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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 07/07/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1332 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...]e domiciliata in Parte_1
DI (RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Orsomando e dall'Avv.
Giovanni De Dilectis, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Angelino, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni
All'udienza del 04.04.2025 le parti depositavano le note di udienza nei termini assegnati dal giudice delegato.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 17.04.2023, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Caivano (NA) il
21.05.2011 con , registrato agli atti dello Stato Civile del Controparte_1 medesimo Comune all'anno 2011 atto n. 13, parte II, Serie B;
Per_
- che dall'unione tra le parti era nata la figlia (27.07.2013);
- che la residenza coniugale veniva fissata in Caivano (NA) presso l'immobile di proprietà del marito;
- che dal 2013 i coniugi avevano vissuto per lunghi periodi in Casoria (NA) presso l'abitazione della madre della ricorrente, stante la necessità di un supporto da parte della a causa di alcune complicanze della gravidanza e per le Pt_1
Per_ condizioni di salute della figlia che avevano reso necessario, nel settembre
2014, un intervento cardiochirurgico seguito da cateterismo cardiaco;
- che sin dall'inizio della relazione il si era rivelato un coniuge assente e CP_1 disinteressato alla famiglia, tenendo spesso condotte maltrattanti e mostrandosi insofferente ai problemi di salute ed alle necessità della moglie e della figlia;
- che a causa della insufficiente contribuzione economica del marito, la era Pt_1 stata costretta ad accettare impieghi fuori regione, trasferendosi per alcuni periodi;
- che, nonostante lo stato di disoccupazione, il resistente aveva rifiutato delle opportunità di impiego procurategli dalla moglie;
- che nel tentativo di riunire la famiglia, per l'anno scolastico 2021/2022 la Pt_1 aveva rinunciato al ruolo di assistente amministrativa con immissione in prima fascia per trasferirsi da Imola a DI, ove il si era dichiarato CP_1 disponibile a vivere;
- che in quel periodo il marito si era limitato a svolgere una breve supplenza come bidello in una scuola di Roma da febbraio a giugno 2022 e successivamente qualche lavoro occasionale, nonostante i titoli professionali conseguiti dopo il matrimonio;
- che nel proseguire del matrimonio gli atteggiamenti aggressivi e violenti del marito erano degenerati;
- che in data 27.01.2023 il aveva abbandonato senza preavviso la casa CP_1 coniugale di DI, senza però porre fine alle minacce, perpetrate anche a mezzo social network;
- che in data 23.02.2023 la ricorrente si rivolgeva ad un centro antiviolenza e successivamente sporgeva querela nei confronti del resistente, con procedimento attualmente in fase di indagini presso il Tribunale di Civitavecchia,
R.G. n. 11142/23;
- che il , anche durante i periodi di convivenza, si disinteressava della CP_1 figlia e poneva in essere condotte aggressive e violente ai suoi danni, anche costringendola ad assistere alle aggressioni verbali e fisiche perpetrate nei confronti della madre;
- che dalla fine della convivenza il aveva versato euro 500,00 complessivi CP_1
Per_ per il mantenimento della figlia
- che il lavorava quale pittore edile a Caivano (NA) e, dopo il CP_1 matrimonio, aveva conseguito il diploma di liceo alberghiero con specializzazione sala e bar, oltre al titolo PEKIT per il settore informatico e alla qualifica di OSA;
- che la ricorrente lavorava quale assistente amministrativo presso l'Istituto di
Istruzione Superiore “Enrico Mattei” di Cerveteri con una retribuzione di euro
1.250,00 mensili circa, versava euro 550,00 mensili a titolo di locazione e stava procedendo all'acquisto di un'abitazione in Cerveteri;
- che il era proprietario esclusivo della casa coniugale di Caivano e CP_1 proprietario nella misura del 50% dell'appartamento in cui viveva la madre.
Tanto dedotto e rilevato la ricorrente chiedeva in via provvisoria che fosse emesso ordine di protezione ex art. 473 bis. 70 e, nel merito, che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, Per_ l'affidamento esclusivo della figlia con collocamento prevalente presso l'abitazione materna e diritto di visita paterno esclusivamente mediante incontri protetti alla presenza di personale del Servizio Sociale, disporsi il versamento di un assegno di mantenimento a carico del per la figlia di euro 400,00 CP_1 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, CTU psicologica al fine di valutare la capacità genitoriale delle parti e il migliore regime di affidamento e collocamento della figlia minore.
In data 22.04.2023 parte ricorrente depositava i provvedimenti emessi dal
Tribunale per i Minorenni di Roma notificati alla in data 18.04.2023, con Pt_1 cui veniva nominato Curatore Speciale della minore l'Avv. Valeria Licheri e veniva richiesta una relazione socio ambientale sul nucleo del minore al Servizio Sociale del Comune di DI, coordinandosi con il Servizio Sociale del
Comune di Caivano.
Si costituiva in giudizio in data 08.06.2023 che non si Controparte_1 opponeva alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi e deduceva:
- che la moglie soffriva di problemi psicologici e di una grave forma di bulimia che condizionava fortemente la sua quotidianità, facendole avere crisi e scatti d'ira incontrollata;
- che la aveva tenuto condotte ostacolanti il rapporto della figlia con il ramo Pt_1 paterno, impedendo alla bambina di sentire anche solo telefonicamente la nonna e la zia paterna;
- di essersi sempre preso cura della figlia, compatibilmente con i propri orari di lavoro, finanche dimettendosi nel settembre 2021 dalla società Pozzi Colours srl per trasferirsi a DI insieme alla moglie e alla figlia;
- di non aver mai avuto atteggiamenti aggressivi o violenti nei confronti della moglie e della figlia ma, anzi, di essere stato oggetto di tradimenti e di vessazioni con aggressioni fisiche e verbali da parte della moglie;
- di essersi allontanato dalla casa familiare a seguito dell'ennesima lite ma di avere mantenuto rapporti telefonici quotidiani con la figlia, contribuendo al suo mantenimento con importi di euro 200,00 mensili;
- di aver sporto querela per i maltrattamenti subiti dalla ricorrente;
- di svolgere l'attività di imbianchino e di versare euro 238,00 per un finanziamento.
Tanto dedotto, il resistente aderiva alla domanda di separazione dei coniugi chiedendo disporsi l'addebito alla moglie, l'affidamento condiviso della figlia con collocamento presso la madre, disciplina del diritto di visita paterno, un assegno di mantenimento a carico del padre per la figlia di euro 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e disporsi CTU psichiatrica sulla persona della . Pt_1
Alla udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 21.06.2023 comparivano le parti personalmente ed il Giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, con ordinanza emessa in data 22.06.2023, adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separati, rigettava la richiesta di emissione di ordine di protezione avanzata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 473 bis.70 c.p.c., disponeva l'affidamento esclusivo della figlia alla madre con collocamento presso la medesima, incontri tra il padre e la minore in via protetta, poneva a carico del l'obbligo di contribuire CP_1 al mantenimento della figlia mediante un assegno di mantenimento di euro
250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, nominava Curatore Speciale della minore l'Avv. Anna Milone, disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti e una c.t.u. psicologica al fine di valutare la capacità genitoriale delle parti nominando la dott.ssa e rinviava per audizione della minore alla presenza Persona_2 della CTU.
In data 07.09.2023 si costituiva in giudizio il Curatore Speciale della minore
Avv. Anna Milone.
In data 25.09.2023 i Servizi Sociali depositavano una relazione con cui davano atto che erano stati effettuati dei colloqui con i genitori dai quali erano emerse versioni contrastanti circa l'andamento delle vicende familiari che avrebbero portato alla separazione dei coniugi, che la figlia non vedeva il padre da 7 mesi circa e che gli incontri protetti padre figlia si sarebbero svolti presso la
Cooperativa “La Goletta”, che erano stati presi contatti con la CTU al fine di elaborare una proposta condivisa e che avevano richiesto al la Pt_2 valutazione psicologica della minore.
All'udienza del 27.09.2023 veniva sentita la figlia delle parti, la quale dichiarava “Mi ha portato in Tribunale mia madre. Frequento la scuola e Persona_3 la mia materia preferita è matematica. La materia che mi piace di meno è la storia. Per i compiti mi aiuta mia madre. Dopo la scuola a volte vado al Karate ma non tutti i giorni, altrimenti vado in palestra. In palestra faccio karate. La passione mi è venuta perché la dottoressa mi ha detto che dovevo fare sport e nella palestra dove va mia madre si faceva Karate.
