Articolo 3 della Legge 4 agosto 1955, n. 726
Articolo 2
Versione
4 settembre 1955
Art. 3.
La posizione di ruolo acquisita dall'ufficiale per promozione o avanzamento per merito di guerra in conseguenza delle preesistenti disposizioni resta ferma qualora dovesse risultare piu' favorevole di quella che gli deriverebbe dall'applicazione della presente legge.
I provvedimenti conseguenti all'applicazione della presente legge non comportano corresponsione di assegni arretrati.

Entrata in vigore il 4 settembre 1955