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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/01/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14083/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale di udienza del 21.01.2025; visto l'art. 429 c.p.c.;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
tra
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti G. Sozzi, A. Bellini e L. Parte_1
Dolazza;
e
“ , in persona del legale rappresentante pro-tempore, contumace;
CP_1
e
“ , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.12.2024 il ha convenuto in giudizio Pt_1 le società indicate in epigrafe formulando le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare l'obbligo in capo alla società convenuta di versare al
[...] tutte le quote del TFR relative al 2022 mai versate per Controparte_3 la posizione del ricorrente e, conseguentemente, 2) condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare al
€ 1.502,30, quali quote di TFR mai versate;
3) Controparte_3
1 con rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo;
con liquidazione delle spese secondo i parametri di cui al DM 55/2014, con riserva di quantificare le ulteriori spese maturate nel corso della causa, con sentenza esecutiva. con vittoria di spese”.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso, nessuno si è costituito per le resistenti e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
La domanda proposta dal ricorrente è fondata e merita di essere accolta.
Dalla documentazione prodotta si evince che il ricorrente è stato dipendente della società dal 29 dicembre 2015 al 31 CP_1
dicembre 2022, data delle dimissioni;
che il ricorrente ha aderito nel mese di agosto 2017 al Fondo di previdenza complementare Generali, delegando così la società datrice di lavoro a versare la quota annuale del tfr in favore del Fondo secondo i termini stabiliti dagli organi del Fondo stesso (doc. 2 del fascicolo dell'istante); che la non ha CP_1 ottemperato all'obbligo di versamento del Tfr accantonato al Fondo er tutto l'anno 2022 ( cfr. in particolare documentazione inviata CP_3
nel mese di settembre 2024 dal Fondo Generali attestante gli importi versati in favore del Fondo sub doc. 3).
Il nostro sistema pensionistico è articolato in due grandi settori: la previdenza obbligatoria, avente carattere generale e necessario e la previdenza integrativa o complementare, la quale ha carattere privatistico ed è volta a garantire al lavoratore per il futuro un sostegno economico aggiuntivo rispetto a quello garantito dalla previdenza obbligatoria. Tale reddito integrativo si realizza mediante l'adesione libera e volontaria del lavoratore alle forme pensionistiche complementari, nonché mediante il versamento, da parte del datore di lavoro, della quota di retribuzione accantonata al fondo pensione cui il lavoratore aderisce.
Sebbene il D.Lgs. 252/2005 fornisca una regolamentazione dettagliata dei cd. “fondi pensione”, nulla dice circa la titolarità dell'interesse e della legittimazione ad agire per la tutela del credito di cui è destinataria la previdenza complementare.
A fronte di una omissione contributiva compiuta dal datore di lavoro, nel lavoratore sorge un interesse ad agire volto a salvaguardare la regolarità
2 della propria posizione previdenziale e la correttezza dell'accantonamento delle quote di tfr. Tale interesse è intimamente connesso con la legittimazione ad agire, riconosciuta al lavoratore al fine, oltre che di soddisfare il proprio interesse alla regolarità della posizione contributiva, anche di evitare di incorrere in decadenze e/o prescrizioni per il decorso dei termini previsti dalla legge ( cfr.Tribunale di Taranto,
Sezione Lavoro, sentenza n. 3678/2015; Tribunale di Roma, Sezione
Lavoro, sentenza n. 10489/2016).
Con l'adesione del lavoratore al Fondo, sorge tra il datore di lavoro, il lavoratore ed il Fondo stesso un peculiare rapporto trilaterale, per cui il lavoratore è legittimato ad agire in giudizio solamente per chiedere una condanna a favore di terzo (il Fondo di Previdenza Complementare), che dovrà dunque necessariamente essere parte del giudizio.
Sul punto, la giurisprudenza di merito ha in più occasioni ribadito come la presenza dei Fondi di Previdenza Complementare nel giudizio instaurato dal lavoratore contro il proprio datore di lavoro responsabile di omissione contributiva sia necessaria ed indefettibile, poiché la condanna al versamento delle quote di tfr trattenute in busta paga e non versate dispiega effetti immediati e diretti in favore del Fondo di
Previdenza, in quanto “l'obbligo del versamento del contributo a carico del datore di lavoro non si pone nei confronti del lavoratore bensì nei confronti del Fondo, che è poi onerato della erogazione della relativa prestazione” (in tal senso, Sezioni Unite Corte di Cassazione, sentenza n. 6349/2015).
La fattispecie che si realizza va inquadrata “nella figura civilistica della delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c. per le somme che il datore di lavoro dovrebbe versare a titolo di tfr al lavoratore e che invece trattiene per poi versarle al Fondo di previdenza complementare: il lavoratore delega il datore di lavoro ad eseguire un pagamento in favore del Fondo utilizzando come provvista quanto maturato dal lavoratore a titolo di Tfr.
Pertanto il Fondo quale delegatario è certamente legittimato ad agire nei confronti del datore di lavoro per ottenere la corresponsione delle somme trattenute, ma altresì non può escludersi che, in caso di inerzia del Fondo nel recupero delle somme stesse, si possa attivare direttamente il
3 lavoratore per far valere il proprio diritto al pagamento delle quote di TFR non versate” ( cfr. Tribunale di Taranto, sezione Lavoro, sentenza n.
3678/2015).
Pertanto, l'omesso versamento dei contributi dovuti a titolo di TFR costituisce un inadempimento contrattuale che comporta il sorgere dell'obbligo, in capo al datore di lavoro, di provvedere al versamento dei contributi dovuti, per conto dei lavoratori, all' Controparte_4
.
[...]
Per tali ragioni la la quale non costituendosi in giudizio non CP_1
ha fornito alcuna prova dei versamenti, va condannata alla corresponsione , in favore della delle quote relative Controparte_2 al 2022 per l'importo complessivo di Euro 1.502,30, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Le spese di lite tra il ricorrente e la liquidate come in dispositivo, CP_1 seguono la soccombenza di parte resistente.
Nulla per le spese di lite tra il ricorrente e la mera Controparte_2 beneficiaria della statuizione giudiziale di condanna.
P.Q.M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , con ricorso depositato il 2.12.2024, nei Parte_2 confronti della “ ” e della “ , così CP_1 Controparte_2 provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la al versamento CP_1 in favore del delle quote del tfr relative all'anno Controparte_5
2022 per un importo complessivo di Euro 1.502,30, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) condanna, altresì, la al pagamento, in favore del ricorrente, delle CP_1 spese di lite, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15%;
3) nulla per le spese di lite tra il ricorrente e la Controparte_2
Milano, 21.01.2025
4 Il Giudice
( Luigi Pazienza)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale di udienza del 21.01.2025; visto l'art. 429 c.p.c.;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
tra
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti G. Sozzi, A. Bellini e L. Parte_1
Dolazza;
e
“ , in persona del legale rappresentante pro-tempore, contumace;
CP_1
e
“ , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.12.2024 il ha convenuto in giudizio Pt_1 le società indicate in epigrafe formulando le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare l'obbligo in capo alla società convenuta di versare al
[...] tutte le quote del TFR relative al 2022 mai versate per Controparte_3 la posizione del ricorrente e, conseguentemente, 2) condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare al
€ 1.502,30, quali quote di TFR mai versate;
3) Controparte_3
1 con rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo;
con liquidazione delle spese secondo i parametri di cui al DM 55/2014, con riserva di quantificare le ulteriori spese maturate nel corso della causa, con sentenza esecutiva. con vittoria di spese”.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso, nessuno si è costituito per le resistenti e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
La domanda proposta dal ricorrente è fondata e merita di essere accolta.
Dalla documentazione prodotta si evince che il ricorrente è stato dipendente della società dal 29 dicembre 2015 al 31 CP_1
dicembre 2022, data delle dimissioni;
che il ricorrente ha aderito nel mese di agosto 2017 al Fondo di previdenza complementare Generali, delegando così la società datrice di lavoro a versare la quota annuale del tfr in favore del Fondo secondo i termini stabiliti dagli organi del Fondo stesso (doc. 2 del fascicolo dell'istante); che la non ha CP_1 ottemperato all'obbligo di versamento del Tfr accantonato al Fondo er tutto l'anno 2022 ( cfr. in particolare documentazione inviata CP_3
nel mese di settembre 2024 dal Fondo Generali attestante gli importi versati in favore del Fondo sub doc. 3).
Il nostro sistema pensionistico è articolato in due grandi settori: la previdenza obbligatoria, avente carattere generale e necessario e la previdenza integrativa o complementare, la quale ha carattere privatistico ed è volta a garantire al lavoratore per il futuro un sostegno economico aggiuntivo rispetto a quello garantito dalla previdenza obbligatoria. Tale reddito integrativo si realizza mediante l'adesione libera e volontaria del lavoratore alle forme pensionistiche complementari, nonché mediante il versamento, da parte del datore di lavoro, della quota di retribuzione accantonata al fondo pensione cui il lavoratore aderisce.
Sebbene il D.Lgs. 252/2005 fornisca una regolamentazione dettagliata dei cd. “fondi pensione”, nulla dice circa la titolarità dell'interesse e della legittimazione ad agire per la tutela del credito di cui è destinataria la previdenza complementare.
A fronte di una omissione contributiva compiuta dal datore di lavoro, nel lavoratore sorge un interesse ad agire volto a salvaguardare la regolarità
2 della propria posizione previdenziale e la correttezza dell'accantonamento delle quote di tfr. Tale interesse è intimamente connesso con la legittimazione ad agire, riconosciuta al lavoratore al fine, oltre che di soddisfare il proprio interesse alla regolarità della posizione contributiva, anche di evitare di incorrere in decadenze e/o prescrizioni per il decorso dei termini previsti dalla legge ( cfr.Tribunale di Taranto,
Sezione Lavoro, sentenza n. 3678/2015; Tribunale di Roma, Sezione
Lavoro, sentenza n. 10489/2016).
Con l'adesione del lavoratore al Fondo, sorge tra il datore di lavoro, il lavoratore ed il Fondo stesso un peculiare rapporto trilaterale, per cui il lavoratore è legittimato ad agire in giudizio solamente per chiedere una condanna a favore di terzo (il Fondo di Previdenza Complementare), che dovrà dunque necessariamente essere parte del giudizio.
Sul punto, la giurisprudenza di merito ha in più occasioni ribadito come la presenza dei Fondi di Previdenza Complementare nel giudizio instaurato dal lavoratore contro il proprio datore di lavoro responsabile di omissione contributiva sia necessaria ed indefettibile, poiché la condanna al versamento delle quote di tfr trattenute in busta paga e non versate dispiega effetti immediati e diretti in favore del Fondo di
Previdenza, in quanto “l'obbligo del versamento del contributo a carico del datore di lavoro non si pone nei confronti del lavoratore bensì nei confronti del Fondo, che è poi onerato della erogazione della relativa prestazione” (in tal senso, Sezioni Unite Corte di Cassazione, sentenza n. 6349/2015).
La fattispecie che si realizza va inquadrata “nella figura civilistica della delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c. per le somme che il datore di lavoro dovrebbe versare a titolo di tfr al lavoratore e che invece trattiene per poi versarle al Fondo di previdenza complementare: il lavoratore delega il datore di lavoro ad eseguire un pagamento in favore del Fondo utilizzando come provvista quanto maturato dal lavoratore a titolo di Tfr.
Pertanto il Fondo quale delegatario è certamente legittimato ad agire nei confronti del datore di lavoro per ottenere la corresponsione delle somme trattenute, ma altresì non può escludersi che, in caso di inerzia del Fondo nel recupero delle somme stesse, si possa attivare direttamente il
3 lavoratore per far valere il proprio diritto al pagamento delle quote di TFR non versate” ( cfr. Tribunale di Taranto, sezione Lavoro, sentenza n.
3678/2015).
Pertanto, l'omesso versamento dei contributi dovuti a titolo di TFR costituisce un inadempimento contrattuale che comporta il sorgere dell'obbligo, in capo al datore di lavoro, di provvedere al versamento dei contributi dovuti, per conto dei lavoratori, all' Controparte_4
.
[...]
Per tali ragioni la la quale non costituendosi in giudizio non CP_1
ha fornito alcuna prova dei versamenti, va condannata alla corresponsione , in favore della delle quote relative Controparte_2 al 2022 per l'importo complessivo di Euro 1.502,30, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Le spese di lite tra il ricorrente e la liquidate come in dispositivo, CP_1 seguono la soccombenza di parte resistente.
Nulla per le spese di lite tra il ricorrente e la mera Controparte_2 beneficiaria della statuizione giudiziale di condanna.
P.Q.M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , con ricorso depositato il 2.12.2024, nei Parte_2 confronti della “ ” e della “ , così CP_1 Controparte_2 provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la al versamento CP_1 in favore del delle quote del tfr relative all'anno Controparte_5
2022 per un importo complessivo di Euro 1.502,30, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) condanna, altresì, la al pagamento, in favore del ricorrente, delle CP_1 spese di lite, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15%;
3) nulla per le spese di lite tra il ricorrente e la Controparte_2
Milano, 21.01.2025
4 Il Giudice
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