Prima facevo danza ma non lo ricordo perché ero piccola. Prima, da piccola, vivevo a Roma dopo sono stata 4 anni in Emilia Romagna, poi a Napoli e infine vicino Roma. Il posto che mi ricordo con maggiore piacere è l'Emilia Romagna dove sono stata più tempo. Vivevamo in un paese in montagna e dopo in altro paese che si chiama . Cambiare Parte_3 scuola ed amici non era bellissimo però è andata bene. Quando mamma e PÀ stavano ancora insieme mia madre mi portava a scuola e mi veniva e riprendere. Con mio padre lui giocava poco e andava fuori a fumare e stava al cellulare. Anche con mia made mi piaceva giocare e facevamo nomi, cose e città e tris e altri giochi da tavola. Se dovessi descrivere mia madre e mio padre direi che mamma è felice e gentile e PÀ non saprei dirlo perché non ci stavo tanto perché faceva altre cose. Come carattere secondo me mio padre era sportivo. Ho giocato con mio padre solo una volta e mi faceva fare il portiere a calcio. Un ricordo di una cosa fatta insieme a mio padre non mi viene in mente (il giudice dà atto che la minore attende diverso tempo prima di rispondere in merito al padre). Mia madre mi ha spiegato che dovevo venire in tribunale e che mi avrebbero fatto domande cui dovevo rispondere. Ho tanti ricordi belli con mia madre quando facevamo i biscotti in inverno. Mi piace cucinare i dolci e soprattutto pane e nutella. Non ho ricordi brutti con mia madre mentre con mio padre quando gli chiedevo di giocare e lui non lo faceva, se gli chiedevo se poteva aiutarmi a fare i compiti diceva che non li sapeva fare e quando gli ho detto che facevo karate mi ha detto che non era uno sport. In una telefonata mi ha detto che c'erano i fantasmi in casa ed i formicai. Non vedo PÀ da un poco di tempo credo perché il viaggio da Napoli a Roma era un poco lungo. Alla domanda se incontrare il padre è una cosa che si può fare, rispondo di no (la bambina fa anche cenno con la testa). Però sono disponibile ad incontrare mio padre allo studio con la dottoressa e mia madre”. All'esito dell'audizione il Giudice rinviava all'udienza del 22.03.2024 per esame della CTU
e della relazione aggiornata dei Servizi Sociali in merito al percorso di sostegno per la minore e agli incontri padre-figlia.
Con CTU depositata in data 28.12.2023 la dott.ssa Persona_2 evidenziava che il conflitto genitoriale e la distanza emotiva avevano nel tempo Per_ dato adito ad una coalizione tra madre e figlia, tale da aver generato in una difficoltà ad accettare la figura paterna. Il particolare la CTU ha sottolineato che:
- in merito alle competenze genitoriali delle parti: “Il sig. si è presentato agli CP_1 incontri puntuale e curato nella persona e nell'aspetto. Il periziando ha partecipato in maniera collaborativa alle operazioni peritali, con una postura aperta e un atteggiamento volto ad enfatizzare le criticità della sig.ra anche attraverso modalità enfatiche e teatrali, Pt_1 proponendo una prospettiva autoassolutoria. Nei confronti della sig.ra emerge una forte Pt_1 ostilità e chiusura della comunicazione, ritenendo ingiusto e pregiudizievole il comportamento tenuto dalla donna nei propri confronti. Sostanzialmente il sig. non ha cambiato il CP_1 suo punto di vista/ comportamento in merito alla situazione, rimanendo defilato e in attesa dell'intervento delle istituzioni rispetto alla figlia. L'eloquio è stato fluido, coerente con il livello sociale. Non emergono anomalie in termini di contenuti e della forma del pensiero. Il ragionamento risente, tuttavia, di una lettura di superficie delle situazioni, poco centrata sul problema e sull'altro, ovvero su una valutazione più approfondita e completa degli elementi in gioco;
prevale una prospettiva autocentrata. Il ragionamento è concreto e il signore non sempre riesce a fare previsioni al lungo termine, funzionando prevalentemente sul qui ed ora.
Il funzionamento è nella norma, anche se sono presenti vissuti di allerta e tensione rispetto alla acuiti forse anche dal contesto sociale e di riferimento. L'affettività Parte_4 prevalentemente immatura;
le frustrazioni e il conflitto sono gestiti con uno stile evitante per cui non sono risolte. Una stima di sé poco consolidata può portarlo ad assumere una posizione dipendente nelle relazioni, con una scarsa iniziativa. L'espressione affettiva è favorita nei contesti in cui si sente sicuro. Il tono dell'umore lievemente deflesso. Non emergono elementi di psicopatologia o di un qualche interesse clinico e il sig. si mostra come un individuo CP_1 adattato all'ambiente circostante. In termini genitoriali tali caratteristiche determinano una difficoltà nell'iniziativa e una tendenziale passività, che può tradursi nell'altro come disinteresse e scarso impegno;
la stessa modalità di gestione del conflitto di tipo elusivo ostacola una fluida cogenitorialità. La sig.ra si è presentata agli appuntamenti puntuale e Pt_1 curata nella persona e nell'aspetto. Ha tenuto un atteggiamento collaborativo, il tono a tratti dimesso, volto ad ottenere la benevolenza dell'interlocutore. La signora tende a coprire le proprie fragilità attraverso un atteggiamento compito e sicuro, che la porta ad essere determinata e ad assumere una posizione up nella relazione. Nei confronti del sig. CP_1 ha mostrato ambivalenza tra chiusura, timore e ostilità e un atteggiamento aperto e disponibile. Non emergono distonie nella forma del pensiero, anche se il ragionamento sembra mancare di un'attenta valutazione delle conseguenze e dell'attenzione al punto di vista dell'altro. Si presenta come responsabile nel farsi carico delle situazioni, attitudine che in alcuni momenti può renderla direttiva. L'espressione affettiva presenta elementi di immaturità, ma allo stesso tempo la signora si mostra in grado di empatia verso la figlia.
Nelle relazioni tende ad assumere una posizione di centralità e di leadership, prediligendo la ricerca di stabilità negli affetti. Non emergono elementi di psicopatologia o di un qualche interesse clinico e la sig.ra si mostra come un individuo con un adattamento Pt_5 adeguato all'ambiente circostante. In termini genitoriali la sig.ra può essere poco attenta al punto di vista dell'altro e disponibile ad integrare le differenze, con una direttività che lascia poco spazio all'individualità dell'altro. In termini genitoriali tale modalità può comportare da un lato un guida strutturante, ma allo stesso tempo una difficoltà ad accogliere e facilitare
i movimenti di autonomia e differenziazione della figlia;
nella relazione con l'altro genitore può tendere ad indicare all'altro la modalità di esercitare il proprio ruolo, faticando ad accoglierne le differenze.”
- in merito alla capacità dei genitori di tutelare il rapporto del figlio con l'altro genitore e la di lui/lei famiglia d'origine: “Rispetto a tale funzione si ravvisano criticità in relazione alla sig.ra che in questi mesi non è riuscita a tutelare la relazione della Pt_1
Per_ figlia con il padre e ad avvicinare ad un padre vissuto forse da sempre come periferico, aiutandola a decodificare alcune emozioni, forse correlate anche alla separazione dei genitori
e quanto vissuto in relazione alla tensione che ne è scaturita. Né è stata tutelata la relazione Per_ di con il ramo paterno. A tale evoluzione, tuttavia, ha contributo il sig. che CP_1
Per_ con il suo allontanamento, di fatto, ha confermato in l'idea di un padre poco presente e poco interessato. Rispetto al sig. pur ipotizzando che lo stesso non veicoli CP_1 un'immagine materna adeguata alla figlia, non si ravvisano tentativi di ostacolare la relazione con la madre e il ramo materno”;
- in merito alla capacità dei genitori di focalizzarsi sui bisogni evolutivi della figlia minore: “Tali capacità si ritengono deficitarie, in entrambi, ma con caratteristiche differenti.
Rispetto al sig. si rileva come le tensioni relative al rapporto con la CP_1 Parte_4 interferiscono maggiormente sulle funzioni genitoriali, in quanto lo portano a ritirarsi dalla relazione con la figlia, temendo ripercussioni per la sua persona. Ugualmente la sig.ra Pt_1 ha lasciato che le tensioni relative alla relazione disfunzionale con l'ex-partener interferissero nell'area genitoriale e cogenitoriale. Di fatto la comunicazione è stata tagliata e la tensione amplificata attraverso il coinvolgimento di terzi e di strumenti social che non hanno facilitato.
