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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 04/11/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
n. 2030/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2030/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEMPERA Parte_1 C.F._1 FRANCESCA SUSANNA ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARINO DAVID MARIA Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attrice
- accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti e l'operatività della polizza relativa alla copertura assicurativa per incendio in favore della Sig.ra Parte_1
- accertare e dichiarare che i danni patiti, dalla Sig.ra ammontano ad € 117.247,44; Parte_1
- condannare: l'odierna convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 117.247,44 o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale patito, oltre a quello patiendo, sino alla corresponsione del totale risarcimento oltre interessi al saggio legale dal dì della domanda sino al dì del saldo effettivo;
- con risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. In ogni caso
- Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.
Per la convenuta
- accertare che il danno indennizzabile in favore della sig.ra in conseguenza dell'incendio per Parte_1 cui è causa è pari ad € 62.698,22;
- contenere l'indennizzo nei limiti previsti dalla polizza a titolo di massimale per Fabbricato e per Contenuto e determinare l'indennizzo al netto della franchigia prevista a carico dell'assicurata per Euro 500,00;
- rigettare la domanda ex art 96 c.p.c. da questa proposta in quanto infondata in fatto e in diritto e sfornita di prova ovvero, in subordine, quantificare il relativo danno tenendo in considerazione i costi che la sig.ra avrebbe comunque dovuto sostenere, anche in caso di pronta liquidazione del Parte_1 sinistro, e comunque sino alla data di effettiva liquidazione.
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la propria Parte_1 assicurazione, per ottenere l'indennizzo che le spettava per i danni subiti dal Controparte_1 proprio appartamento sito in via Guanella n. 41 a Villa Guardia, a seguito dell'incendio sviluppatosi il
28/10/2023 nell'appartamento posto al piano superiore, che aveva costretto i Vigili del fuoco, intervenuti per spegnere le fiamme, all'utilizzo di un ingente quantitativo d'acqua, poi defluita in basso e che ristagnando, aveva causato muffe, umidità e ristagni nella propria abitazione.
Deduceva inoltre che l'ing , incaricato dai proprietari delle unità immobiliari della stima dei Pt_2 danni, aveva quantificato il costo a suo carico in € 6.982,31 poi lievitati a € 8.083,99 in quanto la società proprietaria del piano superiore si era resa irreperibile.
In seguito, con due delibere del 29/3/2024, il aveva dichiarato l'inagibilità del Controparte_2 suo appartamento, ordinandole di procedere alla realizzazione di tutte le opere necessarie per la messa in sicurezza dell'immobile. Nonostante ciò l'assicurazione non le aveva versato nulla per i costi che avrebbe dovuto sostenere, quantificati in € 112.057,50 che si erano aggravati per l'inerzia della convenuta
Si costituiva tardivamente e precisava che la polizza azionata da Controparte_1 Parte_1 prevedeva come massimale € 76.160,00 per il Fabbricato ed € 22.848,00 per il Contenuto;
aggiungeva che il proprio perito aveva quantificato il danno in € 62.698,22 Iva inclusa, ma erano sorte contestazioni con l'assicurata, per cui chiedeva di accertare che il danno subito dall'attrice, in conseguenza dell'incendio, era di € 62.698,22, di rigettare sua domanda di mala gestio ovvero, in subordine, di quantificare il danno tenendo in considerazione i costi che avrebbe comunque Parte_1 dovuto sostenere, anche in caso di pronta liquidazione del sinistro.
Con ordinanza ex art 186 ter cpc del 20/11/2024, la convenuta veniva condannata al pagamento di €
55.069,86 oltre interessi e spese.
Disposta la CTU, all'udienza del 29/10/2025 le parti discutevano la causa.
La polizza azionata da prevede come massimale dell'indennizzo, la somma di € 76.160,00 per Parte_1 il Fabbricato e di € 22.848,00 per il Contenuto.
Il CTU ha calcolato il danno al Fabbricato in € 63.741,96.
