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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 17709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17709 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17850/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice DO LE, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 17850/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Borrè, Parte_1
- ricorrente - nei confronti di:
nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Dal Bo Controparte_1
- resistente -
In fatto
L'Avvocato ha agito in giudizio assumendo di essere stato diffamato dall'On. Parte_1
deputato del Movimento 5 Stelle, intervistato il 12.04.2024 nel corso delle Controparte_1 trasmissioni televisive “L'aria che tira” e . Per_1
Il ricorrente – premesso di essere un avvocato di carriera ventennale, di essere stato eletto consigliere comunale a Roma nel 2013 e nel 2016 e di aver ricoperto la carica di Presidente dell'Assemblea capitolina dal 2018 al 2021- ha esposto che, successivamente alla condanna inflittagli in primo grado per i reati di corruzione, induzione indebita e traffico di influenze, l'On. si era espresso sulla CP_1 vicenda nei seguenti termini: “Quando ci sono state delle turbolenze nel , ad Controparte_2 esempio nel caso , noi il giorno dopo ci siamo messi uno stivale e abbiamo dato un calcio nel Pt_1 sedere a una persona che si era macchiata di un qualcosa che il non tollera” Controparte_2 ( , e ancora: “Quando c'è stato il caso di , lo dico per i telespettatori, che è Per_1 Parte_1 un caso che ha interessato il , la mattina dopo ci siamo messi un bello stivale e Controparte_2 gli abbiamo dato un calcio nel sedere, perché così si fa. Platealmente. Bisogna dare dei messaggi forti [...]” (L'aria che tira).
L'Avvocato ha articolato le seguenti ragioni a sostegno della propria prospettazione: Pt_1
a) non sarebbe vero che è stato “cacciato con un calcio nel sedere”, essendosi, invece, allontanato dal per libera scelta;
Controparte_2
b) l'espressione “cacciato con un calcio nel sedere” – presente in entrambe le interviste – supererebbe il limite della continenza, trasmodando in una inutile e gratuita mortificazione della sua persona;
c) con le dichiarazioni censurate, l'On. avrebbe ingenerato nello spettatore l'errato CP_1 convincimento della sua incontrovertibile colpevolezza per i reati per i quali, dopo la condanna in primo grado, è pendente ancora il giudizio: ciò in spregio alla presunzione di non colpevolezza sancita dall'art. 27 della Costituzione.
Alla luce di tali considerazioni, ha così concluso: “Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, e in accoglimento dei motivi esposti in ricorso: A) accertare e dichiarare che il convenuto con le dichiarazioni riportate nel paragrafo 4 della narrativa del presente ricorso ha diffamato l'avv. , ledendone la reputazione e la dignità Parte_1 personale;
B): per l'effetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 595 e 185 c.p. e 2043, 2059,
1226 c.c., condannare il resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di 25.000,00 euro o di quello minore o maggiore ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 12.4.2024, a titolo di risarcimento dei danni morali, esistenziali e non patrimoniali tutti subiti e subendi dal ricorrente in conseguenza della condotta diffamatoria-; con condanna del convenuto al pagamento delle spese e compensi di lite, ivi ricomprese quelle della procedura di mediazione, oltre spese generali c.a.p. e i.v.a. come per legge”.
L'On. si è costituito in giudizio sostenendo, in primo luogo, la necessità di Controparte_1 contestualizzare la vicenda e, quindi, sottolineando che le dichiarazioni sono state rese all'indomani della uscita del Movimento 5 Stelle dalla Giunta regionale della Regione Puglia, a seguito delle inchieste che avevano portato agli arresti di alcuni assessori regionali.
Pertanto - ha sottolineato l'On. - il focus degli interventi era collegato a questa vicenda di CP_1 rilievo nazionale, rispetto alla quale il riferimento all'allontanamento del ricorrente dal partito risulta marginale.
Quanto alla continenza delle espressioni, l'On. ha eccepito di aver esercitato legittimamente CP_1 il diritto di critica politica “senza in alcun modo trascendere nel gratuito attacco personale volutamente denigratorio della dignità e della reputazione del ricorrente né tantomeno nel dileggio
o nella contumelia.”
