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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/01/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia assistenziale in primo grado iscritta al n. 4393/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 28.1.2025, promossa da
, con l'avv. Maria Rosaria Dalena;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: pensione di inabilità civile.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 30.4.2024 ex art. 445-bis co. 6 c.p.c., l'istante chiedeva accertarsi nei confronti dell la sussistenza del requisito CP_1
sanitario prescritto per la pensione di inabilità civile ex art. 12 l. 118/1971
o in subordine per l'assegno di invalidità civile ex art. 13 l. citata.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
All'udienza del 10.9.2024 l'istante rinunciava alla domanda di assegno,
chiedendo procedersi solo per il diritto alla pensione di inabilità civile.
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
La consulenza tecnica di ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, come integrata dai successivi chiarimenti resi dal c.t.u. nel presente giudizio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su considerazioni medico-legali congruamente motivate,
devono senz'altro condividersi in quanto immuni da vizi logici e giuridici –
ha infatti consentito di acclarare che le minorazioni da cui è affetta l'istante determinano una riduzione della capacità lavorativa in misura del
78%, o del 67% laddove si escluda la patologia già indennizzata dall di CP_2
“spondiloartrosi ed ernie discali lombari”.
Pertanto, non sussiste la totale inabilità lavorativa, prescritta dall'art. 12
co. 1 l. 30.3.1971 n. 118 ai fini della concessione della pensione di inabilità
civile totale.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al pagamento delle spese di causa, mentre devono restare poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
2 Taranto, 28.1.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
3
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia assistenziale in primo grado iscritta al n. 4393/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 28.1.2025, promossa da
, con l'avv. Maria Rosaria Dalena;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: pensione di inabilità civile.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 30.4.2024 ex art. 445-bis co. 6 c.p.c., l'istante chiedeva accertarsi nei confronti dell la sussistenza del requisito CP_1
sanitario prescritto per la pensione di inabilità civile ex art. 12 l. 118/1971
o in subordine per l'assegno di invalidità civile ex art. 13 l. citata.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
All'udienza del 10.9.2024 l'istante rinunciava alla domanda di assegno,
chiedendo procedersi solo per il diritto alla pensione di inabilità civile.
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
La consulenza tecnica di ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, come integrata dai successivi chiarimenti resi dal c.t.u. nel presente giudizio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su considerazioni medico-legali congruamente motivate,
devono senz'altro condividersi in quanto immuni da vizi logici e giuridici –
ha infatti consentito di acclarare che le minorazioni da cui è affetta l'istante determinano una riduzione della capacità lavorativa in misura del
78%, o del 67% laddove si escluda la patologia già indennizzata dall di CP_2
“spondiloartrosi ed ernie discali lombari”.
Pertanto, non sussiste la totale inabilità lavorativa, prescritta dall'art. 12
co. 1 l. 30.3.1971 n. 118 ai fini della concessione della pensione di inabilità
civile totale.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al pagamento delle spese di causa, mentre devono restare poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
2 Taranto, 28.1.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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