Tale valutazione non stata contestata dalle parti, per cui dev'essere confermata.
Il CTU ha calcolato i danni al Contenuto in € 23.210,00 per cui li ha limitati al massimale previsto di €
22.848,00
La sua valutazione è stata contestata dalla convenuta per l'impossibilità di rilevare direttamente tali danni per l'abitazione di (arredamento, mobilio, apparecchiature elettriche ed elettroniche, Parte_1 beni ad uso domestico e personale), stante il loro collocamento in un deposito esterno e/o parziale pagina 2 di 5 smaltimento in discariche e per la mancanza di documentazione d'acquisto (fatture, ordini, DDT), relativa alla sostituzione degli arredi danneggiati (cucina, armadio camera, soggiorno, divani, varie) e all'eventuale smaltimento di questi ultimi.
Ciò premesso, il punto 3.2 del capitolo “Operatività dell'assicurazione” stabilisce:
“Valore dei beni assicurati
Nei limiti di indennizzo e con applicazione delle franchigie indicate nel successivo punto 3.3 nonché con ulteriori limiti di operatività di cui al successivo punto 3.4, l'assicurazione è prestata:
1. per il fabbricato al valore a nuovo;
2. per il contenuto al valore a nuovo con il massimo del doppio del valore allo stato
d'uso”
Il CTU in base ai preventivi, ha preso in considerazione:
• la fornitura di un armadio per la camera da letto di € 4.800,00 i.v.a. esclusa;
• la fornitura dei mobili da cucina, compresi gli elettrodomestici, di € 12.300,00 i.v.a. esclusa
• montaggio di armadio e cucina per € 1.500,00;
• nuovo divano, mobile soggiorno e tv € 2.500,00 i.v.a. esclusa.
Dalle fotografie dell'appartamento danneggiato dal fuoco e soprattutto, dall'acqua utilizzata per spegnere l'incendio, è facilmente desumibile che i mobili e gli elettrodomestici presenti nell'abitazione di non possano essersi conservati in buono stato, per cui è del tutto logico che debbano essere Parte_1 sostituiti con degli altri, nuovi, come previsto in polizza.
Il valore dei preventivi di mobili ed elettrodomestici, non particolarmente elevati, consente di ritenere rispettato il limite del doppio del valore di quelli presenti nell'abitazione all'epoca del sinistro, corrispondente a € 11.424,00 considerato che niente può essersi salvato dall'acqua, che ha danneggiato perfino i pavimenti in gres, materiale ben più resistente all'acqua di mobili e apparecchi elettrici.
La valutazione del CTU dev'essere pertanto confermata.
Il CTU ha quantificato in € 11.066,14 (€ 12.832,75 con i.v.a.) la spesa per lo sgombero del fabbricato, riconoscendo il minore importo di € 7.616,00 (10% della somma assicurata) e in € € 4.650,00 (€
5.673,00 con i.v.a) la spesa per lo sgombero del contenuto, riconoscendo il minore importo di €
2.848,00 (10% della somma assicurata).
La convenuta ha contestato il conteggio del CTU per la spesa relativa al trasloco e il servizio di custodia dei beni presso depositi, per complessivi € 9.287,00 (voci 1, 3 e 11), in quanto l'art.
2.1. lett.
b) della Polizza copre solo le spese di "sgombero", cioè le spese per "il trasporto alla più vicina discarica dei residui del sinistro" e, quindi, il trasporto di cose rese ormai inservibili, divenute rifiuti, alla discarica per il relativo smaltimento.
Di conseguenza, la voce 11 di € 3.619,00 i.v.a esclusa, dev'essere eliminata dal conteggio per lo pagina 3 di 5 sgombero del fabbricato, che si riduce a € 7.447,00 oltre iva, per cui dev'essere confermato l'importo di complessivi € 7.616,00 riconosciuto dal CTU.
Le voci 1 e 3 di complessivi € 5.307,00 iva compresa. devono essere eliminate dal conteggio per lo sgombero del contenuto, che si riduce a € 366,00 (voce 2).