Circa l'asserito abbandono spontaneo del partito, poi, ribdendo quanto detto nel corso delle interviste, il resistente ha puntualizzato che l'esclusione dell'Avv. dal è stata frutto Pt_1 Controparte_2 di una deliberata scelta dei vertici direttivi. A riprova di ciò, ha richiamato una comunicazione rilasciata dall'allora capo politico del , con cui veniva resa pubblica Controparte_2 Persona_2 la volontà di espellere “politicamente” l'Avv. dal Pt_1 CP_2
L'On ha quindi ricordato che, successivamente a tale comunicazione, l'Avv. ha CP_1 Pt_1 presentato un esposto al Collegio dei probiviri e al comitato di Garanzia del contro CP_2
l'azione di e solo nel 2021, mentre il procedimento era ancora in corso, ha lasciato Persona_2 formalmente il per aderire al partito . CP_2 CP_3
In conclusione, l'On. ha riaffermato di avere esercitato il diritto di critica in relazione a un CP_1 fatto oggettivo quale l'allontanamento dell'Avv. dal . Pt_1 CP_2 CP_2
Con note depositate il 15.12.2025, l'On. ha ribadito le conclusioni rassegnate, richiamando CP_1 le argomentazioni illustrate con gli atti difensivi.
In diritto
La questione verte sui limiti del diritto di critica, nella peculiare declinazione della critica politica.
1. L'interesse pubblico e la veridicità delle dichiarazioni dell'On. Controparte_1
Il Tribunale ritiene sussistente la rispondenza all'interesse pubblico delle dichiarazioni oggetto di censura, inerenti alla vita politica e all'appartenenza dell'Avv. , esponente della Parte_1 politica romana e nazionale da oltre un decennio, al , partito di sicura notorietà. Controparte_2
Ciò chiarito, occorre muovere dal profilo inerente alla verità dei fatti.
Al riguardo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione ha chiarito che il diritto di critica si differenzia dal diritto di cronaca poiché non si concretizza nella narrazione di fatti - come quest'ultimo
- ma nell'espressione di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obbiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su una interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti (così Cass., Sez. 5, 14 aprile 2000 - 27 giugno 2000, n. 7499).
Ciò – è importante sottolinearlo - comporta che non si pone in materia di diritto di critica un problema di veridicità delle proposizioni assertive dell'articolista (Cass., Sez. 5, 8 febbraio 2000 - 17 marzo
2000 n. 3477, CED 215577), essendo il requisito delle verità limitato alla oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (Cass., Sez. 5^, 14 febbraio 2002 - 24 maggio
2002, n. 20474). Ebbene, ripercorrendo le tappe della vicenda che ha condotto al definitivo allontanamento dell'avv.
dal , si constata che il giorno stesso dell'arresto per i reati di corruzione, Pt_1 Controparte_2 induzione indebita e traffico di influenze, l'allora capo politico del nonché Controparte_2 vicepremier Luigi Di ha pubblicato sul suo profilo facebook un post contenente le seguenti Per_2 dichiarazioni: è fuori dal Stelle. Mi assumo io la responsabilità di Parte_1 CP_2 questa decisione, come capo politico, e l'ho già comunicata ai probiviri. Quanto emerge in queste ore oltre ad essere grave è vergognoso, moralmente basso e rappresenta un insulto a ognuno di noi,
a ogni portavoce del MoVimento nelle istituzioni, ad ogni attivista che si fa il mazzo ogni giorno per questo progetto. Non è una questione di garantismo o giustizialismo, è una questione di responsabilità politica e morale: è evidente che anche solo essere arrivati a questo, essersi presumibilmente avvicinati a certe dinamiche, per un eletto del è inaccettabile. CP_2 Pt_1 non lo caccio io, lo caccia la nostra anima, lo cacciano i nostri principi morali, i nostri anticorpi”.
Il giorno successivo, l'On. , nel corso di alcune interviste rilasciate a diverse testate Persona_2 giornalistiche, ha ribadito: “Per me è fuori dal Movimento, potrà difendersi come Parte_1 vuole ma lo deve fare a chilometri di distanza dal . Noi come forza politica non Controparte_2 abbiamo mai pensato di poter cambiare gli animi delle persone, ma sicuramente reagiamo in trenta secondi e sbattiamo fuori chi si macchia di questi atti. Mi sono preso la responsabilità io di cancellarlo dal per sempre.” CP_2
Tali dichiarazioni rappresentano una esplicita condanna morale delle azioni dell'avv. nonché Pt_1 una chiara volontà, proveniente dai vertici del Movimento, di allontanarlo per ragioni di opportunità politica, dunque a prescindere dall'accertamento della responsabilità penale, in ossequio ai principi e ai valori del movimento.
