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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 6914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6914 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Gaia Majorano
Alla udienza del 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 9666/2025 R.G. promossa da:
( nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 CodiceFiscale_1 alla Via Agerola n° 4, elettivamente domiciliata in Napoli alla via dei Greci n. 36 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Fuschino (C.F. ) che la rappresenta e difende giusto C.F._2 mandato a margine del presente atto. Il sottoscritto difensore dichiara che il proprio numero di fax
è 081-5511744 e la posta certificata è per le Email_1 comunicazioni e le notificazioni degli atti giudiziari ai sensi della L.80/2005 e successive integrazioni e modifiche
RICORRENTE
contro
:
l' (C.F. ), in persona del legale CP_1 Parte_2 P.IVA_1
Rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Armando Gambino (c.f. - p.e.c. C.F._3
t - n. fax 0817552455) e (c.f.: Email_2 Controparte_2
); giusta procura generale alle liti AR in Fiumicino (RM) in C.F._4 Persona_1 data 22.03.2024 n. rep. 37875 - raccolta 7313, ed elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Avvocatura Distrettuale INPS in Napoli, alla via Alcide De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato a questo giudice parte ricorrente conveniva in giudizio l esponendo Pt_2 che in sede amministrativa non aveva ottenuto il riconoscimento del diritto alla percezione della prestazione in oggetto, cui, invece, in ragione delle sue condizioni di invalidità, aveva diritto. Aveva pertanto proposto ricorso per ATP che si era concluso con un accertamento negativo rispetto al quale aveva tempestivamente formulato il proprio dissenso. Il relativo fascicolo è stato riunito al presente.
Lamentava che la CTU nel procedimento per ATP non aveva considerato talune patologie, o le aveva sottostimate, e chiedeva conferirsi incarico ad altro medico. Chiedeva, infine, che il
Tribunale adito dichiarasse il suo diritto al beneficio indicato, con decorrenza di legge, con la conseguente condanna dell alla corresponsione dei relativi ratei maturati e maturandi, oltre Pt_2 interessi legali;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi.
L si costituiva in giudizio, contestando la ritualità e la fondatezza della domanda e Pt_2 chiedendone il rigetto.
La causa è stata decisa con la presente contestuale sentenza depositata telematicamente.
In relazione alle ragioni di censura nel merito della consulenza espresse in ricorso, va osservato preliminarmente che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico- giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c.
Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009).
Orbene, anche a volere andare oltre, nel caso in esame la parte ricorrente propone opposizione avverso l'accertamento tecnico preventivo con esito ad essa sfavorevole contestando solo genericamente le conclusioni del CTU e l'iter logico da questi seguito per pervenirvi. Per costante orientamento della Suprema Corte, l'eventuale rinnovazione delle indagini peritali costituiscono esercizio di un potere ampiamente discrezionale del giudice. Gli elementi di convincimento per disattendere una richiesta della parte in tal senso devono essere tratti dalle risultanze probatorie già acquisite: nel caso de quo la parte non sottolinea con chiarezza errori o omissioni in cui è incorso il CTU, eventuali contraddizioni della sua relazione con la documentazione medica in atti o con la visita a cui l'ha sottoposta.
LA parte istante sostanzialmente auspica una rilettura dei dati da essa forniti in sede di ricorso per
ATP onde giungere a conclusioni diverse e ad essa favorevoli ma non evidenzia “patologie” della relazione che rendano necessaria o quantomeno opportuna una rinnovazione dell'incarico.
E ciò non basta, è evidente, nell'ambito del procedimento de quo, nella fase di opposizione ai risultati raggiunti dal CTU nominato da questo giudice, perché si proceda alla nomina di nuovo consulente.
Le conclusioni del medico incaricato per l'accertamento tecnico de quo sono ritenute esaurienti dal giudice, adeguatamente argomentate, immuni da vizi logici quantomeno sulla base degli elementi scientifici di questo giudice e delle osservazioni svolte nel ricorso in opposizione.
Né le contestazioni mosse alla relazione in atti inducono univocamente e inequivocabilmente a trarre conclusioni diverse: esse sono argomentazioni tautologiche, non specifiche che non consentono di ritenere opportuno il proseguire del giudizio.
LA mera elencazione delle omissioni e delle patologie sottovalutate non trova riscontro nella relazione precisa e dettagliata del CTU che, quanto alle prime, specifica: “Apparato osteoartromuscolare
Masse muscolari normotonotrofiche. AC : in asse con leggera ipercifosi cervicale, dolente la digitopressione sulle apofisi spinose ed a livello delle docce paravertebrali;
moderata (1/2) limitazione dei movimenti del rachide lombare con riferiti episodi ricorrenti di lombalgia e lombosciatalgia. Arti superiori : nessuna limitazione funzionale delle spalle;
leggermente ipoalida la presa, la chiusura del pugno e la pinza pollico digitale per artralgia cronica ai polsi ed alle articolazioni digitali. Arti inferiori : nessuna limitazione funzionale delle anche e lieve (1/3) delle ginocchia. Lasegue bilateralmente negativo. Stazione eretta e variazioni posturali possibili senza appoggio (assume in autonomia e con sufficiente agilità le posizioni assisa ed eretta).
Deambulazione autonoma.”
Restano dunque confermate le conclusioni del CTU nominato in sede di accertamento tecnico preventivo: in difetto del requisito sanitario, la domanda va respinta.