A infine, non spetta neppure l'indennizzo per il ripristino delle parti comuni, previsto dall'art Parte_1
5.1 della polizza solo in caso di responsabilità civile dell'assicurato, non essendo a lei imputabile l'incendio che aveva distrutto il tetto dell'edificio e quindi, anche il danno provocato alle altre strutture comuni dall'acqua utilizzata per domare le fiamme.
Non le spetta neppure l'indennizzo per i danni conseguenti al ritardato pagamento dell'indennizzo, riferiti alla locazione di un'altra abitazione e allo stoccaggio dei mobili, non previsti dalla polizza.
In conclusione, in base alla polizza, la somma indennizzabile è di € 63.741,96 (fabbricato) + 22.848,00
(contenuto) + 7.616,00 (demolizione e sgombero riferito al fabbricato) + 366,00 (sgombero riferito al contenuto) per complessivi € 94.571,96 da cui dev'essere detratta la franchigia di € 500,00 per cui si riduce a € 94.071,96.
Come già anticipato, con l'atto di citazione ha lamentato che il ritardo nella liquidazione Parte_1 dell'indennizzo aveva determinato un aggravamento della situazione, per cui ha chiesto la condanna dell'assicurazione a ogni danno, sino all'integrale risarcimento, tenuto conto della sua condotta omissiva.
Pertanto, stante il ritardato pagamento dell'indennizzo, a spetta comunque “l'automatica Parte_1 rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che assuma rilievo
l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore” (Cass. 7216/2025).
Il 3/1/2025 la convenuta ha versato la complessiva somma di € 62.915,16 a seguito dell'ordinanza ex art 186 ter cpc, con cui è stata condannata al pagamento della somma capitale di € 55.069,86 oltre interessi e spese legali.
La somma versata non corrisponde al totale dell'importo totale dovuto e la convenuta non ha indicato a quale voce di debito imputarla e in quale misura.
Nelle note conclusive, ha dato atto dell'avvenuto pagamento di € 55.069,86 che ha poi Parte_1 detratto dai diversi tipi di danno subiti, per cui il residuo dev'essere riferito alle spese legali, oggetto dell'ordinanza ex art 186 ter cpc.
Di conseguenza, dall'importo dovuto a fino al 31/12/2025, di € 103.205,35 rivalutazione e Parte_1 interessi compresi, dev'essere detratta la somma di € 55.069,86 versata dalla convenuta, per cui si riduce a € 48.135,49.
La convenuta dev'essere pertanto condannata al pagamento di tale importo con rivalutazione monetaria e interessi legale dal gennaio 2025 al saldo pagina 4 di 5 Le spese di giudizio liquidate dispositivo (tabella 2, V scaglione, valore medio, senza l'aumento ex art
4 co 8 dm 55/2914, in quanto non sono state riconosciute tutte le voci di danno richieste), comprensive di quelle liquidate con l'ordinanza ex art 186 ter cpc, seguono la soccombenza della convenuta, a cui carico esclusivo dev'essere posto, in via definitiva, il compenso già liquidato al CTU, quello del CTP dell'attrice (€ 659,78) e le spese legali della mediazione (tabella 25, IV scaglione)
Dev'essere invece respinta la domanda dell'attrice di condanna della convenuta ex art 96 cpc, perché non tutte le contestazioni di sono risultate infondate. CP_1
PQM
1. condanna al pagamento di € 48.135,49 con rivalutazione monetaria e Controparte_1 interessi legali dal gennaio 2025 al saldo,
2. condanna al pagamento: Controparte_1
• delle spese della mediazione, liquidate in € 2.410,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa;
• delle spese di giudizio, liquidate in € 786,00 per spese ed € 14.103,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa,
• di quanto anticipato dall'attrice al CTU;
• di € 659,78 per quanto versato dall'attrice al suo CTP.
