Articolo 3 della Legge 31 ottobre 1962, n. 1504
Articolo 2Articolo 4
Versione
15 novembre 1962
Art. 3.
Il contributo dello Stato al "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori", previsto dall' articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264 , e' stabilito, per l'esercizio 1962-63, in lire 8.000.000.000.
Entrata in vigore il 15 novembre 1962