Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 20/05/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/05/2025
N. 00258/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00371/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 371 del 2024, proposto da
Gavioli Arte e Restauri S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via G. Verdi n. 18;
contro
Comune di Giulianova, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
dell’obbligo del Comune di Giulianova di provvedere sulla istanza acquisita al prot. comunale n. 24456 - pratica 1/2023-0 del 12 giugno 2023 con cui la Gavioli Arte e Restauri S.r.l. ha richiesto il rilascio di una nuova autorizzazione paesaggistica al fine di poter riprendere i lavori di cui al progetto assentito con P.d.C. n. 25/2010 avente ad oggetto la costruzione di un edificio polifunzionale sul Lungomare Zara;
e per la conseguente condanna del Comune di Giulianova a provvedere entro un termine all’uopo attribuito con contestuale nomina sin d’ora di un Commissario ad acta che vi provveda in luogo dell’Amministrazione civica in caso di persistente inerzia;
nonché per la condanna dello stesso Comune di Giulianova al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla società ricorrente in relazione alla ritardata definizione del procedimento amministrativo in oggetto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ditta Gavioli Arte e Restauri S.r.l., odierna ricorrente, è proprietaria di un terreno sito in Giulianova (TE) sul lungomare Zara, censito al catasto urbano al fg. 9, part. 477-478-481-862, sul quale è stata avviata a partire dal 2011 l’edificazione di una palazzina polifunzionale destinata ad ospitare locali commerciali ed appartamenti di civile abitazione, come da permesso di costruire n. 26 del 26 giugno 2008, poi integrato da permesso di costruire in variante n. 25 dell’11 novembre 2010, e presupposta autorizzazione paesaggistica n. 43 del 10 novembre 2010.
In corso di realizzazione dell’intervento edilizio assentito sono intervenuti provvedimenti giudiziari che hanno determinato il fermo del cantiere e in ragione dei quali in data 23 giugno 2011 è stata disposta una proroga di fine lavori al 17 luglio 2013.
La ditta Gavioli Arte e Restauri Srl è tornata nella materiale disponibilità dell’area soltanto il 12 aprile 2023, in forza di provvedimenti giudiziari sopravvenuti.
Tuttavia, il rientro nella disponibilità dell’area non ha consentito la possibilità di riprendere immediatamente i lavori poiché nelle more degli eventi processuali è maturata la scadenza del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata nel novembre 2010.
Preso atto di tale scadenza, la ditta Gavioli Arte e Restauri Srl ha inviato al Comune di Giulianova istanza, acquisita al protocollo comunale n. 24456 - pratica 1/2023-0 del 12 giugno 2023, con cui ha richiesto al predetto Comune il rilascio di una nuova autorizzazione paesaggistica (in luogo di quella nelle more scaduta) proprio al fine di poter riprendere i lavori di cui al progetto assentito nel 2010.
In mancanza di riscontri a distanza di oltre tre mesi dalla data di presentazione della richiesta e nonostante il sollecito avanzato dal progettista con nota p.e.c. del 7 agosto 2023, il 15 settembre 2023 la società ricorrente ha inviato al Comune apposita nota di invito a voler sollecitamente rilasciare l’autorizzazione paesaggistica e contestuale costituzione in mora in relazione a tutti i pregiudizi anche in termini di aggravamento di quelli già subiti per effetto della impossibilità di riprendere i lavori di realizzazione dell’intervento assentito sin dal 2010.
Con nota prot. n. 5185 del 27 ottobre 2023 il Comune di Giulianova ha comunicato di aver avviato il procedimento ai sensi dell’art. 146, comma 7, D.Lgs. n. 42/2004 e di aver richiesto in pari data alla Soprintendenza locale il prescritto parere di competenza.
Quindi, con successiva nota prot. n. 52634 del 15 dicembre 2023, il Comune ha trasmesso alla Gavioli Arte e Restauri S.r.l. la nota prot. n. 18309 dell’11 dicembre 2023 con cui la Soprintendenza ha formulato richiesta di integrazioni documentali al Comune e alla stessa istante.