In tal modo il conflitto non è gestito, né si evolve verso una soluzione, è eluso attraverso il taglio della comunicazione e la triangolazione di terzi. La capacità di provvedere ai bisogni Per_ materiali di è ben rappresentata soprattutto per la sig.ra che segue la bambina Pt_1 con attenzione e dedizione nelle principali incombenze di vita. Testimone di questa competenza è di fatto la delega che il sig. le ha lasciato in questi mesi, ma forse CP_1 anche negli anni di permanenza fuori regione da parte di madre e figlia. Meno competenti i Per_ genitori si sono rivelati nel comprendere i vissuti di legati alla rottura familiare e all'allontanamento paterno, da cui non sono riusciti non soltanto a proteggerla, ma nemmeno ad aiutarla a decodificare una diversa immagine del padre. L'assenza di riparazione verso Per_ questi vissuti potrà divenire per divenire foriera di insicurezze fondate su sensi di colpa
e abbandono rispetto ad uno dei genitori”;
- in merito al quesito relativo alla qualità psicologica della relazione del figlio Per_ minore con le figure genitoriali: “ presenta una relazione allineata con la mamma
e un rifiuto nei confronti del padre, esito di una relazione da sempre più vicina tra madre e figlia e di un padre vissuto come periferico e secondario rispetto alla madre. Quanto accaduto poi con la separazione ha acuito questa distanza, concretizzandosi nel rifiuto della figlia ad incontrare il padre e con un ritiro da parte del sig. rispetto alla frequentazione con CP_1 la figlia, senza l'intervento delle istituzioni. La sig.ra ad oggi non ha facilitato tale Pt_1 relazione mantenendo un atteggiamento da un lato di controllo e conferma rispetto all'inadeguatezza paterna, dall'altro di manifestata apertura durante la consulenza in una dimensione di ambivalenza che non aiuta. La madre, infatti, proprio per il suo ruolo di riferimento, può fornire un contributo decisivo per il recupero della relazione tra padre e figlia.
La relazione madre-figlia si caratterizza per una certa direttività della madre e difficoltà di espressione autonoma da parte della figlia, che al momento non costituisce motivo di conflitto, ma anche nel lungo termine e in una fase adolescenziale della figlia può divenire un elemento di criticità nella relazione. La relazione padre-figlia è caratterizzata da distanza e imbarazzo, non senza momenti di provocatorietà della figlia verso il padre, attribuibili alla lunga distanza intervenuta. Si ravvisano alcuni spazi di apertura su cui poggiare il lavoro Per_ degli spazi neutri, anche se come emerge dall'osservazione non è ancora del tutto pronta
a ritrovare quell'intimità all'interno del rapporto con il padre, perché ancora fonte di turbamento. Non è un caso che incominci a giocare ed a interagire, anche se in maniera limitata, nel momento in cui è presente una maggiore attivazione del padre e la triangolazione della relazione attraverso il gioco e/o attraverso l'intervento integrativo della madre”;
Nonostante le criticità evidenziate rispetto alla funzione genitoriale di madre e padre come condiviso anche con gli operatori del Servizio e con la Curatrice e concordato trai genitori si ritiene l'affidamento condiviso, la formula che meglio realizzi l'interesse della minore. Tale formula, infatti, valorizza le risorse, e allo stesso tempo riconosce anche agli occhi della figlia minore la figura paterna. Il monitoraggio da parte del Servizio sociale potrà prevenire eventuali criticità e modulare i disaccordi.
Allo stato attuale gli incontri padre-figlia non possono che avvenire tramite Spazio Neutro proprio per facilitare il recupero della relazione padre-figlia. Non appena il Servizio ravviserà la possibilità che gli incontri procedano liberamente potranno essere definiti secondo un calendario che tenga presente il vivere in città diverse da parte di madre e padre. Tale calendario potrà essere suggerito dal Servizio.
Onde favorire il riallineamento delle relazioni genitori-figlia si ritiene necessario un lavoro di sostegno genitoriale che aiuti genitori e figlia a trovare una dinamica relazionale maggiormente Per_ funzionale e volta a detriangolare dalla tensione familiare. Tale percorso potrà essere espletato presso Centro famiglia municipale. La dr.ssa ha riferito che la minore Tes_1
Per_ è stata presa in carico dal TSMREE di zona per la valutazione e successiva presa in carico”.
In data 19.01.2024 il Tribunale per i Minorenni di Roma depositava copia della sentenza n. 244/2023 in cui dichiarava la propria incompetenza funzionale a provvedere in merito al procedimento ex art. 333 c.p.c. e 473 bis.13 c.p.c. instaurato dalla , in favore del Tribunale di Civitavecchia. Pt_1
In data 07.03.2024 i Servizi Sociali depositavano una relazione con cui raccomandavano una presa in carico familiare con setting mobile, adottando una lettura sistematica ed evolutiva del comportamento della minore e sollevandola da ogni responsabilità di tipo genitoriale, un percorso di psicoterapia individuale per Rosa, preferibilmente ad indirizzo cognitivo-comportamentale, un supporto alla genitorialità e un percorso di psicoterapia individuale per entrambi i genitori.
Con decreto del 07.03.2024 il Giudice disponeva la trattazione in modalità cartolare dell'udienza prevista per il 22.03.2024.
Con ordinanza del 29.04.2024 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.03.2024, rilevato che il difensore della ricorrente ha richiesto l'ammissione delle proprie istanze istruttorie anche al fine di provare le circostanze per cui era stato richiesto l'addebito della separazione a carico del
, mentre il difensore del resistente e il Curatore Speciale avv. Milone CP_1 hanno richiesto fissarsi udienza per la decisione della causa e che la CTU dott.ssa aveva suggerito interventi di sostegno psicologico individuali e di Per_2 sostegno genitoriale il Giudice, a parziale modifica dei provvedimenti assunti all'esito dell'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. disponeva l'affidamento condiviso Per_ della figlia ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e diritto di visita paterno mediante incontri protetti con cadenza settimanale, salvo la progressiva liberalizzazione da parte degli assistenti sociali previa osservazione e Per_ monitoraggio nel rispetto della serenità della figlia e comunque non oltre il mese di giugno 2024, invitava le parti a sottoporsi a percorsi di sostegno genitoriale e di psicoterapia individuale, invitava a proseguire la presa in carico Per_ di da parte del territorialmente competente per la valutazione e Pt_2 successiva presa in carico della minore, disponeva la prosecuzione del monitoraggio degli assistenti sociali del Comune di Cerveteri per monitorare l'andamento degli incontri padre figlia in via protetta da liberalizzare entro il mese di giugno 2024 in assenza di pregiudizio per la minore e i percorsi intrapresi dai genitori oltre la presa in carico ed il sostegno del territorialmente Pt_2 competente per la minore, disponeva ordine di esibizione reddituale delle parti ex art. 210 c.p.c. e rinviava per la decisione della causa con assegnazione dei termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c. all'udienza del 04.04.2025.
In data 20.06.2024 i Servizi Sociali depositavano una relazione di aggiornamento con cui rappresentavano che, pur non essendoci motivi di Per_ pregiudizio in merito ad una frequentazione libera di con il padre, lo stesso, se non sollecitato dal Servizio o dalla non agiva con solerzia rispetto Pt_1 all'esercizio del diritto di visita, che le telefonate erano discontinue e fugaci e generavano nella minore, già restia agli incontri, frustrazione e mancanza di fiducia ed interesse ad approfondire il rapporto con il padre. In data 31.01.2025 i Servizi Sociali depositavano una relazione di aggiornamento in cui davano atto che nel corso del monitoraggio sul nucleo madre/figlia non si erano riscontrate criticità e che la minore aveva confermato la difficoltà nello stabilire un rapporto continuativo con il padre a causa dell'incostanza del il quale, sebbene più volte sollecitato dai Servizi CP_1
Sociali ad intraprendere iniziative che coinvolgessero la figlia, non avrebbe dato seguito a tale indicazione, limitandosi a sentirla telefonicamente due/tre volte a settimana per pochi minuti. Inoltre, rappresentavano di non avere informazioni sull'attivazione da parte del del percorso di sostegno alla genitorialità. CP_1
Le parti provvedevano al deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con decreto del 26.03.2025 il Giudice disponeva l'anticipazione dell'udienza prevista per il 04.04.2025 al 03.04.2025 per variazione tabellare dei giorni di udienza e, con decreto del 31.03.2025, ne disponeva la trattazione in modalità cartolare.
All'udienza del 04.04.2025 le parti depositavano le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Motivi della decisione
L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Con riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Domanda di addebito
Con riferimento alla domanda di addebito della ricorrente nei confronti del , giova rammentare che, alla luce dei consolidati principi espressi CP_1 dalla giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (ex plurimis Cass. n.
25843/2013 e n. 14840/2006).
Occorre dimostrare, in altri termini, che la condotta del coniuge si sia manifestata e concretizzata in specifici fatti, o episodi, che devono essere allegati e provati dalla parte che ne ha interesse, la quale deve anche dimostrare che siffatti comportamenti siano stati l'esclusiva causa della crisi coniugale e non il mero effetto di essa.
Dette circostanze sono state dimostrate in giudizio da parte ricorrente, la quale ha depositato la documentazione relativa al procedimento penale pendente per maltrattamenti e lesioni.
La ricorrente ha depositato in giudizio il decreto che dispone il giudizio per maltrattamenti dall'anno 2012 all'anno 2023.
Dalla lettura degli atti relativi al procedimento penale si evince che al resistente sono stati contestati reati gravi quali maltrattamenti consumati dall'anno 2012 fino all'anno 2023, ai danni della , ed avvenuto anche in Pt_1 presenza della figlia.
Sebbene il procedimento penale sia tuttora in fase dibattimentale, da quanto risulta dalla documentazione depositata, vi è stata comunque una delibazione di fondatezza dell'ipotesi accusatoria da parte del Gup con l'emissione del decreto che dispone il giudizio per i reati di cui all'art. 572, I e II,
c.p.
Dunque, deve ritenersi che la separazione sia addebitabile ad CP_1
. La domanda di addebito deve, quindi, essere accolta.
[...]
Sull'assegnazione della casa coniugale
In merito all'assegnazione della casa coniugale sita in Cerveteri (RM), Via
Settevene Palo n. 265/H, di proprietà esclusiva della , devono essere Pt_1
confermati i provvedimenti emessi dal Giudice delegato con assegnazione a Per_ favore della ricorrente, in qualità di genitore collocatario della figlia minore Per_ Affidamento e collocamento della figlia
Il Collegio ritiene, all'esito dell'istruttoria, che debba essere confermato l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori in quanto non si ritiene opportuno il mancato coinvolgimento del padre nelle decisioni per la figlia non essendo emersi profili di incapacità genitoriale in sede di operazioni peritali e dovendosi privilegiare il principio di bigenitorialità nell'interesse della figlia, dovendo però le parti collaborare per evitare conflitti e paralisi o ritardi decisionali. Inoltre la richiesta dell'affidamento condiviso è stata svolta anche dal
Curatore Speciale anche al fine di evitare una marginalizzazione della figura paterna e non avendo manifestato la figlia difficoltà nell'incontrare il padre nonostante la incostanza del medesimo nel mantenere i rapporti con la minore.
In merito al collocamento della figlia lo stesso deve essere confermato presso la madre in quanto genitore che se ne è presa cura in via prevalente da quando le parti si sono lasciate.
Relativamente alle frequentazioni padre figlia il Collegio ritiene opportuno confermare quanto stabilito in sede di udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. e disporre la prosecuzione degli incontri in via protetta padre figlia da organizzare a cura del Servizio sociale del Comune Cerveteri con cadenza settimanale. Ciò deve essere disposto anche in quanto il non ha seguito il percorso CP_1 psicoterapico e di sostegno alla genitorialità prescritti dal Tribunale e dalla relazione del Centro Polispecialistico La Nuova Crisalide S.r.l.s. depositata in data 02.02.2025 risulta che lo stesso non abbia mai preso iniziative che coinvolgessero la figlia, limitandosi mantenere con lei un contatto giornaliero breve e incostante, sentito dalla minore come un “dovere da compiere”.
Devono pertanto essere invitate nuovamente le parti ad intraprendere e/o a proseguire il sostegno genitoriale funzionale al miglioramento dei rapporti tra le parti, tuttora conflittuali. Va evidenziato che il difensore della ha Pt_1 documentato che la propria assistita ha iniziato un percorso psicologico con la dott.ssa tuttora in corso con cadenza quindicinale mentre non risulta che Per_4 il abbia intrapreso un percorso psicologico e il percorso di sostegno CP_1 alla genitorialità (cfr. relazione dei Servizi Sociali di Cerveteri depositata in data
31.01.2025). Per_ In merito al sostegno psicologico per la figlia lo stesso dovrà proseguire al fine di sostenere la valutazione ampiamente positiva di sè stessa e delle grandi risorse esterne e interne che possiede, un aumento dello stato di benessere emotivo generale e la possibilità di creare uno spazio totalmente suo nel quale esprimersi liberamente (cfr. relazione dott.ssa depositata in Per_5 data 02.02.2025). Deve evidenziarsi che in merito alla condizione psicofisica della bambina, la Dott.ssa ha dichiarato che nel mese di settembre 2024 Per_5
Per_ ha iniziato la scuola primaria di secondo grado (…) senza incontrare nessuna difficoltà nell'adattarsi al nuovo ambiente ma piuttosto si dichiara entusiasta del suo percorso sia dal punto di vista accademico, mantenendo una media scolastica tra le prime della classe, sia dal Per_ punto di vista relazionale. infatti intrattiene relazioni interpersonali soddisfacenti con tutti i coetanei e con tutte le coetanee presenti nella sua classe ed in ultimo anche con tutto il personale docente”.
Statuizioni patrimoniali
La ricorrente ha richiesto un assegno di mantenimento per la figlia di euro
400,00 a carico del resistente oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre il ha richiesto disporsi un assegno di mantenimento a suo carico per la CP_1 figlia di euro 200,00 mensili oltre al 30% delle spese straordinarie.
Deve osservarsi che all'esito dell'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. è stato disposto un assegno di mantenimento a favore della figlia di euro 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il giudice delegato, in sede di istruttoria, ha emesso ordine di esibizione nei confronti di entrambe le parti ai sensi dell'art. 210 c.p.c. con cui ha richiesto il deposito di dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata nonché degli estratti correnti con movimentazioni e delle buste paga percepite degli ultimi tre anni da depositare entro il 10 gennaio 2025.
Nella dichiarazione sostituiva di atto notorio depositata da parte ricorrente la ha dichiarato di lavorare quale facente funzione Dsga alle dipendendze Pt_1 dell'I.C. Caravaggio di DI con inquadramento Direttore dei servizi generali e amministrativi e di aver percepito redditi annui netti per il 2022 di euro
22.877,00, per il 2023 di euro 20.052,00 e per il 2024 di euro 22.210,00, mentre il resistente non ha depositato la documentazione reddituale richiesta con ordine di esibizione nei termini concessi dal giudice istruttore.
La condotta tenuta dal resistente deve essere valutata ai sensi dell'art. 116
e 118 c.p.c. e pertanto deve ritenersi che lo stesso abbia inteso occultare entrate non dichiarate e comunque tenuto una condotta finalizzata a non consentire una adeguata ricostruzione della situazione economica.
In merito alla richiesta di un assegno di mantenimento in favore della figlia, il Tribunale reputa equo porre a carico del resistente un contributo al Per_ mantenimento di nella misura complessiva di euro 300,00 mensili in considerazione della ricostruita situazione reddituale delle parti e della circostanza che la madre garantirà alla minore la sistemazione abitativa e le cure in maniera prevalente.
Le spese straordinarie relative alla minore, con le specificazioni di cui al
Protocollo vigente presso il Tribunale di Civitavecchia, devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Le spese del Curatore speciale devono essere poste a carico dell'erario essendo la minore ammessa al patrocinio a spese dello stato.
Le spese di CTU già liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico delle parti in quote eguali.
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e tenuto conto del principio della soccombenza relativamente alla domanda autonoma di addebito, le spese di giudizio vanno poste a carico di parte resistente e liquidate come da dispositivo tenuto conto delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale ai valori tra i minimi ed i medi per causa di valore indeterminabile complessità media.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1332/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Napoli il 06.08.1979, e , nato a [...] il [...], aventi Controparte_1 contratto matrimonio il 21.05.2011, registrato agli atti dello Stato Civile del
Comune di Caivano, atto n. 13, parte II, Serie B, anno 2011;
2) dispone che ciascuna parte provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3) dichiara, in accoglimento della richiesta di addebito formulata dalla
, che la responsabilità della separazione è da ascrivere al , per le Pt_1 CP_1 causali di cui in parte motiva;
Per_
4) dispone l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
le decisioni di maggior interesse per la minore ed inerenti all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle aspirazioni, delle esigenze e dell'inclinazione naturale della figlia;
Per_
5) dispone che il padre potrà vedere la figlia presso il Servizio
Sociale in via protetta con incontri da organizzare a cura del Servizio Sociale del
Comune di Cerveteri con cadenza settimanale;
6) pone a carico di l'obbligo di contribuire, entro il Controparte_1 giorno 5 di ogni mese, al mantenimento della figlia attraverso la corresponsione alla madre della somma di euro 300,00, mensili da rivalutarsi Parte_1 annualmente sulla base degli indici Istat con base dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
7) pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti ai minori con le seguenti specificazioni: a) spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e cure dentistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
c) spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
d) spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
e) spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, dopo scuola, centro ricreativo estivo, attività sportive e relativi abbigliamento e attrezzatura, baby sitter, viaggi e vacanze senza i genitori;
8) dispone la prosecuzione del monitoraggio e della presa in carico da parte dei Servizi sociali del comune di Fiumicino che provvederanno a garantire Per_ il sostegno psicologico alla figlia minorenne, segnalando eventuali situazioni di pregiudizio per la figlia all'Autorità giudiziaria;
9) pone definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di CTU già liquidate con separato decreto;
10) dispone la liquidazione del Curatore Speciale della minore ammessa al patrocinio a spese dello Stato con separato decreto, nella somma di euro
3.000,00 già ridotta del 50%, a cura dell'erario;
11) rigetta le ulteriori domande delle parti per i motivi sopra esposti;
12) condanna a rifondere le spese di lite a favore di Controparte_1
, che liquida in euro 6.000,00 oltre Iva, Cpa e rimborso spese Parte_1 generali come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, in Civitavecchia nella camera di consiglio del 27 giugno 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1332 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...]e domiciliata in Parte_1
DI (RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Orsomando e dall'Avv.
