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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/07/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 1313/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA Parte_1
CONCEZIONE N. 14 82011 AIROLA, presso lo studio dell'avv. FALCO
ALBERTO, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato in Benevento alla via Foschini rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. GRECO ATANASIO MAURIZIO giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 11/07/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato in cancelleria il 31.3.25 parte ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento l , chiedendo l'annullamento CP_1
dell'ordinanza ingiunzione n. 01-002815971 “relativa ad atto di accertamento n.:
1 .1100.24/01/2024.0020521 del 24/01/2024 riferito all'anno 2021” con cui CP_1 veniva intimato alla stessa il pagamento di “euro 4.015,10 come sanzione amministrativa per le violazioni accertate” a titolo di sanzione per mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali ai sensi dell'art. 2 comma
1 bis D.L. n. 463/1983.
In particolare, ha evidenziato l'illegittimità degli atti sotto vari profili, tra cui l'intervenuta decadenza dall'emissione delle ordinanze ingiunzione, poiché l'atto di accertamento relativo alla stessa sarebbe stato notificato oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 l. 689/1981.
Si costituiva tempestivamente l , chiedendo la reiezione dell'opposizione. CP_2
2.
Ciò posto, il ricorso è fondato e, pertanto, può trovare accoglimento.
In ossequio del principio della ragione più liquida, si deve verificare se le violazioni ipotizzate siano state tempestivamente contestate al ricorrente.
A tal proposito, come è noto, l'art. 14 l. 689/1981 dispone che “se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”. L'ultimo comma poi precisa che “l'obbligazione di pagare la somma si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Orbene, l'applicazione del predetto termine di decadenza per la contestazione della violazione anche con riferimento all'illecito dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali si ricava dal richiamo all'art. 14 L. 689/1981 contenuto all'interno dell'art. 6 D.lgs. 8/2016.
Tale disposizione, infatti, prevede che al procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative contemplate dalla legge di depenalizzazione si
2 applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 689/1981; tra le quali rientra per l'appunto il sopra citato art. 14.
Invero, costituisce ormai ius receptum in Giurisprudenza il principio secondo cui
“in assenza di tempestiva notifica dell'atto di accertamento, avente la duplice valenza interruttiva sia del termine di decadenza di cui all'art. 14 L. 689/1981 sia del termine prescrizionale di cui all'art. 28 L. 689/1981, l'ordinanza ingiunzione deve essere annullata in quanto il diritto di riscuotere la sanzione amministrativa da parte dell' si era già estinto” (cfr. Tribunale di Arezzo, Sez. Lav., CP_1
03.08.2022 n. 166/2022).
Nello stesso senso si è espressa in maniera pressoché unanime anche la restante parte della Giurisprudenza di TO (cfr. ex multis Tribunale di Catania, Sezione
Lavoro, 26.01.2024 n. 456 e 03.03.2023 n. 904; e Tribunale di Arezzo, Sezione
Lavoro, 03.08.2022, n. 166).
Peraltro, l'applicabilità agli illeciti in esame dell'art. 14 della Legge 689/1981 (e del termine di decadenza dallo stesso contemplato), oltre ad essere stata confermata dalla Giurisprudenza, trova riscontro innanzitutto anche dal contenuto della Circolare n. 32 del 25/02/2022, che recita: “In particolare, CP_1
il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; – decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 89/1981)”.
Con l'entrata in vigore del D.L. 48/2023 (rubricato “Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali”), è stato il legislatore stesso, dopo aver previsto al primo comma la rideterminazione delle sanzioni “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”, a precisare che “per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del
3 citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”.
Da ciò, pertanto, a contrario, si ricava che alle violazioni commesse anteriormente al 1° gennaio 2023 si applica il termine di decadenza di 90 giorni previsto dall'art. 14 L. 689/1981, siccome richiamato dall'art. 6 D.lgs. 8/2016.
Per quanto concerne invece la decorrenza del predetto termine di decadenza,
l'art. 14 L. 689/1981 prevede testualmente che lo stesso decorra dalla data dell'accertamento dell'illecito.
Sul punto, tuttavia, è più volte intervenuta la Suprema Corte, chiarendo che
“l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi
(oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione” (cfr. Cassazione Civile, Sez. II, 29 ottobre 2019, n. 27702)
Ed ancora “il termine per la contestazione dell'infrazione non decorre dalla sua consumazione ma dal completamento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'Amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari per l'individuazione in fatto degli estremi di responsabilità amministrativa e, per altro verso, il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio inizia a decorrere dal momento in cui è compiuta – o si sarebbe dovuta ragionevolmente compiere, anche in relazione alla complessità
4 della fattispecie – l'attività amministrativa intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione, comprensiva delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi dell'infrazione” (TAR La.
4.10.21 n.
10113; nello stesso senso Cass. Civile 19.2.21 n. 4523; Trib. Velletri 28.9.21 n.
1378; TAR La. 12.5.21 n. 5630; Cass. Civile 29.9.20 n. 20522; TAR La. 17.2.20
n. 2074).
