimostrano un contrasto insanabile tra le due dichiarazioni, emergendo da entrambe che la sua fonte conoscitiva, UR CA, nulla ebbe a dirgli circa le modalità dell'omicidio, e che anche il TA non ebbe a riferirgli particolari utili per una piena ricostruzione della vicenda. Deve ribadirsi, in ogni caso, che, stante la natura del giudizio di revisione, non è richiesto ai giudici di accertare la sussistenza o meno di una ulteriore prova a carico del soggetto già condannato, ma di valutare se le nuove prove siano «tali da dimostrare ... che il condannato deve essere prosciolto», come stabilito dall'art. 631 cod.proc.pen., ed è evidente che le dichiarazioni rese in udienza dal La Causa, con le quali egli ha confermato di avere sempre saputo che il TA era l'autore dell'omicidio, e di non averne in realtà mai dubitato, non apportano elementi nuovi, tali da sovvertire la valutazione di colpevolezza già contenuta nella sentenza di cui il ricorrente ha chiesto la revisione. 3. Le affermazioni del La Causa, inoltre, hanno logicamente indotto i giudici de a ritenere che non siano state messe in dubbio le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia CA e ID, sulle quali la sentenza di condanna 5 ha fondato l'affermazione della colpevolezza del TA. La sentenza impugnata ne ha ribadito la credibilità a prescindere dal loro confronto con le dichiarazioni del La Causa, in quanto derivanti anche da altra fonte conoscitiva nonché confermate da quelle di altri dichiaranti, anche non appartenenti al medesimo clan dei Santapaola. E' comunque evidente che l'indicazione del La Causa quale fonte di conoscenza, da parte dei due predetti chiamanti in reità, non è palesemente falsa o incoerente, avendo quest'ultimo confermato di avere a sua volta ricevuto tale informazione, avendone anche conferma dall'autore stesso dell'omicidio. Il ricorrente lamenta che permane una contraddizione tra le dichiarazioni del La Causa e quelle dei collaboratori CA e ID, perché egli ha detto di non avere parlato con costoro, ma tale contraddizione risulta irrilevante atteso che, in ogni caso, le affermazioni di questi ultimi non sono state smentite nel loro contenuto e quindi, anche qualora la loro fonte conoscitiva fosse stata diversa dal La Causa, quest'ultimo ha confermato la veridicità dell'informazione ricevuta da costoro. In merito alla credibilità dei vari dichiaranti, poi, deve ribadirsi che «il giudizio di attendibilità di un collaboratore di giustizia, già compiuto nel giudizio di cognizione, non può formare, di per sé, oggetto di riesame in sede di revisione, a meno che si contesti la reale esistenza di un fatto storico nel quale è stato rinvenuto il riscontro esterno alle dichiarazioni del medesimo soggetto» (Sez. 5, n. 5217 del 11/12/2020, dep. 2021, Rv. 280335). Anche sotto tale profilo, perciò, la motivazione della sentenza impugnata risulta logica e coerente, in quanto la nuova prova, costituita dalle dichiarazioni del La Causa, non incide sulla rilevanza delle prove poste a base della condanna del ricorrente, in modo tale da imporne il proscioglimento. 4. La censura circa la carenza della motivazione nella parte in cui la sentenza valuta ininfluente il memoriale del TA e le dichiarazioni dei suoi familiari, è manifestamente infondata. Le dichiarazioni dell'imputato, rese ad oltre venti anni dal fatto, sono irrilevanti in quanto del tutto prive di un riscontro, non risultando che suo padre sia stato mai sospettato o indicato da alcuno come possibile responsabile dell'omicidio. Il fatto che il suo racconto circa le modalità di quel delitto sia perfettamente sovrapponibile con quello reso dal La Causa, tranne il diverso nome dell'omicida, come affermato nel ricorso, è spiegabile anche con l'affermazione dell'essere stato l'omicidio commesso dall'odierno ricorrente. Altrettanto evidente è l'irrilevanza delle frasi intercettate a carico dei familiari del TA: la sentenza impugnata afferma di percepire in esse «una certa ironia», e comunque esse provengono da soggetti non presenti al fatto, 6 che possono averne ricevuto un racconto parziale o falso da parte dei loro stessi parenti, coinvolti nella vicenda. Si tratta, con riferimento ad entrambi, di elementi nuovi che non hanno valore di testimonianza, e che non possono sovvertire la valutazione effettuata dalla sentenza di condanna di cui si è chiesta la revisione, per cui correttamente la sentenza impugnata ne ha dichiarato la totale ininfluenza. 5. E manifestarnente'insussistente, infine, l'asserita violazione del diritto di difesa: il ricorrente stesso afferma che non gli è stato impedito di rendere una spontanea dichiarazione, ma egli è stato semplicemente invitato a redigerla in forma scritta. Dallo stesso ricorso risulta che il memoriale da lui predisposto non è stato mai consegnato alla Corte di appello, ma il suo mancato arrivo è stato rilevato e segnalato dai giudici all'udienza dell'11/04/2023. Egli, pertanto, avrebbe potuto redigerne una nuova versione, stante il tempo trascorso prima della pronuncia della sentenza. Deve, peraltro, ribadirsi che la mancata acquisizione delle spontanee dichiarazioni, così come l'omesso esame dell'imputato, non costituiscono violazioni eid diritto di difesa di un imputato, perché non vengono limitate le sue facoltà di intervento, di assistenza e di rappresentanza nel processo. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri, e alla luce della sentenza C.Cost. n. 186/2000, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 aprile 2024 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, riportandosi alla requisitoria già depositata. udito il difensore: L'avvocato MICHELE LIUZZO ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso e chiedendone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 1 Num. 25450 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 16/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 30 maggio 2023 la Corte di appello di Reggio Calabria, quale giudice del rinvio disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 29106/2019, ha rigettato la richiesta, avanzata da UR TA, di revisione della sentenza emessa in data 19 maggio 2006 dalla Corte di assise di appello di Catania, divenuta definitiva in data 06 novembre 2007, con cui egli è stato condannato per i delitti di omicidio volontario e occultamento di cadavere in danno di OR RI, commessi agendo con premeditazione e al fine di agevolare un clan mafioso. L'istanza di revisione era fondata su un memoriale in cui lo stesso condannato accusava dei delitti il proprio padre, ormai deceduto, su captazioni di conversazioni tra i familiari del condannato, e sulle dichiarazioni dell'originario coimputato Santo La Causa, assolto da quei delitti, che nel 2012, divenuto collaboratore di giustizia, aveva affermato di dubitare della partecipazione del TA all'omicidio, perché mai associato al clan Santapaola. La Corte di appello ha rilevato che la condanna del TA era basata non solo sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia CA e ID, i quali avevano affermato di avere appreso il nome dell'omicida da Santo La Causa, ma anche su quelle di altri collaboratori, alcuni dei quali appartenenti a clan contrapposti a quello dei Santapaola, a cui era associato il La Causa. Inoltre il collaboratore CA e un terzo collaboratore, tale Di IM, avevano indicato anche altri soggetti quali fonte della loro conoscenza. Infine il La Causa, escusso in dibattimento, ha precisato le modalità e la fonte da cui aveva appreso l'identità dell'omicida, e ha affermato di non avere mai dubitato della responsabilità del TA, avendogli proprio questi rivelato alcuni particolari dell'omicidio. Ha inoltre spiegato che la sua frase dubitativa era riferita al fatto che, dovendo recarsi con il TA a fronteggiare gli uomini del clan a cui apparteneva l'ucciso, ma sapendo che questi aveva sino ad allora orbitato in detto clan, aveva chiesto rassicurazioni sul fatto che non si trattasse di un agguato in suo danno. La Corte ha, inoltre, giudicato irrilevanti gli altri elementi posti a base della richiesta di revisione, cioè il memoriale del condannato e le frasi intercettate a carico dei suoi familiari, in cui essi affermano che egli si è finalmente deciso a dire la verità. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso UR TA, per mezzo dei suoi difensori avv. Rosalba Murgo e avv. Michele Liuzzo, articolando un unico motivo con il quale deduce la carenza e la manifesta illogicità della motivazione, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. 2 (vu')- La sentenza ha respinto la richiesta di revisione affermando che anche altri collaboratori di giustizia avevano indicato il ricorrente quale autore dell'omicidio, ma ha omesso di valutare che tutti avevano riferito informazioni de relato. Ha riferito di una ulteriore fonte conoscitiva indicata da due di essi, tale VI Santapaola, senza precisare che anche questi aveva una conoscenza de relato, non avendo partecipato all'omicidio; inoltre uno dei collaboratori che aveva indicato la sua fonte in questo soggetto, il Di IM, era stato ritenuto inattendibile nelle due sentenze di merito. La Corte, poi, non ha adeguatamente valutato la contraddittorietà della dichiarazione resa in dibattimento dal La Causa, il quale ha confermato quanto dichiarò all'epoca della collaborazione, e quindi anche il fatto di avere dubitato della partecipazione del TA all'omicidio, mentre in dibattimento ha detto di essere sicuro della responsabilità di quest'ultimo. La Corte ha risolto la evidente discrasia affermando che il dubbio manifestato nel 2012 era una mera considerazione personale, ma tale valutazione non spiega la difformità tra le due dichiarazioni, perché anche la sicurezza riferita in dibattimento deve essere ritenuta una mera considerazione personale. Inoltre la Corte non ha tenuto conto delle ulteriori difformità tra la dichiarazione resa dal collaborante nel 2012 e quanto da lui affermato in dibattimento, circa la conoscenza dei particolari relativi all'omicidio e circa la sua affermazione di non avere mai parlato con il CA e il ID. La motivazione è del tutto mancante in ordine a tali difformità, e la sentenza non valuta in alcun modo queste contraddizioni, sussistenti tra gli elementi che portarono alla condanna del TA e i nuovi elementi provenienti dalla ipotetica fonte dei collaboranti. La motivazione è carente anche nella parte in cui vengono dichiarati ininfluenl:i il memoriale del TA e le dichiarazioni dei suoi familiari, intercettati a loro insaputa, in quanto non spiega la ragione di tale ritenuta ininfluenza, benché il racconto dell'omicidio fatto nel memoriale, nel quale il ricorrente accusa il proprio padre ormai deceduto, sia del tutto conforme a quello del La Causa. La sentenza non si pronuncia, infine, sulla violazione del diritto di difesa del ricorrente che, interrotto mentre rendeva una spontanea dichiarazione e invitato ad inviare un memoriale, lo ha effettivamente redatto, ma esso è andato perduto, vanificando così il suo sforzo difensivo. 3. Il Procuratore generale, con la requisitoria scritta e nella requisitoria in udienza, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorrente ha depositato una memoria e note di udienza con cui replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale, ribadendo, in particolare, la carenza motivazionale della sentenza impugnata. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, perciò, essere dichiarato inammissibile. 2. La Corte di appello di Reggio Calabria ha proceduto al giudizio rescissorio a seguito della sentenza n. 29106/2019, con cui questa Corte aveva annullato la precedente declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione della sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Catania in data 19/05/2006. La Corte di cassazione aveva ritenuto necessario «rivalutare le propalazioni di La Causa nel contraddittorio delle parti», perché l'affermazione di questo collaborante, come riportata nell'istanza di revisione, contraddiceva le dichiarazioni accusatorie dei collaboranti CA e ID, poste a fondamento della condanna del TA, i quali avevano riferito la responsabilità di questi indicando, quale fonte della loro conoscenza della vicenda ornicidiaria, proprio il La Causa. La sentenza impugnata, pertanto, ha proceduto all'audizione del La Causa, il quale, oltre a descrivere in modo dettagliato come e da chi era stato informato dell'avvenuto omicidio, ha aggiunto di avere appreso alcuni particolari del fatto proprio dal TA, e di non avere mai dubitato ce l'omicidio fosse stato commesso da quest'ultimo, ma di avere dubitato solo che le motivazioni del delitto fossero quelle a lui riferite. 