Giovanni De Dilectis, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Angelino, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni
All'udienza del 04.04.2025 le parti depositavano le note di udienza nei termini assegnati dal giudice delegato.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 17.04.2023, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Caivano (NA) il
21.05.2011 con , registrato agli atti dello Stato Civile del Controparte_1 medesimo Comune all'anno 2011 atto n. 13, parte II, Serie B;
Per_
- che dall'unione tra le parti era nata la figlia (27.07.2013);
- che la residenza coniugale veniva fissata in Caivano (NA) presso l'immobile di proprietà del marito;
- che dal 2013 i coniugi avevano vissuto per lunghi periodi in Casoria (NA) presso l'abitazione della madre della ricorrente, stante la necessità di un supporto da parte della a causa di alcune complicanze della gravidanza e per le Pt_1
Per_ condizioni di salute della figlia che avevano reso necessario, nel settembre
2014, un intervento cardiochirurgico seguito da cateterismo cardiaco;
- che sin dall'inizio della relazione il si era rivelato un coniuge assente e CP_1 disinteressato alla famiglia, tenendo spesso condotte maltrattanti e mostrandosi insofferente ai problemi di salute ed alle necessità della moglie e della figlia;
- che a causa della insufficiente contribuzione economica del marito, la era Pt_1 stata costretta ad accettare impieghi fuori regione, trasferendosi per alcuni periodi;
- che, nonostante lo stato di disoccupazione, il resistente aveva rifiutato delle opportunità di impiego procurategli dalla moglie;
- che nel tentativo di riunire la famiglia, per l'anno scolastico 2021/2022 la Pt_1 aveva rinunciato al ruolo di assistente amministrativa con immissione in prima fascia per trasferirsi da Imola a DI, ove il si era dichiarato CP_1 disponibile a vivere;
- che in quel periodo il marito si era limitato a svolgere una breve supplenza come bidello in una scuola di Roma da febbraio a giugno 2022 e successivamente qualche lavoro occasionale, nonostante i titoli professionali conseguiti dopo il matrimonio;
- che nel proseguire del matrimonio gli atteggiamenti aggressivi e violenti del marito erano degenerati;
- che in data 27.01.2023 il aveva abbandonato senza preavviso la casa CP_1 coniugale di DI, senza però porre fine alle minacce, perpetrate anche a mezzo social network;
- che in data 23.02.2023 la ricorrente si rivolgeva ad un centro antiviolenza e successivamente sporgeva querela nei confronti del resistente, con procedimento attualmente in fase di indagini presso il Tribunale di Civitavecchia,
R.G. n. 11142/23;
- che il , anche durante i periodi di convivenza, si disinteressava della CP_1 figlia e poneva in essere condotte aggressive e violente ai suoi danni, anche costringendola ad assistere alle aggressioni verbali e fisiche perpetrate nei confronti della madre;
- che dalla fine della convivenza il aveva versato euro 500,00 complessivi CP_1
Per_ per il mantenimento della figlia
- che il lavorava quale pittore edile a Caivano (NA) e, dopo il CP_1 matrimonio, aveva conseguito il diploma di liceo alberghiero con specializzazione sala e bar, oltre al titolo PEKIT per il settore informatico e alla qualifica di OSA;
- che la ricorrente lavorava quale assistente amministrativo presso l'Istituto di
Istruzione Superiore “Enrico Mattei” di Cerveteri con una retribuzione di euro
1.250,00 mensili circa, versava euro 550,00 mensili a titolo di locazione e stava procedendo all'acquisto di un'abitazione in Cerveteri;
- che il era proprietario esclusivo della casa coniugale di Caivano e CP_1 proprietario nella misura del 50% dell'appartamento in cui viveva la madre.
Tanto dedotto e rilevato la ricorrente chiedeva in via provvisoria che fosse emesso ordine di protezione ex art. 473 bis. 70 e, nel merito, che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, Per_ l'affidamento esclusivo della figlia con collocamento prevalente presso l'abitazione materna e diritto di visita paterno esclusivamente mediante incontri protetti alla presenza di personale del Servizio Sociale, disporsi il versamento di un assegno di mantenimento a carico del per la figlia di euro 400,00 CP_1 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, CTU psicologica al fine di valutare la capacità genitoriale delle parti e il migliore regime di affidamento e collocamento della figlia minore.
In data 22.04.2023 parte ricorrente depositava i provvedimenti emessi dal
Tribunale per i Minorenni di Roma notificati alla in data 18.04.2023, con Pt_1 cui veniva nominato Curatore Speciale della minore l'Avv. Valeria Licheri e veniva richiesta una relazione socio ambientale sul nucleo del minore al Servizio Sociale del Comune di DI, coordinandosi con il Servizio Sociale del
Comune di Caivano.
Si costituiva in giudizio in data 08.06.2023 che non si Controparte_1 opponeva alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi e deduceva:
- che la moglie soffriva di problemi psicologici e di una grave forma di bulimia che condizionava fortemente la sua quotidianità, facendole avere crisi e scatti d'ira incontrollata;
- che la aveva tenuto condotte ostacolanti il rapporto della figlia con il ramo Pt_1 paterno, impedendo alla bambina di sentire anche solo telefonicamente la nonna e la zia paterna;
- di essersi sempre preso cura della figlia, compatibilmente con i propri orari di lavoro, finanche dimettendosi nel settembre 2021 dalla società Pozzi Colours srl per trasferirsi a DI insieme alla moglie e alla figlia;
- di non aver mai avuto atteggiamenti aggressivi o violenti nei confronti della moglie e della figlia ma, anzi, di essere stato oggetto di tradimenti e di vessazioni con aggressioni fisiche e verbali da parte della moglie;
- di essersi allontanato dalla casa familiare a seguito dell'ennesima lite ma di avere mantenuto rapporti telefonici quotidiani con la figlia, contribuendo al suo mantenimento con importi di euro 200,00 mensili;
- di aver sporto querela per i maltrattamenti subiti dalla ricorrente;
- di svolgere l'attività di imbianchino e di versare euro 238,00 per un finanziamento.
Tanto dedotto, il resistente aderiva alla domanda di separazione dei coniugi chiedendo disporsi l'addebito alla moglie, l'affidamento condiviso della figlia con collocamento presso la madre, disciplina del diritto di visita paterno, un assegno di mantenimento a carico del padre per la figlia di euro 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e disporsi CTU psichiatrica sulla persona della . Pt_1
Alla udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 21.06.2023 comparivano le parti personalmente ed il Giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, con ordinanza emessa in data 22.06.2023, adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separati, rigettava la richiesta di emissione di ordine di protezione avanzata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 473 bis.70 c.p.c., disponeva l'affidamento esclusivo della figlia alla madre con collocamento presso la medesima, incontri tra il padre e la minore in via protetta, poneva a carico del l'obbligo di contribuire CP_1 al mantenimento della figlia mediante un assegno di mantenimento di euro
250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, nominava Curatore Speciale della minore l'Avv. Anna Milone, disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti e una c.t.u. psicologica al fine di valutare la capacità genitoriale delle parti nominando la dott.ssa e rinviava per audizione della minore alla presenza Persona_2 della CTU.
In data 07.09.2023 si costituiva in giudizio il Curatore Speciale della minore
Avv. Anna Milone.
In data 25.09.2023 i Servizi Sociali depositavano una relazione con cui davano atto che erano stati effettuati dei colloqui con i genitori dai quali erano emerse versioni contrastanti circa l'andamento delle vicende familiari che avrebbero portato alla separazione dei coniugi, che la figlia non vedeva il padre da 7 mesi circa e che gli incontri protetti padre figlia si sarebbero svolti presso la
Cooperativa “La Goletta”, che erano stati presi contatti con la CTU al fine di elaborare una proposta condivisa e che avevano richiesto al la Pt_2 valutazione psicologica della minore.
All'udienza del 27.09.2023 veniva sentita la figlia delle parti, la quale dichiarava “Mi ha portato in Tribunale mia madre. Frequento la scuola e Persona_3 la mia materia preferita è matematica. La materia che mi piace di meno è la storia. Per i compiti mi aiuta mia madre. Dopo la scuola a volte vado al Karate ma non tutti i giorni, altrimenti vado in palestra. In palestra faccio karate. La passione mi è venuta perché la dottoressa mi ha detto che dovevo fare sport e nella palestra dove va mia madre si faceva Karate.