Ciò premesso, con specifico riferimento all'omesso versamento delle ritenute previdenziali, la Giurisprudenza è pressoché pacifica nel ritenere che la verifica da parte dell'Ente circa l'omissione contributiva da parte del datore di lavoro è immediatamente rilevabile dall già al momento della scadenza del CP_2
termine per il versamento dei contributi omessi, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza.
La verifica dell'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti, infatti, si risolve in un mero raffronto tra quanto dovuto dal datore di lavoro, sulla base dei flussi Dmag/Uniemens (da inviarsi telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza), e quanto effettivamente dallo stesso versato in relazione alle singole mensilità.
Per principio generale, infatti, l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo (cfr., fra le tante, Cass. nn. 3796 del 1989, 10412 del 1997, 7093 del
2003) e l' , onerato in tal senso, come si evince dalla sentenza impugnata CP_1 non ha allegato se e quando gli atti, eventualmente trasmessi in sede penale, gli siano stati nuovamente inviati in sede amministrativa (v. CORTE di
CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 8079 depositata il 27 marzo 2025)
Ciò posto, venendo al caso di specie, l' a fronte dell'eccezione di parte CP_1
ricorrente nulla ha dedotto o documentato al fine di provare i tempi dell'accertamento, limitandosi ad allegare l'atto di accertamento del 24.1.24 da
5 cui risulta che da “una verifica degli archivi” è emerso il mancato versamento pro quota delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2021.
Pertanto, deve ritenersi, in mancanza di prova contraria, che l'atto di accertamento è stato formato soltanto nel 2024 (24.1.24) e notificato il 5.2.24 quando il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 era abbondantemente spirato, tenuto conto che trattasi di omissioni contributive relative all'anno 2021, con evidente violazione del termine di 90 giorni prescritto, già alla data della mera emissione della contestazione.In ogni modo, anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90 o 120 giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva,
e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza per tale lasso temporale, il risultato non muterebbe, poiché le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque perfezionate tardivamente.
3.
Da ciò consegue l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'impugnata ordinanza ingiunzione per estinzione dell'obbligazione ad essa sottesa.
4.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in misura inferiore ai minimi ministeriali per lo scaglione di riferimento (da euro 5.001 a euro 26.000) e senza tener conto della fase istruttoria.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) annulla l'ordinanza ingiunzione n. n. 01-002815971 e per l'effetto dichiara che nulla è dovuto all in relazione alla medesima;
CP_1
6 b) condanna l alla refusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente CP_1 che liquida in euro 1887,90, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione
Così deciso in Benevento, 12/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
7
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 1313/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA Parte_1
CONCEZIONE N. 14 82011 AIROLA, presso lo studio dell'avv. FALCO
ALBERTO, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato in Benevento alla via Foschini rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. GRECO ATANASIO MAURIZIO giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 11/07/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato in cancelleria il 31.3.25 parte ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento l , chiedendo l'annullamento CP_1
dell'ordinanza ingiunzione n. 01-002815971 “relativa ad atto di accertamento n.:
1 .1100.24/01/2024.0020521 del 24/01/2024 riferito all'anno 2021” con cui CP_1 veniva intimato alla stessa il pagamento di “euro 4.015,10 come sanzione amministrativa per le violazioni accertate” a titolo di sanzione per mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali ai sensi dell'art. 2 comma
1 bis D.L. n. 463/1983.
In particolare, ha evidenziato l'illegittimità degli atti sotto vari profili, tra cui l'intervenuta decadenza dall'emissione delle ordinanze ingiunzione, poiché l'atto di accertamento relativo alla stessa sarebbe stato notificato oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 l. 689/1981.
Si costituiva tempestivamente l , chiedendo la reiezione dell'opposizione. CP_2
2.
Ciò posto, il ricorso è fondato e, pertanto, può trovare accoglimento.
In ossequio del principio della ragione più liquida, si deve verificare se le violazioni ipotizzate siano state tempestivamente contestate al ricorrente.
A tal proposito, come è noto, l'art. 14 l. 689/1981 dispone che “se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”. L'ultimo comma poi precisa che “l'obbligazione di pagare la somma si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Orbene, l'applicazione del predetto termine di decadenza per la contestazione della violazione anche con riferimento all'illecito dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali si ricava dal richiamo all'art. 14 L. 689/1981 contenuto all'interno dell'art. 6 D.lgs. 8/2016.
Tale disposizione, infatti, prevede che al procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative contemplate dalla legge di depenalizzazione si
2 applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 689/1981; tra le quali rientra per l'appunto il sopra citato art. 14.
Invero, costituisce ormai ius receptum in Giurisprudenza il principio secondo cui
“in assenza di tempestiva notifica dell'atto di accertamento, avente la duplice valenza interruttiva sia del termine di decadenza di cui all'art. 14 L. 689/1981 sia del termine prescrizionale di cui all'art. 28 L. 689/1981, l'ordinanza ingiunzione deve essere annullata in quanto il diritto di riscuotere la sanzione amministrativa da parte dell' si era già estinto” (cfr. Tribunale di Arezzo, Sez. Lav., CP_1
03.08.2022 n. 166/2022).
Nello stesso senso si è espressa in maniera pressoché unanime anche la restante parte della Giurisprudenza di TO (cfr. ex multis Tribunale di Catania, Sezione
Lavoro, 26.01.2024 n. 456 e 03.03.2023 n. 904; e Tribunale di Arezzo, Sezione
Lavoro, 03.08.2022, n. 166).
Peraltro, l'applicabilità agli illeciti in esame dell'art. 14 della Legge 689/1981 (e del termine di decadenza dallo stesso contemplato), oltre ad essere stata confermata dalla Giurisprudenza, trova riscontro innanzitutto anche dal contenuto della Circolare n. 32 del 25/02/2022, che recita: “In particolare, CP_1
il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; – decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 89/1981)”.
Con l'entrata in vigore del D.L. 48/2023 (rubricato “Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali”), è stato il legislatore stesso, dopo aver previsto al primo comma la rideterminazione delle sanzioni “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”, a precisare che “per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del
3 citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”.
Da ciò, pertanto, a contrario, si ricava che alle violazioni commesse anteriormente al 1° gennaio 2023 si applica il termine di decadenza di 90 giorni previsto dall'art. 14 L. 689/1981, siccome richiamato dall'art. 6 D.lgs. 8/2016.
Per quanto concerne invece la decorrenza del predetto termine di decadenza,
l'art. 14 L. 689/1981 prevede testualmente che lo stesso decorra dalla data dell'accertamento dell'illecito.
Sul punto, tuttavia, è più volte intervenuta la Suprema Corte, chiarendo che
“l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi
(oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione” (cfr. Cassazione Civile, Sez. II, 29 ottobre 2019, n. 27702)
Ed ancora “il termine per la contestazione dell'infrazione non decorre dalla sua consumazione ma dal completamento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'Amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari per l'individuazione in fatto degli estremi di responsabilità amministrativa e, per altro verso, il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio inizia a decorrere dal momento in cui è compiuta – o si sarebbe dovuta ragionevolmente compiere, anche in relazione alla complessità
4 della fattispecie – l'attività amministrativa intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione, comprensiva delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi dell'infrazione” (TAR La.
4.10.21 n.
10113; nello stesso senso Cass. Civile 19.2.21 n. 4523; Trib. Velletri 28.9.21 n.
1378; TAR La. 12.5.21 n. 5630; Cass. Civile 29.9.20 n. 20522; TAR La. 17.2.20
n. 2074).
Ciò premesso, con specifico riferimento all'omesso versamento delle ritenute previdenziali, la Giurisprudenza è pressoché pacifica nel ritenere che la verifica da parte dell'Ente circa l'omissione contributiva da parte del datore di lavoro è immediatamente rilevabile dall già al momento della scadenza del CP_2
termine per il versamento dei contributi omessi, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza.
La verifica dell'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti, infatti, si risolve in un mero raffronto tra quanto dovuto dal datore di lavoro, sulla base dei flussi Dmag/Uniemens (da inviarsi telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza), e quanto effettivamente dallo stesso versato in relazione alle singole mensilità.
Per principio generale, infatti, l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo (cfr., fra le tante, Cass. nn. 3796 del 1989, 10412 del 1997, 7093 del
2003) e l' , onerato in tal senso, come si evince dalla sentenza impugnata CP_1 non ha allegato se e quando gli atti, eventualmente trasmessi in sede penale, gli siano stati nuovamente inviati in sede amministrativa (v. CORTE di
CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 8079 depositata il 27 marzo 2025)
Ciò posto, venendo al caso di specie, l' a fronte dell'eccezione di parte CP_1
ricorrente nulla ha dedotto o documentato al fine di provare i tempi dell'accertamento, limitandosi ad allegare l'atto di accertamento del 24.1.24 da
5 cui risulta che da “una verifica degli archivi” è emerso il mancato versamento pro quota delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2021.
Pertanto, deve ritenersi, in mancanza di prova contraria, che l'atto di accertamento è stato formato soltanto nel 2024 (24.1.24) e notificato il 5.2.24 quando il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 era abbondantemente spirato, tenuto conto che trattasi di omissioni contributive relative all'anno 2021, con evidente violazione del termine di 90 giorni prescritto, già alla data della mera emissione della contestazione.In ogni modo, anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90 o 120 giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva,
e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza per tale lasso temporale, il risultato non muterebbe, poiché le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque perfezionate tardivamente.
3.
Da ciò consegue l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'impugnata ordinanza ingiunzione per estinzione dell'obbligazione ad essa sottesa.
4.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in misura inferiore ai minimi ministeriali per lo scaglione di riferimento (da euro 5.001 a euro 26.000) e senza tener conto della fase istruttoria.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) annulla l'ordinanza ingiunzione n. n. 01-002815971 e per l'effetto dichiara che nulla è dovuto all in relazione alla medesima;
CP_1
6 b) condanna l alla refusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente CP_1 che liquida in euro 1887,90, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione
Così deciso in Benevento, 12/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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