E' ben vero che in seguito alle dichiarazioni del capo politico del il ricorrente Controparte_2 ha presentato un esposto al Collegio dei probiviri e al comitato di Garanzia del contro CP_2
l'azione di e ha successivamente, nel 2021, lasciato formalmente il Persona_2 CP_2
Tuttavia, nonostante l'uscita formale del ricorrente dal risalga al 2021 è indubbio, alla CP_2 luce delle dichiarazioni sopra riportate, che già a partire dal 2019 - subito dopo l'avvio del procedimento penale che ha poi portato alla condanna in primo grado - il nella persona CP_2 del suo capo politico, On. di ha inteso comunicare, pubblicamente e in modo enfatico, Per_2 Per_2 che l'On. , per via delle sue vicende giudiziarie, non era più in condizioni di militare Pt_1 all'interno del partito.
L'allontanamento politico, dunque, ha preceduto di gran lunga la formalizzazione dell'uscita dal partito.
2. La continenza espressiva delle dichiarazioni dell'On. CP_1
Deve poi valutarsi se le modalità di esercizio del diritto di critica politica abbiamo travalicato i limiti della continenza espositiva imposti dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale.
Il tema è quello del limite del diritto di critica, e del suo bilanciamento con i contrapposti diritti all'onore ed alla reputazione, anch'essi di rango costituzionale (art. 2 Cost.).
Può ricordarsi che se il diritto di cronaca garantisce la libertà di informazione nella sua duplice veste di diritto ad informare e ad essere informati, il diritto di critica, anch'esso emanazione dell'art. 21
Cost., è riferito ad un diverso profilo della libertà di pensiero, che può dirsi strettamente funzionale alla dialettica democratica;
la critica più che descrivere avvenimenti ne propone una valutazione, li legge, li commenta;
ed è pacifico che possa legittimamente svolgersi, oltre che in forme più sommesse, anche in termini di aperto dissenso (si pensi a titolo esemplificativo alla critica cinematografica, letteraria o artistica).
Insomma, il diritto di critica, nelle sue più varie articolazioni (politica, giudiziaria, scientifica, sportiva ecc…) costituisce espressione della libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost. e art. 10 CEDU) e rinviene, pertanto, il carattere identitario proprio nell'espressione di un giudizio o di un'opinione personale dell'autore, che non può che essere soggettiva.
Inoltre, circa la liceità di una certa dose di “esagerazione”, “provocazione”, “non moderazione”, e relativi limiti, può ricordarsi la pronuncia della Corte EDU, Ric. 49132/11, c. , Persona_3 Per_4 sent. IV Sez. 19/7/16, §§ 27-28, secondo cui «27. Il ressort en effet de la jurisprudence que, si tout individu qui s'engage dans un débat public d'intérêt général – telle la requérante en l'espèce – est tenu de ne pas dépasser certaines limites quant au respect – notamment – de la réputation et des droits d'autrui, il lui est permis de recourir à une certaine dose d'exagération, voire de provocation (Mamère, précité, § 25), c'est-à-dire d'être quelque peu immodéré dans ses propos. 28. La Cour estime, cependant, qu'il y a une différence entre exagération, provocation ou déclaration brutale, d'une part, et déformation délibérée des faits dont le journaliste avait connaissance au moment de la publication
(NI et TE c. no 35105/04, § 47, 21 juin 2011). » Per_5
In relazione alle modalità di esercizio di tale diritto, la Corte ha chiarito che la libertà di critica non copre soltanto la libera espressione di fatti e idee, ma anche l'uso di espressioni forti, scioccanti e persino offensive: tali espressioni, infatti, purché attinenti ai fatti e alle valutazioni oggetto di pubblico dibattito, fanno tutt'uno con la libertà di espressione in quanto mezzo per la efficace veicolazione di informazioni e idee (cfr. sentenza 8 giugno 2023, c. ricorso n. 27926/21, Persona_6 Per_7 par. 28 e giurisprudenza ivi citata, in cui si fa riferimento alla Corte EDU “long-established position” secondo cui “freedom of expression is applicable not only to “information” or “ideas” that are favourably received or regarded as inoffensive or as a matter of indifference, but also to those that offend, shock or disturb the State or any sector of the population”.
