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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 79/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 1, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
SACCO MAURIZIO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 376/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belpasso
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250000057292 TARI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 111/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo n.2025/57292 del 10 febbraio 2025 notificato al contribuente dalla Soget in data 24 febbraio 2025 conseguente al mancato pagamento dell'importo di € 624,00 a titolo di TARI per l'anno 2015 di cui all'avviso di accertamento esecutivo n. 21478 del Comune di Belpasso del 9 ottobre 2020, chiedendone l'annullamento.
La Soget S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., si è costituita in giudizio, eccependo l'incompetenza per territorio del giudice tributario adito e chiedendo, in ogni caso, il rigetto del ricorso.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 2 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevata l'incompetenza per territorio della Corte adita: la Corte Costituzionale, con la sentenza del 3 marzo 2016, n. 44, ha dichiarato l'illegittimità costituzione dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs.
n. 546/1992, con riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente. Ciò in ragione del fatto che il rapporto esistente tra l'ente locale e il soggetto cui è affidato il servizio di accertamento e riscossione comporta che, ferma la plurisoggettività del rapporto, il secondo costituisca una longa manus del primo, con la conseguente imputazione dell'atto di accertamento e riscossione a quest'ultimo.
Ne consegue che, ritenuto irragionevole ai fini del radicamento della competenza territoriale, per le ragioni evidenziate, il riferimento alla sede del soggetto cui è affidato il servizio, non può che emergere il rapporto sostanziale tra il contribuente e l'ente impositore, alla sede del quale, ai fini della determinazione della competenza, non vi è quindi alternativa.
Posto che, nel caso che ci occupa, l'ente impositore del tributo TARI, il cui mancato pagamento per l'annualità sopra indicata costituisce il fondamento del provvedimento in contestazione, è il Comune di
Belpasso in provincia di Catania, ne deriva che, in applicazione dei principi sopra esposti, la competenza territoriale in ordine alla presente controversia spetta alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Catania.
Le ulteriori questioni restano assorbite dalle ragioni della pronuncia.
La natura in rito della decisione fa ritenere equa l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara la propria incompetenza territoriale in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Catania, concedendo il termine di legge alle parti per la riassunzione. Spese compensate. Così deciso in data 2 febbraio 2026. Il Giudice Dott. Maurizio Sacco
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 1, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
SACCO MAURIZIO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 376/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belpasso
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250000057292 TARI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 111/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo n.2025/57292 del 10 febbraio 2025 notificato al contribuente dalla Soget in data 24 febbraio 2025 conseguente al mancato pagamento dell'importo di € 624,00 a titolo di TARI per l'anno 2015 di cui all'avviso di accertamento esecutivo n. 21478 del Comune di Belpasso del 9 ottobre 2020, chiedendone l'annullamento.
La Soget S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., si è costituita in giudizio, eccependo l'incompetenza per territorio del giudice tributario adito e chiedendo, in ogni caso, il rigetto del ricorso.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 2 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevata l'incompetenza per territorio della Corte adita: la Corte Costituzionale, con la sentenza del 3 marzo 2016, n. 44, ha dichiarato l'illegittimità costituzione dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs.
n. 546/1992, con riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente. Ciò in ragione del fatto che il rapporto esistente tra l'ente locale e il soggetto cui è affidato il servizio di accertamento e riscossione comporta che, ferma la plurisoggettività del rapporto, il secondo costituisca una longa manus del primo, con la conseguente imputazione dell'atto di accertamento e riscossione a quest'ultimo.
Ne consegue che, ritenuto irragionevole ai fini del radicamento della competenza territoriale, per le ragioni evidenziate, il riferimento alla sede del soggetto cui è affidato il servizio, non può che emergere il rapporto sostanziale tra il contribuente e l'ente impositore, alla sede del quale, ai fini della determinazione della competenza, non vi è quindi alternativa.
Posto che, nel caso che ci occupa, l'ente impositore del tributo TARI, il cui mancato pagamento per l'annualità sopra indicata costituisce il fondamento del provvedimento in contestazione, è il Comune di
Belpasso in provincia di Catania, ne deriva che, in applicazione dei principi sopra esposti, la competenza territoriale in ordine alla presente controversia spetta alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Catania.
Le ulteriori questioni restano assorbite dalle ragioni della pronuncia.
La natura in rito della decisione fa ritenere equa l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara la propria incompetenza territoriale in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Catania, concedendo il termine di legge alle parti per la riassunzione. Spese compensate. Così deciso in data 2 febbraio 2026. Il Giudice Dott. Maurizio Sacco