Como, 3/11/2025
Il giudice
(GI UC RT)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2030/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEMPERA Parte_1 C.F._1 FRANCESCA SUSANNA ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARINO DAVID MARIA Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attrice
- accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti e l'operatività della polizza relativa alla copertura assicurativa per incendio in favore della Sig.ra Parte_1
- accertare e dichiarare che i danni patiti, dalla Sig.ra ammontano ad € 117.247,44; Parte_1
- condannare: l'odierna convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 117.247,44 o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale patito, oltre a quello patiendo, sino alla corresponsione del totale risarcimento oltre interessi al saggio legale dal dì della domanda sino al dì del saldo effettivo;
- con risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. In ogni caso
- Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.
Per la convenuta
- accertare che il danno indennizzabile in favore della sig.ra in conseguenza dell'incendio per Parte_1 cui è causa è pari ad € 62.698,22;
- contenere l'indennizzo nei limiti previsti dalla polizza a titolo di massimale per Fabbricato e per Contenuto e determinare l'indennizzo al netto della franchigia prevista a carico dell'assicurata per Euro 500,00;
- rigettare la domanda ex art 96 c.p.c. da questa proposta in quanto infondata in fatto e in diritto e sfornita di prova ovvero, in subordine, quantificare il relativo danno tenendo in considerazione i costi che la sig.ra avrebbe comunque dovuto sostenere, anche in caso di pronta liquidazione del Parte_1 sinistro, e comunque sino alla data di effettiva liquidazione.
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la propria Parte_1 assicurazione, per ottenere l'indennizzo che le spettava per i danni subiti dal Controparte_1 proprio appartamento sito in via Guanella n. 41 a Villa Guardia, a seguito dell'incendio sviluppatosi il
28/10/2023 nell'appartamento posto al piano superiore, che aveva costretto i Vigili del fuoco, intervenuti per spegnere le fiamme, all'utilizzo di un ingente quantitativo d'acqua, poi defluita in basso e che ristagnando, aveva causato muffe, umidità e ristagni nella propria abitazione.
Deduceva inoltre che l'ing , incaricato dai proprietari delle unità immobiliari della stima dei Pt_2 danni, aveva quantificato il costo a suo carico in € 6.982,31 poi lievitati a € 8.083,99 in quanto la società proprietaria del piano superiore si era resa irreperibile.
In seguito, con due delibere del 29/3/2024, il aveva dichiarato l'inagibilità del Controparte_2 suo appartamento, ordinandole di procedere alla realizzazione di tutte le opere necessarie per la messa in sicurezza dell'immobile. Nonostante ciò l'assicurazione non le aveva versato nulla per i costi che avrebbe dovuto sostenere, quantificati in € 112.057,50 che si erano aggravati per l'inerzia della convenuta
Si costituiva tardivamente e precisava che la polizza azionata da Controparte_1 Parte_1 prevedeva come massimale € 76.160,00 per il Fabbricato ed € 22.848,00 per il Contenuto;
aggiungeva che il proprio perito aveva quantificato il danno in € 62.698,22 Iva inclusa, ma erano sorte contestazioni con l'assicurata, per cui chiedeva di accertare che il danno subito dall'attrice, in conseguenza dell'incendio, era di € 62.698,22, di rigettare sua domanda di mala gestio ovvero, in subordine, di quantificare il danno tenendo in considerazione i costi che avrebbe comunque Parte_1 dovuto sostenere, anche in caso di pronta liquidazione del sinistro.
Con ordinanza ex art 186 ter cpc del 20/11/2024, la convenuta veniva condannata al pagamento di €
55.069,86 oltre interessi e spese.
Disposta la CTU, all'udienza del 29/10/2025 le parti discutevano la causa.
La polizza azionata da prevede come massimale dell'indennizzo, la somma di € 76.160,00 per Parte_1 il Fabbricato e di € 22.848,00 per il Contenuto.
Il CTU ha calcolato il danno al Fabbricato in € 63.741,96.