Più in particolare, la Corte EDU ha rilevato che il diritto fondamentale di critica sancito dall'art. 10 della CEDU copre non solo il contenuto, ma anche la forma utilizzata e che, conseguentemente, anche espressioni colorite, iperboliche, esagerate e altrimenti offensive sono da ritenersi giustificate, ai sensi dell'art. 10 della CEDU, per fini “meramente stilistici”, alla luce del contesto in cui vengono utilizzate
(cfr. inter alia sentenza 17 aprile 2014, D.D. c. Slovenia, ricorso n. 20981/10, par. Per_8 Per_9
45, in cui si rileva: “[t]he author's critical opinions were coloured by a number of evocative, exaggerated expressions. Having already held that Article 10 protects both the content and the form of expression (see v. TR (no. 1), 23 May 1991, § 57, Series A no. 204), the Court Parte_2 considers that even offensive language, which may fall outside the protection of freedom of expression if its sole intent is to insult, may be protected by Article 10 when serving merely stylistic purposes (see , nos. 32131/08 and 41617/08, § 48, 21 February 2012)”. Persona_10
In ambito nazionale, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato il principio di diritto secondo cui in tema di diffamazione, il limite della continenza nel diritto di critica è superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato. Pertanto, il contesto nel quale la condotta si colloca può essere valutato ai limitati fini del giudizio di stretta riferibilità delle espressioni potenzialmente diffamatorie al comportamento del soggetto passivo oggetto di critica, ma non può in alcun modo giustificare l'uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona in quanto tale (ex multis, Cass. n. 8195 del 2022; Cass. n. 27913 del 2023 e, con specifico riferimento al termine
“idiota”, Cass. n. 15089 del 2019).
Con maggior attinenza al caso in esame, va rimarcato che, secondo l'orientamento costante della
Corte di cassazione, in caso di critica nei confronti di rappresentanti politici: “quanto maggiore è il potere esercitato, maggiore è l'esposizione alla critica, perché chi esercita poteri pubblici deve essere sottoposto ad un rigido controllo sia da parte dell'opposizione politica che dei cittadini” (ex plurimis, Cass. sez. V n. 11662/07).
I principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità si pongono in rapporto di piena armonia con le affermazioni della Corte EDU.
Infatti, dal quadro complessivo tracciato dalle citate pronunce, emerge che la portata offensiva idonea ad integrare la diffamazione è ravvisabile solo in presenza di una aggressione alla reputazione che si presenti “gratuita ed immotivata” (Cass. n. 37397 del 2016). Nel caso di specie, parte resistente, pur avendo utilizzato toni polemici e pungenti e avendo espresso in maniera esplicita un giudizio negativo sulla condotta del ricorrente non ha mai dato luogo ad attacchi personali gratuiti o ingiuriosi.
Le considerazioni dell'On. lungi dal voler anticipare una condanna giudiziaria non ancora CP_1 definitiva e veicolare quindi agli spettatori l'idea di una sicura colpevolezza del ricorrente, riguardano piuttosto la scelta politica assunta dai vertici del di prendere le distanze da Controparte_2 qualunque vicenda che, anche solo potenzialmente, potesse porsi in contrasto con la linea politica del partito, ispirata alla più assoluta legalità.
L'On. quindi, nel manifestare in modo colorito il proprio pensiero, ha esercitato CP_1 legittimamente il diritto di critica politica.
Né può ignorarsi che l'Avv. , in quanto persona attiva nel panorama politico, è soggetto, con Pt_1 maggiore ingerenza rispetto agli altri cittadini, al controllo critico da parte di questi ultimi. Controllo critico che, oltre che in forma di pacata espressione di una valutazione personale, può esprimersi, legittimamente, anche in forma di aperto dissenso (Cass. sez. V n. 11662/07, cit.) e con modalità
“provocatorie” (Corte EDU, Ric. 49132/11, c. , cit.). Persona_3 Per_4
Concludendo, Il Tribunale ritiene che le espressioni utilizzate dall'On. non siano CP_1 diffamatorie.
3. Le spese seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, rigetta la domanda principale;
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.100,00, oltre accessori di legge.
