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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 24/02/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1355/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Cristina Russo Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. V.G. sopra indicato, avente ad oggetto: separazione consensuale;
promossa da
C.F.: ), nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. BARBERA
SALVATORE;
e da
(C.F.: ), nata a [...] il [...] ed Parte_2 C.F._2
ivi residente in [...], rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. BARBERA
SALVATORE ;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 25.11.2024 ha espresso parere favorevole.
*
Rimessa al Collegio per la decisione, a seguito del deposito di note scritte conclusive congiunte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. entro il termine perentorio del 30.10.2024, con le quali le parti hanno dato atto di non intendere proseguire il presente giudizio e hanno chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 26.06.2024, i coniugi e , Parte_1 Parte_2
premesso di avere contratto matrimonio concordatario in Leonforte in data 08.08.1994, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Leonforte, Atto N. 47 parte 2 serie A - anno 1994 e che dall'unione coniugale sono nati due figli, (nato il [...] Per_1
in LEONFORTE) e (nata il [...] in [...]), hanno chiesto la pronuncia di Per_2
separazione personale in ragione del venir meno dell'affectio coniugalis e della sopravvenuta situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza e della comunione matrimoniale;
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle seguenti condizioni:
“I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di stabilire la loro residenza ove meglio credano, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio.
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti i coniugi convengono di sciogliere la comunione legale dei beni tra loro esistente e di effettuare le seguenti attribuzioni.
l'abitazione sita in Leonforte in Via Francia è in comproprietà al 50% dei coniugi Parte_3
è assegnata è assegnata con tutti gli arredi alla IG.ra . Per quanto riguarda i beni personali Parte_2
del IG. ed in particolare il vestiario, libri, cd, sarà concordata con la IG.ra una Pt_1 Parte_2
data entro e non oltre il 30/08/2024 per il ritiro degli stessi.
Atteso che la IG.ra è disoccupata nonché casalinga in quanto si è sempre occupata dalla Parte_2
famiglia e della crescita dei figli oggi maggiorenni, il IG. si impegna a conferire la somma di Pt_1
€.200,00 mensili in favore della sig.ra e titolo di mantenimento. Invece i figli sono entrambi Parte_2
maggiorenni e autosufficienti economicamente. Il IG. inoltre si impegna entro e non oltre 2 Pt_1
anni dalla separazione a donare le proprietà ai propri figli e . Per_2 Per_1
Relativamente al rapporto che i figli, entrambi i genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo che gli stessi, tutelando entrambi la figura dell'altro coniuge, evitando, cioè, di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della prole”.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., sono state depositate note scritte, con le quali le parti hanno concordemente dato atto di non intendere proseguire il presente giudizio, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Tanto premesso, il Collegio non può che prendere atto dell'abbandono della domanda giudiziale di separazione, dichiarando conseguentemente cessata la materia del contendere.
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
pagina 2 di 3 ***
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del 30/01/2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente del Collegio
dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Cristina Russo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Cristina Russo Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. V.G. sopra indicato, avente ad oggetto: separazione consensuale;
promossa da
C.F.: ), nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. BARBERA
SALVATORE;
e da
(C.F.: ), nata a [...] il [...] ed Parte_2 C.F._2
ivi residente in [...], rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. BARBERA
SALVATORE ;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 25.11.2024 ha espresso parere favorevole.
*
Rimessa al Collegio per la decisione, a seguito del deposito di note scritte conclusive congiunte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. entro il termine perentorio del 30.10.2024, con le quali le parti hanno dato atto di non intendere proseguire il presente giudizio e hanno chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 26.06.2024, i coniugi e , Parte_1 Parte_2
premesso di avere contratto matrimonio concordatario in Leonforte in data 08.08.1994, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Leonforte, Atto N. 47 parte 2 serie A - anno 1994 e che dall'unione coniugale sono nati due figli, (nato il [...] Per_1
in LEONFORTE) e (nata il [...] in [...]), hanno chiesto la pronuncia di Per_2
separazione personale in ragione del venir meno dell'affectio coniugalis e della sopravvenuta situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza e della comunione matrimoniale;
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle seguenti condizioni:
“I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di stabilire la loro residenza ove meglio credano, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio.
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti i coniugi convengono di sciogliere la comunione legale dei beni tra loro esistente e di effettuare le seguenti attribuzioni.
l'abitazione sita in Leonforte in Via Francia è in comproprietà al 50% dei coniugi Parte_3
è assegnata è assegnata con tutti gli arredi alla IG.ra . Per quanto riguarda i beni personali Parte_2
del IG. ed in particolare il vestiario, libri, cd, sarà concordata con la IG.ra una Pt_1 Parte_2
data entro e non oltre il 30/08/2024 per il ritiro degli stessi.
Atteso che la IG.ra è disoccupata nonché casalinga in quanto si è sempre occupata dalla Parte_2
famiglia e della crescita dei figli oggi maggiorenni, il IG. si impegna a conferire la somma di Pt_1
€.200,00 mensili in favore della sig.ra e titolo di mantenimento. Invece i figli sono entrambi Parte_2
maggiorenni e autosufficienti economicamente. Il IG. inoltre si impegna entro e non oltre 2 Pt_1
anni dalla separazione a donare le proprietà ai propri figli e . Per_2 Per_1
Relativamente al rapporto che i figli, entrambi i genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo che gli stessi, tutelando entrambi la figura dell'altro coniuge, evitando, cioè, di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della prole”.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., sono state depositate note scritte, con le quali le parti hanno concordemente dato atto di non intendere proseguire il presente giudizio, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Tanto premesso, il Collegio non può che prendere atto dell'abbandono della domanda giudiziale di separazione, dichiarando conseguentemente cessata la materia del contendere.
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
pagina 2 di 3 ***
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del 30/01/2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente del Collegio
dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Cristina Russo
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