Tale valutazione non stata contestata dalle parti, per cui dev'essere confermata.
Il CTU ha calcolato i danni al Contenuto in € 23.210,00 per cui li ha limitati al massimale previsto di €
22.848,00
La sua valutazione è stata contestata dalla convenuta per l'impossibilità di rilevare direttamente tali danni per l'abitazione di (arredamento, mobilio, apparecchiature elettriche ed elettroniche, Parte_1 beni ad uso domestico e personale), stante il loro collocamento in un deposito esterno e/o parziale pagina 2 di 5 smaltimento in discariche e per la mancanza di documentazione d'acquisto (fatture, ordini, DDT), relativa alla sostituzione degli arredi danneggiati (cucina, armadio camera, soggiorno, divani, varie) e all'eventuale smaltimento di questi ultimi.
Ciò premesso, il punto 3.2 del capitolo “Operatività dell'assicurazione” stabilisce:
“Valore dei beni assicurati
Nei limiti di indennizzo e con applicazione delle franchigie indicate nel successivo punto 3.3 nonché con ulteriori limiti di operatività di cui al successivo punto 3.4, l'assicurazione è prestata:
1. per il fabbricato al valore a nuovo;
2. per il contenuto al valore a nuovo con il massimo del doppio del valore allo stato
d'uso”
Il CTU in base ai preventivi, ha preso in considerazione:
• la fornitura di un armadio per la camera da letto di € 4.800,00 i.v.a. esclusa;
• la fornitura dei mobili da cucina, compresi gli elettrodomestici, di € 12.300,00 i.v.a. esclusa
• montaggio di armadio e cucina per € 1.500,00;
• nuovo divano, mobile soggiorno e tv € 2.500,00 i.v.a. esclusa.
Dalle fotografie dell'appartamento danneggiato dal fuoco e soprattutto, dall'acqua utilizzata per spegnere l'incendio, è facilmente desumibile che i mobili e gli elettrodomestici presenti nell'abitazione di non possano essersi conservati in buono stato, per cui è del tutto logico che debbano essere Parte_1 sostituiti con degli altri, nuovi, come previsto in polizza.
Il valore dei preventivi di mobili ed elettrodomestici, non particolarmente elevati, consente di ritenere rispettato il limite del doppio del valore di quelli presenti nell'abitazione all'epoca del sinistro, corrispondente a € 11.424,00 considerato che niente può essersi salvato dall'acqua, che ha danneggiato perfino i pavimenti in gres, materiale ben più resistente all'acqua di mobili e apparecchi elettrici.
La valutazione del CTU dev'essere pertanto confermata.
Il CTU ha quantificato in € 11.066,14 (€ 12.832,75 con i.v.a.) la spesa per lo sgombero del fabbricato, riconoscendo il minore importo di € 7.616,00 (10% della somma assicurata) e in € € 4.650,00 (€
5.673,00 con i.v.a) la spesa per lo sgombero del contenuto, riconoscendo il minore importo di €
2.848,00 (10% della somma assicurata).
La convenuta ha contestato il conteggio del CTU per la spesa relativa al trasloco e il servizio di custodia dei beni presso depositi, per complessivi € 9.287,00 (voci 1, 3 e 11), in quanto l'art.
2.1. lett.
b) della Polizza copre solo le spese di "sgombero", cioè le spese per "il trasporto alla più vicina discarica dei residui del sinistro" e, quindi, il trasporto di cose rese ormai inservibili, divenute rifiuti, alla discarica per il relativo smaltimento.
Di conseguenza, la voce 11 di € 3.619,00 i.v.a esclusa, dev'essere eliminata dal conteggio per lo pagina 3 di 5 sgombero del fabbricato, che si riduce a € 7.447,00 oltre iva, per cui dev'essere confermato l'importo di complessivi € 7.616,00 riconosciuto dal CTU.
Le voci 1 e 3 di complessivi € 5.307,00 iva compresa. devono essere eliminate dal conteggio per lo sgombero del contenuto, che si riduce a € 366,00 (voce 2).