Roma, 16 dicembre 2025
Il giudice
DO LE
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice DO LE, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 17850/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Borrè, Parte_1
- ricorrente - nei confronti di:
nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Dal Bo Controparte_1
- resistente -
In fatto
L'Avvocato ha agito in giudizio assumendo di essere stato diffamato dall'On. Parte_1
deputato del Movimento 5 Stelle, intervistato il 12.04.2024 nel corso delle Controparte_1 trasmissioni televisive “L'aria che tira” e . Per_1
Il ricorrente – premesso di essere un avvocato di carriera ventennale, di essere stato eletto consigliere comunale a Roma nel 2013 e nel 2016 e di aver ricoperto la carica di Presidente dell'Assemblea capitolina dal 2018 al 2021- ha esposto che, successivamente alla condanna inflittagli in primo grado per i reati di corruzione, induzione indebita e traffico di influenze, l'On. si era espresso sulla CP_1 vicenda nei seguenti termini: “Quando ci sono state delle turbolenze nel , ad Controparte_2 esempio nel caso , noi il giorno dopo ci siamo messi uno stivale e abbiamo dato un calcio nel Pt_1 sedere a una persona che si era macchiata di un qualcosa che il non tollera” Controparte_2 ( , e ancora: “Quando c'è stato il caso di , lo dico per i telespettatori, che è Per_1 Parte_1 un caso che ha interessato il , la mattina dopo ci siamo messi un bello stivale e Controparte_2 gli abbiamo dato un calcio nel sedere, perché così si fa. Platealmente. Bisogna dare dei messaggi forti [...]” (L'aria che tira).
L'Avvocato ha articolato le seguenti ragioni a sostegno della propria prospettazione: Pt_1
a) non sarebbe vero che è stato “cacciato con un calcio nel sedere”, essendosi, invece, allontanato dal per libera scelta;
Controparte_2
b) l'espressione “cacciato con un calcio nel sedere” – presente in entrambe le interviste – supererebbe il limite della continenza, trasmodando in una inutile e gratuita mortificazione della sua persona;
c) con le dichiarazioni censurate, l'On. avrebbe ingenerato nello spettatore l'errato CP_1 convincimento della sua incontrovertibile colpevolezza per i reati per i quali, dopo la condanna in primo grado, è pendente ancora il giudizio: ciò in spregio alla presunzione di non colpevolezza sancita dall'art. 27 della Costituzione.
Alla luce di tali considerazioni, ha così concluso: “Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, e in accoglimento dei motivi esposti in ricorso: A) accertare e dichiarare che il convenuto con le dichiarazioni riportate nel paragrafo 4 della narrativa del presente ricorso ha diffamato l'avv. , ledendone la reputazione e la dignità Parte_1 personale;
B): per l'effetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 595 e 185 c.p. e 2043, 2059,
1226 c.c., condannare il resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di 25.000,00 euro o di quello minore o maggiore ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 12.4.2024, a titolo di risarcimento dei danni morali, esistenziali e non patrimoniali tutti subiti e subendi dal ricorrente in conseguenza della condotta diffamatoria-; con condanna del convenuto al pagamento delle spese e compensi di lite, ivi ricomprese quelle della procedura di mediazione, oltre spese generali c.a.p. e i.v.a. come per legge”.
L'On. si è costituito in giudizio sostenendo, in primo luogo, la necessità di Controparte_1 contestualizzare la vicenda e, quindi, sottolineando che le dichiarazioni sono state rese all'indomani della uscita del Movimento 5 Stelle dalla Giunta regionale della Regione Puglia, a seguito delle inchieste che avevano portato agli arresti di alcuni assessori regionali.
Pertanto - ha sottolineato l'On. - il focus degli interventi era collegato a questa vicenda di CP_1 rilievo nazionale, rispetto alla quale il riferimento all'allontanamento del ricorrente dal partito risulta marginale.
Quanto alla continenza delle espressioni, l'On. ha eccepito di aver esercitato legittimamente CP_1 il diritto di critica politica “senza in alcun modo trascendere nel gratuito attacco personale volutamente denigratorio della dignità e della reputazione del ricorrente né tantomeno nel dileggio
o nella contumelia.”