2.1. Alla luce di queste dichiarazioni, appare logica e coerente con il loro contenuto la valutazione della sentenza impugnata, circa l'insussistenza di quella prova nuova, emersa nel 2012, che la richiesta di revisione indicava come idonea a scardinare l'impianto probatorio della sentenza di condanna, e tale da imporre il proscioglimento del ricorrente. Si deve ribadire, infatti, che «ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio» (Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Rv. 281772). L'istanza di revisione si fondava sull'interpretazione delle dichiarazioni rese dal La Causa nel 2012, dalle quali emergeva un suo dubbio circa la responsabilità del TA per l'omicidio, perché tali dichiarazioni contrastavano con la chiamata di reità da parte dei collaboranti CA e ID, i quali avevano accusato il TA indicando il La Causa quale fonte della loro conoscenza del fatto. Nella sua deposizione, resa nel contraddittorio delle parti, lo stesso La 4 Causa ha spiegato il reale contenuto del suo asserito dubbio: egli non ha smentito le dichiarazioni rese nel 2012, ma ha chiarito che tale dubbio consisteva nel movente dell'omicidio, nel senso che, essendo il TA, notoriamente, vicino al clan di appartenenza dell'ucciso, egli temeva che la sua autoaccusa non fosse veritiera, e mirasse solo a convincere gli appartenenti al clan Santapaola, di cui lo stesso La Causa faceva parte, a fidarsi di lui e ad organizzare un agguato contro il clan avverso, che invece si sarebbe diretto, di fatto, contro i santapaoliani. Tale spiegazione non è illogica né contraddittoria rispetto alle sue dichiarazioni precedenti, e non incide sull'attendibilità del La Causa, come sottolineato nella sentenza impugnata, avendo egli ribadito la propria certezza circa l'identità del TA quale autore dell'omicidio, indicando in modo dettagliato da chi, quando e in quale modo egli ricevette tale informazione, e aggiungendo di avere ricevuto la descrizione di alcuni particolari dell'omicidio dallo stesso TA. 2.2. La valutazione di piena attendibilità del La Causa, formulata nella sentenza impugnata, è fondata sulla completezza della deposizione resa in udienza e sulla precisione del racconto circa le modalità con cui egli apprese dell'omicidio e del suo autore, e non è peraltro contestata in modo efficace dal ricorrente: egli sostiene la carenza della motivazione in merito all'attendibilità del dichiarante individuando asserite discrasie rispetto al racconto da lui reso nel 2012, all'epoca della sua collaborazione, ma quelle segnalate non dimostrano un contrasto insanabile tra le due dichiarazioni, emergendo da entrambe che la sua fonte conoscitiva, UR CA, nulla ebbe a dirgli circa le modalità dell'omicidio, e che anche il TA non ebbe a riferirgli particolari utili per una piena ricostruzione della vicenda. Deve ribadirsi, in ogni caso, che, stante la natura del giudizio di revisione, non è richiesto ai giudici di accertare la sussistenza o meno di una ulteriore prova a carico del soggetto già condannato, ma di valutare se le nuove prove siano «tali da dimostrare ... che il condannato deve essere prosciolto», come stabilito dall'art. 631 cod.proc.pen., ed è evidente che le dichiarazioni rese in udienza dal La Causa, con le quali egli ha confermato di avere sempre saputo che il TA era l'autore dell'omicidio, e di non averne in realtà mai dubitato, non apportano elementi nuovi, tali da sovvertire la valutazione di colpevolezza già contenuta nella sentenza di cui il ricorrente ha chiesto la revisione. 