Le spese di lite si compensano
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico dell Pt_2
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese
Pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico dell . Pt_2
Così deciso in data 02/10/2025. il Giudice
Dott. Maria Gaia Majorano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Gaia Majorano
Alla udienza del 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 9666/2025 R.G. promossa da:
( nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 CodiceFiscale_1 alla Via Agerola n° 4, elettivamente domiciliata in Napoli alla via dei Greci n. 36 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Fuschino (C.F. ) che la rappresenta e difende giusto C.F._2 mandato a margine del presente atto. Il sottoscritto difensore dichiara che il proprio numero di fax
è 081-5511744 e la posta certificata è per le Email_1 comunicazioni e le notificazioni degli atti giudiziari ai sensi della L.80/2005 e successive integrazioni e modifiche
RICORRENTE
contro
:
l' (C.F. ), in persona del legale CP_1 Parte_2 P.IVA_1
Rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Armando Gambino (c.f. - p.e.c. C.F._3
t - n. fax 0817552455) e (c.f.: Email_2 Controparte_2
); giusta procura generale alle liti AR in Fiumicino (RM) in C.F._4 Persona_1 data 22.03.2024 n. rep. 37875 - raccolta 7313, ed elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Avvocatura Distrettuale INPS in Napoli, alla via Alcide De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato a questo giudice parte ricorrente conveniva in giudizio l esponendo Pt_2 che in sede amministrativa non aveva ottenuto il riconoscimento del diritto alla percezione della prestazione in oggetto, cui, invece, in ragione delle sue condizioni di invalidità, aveva diritto. Aveva pertanto proposto ricorso per ATP che si era concluso con un accertamento negativo rispetto al quale aveva tempestivamente formulato il proprio dissenso. Il relativo fascicolo è stato riunito al presente.
Lamentava che la CTU nel procedimento per ATP non aveva considerato talune patologie, o le aveva sottostimate, e chiedeva conferirsi incarico ad altro medico. Chiedeva, infine, che il
Tribunale adito dichiarasse il suo diritto al beneficio indicato, con decorrenza di legge, con la conseguente condanna dell alla corresponsione dei relativi ratei maturati e maturandi, oltre Pt_2 interessi legali;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi.
L si costituiva in giudizio, contestando la ritualità e la fondatezza della domanda e Pt_2 chiedendone il rigetto.
La causa è stata decisa con la presente contestuale sentenza depositata telematicamente.
In relazione alle ragioni di censura nel merito della consulenza espresse in ricorso, va osservato preliminarmente che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico- giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c.
Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009).
Orbene, anche a volere andare oltre, nel caso in esame la parte ricorrente propone opposizione avverso l'accertamento tecnico preventivo con esito ad essa sfavorevole contestando solo genericamente le conclusioni del CTU e l'iter logico da questi seguito per pervenirvi. Per costante orientamento della Suprema Corte, l'eventuale rinnovazione delle indagini peritali costituiscono esercizio di un potere ampiamente discrezionale del giudice. Gli elementi di convincimento per disattendere una richiesta della parte in tal senso devono essere tratti dalle risultanze probatorie già acquisite: nel caso de quo la parte non sottolinea con chiarezza errori o omissioni in cui è incorso il CTU, eventuali contraddizioni della sua relazione con la documentazione medica in atti o con la visita a cui l'ha sottoposta.
LA parte istante sostanzialmente auspica una rilettura dei dati da essa forniti in sede di ricorso per
ATP onde giungere a conclusioni diverse e ad essa favorevoli ma non evidenzia “patologie” della relazione che rendano necessaria o quantomeno opportuna una rinnovazione dell'incarico.
E ciò non basta, è evidente, nell'ambito del procedimento de quo, nella fase di opposizione ai risultati raggiunti dal CTU nominato da questo giudice, perché si proceda alla nomina di nuovo consulente.
Le conclusioni del medico incaricato per l'accertamento tecnico de quo sono ritenute esaurienti dal giudice, adeguatamente argomentate, immuni da vizi logici quantomeno sulla base degli elementi scientifici di questo giudice e delle osservazioni svolte nel ricorso in opposizione.
Né le contestazioni mosse alla relazione in atti inducono univocamente e inequivocabilmente a trarre conclusioni diverse: esse sono argomentazioni tautologiche, non specifiche che non consentono di ritenere opportuno il proseguire del giudizio.
LA mera elencazione delle omissioni e delle patologie sottovalutate non trova riscontro nella relazione precisa e dettagliata del CTU che, quanto alle prime, specifica: “Apparato osteoartromuscolare
Masse muscolari normotonotrofiche. AC : in asse con leggera ipercifosi cervicale, dolente la digitopressione sulle apofisi spinose ed a livello delle docce paravertebrali;
moderata (1/2) limitazione dei movimenti del rachide lombare con riferiti episodi ricorrenti di lombalgia e lombosciatalgia. Arti superiori : nessuna limitazione funzionale delle spalle;
leggermente ipoalida la presa, la chiusura del pugno e la pinza pollico digitale per artralgia cronica ai polsi ed alle articolazioni digitali. Arti inferiori : nessuna limitazione funzionale delle anche e lieve (1/3) delle ginocchia. Lasegue bilateralmente negativo. Stazione eretta e variazioni posturali possibili senza appoggio (assume in autonomia e con sufficiente agilità le posizioni assisa ed eretta).
Deambulazione autonoma.”
Restano dunque confermate le conclusioni del CTU nominato in sede di accertamento tecnico preventivo: in difetto del requisito sanitario, la domanda va respinta.
Le spese di lite si compensano
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico dell Pt_2
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese
Pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico dell . Pt_2
Così deciso in data 02/10/2025. il Giudice
Dott. Maria Gaia Majorano