Circa l'asserito abbandono spontaneo del partito, poi, ribdendo quanto detto nel corso delle interviste, il resistente ha puntualizzato che l'esclusione dell'Avv. dal è stata frutto Pt_1 Controparte_2 di una deliberata scelta dei vertici direttivi. A riprova di ciò, ha richiamato una comunicazione rilasciata dall'allora capo politico del , con cui veniva resa pubblica Controparte_2 Persona_2 la volontà di espellere “politicamente” l'Avv. dal Pt_1 CP_2
L'On ha quindi ricordato che, successivamente a tale comunicazione, l'Avv. ha CP_1 Pt_1 presentato un esposto al Collegio dei probiviri e al comitato di Garanzia del contro CP_2
l'azione di e solo nel 2021, mentre il procedimento era ancora in corso, ha lasciato Persona_2 formalmente il per aderire al partito . CP_2 CP_3
In conclusione, l'On. ha riaffermato di avere esercitato il diritto di critica in relazione a un CP_1 fatto oggettivo quale l'allontanamento dell'Avv. dal . Pt_1 CP_2 CP_2
Con note depositate il 15.12.2025, l'On. ha ribadito le conclusioni rassegnate, richiamando CP_1 le argomentazioni illustrate con gli atti difensivi.
In diritto
La questione verte sui limiti del diritto di critica, nella peculiare declinazione della critica politica.
1. L'interesse pubblico e la veridicità delle dichiarazioni dell'On. Controparte_1
Il Tribunale ritiene sussistente la rispondenza all'interesse pubblico delle dichiarazioni oggetto di censura, inerenti alla vita politica e all'appartenenza dell'Avv. , esponente della Parte_1 politica romana e nazionale da oltre un decennio, al , partito di sicura notorietà. Controparte_2
Ciò chiarito, occorre muovere dal profilo inerente alla verità dei fatti.
Al riguardo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione ha chiarito che il diritto di critica si differenzia dal diritto di cronaca poiché non si concretizza nella narrazione di fatti - come quest'ultimo
- ma nell'espressione di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obbiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su una interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti (così Cass., Sez. 5, 14 aprile 2000 - 27 giugno 2000, n. 7499).
Ciò – è importante sottolinearlo - comporta che non si pone in materia di diritto di critica un problema di veridicità delle proposizioni assertive dell'articolista (Cass., Sez. 5, 8 febbraio 2000 - 17 marzo
2000 n. 3477, CED 215577), essendo il requisito delle verità limitato alla oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (Cass., Sez. 5^, 14 febbraio 2002 - 24 maggio
2002, n. 20474). Ebbene, ripercorrendo le tappe della vicenda che ha condotto al definitivo allontanamento dell'avv.
dal , si constata che il giorno stesso dell'arresto per i reati di corruzione, Pt_1 Controparte_2 induzione indebita e traffico di influenze, l'allora capo politico del nonché Controparte_2 vicepremier Luigi Di ha pubblicato sul suo profilo facebook un post contenente le seguenti Per_2 dichiarazioni: è fuori dal Stelle. Mi assumo io la responsabilità di Parte_1 CP_2 questa decisione, come capo politico, e l'ho già comunicata ai probiviri. Quanto emerge in queste ore oltre ad essere grave è vergognoso, moralmente basso e rappresenta un insulto a ognuno di noi,
a ogni portavoce del MoVimento nelle istituzioni, ad ogni attivista che si fa il mazzo ogni giorno per questo progetto. Non è una questione di garantismo o giustizialismo, è una questione di responsabilità politica e morale: è evidente che anche solo essere arrivati a questo, essersi presumibilmente avvicinati a certe dinamiche, per un eletto del è inaccettabile. CP_2 Pt_1 non lo caccio io, lo caccia la nostra anima, lo cacciano i nostri principi morali, i nostri anticorpi”.
Il giorno successivo, l'On. , nel corso di alcune interviste rilasciate a diverse testate Persona_2 giornalistiche, ha ribadito: “Per me è fuori dal Movimento, potrà difendersi come Parte_1 vuole ma lo deve fare a chilometri di distanza dal . Noi come forza politica non Controparte_2 abbiamo mai pensato di poter cambiare gli animi delle persone, ma sicuramente reagiamo in trenta secondi e sbattiamo fuori chi si macchia di questi atti. Mi sono preso la responsabilità io di cancellarlo dal per sempre.” CP_2
Tali dichiarazioni rappresentano una esplicita condanna morale delle azioni dell'avv. nonché Pt_1 una chiara volontà, proveniente dai vertici del Movimento, di allontanarlo per ragioni di opportunità politica, dunque a prescindere dall'accertamento della responsabilità penale, in ossequio ai principi e ai valori del movimento.