3. Le affermazioni del La Causa, inoltre, hanno logicamente indotto i giudici de a ritenere che non siano state messe in dubbio le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia CA e ID, sulle quali la sentenza di condanna 5 ha fondato l'affermazione della colpevolezza del TA. La sentenza impugnata ne ha ribadito la credibilità a prescindere dal loro confronto con le dichiarazioni del La Causa, in quanto derivanti anche da altra fonte conoscitiva nonché confermate da quelle di altri dichiaranti, anche non appartenenti al medesimo clan dei Santapaola. E' comunque evidente che l'indicazione del La Causa quale fonte di conoscenza, da parte dei due predetti chiamanti in reità, non è palesemente falsa o incoerente, avendo quest'ultimo confermato di avere a sua volta ricevuto tale informazione, avendone anche conferma dall'autore stesso dell'omicidio. Il ricorrente lamenta che permane una contraddizione tra le dichiarazioni del La Causa e quelle dei collaboratori CA e ID, perché egli ha detto di non avere parlato con costoro, ma tale contraddizione risulta irrilevante atteso che, in ogni caso, le affermazioni di questi ultimi non sono state smentite nel loro contenuto e quindi, anche qualora la loro fonte conoscitiva fosse stata diversa dal La Causa, quest'ultimo ha confermato la veridicità dell'informazione ricevuta da costoro. In merito alla credibilità dei vari dichiaranti, poi, deve ribadirsi che «il giudizio di attendibilità di un collaboratore di giustizia, già compiuto nel giudizio di cognizione, non può formare, di per sé, oggetto di riesame in sede di revisione, a meno che si contesti la reale esistenza di un fatto storico nel quale è stato rinvenuto il riscontro esterno alle dichiarazioni del medesimo soggetto» (Sez. 5, n. 5217 del 11/12/2020, dep. 2021, Rv. 280335). Anche sotto tale profilo, perciò, la motivazione della sentenza impugnata risulta logica e coerente, in quanto la nuova prova, costituita dalle dichiarazioni del La Causa, non incide sulla rilevanza delle prove poste a base della condanna del ricorrente, in modo tale da imporne il proscioglimento. 4. La censura circa la carenza della motivazione nella parte in cui la sentenza valuta ininfluente il memoriale del TA e le dichiarazioni dei suoi familiari, è manifestamente infondata. Le dichiarazioni dell'imputato, rese ad oltre venti anni dal fatto, sono irrilevanti in quanto del tutto prive di un riscontro, non risultando che suo padre sia stato mai sospettato o indicato da alcuno come possibile responsabile dell'omicidio. Il fatto che il suo racconto circa le modalità di quel delitto sia perfettamente sovrapponibile con quello reso dal La Causa, tranne il diverso nome dell'omicida, come affermato nel ricorso, è spiegabile anche con l'affermazione dell'essere stato l'omicidio commesso dall'odierno ricorrente. Altrettanto evidente è l'irrilevanza delle frasi intercettate a carico dei familiari del TA: la sentenza impugnata afferma di percepire in esse «una certa ironia», e comunque esse provengono da soggetti non presenti al fatto, 6 che possono averne ricevuto un racconto parziale o falso da parte dei loro stessi parenti, coinvolti nella vicenda. Si tratta, con riferimento ad entrambi, di elementi nuovi che non hanno valore di testimonianza, e che non possono sovvertire la valutazione effettuata dalla sentenza di condanna di cui si è chiesta la revisione, per cui correttamente la sentenza impugnata ne ha dichiarato la totale ininfluenza. 5. E manifestarnente'insussistente, infine, l'asserita violazione del diritto di difesa: il ricorrente stesso afferma che non gli è stato impedito di rendere una spontanea dichiarazione, ma egli è stato semplicemente invitato a redigerla in forma scritta. Dallo stesso ricorso risulta che il memoriale da lui predisposto non è stato mai consegnato alla Corte di appello, ma il suo mancato arrivo è stato rilevato e segnalato dai giudici all'udienza dell'11/04/2023. Egli, pertanto, avrebbe potuto redigerne una nuova versione, stante il tempo trascorso prima della pronuncia della sentenza. Deve, peraltro, ribadirsi che la mancata acquisizione delle spontanee dichiarazioni, così come l'omesso esame dell'imputato, non costituiscono violazioni eid diritto di difesa di un imputato, perché non vengono limitate le sue facoltà di intervento, di assistenza e di rappresentanza nel processo. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri, e alla luce della sentenza C.Cost. n. 186/2000, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 aprile 2024 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE