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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 15/12/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5826/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RE IA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica delle condizioni di separazione, iscritto al n. r.g. 5826/2025, promosso ex art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso congiunto, da , con il patrocinio Parte_1 Parte_2 dell'Avv. Federica Iemmi del Foro di Reggio Emilia, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Poviglio (RE), via Roma n. 22/2; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO RE IA (INTERVENTORE EX LEGE)
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso chiedendo di:
“OMOLOGARE le seguenti nuove condizioni in modifica delle condizioni indicate nel decreto di omologazione del Tribunale di Reggio Emilia n. cronol. 974/2019 del 22/02/2019 nel procedimento rubricato al numero 6250/2018 R.G.:
1) Nessun assegno a carico di a titolo di contributo per il mantenimento ordinario e Parte_1
Per_ straordinario della figlia , già maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
2) Nessun assegno a carico del Sig. a titolo di contributo al mantenimento della moglie, Parte_1 economicamente autosufficiente”.
pagina 1 di 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 01/12/2025, Parte_1 Pt_2
hanno chiesto una modifica delle condizioni di separazione consensuale omologate con decreto
[...] di questo Tribunale n. cronol. 974/2019 del 22/02/2019, concludendo come da conclusioni in epigrafe trascritte, rappresentando che entrambi i loro figli maggiorenni, e Persona_2 Persona_3 sono economicamente autosufficienti;
che, in particolare, il figlio era già economicamente Per_2
Per_ autosufficiente all'epoca della separazione dei genitori, mentre la figlia ha trovato una stabile occupazione lavorativa e già da tempo ha lasciato la casa familiare.
Il Pubblico Ministero, al quale con comunicazione ricevuta in data 02/12/2025 è stata richiesta la formulazione di parere entro 10 giorni, non ha espresso il parere entro il termine assegnato.
Ciò posto, ritiene il Collegio che le condizioni concordate possano essere omologate, essendo pacifico che entrambi i figli maggiorenni siano economicamente autosufficienti.
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., a modifica delle condizioni di separazione consensuale omologate con decreto di questo Tribunale n. cronol. 974/2019 del 22/02/2019,
OMOLOGA le condizioni in epigrafe trascritte di cui al ricorso congiunto depositato dalle parti in data 01/12/2025.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia in data
15 dicembre 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Damiano Dazzi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RE IA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica delle condizioni di separazione, iscritto al n. r.g. 5826/2025, promosso ex art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso congiunto, da , con il patrocinio Parte_1 Parte_2 dell'Avv. Federica Iemmi del Foro di Reggio Emilia, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Poviglio (RE), via Roma n. 22/2; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO RE IA (INTERVENTORE EX LEGE)
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso chiedendo di:
“OMOLOGARE le seguenti nuove condizioni in modifica delle condizioni indicate nel decreto di omologazione del Tribunale di Reggio Emilia n. cronol. 974/2019 del 22/02/2019 nel procedimento rubricato al numero 6250/2018 R.G.:
1) Nessun assegno a carico di a titolo di contributo per il mantenimento ordinario e Parte_1
Per_ straordinario della figlia , già maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
2) Nessun assegno a carico del Sig. a titolo di contributo al mantenimento della moglie, Parte_1 economicamente autosufficiente”.
pagina 1 di 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 01/12/2025, Parte_1 Pt_2
hanno chiesto una modifica delle condizioni di separazione consensuale omologate con decreto
[...] di questo Tribunale n. cronol. 974/2019 del 22/02/2019, concludendo come da conclusioni in epigrafe trascritte, rappresentando che entrambi i loro figli maggiorenni, e Persona_2 Persona_3 sono economicamente autosufficienti;
che, in particolare, il figlio era già economicamente Per_2
Per_ autosufficiente all'epoca della separazione dei genitori, mentre la figlia ha trovato una stabile occupazione lavorativa e già da tempo ha lasciato la casa familiare.
Il Pubblico Ministero, al quale con comunicazione ricevuta in data 02/12/2025 è stata richiesta la formulazione di parere entro 10 giorni, non ha espresso il parere entro il termine assegnato.
Ciò posto, ritiene il Collegio che le condizioni concordate possano essere omologate, essendo pacifico che entrambi i figli maggiorenni siano economicamente autosufficienti.
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., a modifica delle condizioni di separazione consensuale omologate con decreto di questo Tribunale n. cronol. 974/2019 del 22/02/2019,
OMOLOGA le condizioni in epigrafe trascritte di cui al ricorso congiunto depositato dalle parti in data 01/12/2025.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia in data
15 dicembre 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Damiano Dazzi
pagina 2 di 2