E' ben vero che in seguito alle dichiarazioni del capo politico del il ricorrente Controparte_2 ha presentato un esposto al Collegio dei probiviri e al comitato di Garanzia del contro CP_2
l'azione di e ha successivamente, nel 2021, lasciato formalmente il Persona_2 CP_2
Tuttavia, nonostante l'uscita formale del ricorrente dal risalga al 2021 è indubbio, alla CP_2 luce delle dichiarazioni sopra riportate, che già a partire dal 2019 - subito dopo l'avvio del procedimento penale che ha poi portato alla condanna in primo grado - il nella persona CP_2 del suo capo politico, On. di ha inteso comunicare, pubblicamente e in modo enfatico, Per_2 Per_2 che l'On. , per via delle sue vicende giudiziarie, non era più in condizioni di militare Pt_1 all'interno del partito.
L'allontanamento politico, dunque, ha preceduto di gran lunga la formalizzazione dell'uscita dal partito.
2. La continenza espressiva delle dichiarazioni dell'On. CP_1
Deve poi valutarsi se le modalità di esercizio del diritto di critica politica abbiamo travalicato i limiti della continenza espositiva imposti dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale.
Il tema è quello del limite del diritto di critica, e del suo bilanciamento con i contrapposti diritti all'onore ed alla reputazione, anch'essi di rango costituzionale (art. 2 Cost.).
Può ricordarsi che se il diritto di cronaca garantisce la libertà di informazione nella sua duplice veste di diritto ad informare e ad essere informati, il diritto di critica, anch'esso emanazione dell'art. 21
Cost., è riferito ad un diverso profilo della libertà di pensiero, che può dirsi strettamente funzionale alla dialettica democratica;
la critica più che descrivere avvenimenti ne propone una valutazione, li legge, li commenta;
ed è pacifico che possa legittimamente svolgersi, oltre che in forme più sommesse, anche in termini di aperto dissenso (si pensi a titolo esemplificativo alla critica cinematografica, letteraria o artistica).
Insomma, il diritto di critica, nelle sue più varie articolazioni (politica, giudiziaria, scientifica, sportiva ecc…) costituisce espressione della libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost. e art. 10 CEDU) e rinviene, pertanto, il carattere identitario proprio nell'espressione di un giudizio o di un'opinione personale dell'autore, che non può che essere soggettiva.
Inoltre, circa la liceità di una certa dose di “esagerazione”, “provocazione”, “non moderazione”, e relativi limiti, può ricordarsi la pronuncia della Corte EDU, Ric. 49132/11, c. , Persona_3 Per_4 sent. IV Sez. 19/7/16, §§ 27-28, secondo cui «27. Il ressort en effet de la jurisprudence que, si tout individu qui s'engage dans un débat public d'intérêt général – telle la requérante en l'espèce – est tenu de ne pas dépasser certaines limites quant au respect – notamment – de la réputation et des droits d'autrui, il lui est permis de recourir à une certaine dose d'exagération, voire de provocation (Mamère, précité, § 25), c'est-à-dire d'être quelque peu immodéré dans ses propos. 28. La Cour estime, cependant, qu'il y a une différence entre exagération, provocation ou déclaration brutale, d'une part, et déformation délibérée des faits dont le journaliste avait connaissance au moment de la publication
(NI et TE c. no 35105/04, § 47, 21 juin 2011). » Per_5
In relazione alle modalità di esercizio di tale diritto, la Corte ha chiarito che la libertà di critica non copre soltanto la libera espressione di fatti e idee, ma anche l'uso di espressioni forti, scioccanti e persino offensive: tali espressioni, infatti, purché attinenti ai fatti e alle valutazioni oggetto di pubblico dibattito, fanno tutt'uno con la libertà di espressione in quanto mezzo per la efficace veicolazione di informazioni e idee (cfr. sentenza 8 giugno 2023, c. ricorso n. 27926/21, Persona_6 Per_7 par. 28 e giurisprudenza ivi citata, in cui si fa riferimento alla Corte EDU “long-established position” secondo cui “freedom of expression is applicable not only to “information” or “ideas” that are favourably received or regarded as inoffensive or as a matter of indifference, but also to those that offend, shock or disturb the State or any sector of the population”.