A infine, non spetta neppure l'indennizzo per il ripristino delle parti comuni, previsto dall'art Parte_1
5.1 della polizza solo in caso di responsabilità civile dell'assicurato, non essendo a lei imputabile l'incendio che aveva distrutto il tetto dell'edificio e quindi, anche il danno provocato alle altre strutture comuni dall'acqua utilizzata per domare le fiamme.
Non le spetta neppure l'indennizzo per i danni conseguenti al ritardato pagamento dell'indennizzo, riferiti alla locazione di un'altra abitazione e allo stoccaggio dei mobili, non previsti dalla polizza.
In conclusione, in base alla polizza, la somma indennizzabile è di € 63.741,96 (fabbricato) + 22.848,00
(contenuto) + 7.616,00 (demolizione e sgombero riferito al fabbricato) + 366,00 (sgombero riferito al contenuto) per complessivi € 94.571,96 da cui dev'essere detratta la franchigia di € 500,00 per cui si riduce a € 94.071,96.
Come già anticipato, con l'atto di citazione ha lamentato che il ritardo nella liquidazione Parte_1 dell'indennizzo aveva determinato un aggravamento della situazione, per cui ha chiesto la condanna dell'assicurazione a ogni danno, sino all'integrale risarcimento, tenuto conto della sua condotta omissiva.
Pertanto, stante il ritardato pagamento dell'indennizzo, a spetta comunque “l'automatica Parte_1 rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che assuma rilievo
l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore” (Cass. 7216/2025).
Il 3/1/2025 la convenuta ha versato la complessiva somma di € 62.915,16 a seguito dell'ordinanza ex art 186 ter cpc, con cui è stata condannata al pagamento della somma capitale di € 55.069,86 oltre interessi e spese legali.
La somma versata non corrisponde al totale dell'importo totale dovuto e la convenuta non ha indicato a quale voce di debito imputarla e in quale misura.
Nelle note conclusive, ha dato atto dell'avvenuto pagamento di € 55.069,86 che ha poi Parte_1 detratto dai diversi tipi di danno subiti, per cui il residuo dev'essere riferito alle spese legali, oggetto dell'ordinanza ex art 186 ter cpc.
Di conseguenza, dall'importo dovuto a fino al 31/12/2025, di € 103.205,35 rivalutazione e Parte_1 interessi compresi, dev'essere detratta la somma di € 55.069,86 versata dalla convenuta, per cui si riduce a € 48.135,49.
La convenuta dev'essere pertanto condannata al pagamento di tale importo con rivalutazione monetaria e interessi legale dal gennaio 2025 al saldo pagina 4 di 5 Le spese di giudizio liquidate dispositivo (tabella 2, V scaglione, valore medio, senza l'aumento ex art
4 co 8 dm 55/2914, in quanto non sono state riconosciute tutte le voci di danno richieste), comprensive di quelle liquidate con l'ordinanza ex art 186 ter cpc, seguono la soccombenza della convenuta, a cui carico esclusivo dev'essere posto, in via definitiva, il compenso già liquidato al CTU, quello del CTP dell'attrice (€ 659,78) e le spese legali della mediazione (tabella 25, IV scaglione)
Dev'essere invece respinta la domanda dell'attrice di condanna della convenuta ex art 96 cpc, perché non tutte le contestazioni di sono risultate infondate. CP_1
PQM
1. condanna al pagamento di € 48.135,49 con rivalutazione monetaria e Controparte_1 interessi legali dal gennaio 2025 al saldo,
2. condanna al pagamento: Controparte_1
• delle spese della mediazione, liquidate in € 2.410,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa;
• delle spese di giudizio, liquidate in € 786,00 per spese ed € 14.103,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa,
• di quanto anticipato dall'attrice al CTU;
• di € 659,78 per quanto versato dall'attrice al suo CTP.
Como, 3/11/2025
Il giudice
(GI UC RT)
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