Prima facevo danza ma non lo ricordo perché ero piccola. Prima, da piccola, vivevo a Roma dopo sono stata 4 anni in Emilia Romagna, poi a Napoli e infine vicino Roma. Il posto che mi ricordo con maggiore piacere è l'Emilia Romagna dove sono stata più tempo. Vivevamo in un paese in montagna e dopo in altro paese che si chiama . Cambiare Parte_3 scuola ed amici non era bellissimo però è andata bene. Quando mamma e PÀ stavano ancora insieme mia madre mi portava a scuola e mi veniva e riprendere. Con mio padre lui giocava poco e andava fuori a fumare e stava al cellulare. Anche con mia made mi piaceva giocare e facevamo nomi, cose e città e tris e altri giochi da tavola. Se dovessi descrivere mia madre e mio padre direi che mamma è felice e gentile e PÀ non saprei dirlo perché non ci stavo tanto perché faceva altre cose. Come carattere secondo me mio padre era sportivo. Ho giocato con mio padre solo una volta e mi faceva fare il portiere a calcio. Un ricordo di una cosa fatta insieme a mio padre non mi viene in mente (il giudice dà atto che la minore attende diverso tempo prima di rispondere in merito al padre). Mia madre mi ha spiegato che dovevo venire in tribunale e che mi avrebbero fatto domande cui dovevo rispondere. Ho tanti ricordi belli con mia madre quando facevamo i biscotti in inverno. Mi piace cucinare i dolci e soprattutto pane e nutella. Non ho ricordi brutti con mia madre mentre con mio padre quando gli chiedevo di giocare e lui non lo faceva, se gli chiedevo se poteva aiutarmi a fare i compiti diceva che non li sapeva fare e quando gli ho detto che facevo karate mi ha detto che non era uno sport. In una telefonata mi ha detto che c'erano i fantasmi in casa ed i formicai. Non vedo PÀ da un poco di tempo credo perché il viaggio da Napoli a Roma era un poco lungo. Alla domanda se incontrare il padre è una cosa che si può fare, rispondo di no (la bambina fa anche cenno con la testa). Però sono disponibile ad incontrare mio padre allo studio con la dottoressa e mia madre”. All'esito dell'audizione il Giudice rinviava all'udienza del 22.03.2024 per esame della CTU
e della relazione aggiornata dei Servizi Sociali in merito al percorso di sostegno per la minore e agli incontri padre-figlia.
Con CTU depositata in data 28.12.2023 la dott.ssa Persona_2 evidenziava che il conflitto genitoriale e la distanza emotiva avevano nel tempo Per_ dato adito ad una coalizione tra madre e figlia, tale da aver generato in una difficoltà ad accettare la figura paterna. Il particolare la CTU ha sottolineato che:
- in merito alle competenze genitoriali delle parti: “Il sig. si è presentato agli CP_1 incontri puntuale e curato nella persona e nell'aspetto. Il periziando ha partecipato in maniera collaborativa alle operazioni peritali, con una postura aperta e un atteggiamento volto ad enfatizzare le criticità della sig.ra anche attraverso modalità enfatiche e teatrali, Pt_1 proponendo una prospettiva autoassolutoria. Nei confronti della sig.ra emerge una forte Pt_1 ostilità e chiusura della comunicazione, ritenendo ingiusto e pregiudizievole il comportamento tenuto dalla donna nei propri confronti. Sostanzialmente il sig. non ha cambiato il CP_1 suo punto di vista/ comportamento in merito alla situazione, rimanendo defilato e in attesa dell'intervento delle istituzioni rispetto alla figlia. L'eloquio è stato fluido, coerente con il livello sociale. Non emergono anomalie in termini di contenuti e della forma del pensiero. Il ragionamento risente, tuttavia, di una lettura di superficie delle situazioni, poco centrata sul problema e sull'altro, ovvero su una valutazione più approfondita e completa degli elementi in gioco;
prevale una prospettiva autocentrata. Il ragionamento è concreto e il signore non sempre riesce a fare previsioni al lungo termine, funzionando prevalentemente sul qui ed ora.
Il funzionamento è nella norma, anche se sono presenti vissuti di allerta e tensione rispetto alla acuiti forse anche dal contesto sociale e di riferimento. L'affettività Parte_4 prevalentemente immatura;
le frustrazioni e il conflitto sono gestiti con uno stile evitante per cui non sono risolte. Una stima di sé poco consolidata può portarlo ad assumere una posizione dipendente nelle relazioni, con una scarsa iniziativa. L'espressione affettiva è favorita nei contesti in cui si sente sicuro. Il tono dell'umore lievemente deflesso. Non emergono elementi di psicopatologia o di un qualche interesse clinico e il sig. si mostra come un individuo CP_1 adattato all'ambiente circostante. In termini genitoriali tali caratteristiche determinano una difficoltà nell'iniziativa e una tendenziale passività, che può tradursi nell'altro come disinteresse e scarso impegno;
la stessa modalità di gestione del conflitto di tipo elusivo ostacola una fluida cogenitorialità. La sig.ra si è presentata agli appuntamenti puntuale e Pt_1 curata nella persona e nell'aspetto. Ha tenuto un atteggiamento collaborativo, il tono a tratti dimesso, volto ad ottenere la benevolenza dell'interlocutore. La signora tende a coprire le proprie fragilità attraverso un atteggiamento compito e sicuro, che la porta ad essere determinata e ad assumere una posizione up nella relazione. Nei confronti del sig. CP_1 ha mostrato ambivalenza tra chiusura, timore e ostilità e un atteggiamento aperto e disponibile. Non emergono distonie nella forma del pensiero, anche se il ragionamento sembra mancare di un'attenta valutazione delle conseguenze e dell'attenzione al punto di vista dell'altro. Si presenta come responsabile nel farsi carico delle situazioni, attitudine che in alcuni momenti può renderla direttiva. L'espressione affettiva presenta elementi di immaturità, ma allo stesso tempo la signora si mostra in grado di empatia verso la figlia.
Nelle relazioni tende ad assumere una posizione di centralità e di leadership, prediligendo la ricerca di stabilità negli affetti. Non emergono elementi di psicopatologia o di un qualche interesse clinico e la sig.ra si mostra come un individuo con un adattamento Pt_5 adeguato all'ambiente circostante. In termini genitoriali la sig.ra può essere poco attenta al punto di vista dell'altro e disponibile ad integrare le differenze, con una direttività che lascia poco spazio all'individualità dell'altro. In termini genitoriali tale modalità può comportare da un lato un guida strutturante, ma allo stesso tempo una difficoltà ad accogliere e facilitare
i movimenti di autonomia e differenziazione della figlia;
nella relazione con l'altro genitore può tendere ad indicare all'altro la modalità di esercitare il proprio ruolo, faticando ad accoglierne le differenze.”
- in merito alla capacità dei genitori di tutelare il rapporto del figlio con l'altro genitore e la di lui/lei famiglia d'origine: “Rispetto a tale funzione si ravvisano criticità in relazione alla sig.ra che in questi mesi non è riuscita a tutelare la relazione della Pt_1
Per_ figlia con il padre e ad avvicinare ad un padre vissuto forse da sempre come periferico, aiutandola a decodificare alcune emozioni, forse correlate anche alla separazione dei genitori
e quanto vissuto in relazione alla tensione che ne è scaturita. Né è stata tutelata la relazione Per_ di con il ramo paterno. A tale evoluzione, tuttavia, ha contributo il sig. che CP_1
Per_ con il suo allontanamento, di fatto, ha confermato in l'idea di un padre poco presente e poco interessato. Rispetto al sig. pur ipotizzando che lo stesso non veicoli CP_1 un'immagine materna adeguata alla figlia, non si ravvisano tentativi di ostacolare la relazione con la madre e il ramo materno”;
- in merito alla capacità dei genitori di focalizzarsi sui bisogni evolutivi della figlia minore: “Tali capacità si ritengono deficitarie, in entrambi, ma con caratteristiche differenti.
Rispetto al sig. si rileva come le tensioni relative al rapporto con la CP_1 Parte_4 interferiscono maggiormente sulle funzioni genitoriali, in quanto lo portano a ritirarsi dalla relazione con la figlia, temendo ripercussioni per la sua persona. Ugualmente la sig.ra Pt_1 ha lasciato che le tensioni relative alla relazione disfunzionale con l'ex-partener interferissero nell'area genitoriale e cogenitoriale. Di fatto la comunicazione è stata tagliata e la tensione amplificata attraverso il coinvolgimento di terzi e di strumenti social che non hanno facilitato.
In tal modo il conflitto non è gestito, né si evolve verso una soluzione, è eluso attraverso il taglio della comunicazione e la triangolazione di terzi. La capacità di provvedere ai bisogni Per_ materiali di è ben rappresentata soprattutto per la sig.ra che segue la bambina Pt_1 con attenzione e dedizione nelle principali incombenze di vita. Testimone di questa competenza è di fatto la delega che il sig. le ha lasciato in questi mesi, ma forse CP_1 anche negli anni di permanenza fuori regione da parte di madre e figlia. Meno competenti i Per_ genitori si sono rivelati nel comprendere i vissuti di legati alla rottura familiare e all'allontanamento paterno, da cui non sono riusciti non soltanto a proteggerla, ma nemmeno ad aiutarla a decodificare una diversa immagine del padre. L'assenza di riparazione verso Per_ questi vissuti potrà divenire per divenire foriera di insicurezze fondate su sensi di colpa
e abbandono rispetto ad uno dei genitori”;
- in merito al quesito relativo alla qualità psicologica della relazione del figlio Per_ minore con le figure genitoriali: “ presenta una relazione allineata con la mamma
e un rifiuto nei confronti del padre, esito di una relazione da sempre più vicina tra madre e figlia e di un padre vissuto come periferico e secondario rispetto alla madre. Quanto accaduto poi con la separazione ha acuito questa distanza, concretizzandosi nel rifiuto della figlia ad incontrare il padre e con un ritiro da parte del sig. rispetto alla frequentazione con CP_1 la figlia, senza l'intervento delle istituzioni. La sig.ra ad oggi non ha facilitato tale Pt_1 relazione mantenendo un atteggiamento da un lato di controllo e conferma rispetto all'inadeguatezza paterna, dall'altro di manifestata apertura durante la consulenza in una dimensione di ambivalenza che non aiuta. La madre, infatti, proprio per il suo ruolo di riferimento, può fornire un contributo decisivo per il recupero della relazione tra padre e figlia.
La relazione madre-figlia si caratterizza per una certa direttività della madre e difficoltà di espressione autonoma da parte della figlia, che al momento non costituisce motivo di conflitto, ma anche nel lungo termine e in una fase adolescenziale della figlia può divenire un elemento di criticità nella relazione. La relazione padre-figlia è caratterizzata da distanza e imbarazzo, non senza momenti di provocatorietà della figlia verso il padre, attribuibili alla lunga distanza intervenuta. Si ravvisano alcuni spazi di apertura su cui poggiare il lavoro Per_ degli spazi neutri, anche se come emerge dall'osservazione non è ancora del tutto pronta
a ritrovare quell'intimità all'interno del rapporto con il padre, perché ancora fonte di turbamento. Non è un caso che incominci a giocare ed a interagire, anche se in maniera limitata, nel momento in cui è presente una maggiore attivazione del padre e la triangolazione della relazione attraverso il gioco e/o attraverso l'intervento integrativo della madre”;
Nonostante le criticità evidenziate rispetto alla funzione genitoriale di madre e padre come condiviso anche con gli operatori del Servizio e con la Curatrice e concordato trai genitori si ritiene l'affidamento condiviso, la formula che meglio realizzi l'interesse della minore. Tale formula, infatti, valorizza le risorse, e allo stesso tempo riconosce anche agli occhi della figlia minore la figura paterna. Il monitoraggio da parte del Servizio sociale potrà prevenire eventuali criticità e modulare i disaccordi.
Allo stato attuale gli incontri padre-figlia non possono che avvenire tramite Spazio Neutro proprio per facilitare il recupero della relazione padre-figlia. Non appena il Servizio ravviserà la possibilità che gli incontri procedano liberamente potranno essere definiti secondo un calendario che tenga presente il vivere in città diverse da parte di madre e padre. Tale calendario potrà essere suggerito dal Servizio.
Onde favorire il riallineamento delle relazioni genitori-figlia si ritiene necessario un lavoro di sostegno genitoriale che aiuti genitori e figlia a trovare una dinamica relazionale maggiormente Per_ funzionale e volta a detriangolare dalla tensione familiare. Tale percorso potrà essere espletato presso Centro famiglia municipale. La dr.ssa ha riferito che la minore Tes_1
Per_ è stata presa in carico dal TSMREE di zona per la valutazione e successiva presa in carico”.
In data 19.01.2024 il Tribunale per i Minorenni di Roma depositava copia della sentenza n. 244/2023 in cui dichiarava la propria incompetenza funzionale a provvedere in merito al procedimento ex art. 333 c.p.c. e 473 bis.13 c.p.c. instaurato dalla , in favore del Tribunale di Civitavecchia. Pt_1
In data 07.03.2024 i Servizi Sociali depositavano una relazione con cui raccomandavano una presa in carico familiare con setting mobile, adottando una lettura sistematica ed evolutiva del comportamento della minore e sollevandola da ogni responsabilità di tipo genitoriale, un percorso di psicoterapia individuale per Rosa, preferibilmente ad indirizzo cognitivo-comportamentale, un supporto alla genitorialità e un percorso di psicoterapia individuale per entrambi i genitori.
Con decreto del 07.03.2024 il Giudice disponeva la trattazione in modalità cartolare dell'udienza prevista per il 22.03.2024.
Con ordinanza del 29.04.2024 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.03.2024, rilevato che il difensore della ricorrente ha richiesto l'ammissione delle proprie istanze istruttorie anche al fine di provare le circostanze per cui era stato richiesto l'addebito della separazione a carico del
, mentre il difensore del resistente e il Curatore Speciale avv. Milone CP_1 hanno richiesto fissarsi udienza per la decisione della causa e che la CTU dott.ssa aveva suggerito interventi di sostegno psicologico individuali e di Per_2 sostegno genitoriale il Giudice, a parziale modifica dei provvedimenti assunti all'esito dell'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. disponeva l'affidamento condiviso Per_ della figlia ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e diritto di visita paterno mediante incontri protetti con cadenza settimanale, salvo la progressiva liberalizzazione da parte degli assistenti sociali previa osservazione e Per_ monitoraggio nel rispetto della serenità della figlia e comunque non oltre il mese di giugno 2024, invitava le parti a sottoporsi a percorsi di sostegno genitoriale e di psicoterapia individuale, invitava a proseguire la presa in carico Per_ di da parte del territorialmente competente per la valutazione e Pt_2 successiva presa in carico della minore, disponeva la prosecuzione del monitoraggio degli assistenti sociali del Comune di Cerveteri per monitorare l'andamento degli incontri padre figlia in via protetta da liberalizzare entro il mese di giugno 2024 in assenza di pregiudizio per la minore e i percorsi intrapresi dai genitori oltre la presa in carico ed il sostegno del territorialmente Pt_2 competente per la minore, disponeva ordine di esibizione reddituale delle parti ex art. 210 c.p.c. e rinviava per la decisione della causa con assegnazione dei termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c. all'udienza del 04.04.2025.
In data 20.06.2024 i Servizi Sociali depositavano una relazione di aggiornamento con cui rappresentavano che, pur non essendoci motivi di Per_ pregiudizio in merito ad una frequentazione libera di con il padre, lo stesso, se non sollecitato dal Servizio o dalla non agiva con solerzia rispetto Pt_1 all'esercizio del diritto di visita, che le telefonate erano discontinue e fugaci e generavano nella minore, già restia agli incontri, frustrazione e mancanza di fiducia ed interesse ad approfondire il rapporto con il padre. In data 31.01.2025 i Servizi Sociali depositavano una relazione di aggiornamento in cui davano atto che nel corso del monitoraggio sul nucleo madre/figlia non si erano riscontrate criticità e che la minore aveva confermato la difficoltà nello stabilire un rapporto continuativo con il padre a causa dell'incostanza del il quale, sebbene più volte sollecitato dai Servizi CP_1
Sociali ad intraprendere iniziative che coinvolgessero la figlia, non avrebbe dato seguito a tale indicazione, limitandosi a sentirla telefonicamente due/tre volte a settimana per pochi minuti. Inoltre, rappresentavano di non avere informazioni sull'attivazione da parte del del percorso di sostegno alla genitorialità. CP_1
Le parti provvedevano al deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con decreto del 26.03.2025 il Giudice disponeva l'anticipazione dell'udienza prevista per il 04.04.2025 al 03.04.2025 per variazione tabellare dei giorni di udienza e, con decreto del 31.03.2025, ne disponeva la trattazione in modalità cartolare.
All'udienza del 04.04.2025 le parti depositavano le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Motivi della decisione
L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Con riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Domanda di addebito
Con riferimento alla domanda di addebito della ricorrente nei confronti del , giova rammentare che, alla luce dei consolidati principi espressi CP_1 dalla giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (ex plurimis Cass. n.
25843/2013 e n. 14840/2006).
Occorre dimostrare, in altri termini, che la condotta del coniuge si sia manifestata e concretizzata in specifici fatti, o episodi, che devono essere allegati e provati dalla parte che ne ha interesse, la quale deve anche dimostrare che siffatti comportamenti siano stati l'esclusiva causa della crisi coniugale e non il mero effetto di essa.
Dette circostanze sono state dimostrate in giudizio da parte ricorrente, la quale ha depositato la documentazione relativa al procedimento penale pendente per maltrattamenti e lesioni.
La ricorrente ha depositato in giudizio il decreto che dispone il giudizio per maltrattamenti dall'anno 2012 all'anno 2023.
Dalla lettura degli atti relativi al procedimento penale si evince che al resistente sono stati contestati reati gravi quali maltrattamenti consumati dall'anno 2012 fino all'anno 2023, ai danni della , ed avvenuto anche in Pt_1 presenza della figlia.