Più in particolare, la Corte EDU ha rilevato che il diritto fondamentale di critica sancito dall'art. 10 della CEDU copre non solo il contenuto, ma anche la forma utilizzata e che, conseguentemente, anche espressioni colorite, iperboliche, esagerate e altrimenti offensive sono da ritenersi giustificate, ai sensi dell'art. 10 della CEDU, per fini “meramente stilistici”, alla luce del contesto in cui vengono utilizzate
(cfr. inter alia sentenza 17 aprile 2014, D.D. c. Slovenia, ricorso n. 20981/10, par. Per_8 Per_9
45, in cui si rileva: “[t]he author's critical opinions were coloured by a number of evocative, exaggerated expressions. Having already held that Article 10 protects both the content and the form of expression (see v. TR (no. 1), 23 May 1991, § 57, Series A no. 204), the Court Parte_2 considers that even offensive language, which may fall outside the protection of freedom of expression if its sole intent is to insult, may be protected by Article 10 when serving merely stylistic purposes (see , nos. 32131/08 and 41617/08, § 48, 21 February 2012)”. Persona_10
In ambito nazionale, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato il principio di diritto secondo cui in tema di diffamazione, il limite della continenza nel diritto di critica è superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato. Pertanto, il contesto nel quale la condotta si colloca può essere valutato ai limitati fini del giudizio di stretta riferibilità delle espressioni potenzialmente diffamatorie al comportamento del soggetto passivo oggetto di critica, ma non può in alcun modo giustificare l'uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona in quanto tale (ex multis, Cass. n. 8195 del 2022; Cass. n. 27913 del 2023 e, con specifico riferimento al termine
“idiota”, Cass. n. 15089 del 2019).
Con maggior attinenza al caso in esame, va rimarcato che, secondo l'orientamento costante della
Corte di cassazione, in caso di critica nei confronti di rappresentanti politici: “quanto maggiore è il potere esercitato, maggiore è l'esposizione alla critica, perché chi esercita poteri pubblici deve essere sottoposto ad un rigido controllo sia da parte dell'opposizione politica che dei cittadini” (ex plurimis, Cass. sez. V n. 11662/07).
I principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità si pongono in rapporto di piena armonia con le affermazioni della Corte EDU.
Infatti, dal quadro complessivo tracciato dalle citate pronunce, emerge che la portata offensiva idonea ad integrare la diffamazione è ravvisabile solo in presenza di una aggressione alla reputazione che si presenti “gratuita ed immotivata” (Cass. n. 37397 del 2016). Nel caso di specie, parte resistente, pur avendo utilizzato toni polemici e pungenti e avendo espresso in maniera esplicita un giudizio negativo sulla condotta del ricorrente non ha mai dato luogo ad attacchi personali gratuiti o ingiuriosi.
Le considerazioni dell'On. lungi dal voler anticipare una condanna giudiziaria non ancora CP_1 definitiva e veicolare quindi agli spettatori l'idea di una sicura colpevolezza del ricorrente, riguardano piuttosto la scelta politica assunta dai vertici del di prendere le distanze da Controparte_2 qualunque vicenda che, anche solo potenzialmente, potesse porsi in contrasto con la linea politica del partito, ispirata alla più assoluta legalità.
L'On. quindi, nel manifestare in modo colorito il proprio pensiero, ha esercitato CP_1 legittimamente il diritto di critica politica.
Né può ignorarsi che l'Avv. , in quanto persona attiva nel panorama politico, è soggetto, con Pt_1 maggiore ingerenza rispetto agli altri cittadini, al controllo critico da parte di questi ultimi. Controllo critico che, oltre che in forma di pacata espressione di una valutazione personale, può esprimersi, legittimamente, anche in forma di aperto dissenso (Cass. sez. V n. 11662/07, cit.) e con modalità
“provocatorie” (Corte EDU, Ric. 49132/11, c. , cit.). Persona_3 Per_4
Concludendo, Il Tribunale ritiene che le espressioni utilizzate dall'On. non siano CP_1 diffamatorie.
3. Le spese seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, rigetta la domanda principale;
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.100,00, oltre accessori di legge.
Roma, 16 dicembre 2025
Il giudice
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