La società ricorrente ha riscontrato le richieste formulate nei suoi riguardi, tramite il proprio tecnico incaricato, che ha all’uopo trasmesso al S.U.E. comunale le integrazioni documentali con nota acquisita al prot. n. 1077 dell’8 gennaio 2024.
A distanza di ulteriori quattro mesi, in mancanza di comunicazioni in ordine all’adempimento integrativo posto a carico dell’Ente civico e/o di ulteriori aggiornamenti sulla pratica, con nota/diffida inviata in data 8 maggio 2024 la Gavioli Arte e Restauri ha invitato il Comune di Giulianova a voler disporre senza ulteriore ritardo e indugio il rilascio della autorizzazione paesaggistica richiesta, preavvisando l’avvio di iniziative giudiziali, anche di tipo risarcitorio, in caso di mancato fattivo riscontro.
Poco dopo il Comune di Giulianova emetteva la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 25/2010 dell’11 novembre 2010, affermando in tale nota che il predetto permesso sarebbe “ difforme al contenuto dell’art. 1.6.4, comma 9, delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale essendo, il fronte est dell’edificio a cui si riferisce tale titolo edilizio, a distanza inferiore a m 10,00 dal limite stradale, come definito dal comma 5 dell’art. 2.35 del vigente Regolamento Edilizio Comunale ”.
Con nota del 3 giugno 2024 la Gavioli Arte e Restauri Srl ha riscontrato la comunicazione del Comune invitandolo a voler prontamente archiviare il procedimento avviato e diffidando lo stesso a ritardare ulteriormente il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Non ricevendo risposta, la ditta Gavioli Arte e Restauri Srl, con nota dell’8 agosto 2024, ha nuovamente invitato il Comune a provvedere sull’istanza di autorizzazione paesaggistica del 12 giugno 2023 preavvisando in via ultimativa l’esercizio delle già preannunciate iniziative giudiziali in caso di ulteriore persistente inerzia.
Con nota mail del 23 agosto 2024 il Dirigente dell’Area II - Servizi Tecnici del Comune di Giulianova ha rappresentato, in relazione alla predetta nota, che “ anche in ragione della assoluta carenza di personale e dell'enorme carico di lavoro facente capo allo scrivente, il riscontro al suo contenuto verrà motivatamente effettuato in tempi brevi ”.
Con nota p.e.c. del 4 settembre 2024, il difensore dell’odierna ricorrente ha rappresentato che, in mancanza della comunicazione di fattive determinazioni entro i successivi 5 gg, si sarebbe dato corso alle iniziative preannunciate.
Preso atto del fatto che il Comune di Giulianova non ha provveduto in merito, la ditta Gavioli Arte e Restauri Srl ha proposto il ricorso per silenzio introduttivo del presente giudizio, notificato in data 22 ottobre 2024 e depositato in data 4 novembre 2024, con cui ha chiesto l’accertamento dell’obbligo del Comune di Giulianova di provvedere sull’istanza di autorizzazione paesaggistica del 12 giugno 2023, con nomina di Commissario ad acta in caso di inadempimento entro il termine fissato, deducendo il seguente articolato motivo:
- Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e ss. e 29, comma 2-bis, l. n. 241/1990, anche in relazione all’art. 146 D.lgs. n. 42/2004. Violazione e/o elusione dell’obbligo di provvedere della P.A. e del termine di conclusione del procedimento amministrativo. Ingiustificata inerzia dell’Ente civico. Ingiustizia manifesta. Violazione artt. 3, 41 e 97 Costituzione.
Inoltre col ricorso per silenzio parte ricorrente ha chiesto la condanna del Comune di Giulianova al risarcimento dei danni subiti, stimati “ in relazione al solo periodo di abnorme durata del procedimento autorizzativo in parola, in un importo pari ad € 250.000,00… ”.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Giulianova.
Parte ricorrente ha poi depositato memoria finale in data 10 marzo 2025, con cui ha insistito nelle proprie richieste, in particolare nella nomina del Commissario ad acta nonché nella “ prosecuzione del giudizio con rito ordinario per l’esame della domanda risarcitoria formulata nel ricorso, anche ai sensi dell’art. 117, co. 6, c.p.a. (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. VII, 24.5.2023, n. 5131). ”.
