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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/05/2025, n. 1811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1811 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; visto l'art. 127 ter c.p.c. e ritenuto che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le modalità di svolgimento dell'udienza in “forma scritta” disposte dal giudice risultano in realtà pienamente conformi alla celebrazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che “certamente non è tra quelle che richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti” (di recente, Cass. civ., sez. III, 19/12/2022, n. 37137 secondo cui
“l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia, invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del cs, giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili;
di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza del D.L. 17 marzo
2020 n. 18 art. 83, comma 7, lettera h, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte”); considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata modalità di trattazione dell'udienza; viste le note prodotte dalle parti;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 127 ter c.p.c.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Luigi Aprea, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in combinato disposto con l'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 4506/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: ALTRI CONTRATTI ATIPICI, pendente
TRA
(p. iva , in persona dell'Amministratore Delegato e Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante con sede legale in Milano (MI), alla Via Parte_2
Alberico Albricci n. 10, elettivamente domiciliata in Frattamaggiore (NA), alla Via Vittorio
Emanuele n. 66, presso lo studio degli Avv.ti Capasso Michele Massimiliano (C.F.
e Lobuono Tajani Roberto Luca (C.F. , C.F._1 C.F._2 che la rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti del 31/03/2016 per
Notar in Milano (rep. 18352, racc. 9467); Persona_1
PARTE RICORRENTE
E
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_3
26/08/1959, residente in [...], elettivamente domiciliata in Casavatore (NA), alla Via G. Mazzini n. 18, presso lo studio dell'Avv.
D'Antò Valeria (C.F. , che la rappresenta e difende in virtù di C.F._4 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti costituite per l'udienza del
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06/05/2025, da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere in via preliminare rimarcato - come peraltro già evidenziato nel verbale di udienza che precede - che la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132, co. 2, c.p.c. (cfr., in tal senso, Cass. n. 27002/11; Cass. n. 6205/09; Cass. n. 22409/06; Cass. n. 118/04), stante la materiale superfluità di tali indicazioni, risultando esse già dal verbale di udienza che precede, ed in linea con le esigenze di semplificazione ed accelerazione dei giudizi che il legislatore, con la norma in esame ha inteso perseguire.
Si rammenta, inoltre, che la presente sentenza è redatta a norma dell'art. 132, n. 4, c.p.c., così come novellato dall'art. 45, co. 17, L. n. 69/09, senza quindi la parte relativa allo svolgimento del processo.
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali, le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso ritualmente notificato, la conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo: previo accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere l'accesso
[...] nell'immobile per la disalimentazione del contatore del gas, di essere autorizzata ad accedere (incaricando per l'esecuzione l'ufficiale giudiziario con l'eventuale ausilio della forza pubblica e del fabbro) ai locali siti in Casoria, alla Via Giacomo Matteotti n. 96, ove
è sito il contatore del gas per l'utenza intestata alla resistente, al fine di procedere alla disalimentazione del PDR n. 01611445022059, anche tramite rimozione fisica dello stesso, secondo quanto imposto dalla normativa, contestualmente ordinando a parte resistente, nonché a qualunque terzo occupi i locali di cui sopra, di consentire il predetto accesso finalizzato al distacco del relativo misuratore;
di stabilire la data del primo accesso, le modalità di attuazione del provvedimento medesimo, autorizzando nel contempo, laddove si dovesse trovare l'appartamento con la porta chiusa e non vi fosse alcuno ad aprire e, previa affissione sulla porta di apposito avviso, il secondo accesso forzoso col ministero dell'Ufficiale Giudiziario, disponendo (i) che la porta dell'appartamento venga forzata e poi richiusa con un lucchetto o nuova serratura, dopo la asportazione o sigillatura del contatore e (ii) che si lasci affisso alla porta un avviso in cui si faccia
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presente che la chiave del lucchetto/serratura potrà essere ritirata presso il luogo ivi indicato, previa esibizione di documento di riconoscimento e contestuale rimborso del relativo costo;
condanni ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. parte resistente, in caso di inottemperanza al provvedimento emesso, a titolo di penalità di mora, al pagamento di una somma di denaro non inferiore a € 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla notifica del provvedimento emesso nel consentire l'accesso per la disalimentazione del PDR, prevedendo a tale ultimo fine un breve ma congruo periodo iniziale di “franchigia” per consentire l'eventuale adempimento spontaneo;
adottare ogni ulteriore necessario provvedimento, il tutto con rifusione di compensi legali e spese.
Con comparsa del 15/01/2024 si costituiva in giudizio deducendo di Controparte_1 aver provveduto ad effettuare un pagamento in acconto alla somma richiesta da parte di e chiedendo la concessione di un termine per saldare il debito effettivo al CP_2 fine di non sospendere la fornitura del servizio.
1. In via preliminare, va dato atto che in data 24/09/2024 è intervenuta la delibera
ARERA n. 379, con la quale è stato modificato l'art. 13 bis del Testo Integrato Morosità
Gas, aumentando la soglia di prelievo annuo di consumo oltre la quale sorge l'obbligo per il distributore di attivarsi giudizialmente nei confronti dei titolari dei punti di prelievo in default.
Quanto sopra veniva d'altro canto confermato dalla stessa ricorrente, la quale, in data
22/11/2024, depositava “istanza congiunta per la cessazione della materia del contendere”, poi ulteriormente confermata con le note di trattazione scritta depositate il 28/04/2025.
Com'è noto, la cessazione della materia del contendere - cui consegue il sopravvenuto venir meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, di cui il giudice deve dare atto d'ufficio - presuppone che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi oggettivi di natura fattuale o atti volontari delle parti (come, ad esempio, in casi di rinunzia alla pretesa o all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) idonei a determinare l'eliminazione di ogni posizione in contrasto.
In questo senso, e sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad
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agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, nei termini su esposti, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito (Cass. n. 31955/18; Cass. n.
12887/09).
Pertanto, il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, anche d'ufficio, dare atto della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio stesso, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti in tal senso, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza
(cfr., tra le tante, Cass. n. 19568/17; Cass. n. 22650/08; Cass. n. 271/06; Cass. n.
14775/04).
Nella fattispecie in esame, essendo pacifico - in considerazione dell'istanza congiuntamente formulata - il venir meno dell'interesse di parte ricorrente ad ottenere una pronuncia nel merito del proposto ricorso, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2. Le spese del presente procedimento possono essere integralmente compensate tra le parti, come da richiesta espressamente formulata da queste ultime con la richiamata istanza congiunta di cessazione della materia del contendere.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da contro , così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa il 14/05/2025
IL GIUDICE
(dott. Luigi Aprea)
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