Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/05/2025, n. 2261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2261 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di primo grado iscritta al numero 10184 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 promossa da
( ) con i proc. dom. avv. ti Bianca Parte_1 C.F._1
Caputo ed Alvaro Tortora, delega in atti
-attrice- contro
( ), in persona del Sindaco pro tempore, con il proc. Controparte_1 P.IVA_1
dom. avv.to Sigismondo Lettieri, delega in atti
-convenuto- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attrice ha convenuto in giudizio il per sentirlo condannare al Controparte_1
risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a seguito della caduta avvenuta in data 20.12.2018, intorno alle ore 20.00, mentre stava percorrendo a piedi il marciapiede di via Enrico Perito all'altezza dei civici 34 e 36, a causa della presenza di una piastrella dissestata del marciapiede stesso, cioè parzialmente divelta, costituente insidia e trabocchetto, pagina 1 di 6
Deduceva la responsabilità dell' convenuto ex art. 2051 c.c. Controparte_2
notoriamente presuntiva, per essersi il fatto dannoso verificato a causa di un'anomalia della strada, ma faceva in ogni caso valere la responsabilità del ex art. 2043 CP_1
c.c., sottolineando la non evitabilità e visibilità dell'insidia rappresentata dal gradone sconnesso.
Il si costituiva opponendosi all'accoglimento della domanda. Controparte_1
Chiariva in primo luogo, quanto ai luoghi di causa, che il marciapiede in questione non presentava alcun dissesto e che l'area era anche adeguatamente illuminata.
Negava in ogni caso che controparte avesse fornito prova della invisibilità dell'anomalia come anche del nesso causale tra la cosa ed il danno, onere gravante sul danneggiato anche in caso di responsabilità extracontrattuale, e che fosse rimasto dimostrato il danno allegato.
Eccepiva il concorso di colpa della danneggiata per non aver usato l'ordinaria diligenza nell'incedere e concludeva per il rigetto della domanda avversaria.
Esaurita l'istruttoria orale ed espletata consulenza medico-legale la causa, assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024, veniva discussa, ex art. 281 sexies
c.p.c., con scambio di note all'udienza del 5.12.2024 alla quale il Tribunale riservava il deposito della decisione, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nei successivi 30 giorni.
La domanda attorea va accolta per quanto di ragione.
L'istante ha esplicitamente dedotto l'esistenza in capo all' della Controparte_2
responsabilità per i danni arrecati da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c.
Essa ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima.
pagina 2 di 6 Tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando a carico del custode –come detto- l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito. Nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., dunque, tutto si gioca sul piano di un accertamento di tipo “causale” (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.).
Al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno in via esclusiva (Cassazione 39965/2021).
Ebbene, per quanto qui occupa, se l'attrice ha assolto al proprio onere probatorio altrettanto non può dirsi per l'ente convenuto.
L'istruttoria condotta ha consentito in primo luogo di accertare il punto esatto della caduta, come rappresentato nelle foto di cui al doc. 2 allegato all'atto di citazione ed ai doc. 1 e 2 prodotti unitamente alle memorie del 20.3.2020 e del 14.7.2020.
I testi e (sentiti all'udienza del 18.11.2022), entrambi Tes_1 Testimone_2
presenti al momento dell'incidente occorso all'attrice, hanno riferito della presenza di una piastrella dissestata del marciapiede stesso e della scarsa illuminazione del punto ove era avvenuta la caduta (il punto ove cadde la sig.ra era scarsamente illuminato;
tant'è Pt_1
vero che per la verifica di detto punto abbiamo dovuto accendere la torcia del telefono cellulare.
Preciso che il lampione più vicino al punto di caduta si trovava ad un quindicina di metri.
Inoltre la presenza di rami di alberi affievoliva ancor di più la luce diffusa dagli stessi, cfr. teste
). Tes_2
pagina 3 di 6 Dunque, se si ha riguardo alla rappresentazione dei luoghi fornita dalle fotografie versate in atti, è possibile verificare che la caduta è avvenuta in un punto dissestato ove la mattonella era mancante e creava un dislivello certamente rilevante se affrontato senza la necessaria visibilità.
Unitamente a tale difetto di manutenzione del marciapiede va infatti evidenziato che il palo dell'illuminazione più vicino si trovava comunque ad una distanza considerevole
(cfr. doc. 2 memoria del 20.3.2020) e che la presenza degli alberi affievoliva comunque la luce disponibile, tanto più se si pensa che il sinistro è avvenuto verso le ore 20.00 del
20.12.2018.
In definitiva, quindi, non vi sono elementi da cui desumere la ricorrenza del caso fortuito richiesto dall'art. 2051 cit., consistente in una eventuale condotta imprudente o negligente della danneggiata, ovvero che contrastino con la rappresentazione dei fatti attorea per cui la caduta fu determinata dalle condizioni del marciapiede.
Considerato allora che queste ultime, come sopra descritte, costituiscono un'anomalia della cosa in custodia, deve essere affermata la sua responsabilità del CP_1
convenuto.
In ordine al quantum debeatur va rilevato quanto segue.
L'ausiliario incaricato, con indagine compiuta e qui condivisa, ha riferito che a seguito del sinistro l'attrice ha riportato (cfr. relazione dott. dell'11.3.2024): Persona_1
una invalidità permanente del 6%;
una inabilità temporanea totale di giorni 7,
una inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 5
una inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 8
Non risultano documentate spese mediche.
Dunque, facendo applicazione delle Tabelle Milanesi 2024 (cioè quelle vigenti al momento della liquidazione, Cassazione n. 33770/2019), possono essere riconosciuti a
(58enne al momento della cessazione dell'invalidità temporanea, cfr. Parte_1
Cassazione n. 3121/2017) a titolo risarcimento del danno biologico i seguenti importi:
pagina 4 di 6 € 10.273,00 per IP al 6% (comprensiva di incremento del 25% per sofferenza soggettiva);
€ 805,00 per ITT al 100% per giorni 7 (con applicazione del punto base di € 115,00 per non essere stato fornito alcun elemento utile ad operare un suo adeguamento nell'ambito della relativa forbice);
€431,25 per ITP al 75% per giorni 5.
€ 230,00 per ITP al 25% per giorni 8.
Il danno non patrimoniale ammonta quindi, all'attualità, ad € 11.739,25 e non può essere ulteriormente personalizzato, come richiesto da parte attrice, mancando ogni allegazione, prima ancora che prova, delle circostanze all'uopo rilevanti (cioè diverse dalle conseguenze ordinarie del danno biologico patito).
Al riguardo, invero, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che la
"personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto;
la legge n. 124/2017 -che ha modificato gli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private discorre espressamente di incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali. Questi ultimi devono consistere, secondo il più recente insegnamento di questo giudice di legittimità, in circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr.
Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo, Cass. 28988/2019).
Dunque, la personalizzazione del danno deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione, con la precisazione che l'impossibilità di compiere determinati atti fisici a causa dell'invalidità residuata al sinistro costituisce proprio l'ubi consistam del danno
pagina 5 di 6 biologico standard (Cassazione n. 25164/2020).
In definitiva, quindi, il va condannato al pagamento in favore di Controparte_1
della somma, calcolata all'attualità, di € 11.739,25 oltre interessi da Parte_1
calcolarsi secondo i criteri di cui alla sentenza della Suprema Corte n.1712/95.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in Controparte_1
favore di , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale di € Parte_1
11.739,25, oltre interessi legali da calcolarsi secondo i criteri di cui alla sentenza della
Suprema Corte n.1712/95, dalla data del fatto (20.12.2018) a quella di pubblicazione della sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi;
oltre interessi da tale ultima data di pubblicazione, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo;
condanna il in persona del Sindaco pro tempore, alla refusione in Controparte_1
favore degli avv. ti Bianca Caputo e Alvaro Tortora, dichiaratisi antistatari, delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, € 264,00 per anticipazioni, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
pone definitivamente a carico di parte convenuta gli onorari di ctu liquidati con ordinanza del 16.2.2024 con attribuzione ai predetti procuratori antistatari.
Così deciso in Salerno, lì 22.5.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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