Infine, all’udienza in camera di consiglio del 26 marzo 2025, dopo discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso avverso il silenzio inadempimento del Comune di Giulianova è fondato nel merito, e va accolto, nei sensi e nei limiti in appresso indicati.
2. - Il Collegio osserva che, come dedotto da parte ricorrente, sussiste l’obbligo di provvedere da parte dell’Amministrazione sull’istanza di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica del 12 giugno 2023, atteso che trattasi di procedimento amministrativo disciplinato dall’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 su cui, nella presente vicenda, sussiste la competenza comunale e dunque, considerato che tale procedimento è stato attivato dalla società ricorrente con l’istanza acquisita dal Comune in data 12 giugno 2023, vi è l’onere del Comune di Giulianova di concludere il predetto procedimento in quanto risulta ampiamente scaduto il termine per provvedere ed il predetto Comune non ha ancora provveduto in merito.
Né, al riguardo, la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela del permesso di costruire emessa dal Comune di Giulianova in data 20 maggio 2024 può ritenersi una risposta relativamente alla istanza di autorizzazione paesaggistica, in quanto tale nota non menziona l’istanza presentata da parte ricorrente e, inoltre, la stesa è un atto endoprocedimentale.
3. - Per tutto quanto sopra sinteticamente esposto, dunque, il ricorso per silenzio introduttivo del presente giudizio è fondato nel merito e va accolto, dichiarando l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Giulianova sull’istanza di autorizzazione paesaggistica presentata da Gavioli Arte e Restauri Srl in data 12 giugno 2023 ed ordinando allo stesso Comune di provvedere sulla predetta istanza entro il termine di giorni trenta (30) decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
In ragione delle interlocuzioni già avviate con la Soprintendenza da parte del Comune di Giulianova il Collegio ritiene di non dover accogliere, allo stato, la richiesta di nomina di un Commissario ad acta , avanzata dal ricorrente ai sensi dell’articolo 117, comma 3, del codice del processo amministrativo, sulla quale si riserva di provvedere, dietro semplice richiesta del ricorrente, in caso di inutile decorso del termine fissato all’Amministrazione comunale.
4. - Per quanto attiene, poi, alla istanza risarcitoria proposta da parte ricorrente, il Collegio rileva che deve trovare applicazione l’art. 117, comma 6, c.p.a., secondo cui: “ se l’azione di risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 30, comma 4, è proposta congiuntamente a quella di cui al presente articolo, il giudice può definire con il rito camerale l’azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria ” e, dunque, va disposta la conversione del rito per la trattazione con il rito ordinario in udienza pubblica, con fissazione della relativa udienza da parte del Presidente, in accordo a quanto stabilito da condivisibile giurisprudenza secondo cui “ l’art. 117, comma 6, d.lgs. n. 104/2010 sancisce che, in caso di cumulo di domande, il giudice deve decidere con rito camerale quella avverso il silenzio serbato dall’amministrazione e disporre la prosecuzione del giudizio con rito ordinario per l’esame della domanda risarcitoria. Il rito sul silenzio, infatti, è tendenzialmente non compatibile con le controversie che hanno un oggetto diverso rispetto alla statuizione in merito alla inerzia serbata dalla Pubblica amministrazione, quale è l’accertamento del diritto al risarcimento del danno, da trattare con il rito ordinario ” (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 5188/2017 e Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza n. 5131/2023).
5. - Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della vicenda, per disporre l’integrale compensazione delle spese della presente fase fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie l’azione avverso il silenzio-inadempimento e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, c.p.a., ordina al Comune di Giulianova di provvedere espressamente sull’istanza della ricorrente sopra indicata nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione e/o comunicazione della presente sentenza;
- rigetta, allo stato, l’istanza di nomina del Commissario ad acta ;
- dispone, in relazione alla domanda risarcitoria, la conversione del rito camerale del silenzio in rito ordinario ai sensi dell’art. 117, comma 6, c.p.a.;
- manda al Presidente per la fissazione dell’udienza pubblica di discussione del merito della domanda risarcitoria.
Spese della presente fase compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
Massimo Baraldi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Baraldi | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO