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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 23/09/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 537/2024
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 537/2024 rg promosso da:
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Marianna Maddalena Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Formia Via Vitruvio n. 70………………………………..Attore opponente contro
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Simone di Fazio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Via San Felice CP_1
Circeo 9 ………………………………………………………….…………………...Convenuta opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 17 settembre
2025, che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n.8/2024, emesso l'8 gennaio 2024 dal Tribunale di Cassino nel procedimento R.G. N.
3745/2023, per il pagamento della somma di € 81.870,97 oltre interessi e spese. Nello specifico l'opponente ha esposto che il decreto ingiuntivo opposto trae origine dal mancato pagamento di un mutuo chirografario (sovvenzione n. 655/114407), stipulato in data 3 novembre 2021 dalla società
pagina 1 di 6 Vema s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. , odierno Parte_1
opponente, presso la filiale di Formia della banca ricorrente, per l'importo di euro 80.000,00.
L'operazione è risultata assistita da doppia garanzia: da un lato, il Fondo Pubblico di Garanzia gestito da Mediocredito Centrale S.p.a., nella misura dell'80% dell'importo finanziato;
dall'altro, la fideiussione personale del sig. e della sig.ra per un importo pari a euro Parte_1 Persona_1
160.000,00. L'opponente contesta la legittimità della fideiussione prestata, eccependo la nullità della stessa per violazione dell'art.
4.4 del D.M. 23 settembre 2005, che vieta l'acquisizione di ulteriori garanzie sulla quota di finanziamento già coperta dal Fondo di Garanzia statale. In particolare, egli ha evidenziato come le clausole in contestazione mirino a trasferire sul fideiussore gli effetti negativi derivanti da eventuali invalidità o inefficacie dell'obbligazione principale, introducendo un marcato squilibrio a favore della banca e in deroga alla disciplina codicistica degli artt. 1956 e 1957 c.c. Sul
fondamento di tali presupposti ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ …Piaccia al Parte_1
Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa: - revocare e porre nel nulla
nonché dichiarare privo di effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 8/2024 del 08/01/2024 emesso dal
Tribunale di Cassino nella persona del Giudice Dott. Federico Eramo, all'esito del procedimento R.G.
N. 3745/2023, per i motivi tutti di cui in narrativa. - in via subordinata, in caso di denegato
accoglimento della domanda di nullità totale della fideiussione per i motivi di cui ai punti A e B del
presente atto, rideterminare il credito limitatamente alla porzione non garantita dalla garanzia del
Fondo Pubblico di Garanzia c/o Mediocredito Centrale S.p.a. ex l. 662/96; Con vittoria di spese,
compensi difensivi e oneri come per legge”.
Si è costituito il convenuto che ha impugnato e contestato le avverse deduzioni e ha così concluso:
“…Voglia Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis: - in via preliminare, concedere la provvisoria
esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di
pronta soluzione. - nel merito in via principale, accertata e dichiarata l'esistenza del credito vantato
dalla rigettare le domande ex adverso formulate, Controparte_2
pagina 2 di 6 tutte, nessuna esclusa, giacché palesemente infondate e prive di qualsivoglia fondamento, per tutti i
motivi esposti in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. - nel merito,
in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda di
parte attrice in opposizione, e/o di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertata l'esistenza del
credito vantato da dichiarare tenuto e condannare Controparte_2
il Sig. , nato a [...] il [...] e residente a [...], 1, Parte_1
(03040) Ausonia (FR), c.f. . al pagamento delle somme derivanti dal saldo del C.F._1
rapporto del mutuo chirografario 655-114407, pari all'importo di €. 81.870,97, il tutto in favore di
con sede legale in Fondi (LT), Via Appia Km Controparte_1
118,600, Codice Fiscale e Partita Iva n. , Iscritta all'albo delle società al P.IVA_1 CP_1
numero A149649, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, oltre interessi di
mora semplici al tasso convenzionale vigente alla data del recesso dal contratto di sovvenzione, salvo
succ. min. tassi ex L. 108/96 e/o alla diversa maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di giustizia,
in favore di in persona del l.r.p.t. - nel merito, sempre in Controparte_3
subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte opponente, accertare e
dichiarare il concorso di colpa dell'opponente nella causazione di eventuali danni, tenendo conto dello
stesso nella valutazione del danno ex art. 1227 c.c. - in ogni caso, condannare l'opponente al
risarcimento del danno da responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nella misura che verrà
provata in corso di causa, ovvero in via equitativa e nella misura del triplo delle spese processuali
della fase di opposizione, ovvero nella maggiore e/o minore somma ritenuta equa e di giustizia, oltre
interessi, in favore della in persona del l.r.p.t. - in ogni Controparte_3
caso, condannare, altresì, l'opponente al pagamento degli onorari, competenze e spese del presente
giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Instauratosi il contraddittorio le parti hanno depositato le memorie 171 ter cpc;
il Giudice con ordinanza del 25 ottobre 2024 ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, pagina 3 di 6 non ha ammesso i mezzi istruttori e. ha concesso i termini ai sensi dell'art. 189 cpc e ha rinviato all'udienza virtuale del 17 settembre 2025.
Per questo Giudice le domande di parte attrice opponente meritano il rigetto.
In via preliminare, circa l'affermazione di parte opponente trascritta nelle note depositate il 12
settembre 2025 che testualmente recita: “…L'ordinanza del 25/10/2024 ha anticipato una valutazione
di merito che, seppur prognostica e sommaria, orienta inevitabilmente l'esito del presente giudizio”,
occorre precisare che la stessa è stata emessa a seguito del deposito delle memorie 171 ter cpc : le osservazioni svolte dal dopo l'emanazione della predetta ordinanza hanno confermato le Parte_1
deduzioni già esposte in quest'ultima, alla quale integralmente ci si riporta. Per questo Giudice il contratto di garanzia stipulato tra le parti contestualmente alla sottoscrizione del mutuo deve essere qualificato come contratto autonomo di garanzia e non, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, come fideiussione.(Cass., n. 27619/2020).
Parimenti, le deduzioni dell'attore circa la nullità della fideiussione in virtù della norma contenuta nel
D.M. 23 settembre 2005 relativo alle “Disposizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le PMI”, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. non può essere invocata nel caso in esame. In particolare, l'art. 4.4
stabilisce che sulla quota di finanziamento già garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa o bancaria, mentre sulla parte residua è consentita l'acquisizione di garanzie reali, assicurative o bancarie, nei limiti del valore cauzionale complessivo indicato all'art. 4.6, che non deve eccedere la quota non coperta dalla Garanzia del Fondo. La disposizione in esame vieta di integrare la garanzia statale con ulteriori garanzie reali o con garanzie assicurative o bancarie, a meno che il loro valore complessivo non superi la parte del finanziamento non garantita dal Fondo. La norma fa però riferimento esplicito alle garanzie reali e a quelle personali prestate da intermediari assicurativi o bancari, ma non menziona le garanzie personali offerte da persone fisiche, come il contratto autonomo di garanzia sottoscritto dal ricorrente. Pertanto, quest'ultimo non rientra nei divieti né nei pagina 4 di 6 limiti previsti dalla norma. Ulteriore conferma si ricava dal testo delle Disposizioni Operative del
Fondo di Garanzia, approvate con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 3 ottobre 2022,
punto C.4, rubricato “Altre garanzie sulle operazioni finanziarie”, secondo cui è consentito acquisire ulteriori garanzie di tipo personale o reale, fatto salvo quanto previsto per le garanzie assicurative o bancarie, esclusivamente sulla quota di finanziamento non coperta dalla garanzia. La formulazione della norma è chiara nell'ammettere l'acquisizione, senza alcun limite di importo, delle garanzie personali fornite da persone fisiche a presidio delle obbligazioni derivanti da finanziamenti assistiti dalla Garanzia del Fondo.
Circa la decisione del Tribunale di Torino del 2022, menzionata dall'opponente e adeguatamente confutata dalla essa non è stata allegata agli atti di questo processo e comunque si tratta di una CP_1
ordinanza ai sensi dell'art. 649 cpc di sospensione della esecutività emessa in corso di causa: non si conoscono le successive vicende di quel giudizio.
Circa la validità del contratto sottoscritto dall'opponente, deve escludersi, ai fini della legittimità
dell'escussione della garanzia, la sussistenza di una condotta abusiva da parte della banca convenuta:
nel contratto autonomo di garanzia non possono essere richiamate, a fondamento dell'“exceptio doli”,
circostanze che costituirebbero eccezioni di merito spettanti unicamente al debitore principale nei confronti del creditore garantito, perché elemento essenziale di tale figura contrattuale è proprio l'inopponibilità da parte del garante delle eccezioni relative al rapporto principale (Cass. I, 21/6/2018,
n. 16345; Cass. I, 31/7/2015, n. 16213; Cass. S.U., 12/9/2012, n. 15216). Nel caso di specie, inoltre,
l'opponente – sul quale gravava il relativo onere probatorio – non ha fornito alcuna dimostrazione concreta della mala fede della banca, essendosi limitato a mere allegazioni generiche e prive di riscontro.
Il credito azionato è provato sul fondamento della documentazione prodotta a sostegno del ricorso monitorio: alla luce delle prove documentali offerte dall'attore, e considerato che l'opponente non ha assolto all'onere probatorio liberatorio, non residuano dubbi circa la spettanza della somma richiesta. pagina 5 di 6 Non può essere accolta la richiesta di compensazione delle spese perché l'opposizione si è rivelata infondata e non suffragata da documenti idonei a sostenerla.
Parimenti, non può accogliersi la richiesta di condanna ex art. 96 cpc proposta dalla perché la CP_1
questione ha richiesto una certa interpretazione.
Le altre questioni devono essere assorbite.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza e viene liquidata, in conformità alla tabella n. 2 del
D.M. 55/2014 sul fondamento del valore dichiarato
PQM
RIGETTA
l'opposizione formulata da avverso il decreto ingiuntivo n° 8/2024 rg. del Parte_1
Tribunale di Cassino e per l'effetto
CONFERMA
il decreto ingiuntivo n° 8/2024.
Condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese di questo giudizio quantificate in € 14.103,00 oltre Iva Cpa e rimborso
[...]
forfettario come per legge.
Cassino, 23 settembre 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 537/2024 rg promosso da:
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Marianna Maddalena Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Formia Via Vitruvio n. 70………………………………..Attore opponente contro
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Simone di Fazio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Via San Felice CP_1
Circeo 9 ………………………………………………………….…………………...Convenuta opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 17 settembre
2025, che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n.8/2024, emesso l'8 gennaio 2024 dal Tribunale di Cassino nel procedimento R.G. N.
3745/2023, per il pagamento della somma di € 81.870,97 oltre interessi e spese. Nello specifico l'opponente ha esposto che il decreto ingiuntivo opposto trae origine dal mancato pagamento di un mutuo chirografario (sovvenzione n. 655/114407), stipulato in data 3 novembre 2021 dalla società
pagina 1 di 6 Vema s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. , odierno Parte_1
opponente, presso la filiale di Formia della banca ricorrente, per l'importo di euro 80.000,00.
L'operazione è risultata assistita da doppia garanzia: da un lato, il Fondo Pubblico di Garanzia gestito da Mediocredito Centrale S.p.a., nella misura dell'80% dell'importo finanziato;
dall'altro, la fideiussione personale del sig. e della sig.ra per un importo pari a euro Parte_1 Persona_1
160.000,00. L'opponente contesta la legittimità della fideiussione prestata, eccependo la nullità della stessa per violazione dell'art.
4.4 del D.M. 23 settembre 2005, che vieta l'acquisizione di ulteriori garanzie sulla quota di finanziamento già coperta dal Fondo di Garanzia statale. In particolare, egli ha evidenziato come le clausole in contestazione mirino a trasferire sul fideiussore gli effetti negativi derivanti da eventuali invalidità o inefficacie dell'obbligazione principale, introducendo un marcato squilibrio a favore della banca e in deroga alla disciplina codicistica degli artt. 1956 e 1957 c.c. Sul
fondamento di tali presupposti ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ …Piaccia al Parte_1
Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa: - revocare e porre nel nulla
nonché dichiarare privo di effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 8/2024 del 08/01/2024 emesso dal
Tribunale di Cassino nella persona del Giudice Dott. Federico Eramo, all'esito del procedimento R.G.
N. 3745/2023, per i motivi tutti di cui in narrativa. - in via subordinata, in caso di denegato
accoglimento della domanda di nullità totale della fideiussione per i motivi di cui ai punti A e B del
presente atto, rideterminare il credito limitatamente alla porzione non garantita dalla garanzia del
Fondo Pubblico di Garanzia c/o Mediocredito Centrale S.p.a. ex l. 662/96; Con vittoria di spese,
compensi difensivi e oneri come per legge”.
Si è costituito il convenuto che ha impugnato e contestato le avverse deduzioni e ha così concluso:
“…Voglia Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis: - in via preliminare, concedere la provvisoria
esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di
pronta soluzione. - nel merito in via principale, accertata e dichiarata l'esistenza del credito vantato
dalla rigettare le domande ex adverso formulate, Controparte_2
pagina 2 di 6 tutte, nessuna esclusa, giacché palesemente infondate e prive di qualsivoglia fondamento, per tutti i
motivi esposti in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. - nel merito,
in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda di
parte attrice in opposizione, e/o di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertata l'esistenza del
credito vantato da dichiarare tenuto e condannare Controparte_2
il Sig. , nato a [...] il [...] e residente a [...], 1, Parte_1
(03040) Ausonia (FR), c.f. . al pagamento delle somme derivanti dal saldo del C.F._1
rapporto del mutuo chirografario 655-114407, pari all'importo di €. 81.870,97, il tutto in favore di
con sede legale in Fondi (LT), Via Appia Km Controparte_1
118,600, Codice Fiscale e Partita Iva n. , Iscritta all'albo delle società al P.IVA_1 CP_1
numero A149649, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, oltre interessi di
mora semplici al tasso convenzionale vigente alla data del recesso dal contratto di sovvenzione, salvo
succ. min. tassi ex L. 108/96 e/o alla diversa maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di giustizia,
in favore di in persona del l.r.p.t. - nel merito, sempre in Controparte_3
subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte opponente, accertare e
dichiarare il concorso di colpa dell'opponente nella causazione di eventuali danni, tenendo conto dello
stesso nella valutazione del danno ex art. 1227 c.c. - in ogni caso, condannare l'opponente al
risarcimento del danno da responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nella misura che verrà
provata in corso di causa, ovvero in via equitativa e nella misura del triplo delle spese processuali
della fase di opposizione, ovvero nella maggiore e/o minore somma ritenuta equa e di giustizia, oltre
interessi, in favore della in persona del l.r.p.t. - in ogni Controparte_3
caso, condannare, altresì, l'opponente al pagamento degli onorari, competenze e spese del presente
giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Instauratosi il contraddittorio le parti hanno depositato le memorie 171 ter cpc;
il Giudice con ordinanza del 25 ottobre 2024 ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, pagina 3 di 6 non ha ammesso i mezzi istruttori e. ha concesso i termini ai sensi dell'art. 189 cpc e ha rinviato all'udienza virtuale del 17 settembre 2025.
Per questo Giudice le domande di parte attrice opponente meritano il rigetto.
In via preliminare, circa l'affermazione di parte opponente trascritta nelle note depositate il 12
settembre 2025 che testualmente recita: “…L'ordinanza del 25/10/2024 ha anticipato una valutazione
di merito che, seppur prognostica e sommaria, orienta inevitabilmente l'esito del presente giudizio”,
occorre precisare che la stessa è stata emessa a seguito del deposito delle memorie 171 ter cpc : le osservazioni svolte dal dopo l'emanazione della predetta ordinanza hanno confermato le Parte_1
deduzioni già esposte in quest'ultima, alla quale integralmente ci si riporta. Per questo Giudice il contratto di garanzia stipulato tra le parti contestualmente alla sottoscrizione del mutuo deve essere qualificato come contratto autonomo di garanzia e non, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, come fideiussione.(Cass., n. 27619/2020).
Parimenti, le deduzioni dell'attore circa la nullità della fideiussione in virtù della norma contenuta nel
D.M. 23 settembre 2005 relativo alle “Disposizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le PMI”, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. non può essere invocata nel caso in esame. In particolare, l'art. 4.4
stabilisce che sulla quota di finanziamento già garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa o bancaria, mentre sulla parte residua è consentita l'acquisizione di garanzie reali, assicurative o bancarie, nei limiti del valore cauzionale complessivo indicato all'art. 4.6, che non deve eccedere la quota non coperta dalla Garanzia del Fondo. La disposizione in esame vieta di integrare la garanzia statale con ulteriori garanzie reali o con garanzie assicurative o bancarie, a meno che il loro valore complessivo non superi la parte del finanziamento non garantita dal Fondo. La norma fa però riferimento esplicito alle garanzie reali e a quelle personali prestate da intermediari assicurativi o bancari, ma non menziona le garanzie personali offerte da persone fisiche, come il contratto autonomo di garanzia sottoscritto dal ricorrente. Pertanto, quest'ultimo non rientra nei divieti né nei pagina 4 di 6 limiti previsti dalla norma. Ulteriore conferma si ricava dal testo delle Disposizioni Operative del
Fondo di Garanzia, approvate con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 3 ottobre 2022,
punto C.4, rubricato “Altre garanzie sulle operazioni finanziarie”, secondo cui è consentito acquisire ulteriori garanzie di tipo personale o reale, fatto salvo quanto previsto per le garanzie assicurative o bancarie, esclusivamente sulla quota di finanziamento non coperta dalla garanzia. La formulazione della norma è chiara nell'ammettere l'acquisizione, senza alcun limite di importo, delle garanzie personali fornite da persone fisiche a presidio delle obbligazioni derivanti da finanziamenti assistiti dalla Garanzia del Fondo.
Circa la decisione del Tribunale di Torino del 2022, menzionata dall'opponente e adeguatamente confutata dalla essa non è stata allegata agli atti di questo processo e comunque si tratta di una CP_1
ordinanza ai sensi dell'art. 649 cpc di sospensione della esecutività emessa in corso di causa: non si conoscono le successive vicende di quel giudizio.
Circa la validità del contratto sottoscritto dall'opponente, deve escludersi, ai fini della legittimità
dell'escussione della garanzia, la sussistenza di una condotta abusiva da parte della banca convenuta:
nel contratto autonomo di garanzia non possono essere richiamate, a fondamento dell'“exceptio doli”,
circostanze che costituirebbero eccezioni di merito spettanti unicamente al debitore principale nei confronti del creditore garantito, perché elemento essenziale di tale figura contrattuale è proprio l'inopponibilità da parte del garante delle eccezioni relative al rapporto principale (Cass. I, 21/6/2018,
n. 16345; Cass. I, 31/7/2015, n. 16213; Cass. S.U., 12/9/2012, n. 15216). Nel caso di specie, inoltre,
l'opponente – sul quale gravava il relativo onere probatorio – non ha fornito alcuna dimostrazione concreta della mala fede della banca, essendosi limitato a mere allegazioni generiche e prive di riscontro.
Il credito azionato è provato sul fondamento della documentazione prodotta a sostegno del ricorso monitorio: alla luce delle prove documentali offerte dall'attore, e considerato che l'opponente non ha assolto all'onere probatorio liberatorio, non residuano dubbi circa la spettanza della somma richiesta. pagina 5 di 6 Non può essere accolta la richiesta di compensazione delle spese perché l'opposizione si è rivelata infondata e non suffragata da documenti idonei a sostenerla.
Parimenti, non può accogliersi la richiesta di condanna ex art. 96 cpc proposta dalla perché la CP_1
questione ha richiesto una certa interpretazione.
Le altre questioni devono essere assorbite.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza e viene liquidata, in conformità alla tabella n. 2 del
D.M. 55/2014 sul fondamento del valore dichiarato
PQM
RIGETTA
l'opposizione formulata da avverso il decreto ingiuntivo n° 8/2024 rg. del Parte_1
Tribunale di Cassino e per l'effetto
CONFERMA
il decreto ingiuntivo n° 8/2024.
Condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese di questo giudizio quantificate in € 14.103,00 oltre Iva Cpa e rimborso
[...]
forfettario come per legge.
Cassino, 23 settembre 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
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