Sebbene il procedimento penale sia tuttora in fase dibattimentale, da quanto risulta dalla documentazione depositata, vi è stata comunque una delibazione di fondatezza dell'ipotesi accusatoria da parte del Gup con l'emissione del decreto che dispone il giudizio per i reati di cui all'art. 572, I e II,
c.p.
Dunque, deve ritenersi che la separazione sia addebitabile ad CP_1
. La domanda di addebito deve, quindi, essere accolta.
[...]
Sull'assegnazione della casa coniugale
In merito all'assegnazione della casa coniugale sita in Cerveteri (RM), Via
Settevene Palo n. 265/H, di proprietà esclusiva della , devono essere Pt_1
confermati i provvedimenti emessi dal Giudice delegato con assegnazione a Per_ favore della ricorrente, in qualità di genitore collocatario della figlia minore Per_ Affidamento e collocamento della figlia
Il Collegio ritiene, all'esito dell'istruttoria, che debba essere confermato l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori in quanto non si ritiene opportuno il mancato coinvolgimento del padre nelle decisioni per la figlia non essendo emersi profili di incapacità genitoriale in sede di operazioni peritali e dovendosi privilegiare il principio di bigenitorialità nell'interesse della figlia, dovendo però le parti collaborare per evitare conflitti e paralisi o ritardi decisionali. Inoltre la richiesta dell'affidamento condiviso è stata svolta anche dal
Curatore Speciale anche al fine di evitare una marginalizzazione della figura paterna e non avendo manifestato la figlia difficoltà nell'incontrare il padre nonostante la incostanza del medesimo nel mantenere i rapporti con la minore.
In merito al collocamento della figlia lo stesso deve essere confermato presso la madre in quanto genitore che se ne è presa cura in via prevalente da quando le parti si sono lasciate.
Relativamente alle frequentazioni padre figlia il Collegio ritiene opportuno confermare quanto stabilito in sede di udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. e disporre la prosecuzione degli incontri in via protetta padre figlia da organizzare a cura del Servizio sociale del Comune Cerveteri con cadenza settimanale. Ciò deve essere disposto anche in quanto il non ha seguito il percorso CP_1 psicoterapico e di sostegno alla genitorialità prescritti dal Tribunale e dalla relazione del Centro Polispecialistico La Nuova Crisalide S.r.l.s. depositata in data 02.02.2025 risulta che lo stesso non abbia mai preso iniziative che coinvolgessero la figlia, limitandosi mantenere con lei un contatto giornaliero breve e incostante, sentito dalla minore come un “dovere da compiere”.
Devono pertanto essere invitate nuovamente le parti ad intraprendere e/o a proseguire il sostegno genitoriale funzionale al miglioramento dei rapporti tra le parti, tuttora conflittuali. Va evidenziato che il difensore della ha Pt_1 documentato che la propria assistita ha iniziato un percorso psicologico con la dott.ssa tuttora in corso con cadenza quindicinale mentre non risulta che Per_4 il abbia intrapreso un percorso psicologico e il percorso di sostegno CP_1 alla genitorialità (cfr. relazione dei Servizi Sociali di Cerveteri depositata in data
31.01.2025). Per_ In merito al sostegno psicologico per la figlia lo stesso dovrà proseguire al fine di sostenere la valutazione ampiamente positiva di sè stessa e delle grandi risorse esterne e interne che possiede, un aumento dello stato di benessere emotivo generale e la possibilità di creare uno spazio totalmente suo nel quale esprimersi liberamente (cfr. relazione dott.ssa depositata in Per_5 data 02.02.2025). Deve evidenziarsi che in merito alla condizione psicofisica della bambina, la Dott.ssa ha dichiarato che nel mese di settembre 2024 Per_5
Per_ ha iniziato la scuola primaria di secondo grado (…) senza incontrare nessuna difficoltà nell'adattarsi al nuovo ambiente ma piuttosto si dichiara entusiasta del suo percorso sia dal punto di vista accademico, mantenendo una media scolastica tra le prime della classe, sia dal Per_ punto di vista relazionale. infatti intrattiene relazioni interpersonali soddisfacenti con tutti i coetanei e con tutte le coetanee presenti nella sua classe ed in ultimo anche con tutto il personale docente”.
Statuizioni patrimoniali
La ricorrente ha richiesto un assegno di mantenimento per la figlia di euro
400,00 a carico del resistente oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre il ha richiesto disporsi un assegno di mantenimento a suo carico per la CP_1 figlia di euro 200,00 mensili oltre al 30% delle spese straordinarie.
Deve osservarsi che all'esito dell'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. è stato disposto un assegno di mantenimento a favore della figlia di euro 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il giudice delegato, in sede di istruttoria, ha emesso ordine di esibizione nei confronti di entrambe le parti ai sensi dell'art. 210 c.p.c. con cui ha richiesto il deposito di dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata nonché degli estratti correnti con movimentazioni e delle buste paga percepite degli ultimi tre anni da depositare entro il 10 gennaio 2025.
Nella dichiarazione sostituiva di atto notorio depositata da parte ricorrente la ha dichiarato di lavorare quale facente funzione Dsga alle dipendendze Pt_1 dell'I.C. Caravaggio di DI con inquadramento Direttore dei servizi generali e amministrativi e di aver percepito redditi annui netti per il 2022 di euro
22.877,00, per il 2023 di euro 20.052,00 e per il 2024 di euro 22.210,00, mentre il resistente non ha depositato la documentazione reddituale richiesta con ordine di esibizione nei termini concessi dal giudice istruttore.
La condotta tenuta dal resistente deve essere valutata ai sensi dell'art. 116
e 118 c.p.c. e pertanto deve ritenersi che lo stesso abbia inteso occultare entrate non dichiarate e comunque tenuto una condotta finalizzata a non consentire una adeguata ricostruzione della situazione economica.
In merito alla richiesta di un assegno di mantenimento in favore della figlia, il Tribunale reputa equo porre a carico del resistente un contributo al Per_ mantenimento di nella misura complessiva di euro 300,00 mensili in considerazione della ricostruita situazione reddituale delle parti e della circostanza che la madre garantirà alla minore la sistemazione abitativa e le cure in maniera prevalente.
Le spese straordinarie relative alla minore, con le specificazioni di cui al
Protocollo vigente presso il Tribunale di Civitavecchia, devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Le spese del Curatore speciale devono essere poste a carico dell'erario essendo la minore ammessa al patrocinio a spese dello stato.
Le spese di CTU già liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico delle parti in quote eguali.
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e tenuto conto del principio della soccombenza relativamente alla domanda autonoma di addebito, le spese di giudizio vanno poste a carico di parte resistente e liquidate come da dispositivo tenuto conto delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale ai valori tra i minimi ed i medi per causa di valore indeterminabile complessità media.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1332/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Napoli il 06.08.1979, e , nato a [...] il [...], aventi Controparte_1 contratto matrimonio il 21.05.2011, registrato agli atti dello Stato Civile del
Comune di Caivano, atto n. 13, parte II, Serie B, anno 2011;
2) dispone che ciascuna parte provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3) dichiara, in accoglimento della richiesta di addebito formulata dalla
, che la responsabilità della separazione è da ascrivere al , per le Pt_1 CP_1 causali di cui in parte motiva;
Per_
4) dispone l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
le decisioni di maggior interesse per la minore ed inerenti all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle aspirazioni, delle esigenze e dell'inclinazione naturale della figlia;
Per_
5) dispone che il padre potrà vedere la figlia presso il Servizio
Sociale in via protetta con incontri da organizzare a cura del Servizio Sociale del
Comune di Cerveteri con cadenza settimanale;
6) pone a carico di l'obbligo di contribuire, entro il Controparte_1 giorno 5 di ogni mese, al mantenimento della figlia attraverso la corresponsione alla madre della somma di euro 300,00, mensili da rivalutarsi Parte_1 annualmente sulla base degli indici Istat con base dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
7) pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti ai minori con le seguenti specificazioni: a) spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e cure dentistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
c) spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
d) spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
e) spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, dopo scuola, centro ricreativo estivo, attività sportive e relativi abbigliamento e attrezzatura, baby sitter, viaggi e vacanze senza i genitori;
8) dispone la prosecuzione del monitoraggio e della presa in carico da parte dei Servizi sociali del comune di Fiumicino che provvederanno a garantire Per_ il sostegno psicologico alla figlia minorenne, segnalando eventuali situazioni di pregiudizio per la figlia all'Autorità giudiziaria;
9) pone definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di CTU già liquidate con separato decreto;
10) dispone la liquidazione del Curatore Speciale della minore ammessa al patrocinio a spese dello Stato con separato decreto, nella somma di euro
3.000,00 già ridotta del 50%, a cura dell'erario;
11) rigetta le ulteriori domande delle parti per i motivi sopra esposti;
12) condanna a rifondere le spese di lite a favore di Controparte_1
, che liquida in euro 6.000,00 oltre Iva, Cpa e rimborso spese Parte_1 generali come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, in Civitavecchia nella camera di consiglio del 27 giugno 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso