CASS
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/11/2025, n. 36400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36400 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LI PE nato a [...] il [...] LI IA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/11/2024 della Corte d'appello di Salerno Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, UA AO D'Aquino, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore di parte civile, avv. Demetrio Fenucciu, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi o, in subordine, con il rigetto degli stessi, depositando conclusioni unitamente alla nota spesa;
Udito il difensore degli imputati, avv. Luigi Petrillo, il quale ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 25 novembre 2024 la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa, il 16 marzo 2023, dal Tribunale di Vallo della Lucania che aveva condannato LI PE e LI IA a pena di giustizia in relazione a due condotte di bancarotta fraudolenta per distrazione, Penale Sent. Sez. 5 Num. 36400 Anno 2025 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: OCCHIPINTI ANDREINA Data Udienza: 02/10/2025 ascritte separatamente al LI PE (capo A) ed in concorso ad entrambi (capo B). In particolare, LI PE era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, quale amministratore unico della ON ER s.r.l. dichiarata fallita con sentenza del 25 luglio 2012, in relazione alla somma di euro 579.535,77, per avere stipulato un contratto di leasing con società del gruppo Unicredit s.p.a. relativa ad un immobile commerciale di cui, tuttavia, non era entrata mai nel possesso in quanto lasciato in godimento alla società Edil LO s.n.c. di proprietà del genero ( capo A2). Al medesimo imputato era stato, altresì, addebitata, in concorso con LI IA (socio accomandatario della società LI calcestruzzi di LI IA e c. s.a.s.), la distrazione, dal patrimonio della società fallita, di plurimi automezzi ceduti con contratti di compravendita del 6 e 7 Aprile 2009 ad un prezzo irrisorio (capo B) alla suindicata società LI TR. 2. LI PE ha proposto ricorso con atto a firma del suo difensore articolato in plurimi motivi. 2.1. Con primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'accertata penale responsabilità e qualificazione giuridica del fatto ascritto al capo A.2.). Deduce che: a) non sarebbe configurabile la distrazione del diritto di godimento dell'immobile, oggetto di leasing, in quanto mai pervenuto effettivamente nella disponibilità della società fallita;
secondo la giurisprudenza di legittimità, in materia di leasing, ai fini dell'eventuale configurabilità della fattispecie di bancarotta fraudolenta distrattiva, sarebbe rilevante soltanto la distrazione del bene di fatto entrato nella materiale disponibilità della società fallita, non già del diritto al suo godimento;
b) le condotte ascrivibili alla società fallita devono ricondursi ad operazioni commerciali lecite in quanto il godimento dell'immobile era stato remunerato mediante indennità di occupazione effettivamente corrisposta, anche se solo nella fase iniziale;
l'interruzione dei pagamenti della suddetta indennità da parte della società Edil LO non avrebbe dovuto essere addebitata all'imputato che aveva, peraltro, fatto iscrivere il credito in contabilità; i creditori non avevano subito alcun danno, tanto che la società locatrice, Locat, non si era neppure insinuata nel passivo fallimentare, ed inoltre la società fallita aveva comunque acquisito, in relazione all'operazione di leasing posta in essere, un credito d'imposta iva per complessivi euro 190.446,16 che aveva compensato il costo negativo della stessa, quantificato in complessivi euro 179.841,01; era mancata un'analisi dei risvolti economici dell'operazione; c) non sarebbe configurabile l'elemento psicologico del reato non essendosi considerato che l'imputato non avrebbe mai potuto prevedere che la società Edil 2 LO non avrebbe onorato le rate di indennità; d) il fatto era stato erroneamente qualificato in quanto avrebbe dovuto essere sussunto nella fattispecie di cui all'art. 217 della Legge fall. e non era stata considerata la circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, Legge fall. in quanto l'operazione posta in essere, secondo le valutazioni espresse dal consulente di parte, doveva ritenersi neutra e solo minimamente dannosa per il patrimonio della fallita. 2.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'accertata penale responsabilità e qualificazione giuridica del fatto ascritto al capo B). Deduce che il contratto di affitto di ramo di azienda del 28 dicembre 1989, concluso tra la società fallita e la società "RT TR di RT IA & C.s.a.s (successivamente LI calcestruzzi s.r.I.), comprendeva anche "beni mobili e le strutture tecniche necessarie alla normale gestione del complesso"; i beni ritenuti distratti appartenevano in origine, pertanto, alla società cedente e la società fallita li aveva sostanzialmente restituiti al momento della risoluzione del contratto di affitto di azienda;
la medesima società fallita, negli inventari depositati nel corso degli anni, aveva sempre evidenziato che i beni riportati nell'attivo patrimoniale risultavano in affitto;
al termine del contratto di affitto, le parti avevano applicato l'art. 2561 del codice civile secondo cui l'affittuario riconosce al concedente un conguaglio in denaro, in funzione della differenza di valore dell'azienda all'inizio e alla fine del rapporto;
a tal fine le parti avevano sottoscritto, il 31 Marzo 2009, una scrittura privata con la quale avevano determinato le differenze tra le consistenze di inventario, all'inizio e al termine del rapporto;
con riferimento alla betoniera Astra oggetto di deduzione nell'atto di appello, il valore del mezzo era stato confuso con il costo di leasing, coperto dai ricavi conseguiti durante la gestione ordinaria dell'azienda affittata e, peraltro, non era stata effettuata alcuna perizia di stima sul mezzo;
la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del disposto degli articoli 2561, 2562 cod.civ. 2.3. Con terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di dosimetria della pena, deducendo: omessa motivazione in relazione all'aumento relativo all'aggravante ex art. 219 Legge fall. e violazione di legge in quanto applicata per un fatto di bancarotta impropria;
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
violazione di legge in relazione alla determinazione della durata della pena accessoria in misura equivalente alla durata della pena principale, in contrasto con quanto stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 222 del 2018. 3 2.4. Con quarto motivo denuncia, relativamente ad entrambi i capi, vizio di motivazione in relazione al ritenuto diritto al risarcimento del danno della parte civile costituita DICAVA s.r.I., dolendosi del difetto di motivazione in relazione alla doglianza introdotta con l'atto di appello con cui aveva censurato non la legittimazione della società a costituirsi parte civile bensì la mancanza di titoli rappresentativi della sua posizione creditoria. 3. LI IA ha proposto ricorso con atto a firma del suo difensore. 3.1. Con primo motivo, sviluppando argomentazioni sovrapponibili a quelle dedotte dalla difesa nell'interesse dell'imputato LI PE, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione relativamente all'accertata responsabilità e qualificazione giuridica del fatto. Deduce che il contratto di affitto del 28 dicembre 1989 (fra la società TR LL LI s.a.s e la ON ER) era stato comprensivo dell'opificio e dei beni mobili ed immobili, relativi all'attività produttiva;
valorizza, a tale proposito, le argomentazioni sviluppate nella consulenza tecnica di parte sulla nozione di azienda;
il contratto di affitto era stato reso pubblico nelle forme di legge ed anche l'inventario aveva indicato i beni locati alla società fallita;
al momento dell'affitto i mezzi soggetti a registrazione mutano intestazione al P.R.A. e, solo al momento della risoluzione del contratto, i mezzi tornano ad essere intestati al proprietario effettivo;
i mezzi, ritenuti oggetto di distrazione, erano stati locati alla società fallita ma erano di proprietà della LI calcestruzzi che ne aveva soltanto riacquisito la disponibilità al momento della risoluzione del contratto di affitto, regolando i profili economici relativi ai sensi dell'art. 2561 cod. civ.; la Corte aveva erroneamente ritenuto che non vi fosse traccia, nella contabilità della fallita, dell'operazione di reintegro del patrimonio dell'affittuario omettendo, invero, di considerare che vi era stato un contenzioso giudiziale tra le parti proprio relativo alle differenze inventariali concluso con una transazione. Deduce, inoltre, vizio di logicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato (punto 1B). Inoltre, con riferimento al valore dei beni retrocessi, non si era considerato che i beni riscattati avevano subito un deprezzamento in ragione della loro usura e che era erroneo parametrare il valore del bene alle rate versate, nel corso del tempo, dalla fallita a titolo di leasing. 3.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della durata delle pene accessorie stabilita in misura pari alla durata della pena principale trattandosi di statuizione in contrasto con quanto previsto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 222 del 2018. 3.3. Con terzo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alle statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata relativa al diritto di 4 risarcimento del danno della parte civile costituita, sviluppando argomentazioni sovrapponibili a quelle introdotte dalla difesa nell'interesse dell'imputato LI PE. 4. il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. Il difensore di parte civile ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi o, in subordine, con il rigetto degli stessi, depositando conclusioni unitamente a nota spese. Il difensore degli imputati ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono infondati. IL ricorso di LI PE. 1. Il primo motivo, con cui la difesa contesta la configurabilità di una distrazione penalmente rilevante in relazione alla condotta contestata al capo A2, è infondato. 1.0ccorre, innanzitutto, ricordare che le diverse condotte nelle quali si sviluppa la bancarotta fraudolenta patrimoniale sono singole modalità di esecuzione alternative e fungibili di un solo reato in quanto diverse modalità di aggressione allo stesso bene giuridico (rappresentato dall'interesse dei creditori alla conservazione della consistenza patrimoniale dell'imprenditore). In questo contesto, la distrazione è nozione di carattere residuale e si realizza in tutte le ipotesi in cui l'imprenditore agisce perseguendo dolosamente un interesse proprio o di terzi estranei all'impresa, quindi con la coscienza e volontà di realizzare atti incompatibili con la salvaguardia del patrimonio aziendale ed in contrasto con l'interesse dei creditori alla conservazione delle garanzie patrimoniali (Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008, Quattrocchi, Rv. 241830; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014, Di Febo, Rv. 260486), in una prospettiva che attribuisce alla nozione di distrazione una funzione anche "residuale", tale da ricondurre ad essa qualsiasi operazione determinante la fuoriuscita del bene dal patrimonio del fallito che ne impedisca l'apprensione da parte degli organi del fallimento (Sez. 5 n. 8431 del 01/02/2019, Rv. 276031). Secondo il consolidato indirizzo ermeneutico elaborato da questa Corte, peraltro, nella fattispecie di bancarotta fraudolenta, al fine di individuare la finalità distrattiva perseguita dagli agenti, anche l'esercizio di facoltà legittime, comprese nel contenuto di diritti riconosciuti dall'ordinamento (nel caso di specie nel diritto 5 /b(/ d'iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost.), può costituire uno strumento per pregiudicare le ragioni dei creditori o frodarli, in quanto la liceità di ogni operazione che incide sul patrimonio dell'imprenditore dichiarato fallito può essere affermata solo all'esito di un accertamento in concreto in relazione alle conseguenze prodotte sui diritti del ceto creditorio (in tal senso : Sez. 5 , n. 15803 del 27/11/2019,dep. 2020, Rv. 279089; Sez. 5, n. 34464 del 14/05/2018, Rv. 273644; Sez. 5, n. 24024 del 01/04/2015, Rv. 263943). 1.1.AI lume dei principi suindicati la motivazione della Corte territoriale risulta corretta in diritto ed adeguatamente illustrata, poiché la natura distrattiva dell'intera negoziazione è stata giudicata integrata in riferimento ad una pluralità di elementi che, correttamente valutati in combinazione logico-funzionale, chiariscono senza alcuna incongruità le ragioni della decisione. Le sentenze di merito, con motivazione logica ed immune da vizi, hanno ricostruito la condotta contestata, di bancarotta fraudolenta patrimoniale, sulla base dei seguenti elementi: in data 15 ottobre 2008, la società fallita stipulava un contratto di leasing per acquisire la disponibilità di un immobile ad uso commerciale per una somma complessiva di euro 2.210.000;la medesima società non entrava mai nel godimento del bene conferendolo, piuttosto, alla società DI LO, riconducibile al genero dell'imputato, senza alcun corrispettivo, nonostante la stipula di una pattuizione fra le parti che prevedeva il pagamento di un'indennità di occupazione da parte della Edil LO, e provvedendo anzi, la medesima società fallita, al pagamento dei canoni dovuti alla società locatrice per un importo complessivo di euro 1.142.677 fino a quando non si addiveniva alla risoluzione del contratto nel settembre 2011; non risultava posta in essere, dalla società fallita, alcuna iniziativa giudiziale nei confronti della società Edil LO per il recupero dei crediti;
detta cessione era collegata ad un più ampio accordo tra le medesime società volto a realizzare un progetto industriale, di fatto mai avviato anche a causa delle difficoltà economiche della società Edil LO, fallita nel 2011; la simulazione del suddetto piano industriale era ritenuta anche in base alle caratteristiche dell'immobile, adibito in parte ad abitazione ed in parte a destinazione commerciale, e non ad opificio;
lo stato di difficoltà economica della società fallita risaliva almeno agli anni 2008-2009 allorquando la stessa non onorava i pagamenti delle forniture della società Italcementi per importi complessivamente rilevanti, tanto da subire un decreto ingiuntivo per un importo di euro 590.000. 1.2.1 giudici di merito hanno, pertanto, ritenuto che l'operazione di leasing abbia assunto inconfutabili connotazioni distrattive in quanto ha deliberatamente svuotato la società fallita di liquidità, essendo risultata, peraltro, collegata ad un progetto industriale simulato. 6 La deduzione difensiva relativa alla non configurabilità del reato contestato di bancarotta fraudolenta per non essere risultato l'immobile oggetto di leasing mai nella disponibilità di fatto della società fallita, non tiene conto del fatto che, per effetto della stipula del suddetto contratto, la società fallita era già entrata nella disponibilità giuridica del diritto di godimento del bene. Gli insegnamenti richiamati dalla difesa nel ricorso (Sez. 5, n. 44898 01/10/2015, Rv. 265509 - 01 e successive) riguardano, in realtà, fattispecie diverse in cui oggetto della distrazione erano proprio gli stessi beni oggetto di contratto di leasing ed in cui l'addebito distrattivo era stato fondato sul mancato reperimento dei medesimi beni nel passivo fallimentare, con conseguente presunzione della dolosa sottrazione. Ben diversa è la fattispecie in esame in cui la rilevanza distrattiva della condotta non risulta collegata al mancato rinvenimento del bene oggetto di locazione, bensì all'accertata cessione del suo godimento, durante la fase di esecuzione del contratto, in favore di altra società senza alcuna sostanziale contropartita e con detrimento della garanzia patrimoniale dei propri creditori. La condotta consistita nell'avere, la società fallita, dato esecuzione al contratto di leasing attraverso il pagamento dei canoni pattuiti, pur avendo di fatto rinunziato al godimento del bene, in favore di altra società estranea, ma riconducibile al medesimo gruppo familiare, ha certamente assunto connotazioni distrattive in quanto ha distolto, dalla garanzia dei creditori, risorse finanziarie corrispondenti ai canoni di locazione pagati, pur in mancanza di una corrispondente effettiva utilità, ed indotto la società fallita alla inoperatività. Deve, pertanto, ritenersi che integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la cessione del godimento di un bene ottenuto in leasing senza effettivo accollo dei debiti da parte della cessionaria (nonostante una originaria pattuizione in tal senso) e senza alcuna utilità da parte della cedente, in quanto l'operazione è priva di un sinallagma reale non realizzando un automatico incremento del valore della partecipazione societaria in termini corrispondenti al valore dell'utilità ceduta. In tale contesto, è stata, altresì, ritenuta logicamente irrilevante la circostanza relativa alla previsione tra le parti di un compenso remunerativo, indennità di occupazione, che la società Edil LO avrebbe dovuto corrispondere, e la formale contabilizzazione del relativo credito in quanto "credito privo di sostanza" (pag.17 della sentenza impugnata), considerata la mancanza di iniziative da parte della cedente volte al recupero del suo credito. In ordine alle ulteriori deduzioni, reiterative di quelle già svolte con l'atto di appello, legate al dato della mancata insinuazione nel passivo fallimentare da parte della società di leasing, la sentenza impugnata ha evidenziato la fallacia di tale argomento in quanto la società LOCAT non avrebbe potuto insinuarsi avendo 7 già ottenuto il pagamento di circa 563.000 euro e la restituzione dell'immobile da parte della società fallita. Anche l'ulteriore argomento, relativo al presunto vantaggio conseguito dalla società fallita attraverso l'utilizzazione del credito di imposta iva per circa 10.000 euro, è stato ritenuto non idoneo dalla Corte territoriale ad escludere il carattere distrattivo dell'operazione per la minima consistenza del preteso vantaggio conseguito dalla società fallita a fronte della sua incidenza negativa. 1.3.È inammissibile l'ulteriore doglianza concernente la mancanza dell'elemento soggettivo del reato. Occorre ricordare che l'elemento soggettivo richiesto è integrato dal dolo generico, per il quale è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere l'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo ovvero che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014, Rv. 260407, Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739; Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Rv. 270763.). Nel caso in esame, le doglianze non sono dotate della necessaria specificità ed omettono di confrontarsi con il tessuto motivazionale della sentenza impugnata che, senza vizi logici e giuridici, ha dato risalto, quali indici di fraudolenza, alla simulazione del piano industriale predisposto fra le parti a corredo dell'operazione ( desunta anche dalla indicazione contenuta nello stesso piano da parte della società Beton Bert di non avere più intenzione di realizzare l'impianto industriale previsto, pag.12 della sentenza di primo grado) alla preesistenza della situazione debitoria della società destinataria negli anni 2008-2009 di un decreto ingiuntivo per una somma di circa 500.000 euro oltre che alla totale assenza di utile per il patrimonio sociale della società che nel 2012 veniva dichiarata fallita. 1.4. È infondata anche l'ulteriore deduzione legata alla mancata diversa qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell'art. 217 Legge fall. e in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 219 comma 3 Legge fall. Il motivo è generico e non considera i plurimi indici di fraudolenza della distrazione- ravvisati nella condotta dell'imputato- che danno contezza della irriducibile estraneità del fatto rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale e della sua idoneità a dare corpo alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, a discapito dell'interesse dei creditori, in un contesto connotato da finalità fraudolente ( Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, cit.). L'accertata rilevanza economica, in negativo, della condotta rende, altresì, priva di pregio la doglianza difensiva espressa, in modo peraltro generico, in ordine al 8 mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità. 2.È infondato il secondo motivo con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica della condotta ascritta al capo B) consistita nella presunta distrazione di automezzi della società fallita. Le sentenze di merito hanno ricostruito la condotta in contestazione nei seguenti termini: in data 28 dicembre 1989 veniva stipulato tra la società fallita e la società LI calcestruzzi di LI IA &C. s.a.s. un contratto di affitto di ramo di azienda;
nel Marzo del 2009 interveniva la risoluzione consensuale del contratto;
dopo pochi giorni la società fallita vendeva alla società della figlia, LI calcestruzzi di LI IA s.a.a., tutti gli automezzi di cui era proprietaria, in numero complessivo di 19, ad un prezzo irrisorio, con complessivo danno per la stessa società stimato in circa euro 150.000; i suddetti mezzi risultavano essere stati acquistati dalla società cessionaria, durante la vigenza del contratto di affitto dell'impianto di betonaggio, tanto da essere stati immatricolati al P.R.A. in capo alla stessa. La difesa deduce che i mezzi in argomento erano stati ricompresi nell'affitto del ramo di azienda, concernente, invero, non soltanto l'opificio ma anche i beni mobili e le strutture tecniche necessarie alla gestione del complesso e che, pertanto, al momento della risoluzione dell'affitto del ramo di azienda, i beni in questione erano ritornati nella disponibilità della società cedente anche in ossequio a quanto previsto dall'art. 2561 cod.civ. 2.1. La sentenza impugnata ha, tuttavia, fornito motivazione logica ed esaustiva in merito alle ragioni che hanno fatto ritenere non verosimile la superiore deduzione difensiva. Con l'affitto di azienda, il proprietario trasferisce in godimento ad un altro soggetto (affittuario), dietro corrispettivo, un'azienda (o un ramo di azienda), cioè un complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa. All'affitto di azienda non è riservata una disciplina ad hoc nel Codice civile;
l'art. 2562 c.c. si limita infatti a rinviare alle disposizioni dell'art. 2561 c.c. dettate per l'usufrutto di azienda. Non è scontato che tutti i beni strumentali rientrino nell'atto di affitto, ritenendo la giurisprudenza di legittimità che possa rientrare nella fattispecie della cessione/affitto dell'azienda anche la cessione/affitto di una sola parte dei beni aziendali. Questo, a condizione che venga mantenuta un'organizzazione autonoma idonea a consentire di esercitare un'attività di impresa. Nella fattispecie in esame non risulta prodotto l'atto di affitto d'azienda da cui desumere che nella cessione del ramo aziendale rientrassero anche gli automezzi 9 oggetto del successivo trasferimento in capo alla società LI (a prezzo ritenuto non congruo); non risulta redatto un inventario dei beni da cui inferire la bontà della tesi difensiva;
nel successivo verbale di conciliazione tra le parti, del 10 giugno 2011, a seguito della risoluzione del contratto di affitto, non risulta effettuato alcun riferimento rispetto alla differenza in denaro proveniente dal trasferimento, in capo alla locatrice, dei mezzi acquistati dall'affittuaria; è stato, altresì, evidenziato il fatto che sui beni in questione LI PE aveva fatto iscrivere ipoteche ai lavoratori della stessa società a conferma del fatto che i beni in questione erano, ab origine, riconducibili alla stessa società fallita;
ma soprattutto le censure difensive si scontrano con la dirimente osservazione sviluppata dalla Corte territoriale, nella sua puntuale motivazione, secondo cui i beni ritenuti oggetto di distrazione risultano essere stati immatricolati in favore della società fallita mentre non vi è prova di un precedente acquisto operato da parte della società LI. In difetto di tale prova cade evidentemente la prospettazione difensiva secondo cui i beni in questione avrebbero costituto parte integrante dell'affitto aziendale. Non essendo comprovato che i beni in questione fossero stati ricompresi nel contratto di affitto di azienda, appare, pertanto, irrilevante il richiamo al meccanismo di conguaglio previsto dall'art. 2561 cod.civ., destinato ad operare per regolare, fra le parti, in denaro, le differenze tra le consistenze d'inventario all'inizio e al termine del rapporto, sulla base dei valori correnti al termine dello stesso. 2.2.Sono, altresì, infondate anche le deduzioni concernenti la presunta mancanza di certezza in ordine al valore dei beni in questione, ritenuti oggetto di distrazione, in quanto la Corte territoriale, con motivazione logica ed immune da vizi, ha sottolineato, a titolo esemplificativo, che un automezzo acquistato dall'affittuario, con leasing del 2002, per un valore di circa 100.000 euro è stato poi ceduto, dopo soli 7 anni, con una stima di valore pari ad euro 3.000, richiamando i valori rilevati da una analitica tabella inclusa nella relazione del curatore fallimentare con la quale la difesa non si confronta. A fronte di tale risultanza appare priva di specificità censoria la deduzione difensiva relativa ad una confusione tra il valore del mezzo con il costo di leasing ed è sfornita di prova l'affermazione per cui il prezzo di riscatto del bene sarebbe stato di appena 1.000 euro. 2.3. Appaiono inammissibili, in quanto generiche, anche le ulteriori doglianze difensive in ordine al difetto dell'elemento psicologico del reato in quanto la sentenza impugnata ha logicamente considerato, quali indici di fraudolenza dell'operazione da cui desumere il dolo generico, in aggiunta alla circostanza dirimente della evidente sproporzione fra il costo di acquisto ed il valore dei mezzi 10 di per sé illuminante sulla sussistenza del dolo, la progressione logica e temporale dei singoli atti di risoluzione del contratto di affitto di ramo aziendale e di cessione degli automezzi, essendo la cessione degli automezzi avvenuta, per effetto di atti successivi, negli anni 2009-2010 mentre la restituzione del complesso aziendale è avvenuta un anno dopo, a seguito di un contenzioso definito con un verbale di conciliazione in cui le parti non hanno fatto neppure riferimento alla pretesa acquisizione, da parte della locatrice, degli automezzi acquistati dall'affittuaria, né ad una differenza di valore dei medesimi mezzi (pag. 25 della sentenza impugnata). 3.È manifestamente infondato il terzo motivo con cui la difesa si duole dell'aumento di pena relativo all'aggravante di cui all'art. 219 Legge fall. per essersi l'imputato reso protagonista dei più fatti di bancarotta;
della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in favore dell'imputato, in quanto uttrasettantenne incensurato;
della durata stabilita per le pene accessorie in misura equivalente alla pena principale. Occorre considerare, innanzitutto, che secondo il consolidato approdo ermeneutico di questa Corte «In tema di reati fallimentari, è applicabile la circostanza aggravante comune della pluralità di fatti di bancarotta di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1 I. fall. all'ipotesi della bancarotta fraudolenta impropria, sia alla previsione di cui all'art. 223, comma primo, che prevedendo lo stesso trattamento sanzionatorio stabilito per la bancarotta propria implica l'applicabilità del relativo regime sanzionatorio nella sua interezza, comprensivo, pertanto, del regime dell'aggravante in questione;
sia all'ipotesi di cui all'art. 223, comma secondo, riguardo a cui la previsione della applicabilità della pena prevista dal primo comma dell'art. 216, deve intendersi comprensiva dell'intero trattamento sanzionatorio previsto per la bancarotta propria, e dunque anche del regime dell'aggravante» (Sez. 5, n 8829 del 18/12/2009, dep. 2010, Rv. 246155 - 01; conf.Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010 Rv. 247320; Sez. 5, n. 2903 del 22/03/2013, Rv. 258446, Sez. 5, n. 10791 del 25/01/2012; Sez. 5, n. 18695 del 21/01/2013, Rv. 255839; Sez. 5, n. 38978 del 16/07/2013, Rv. 257762; Sez.5, n. 40753 del 11/09/2024, s.m.) Deve, altresì, rilevarsi che la pena base è stata determinata in misura di poco superiore al minimo edittale, in anni tre e mesi sei, e che anche l'aumento di pena ex art. 219, comma 2, lett.1) Legge fall. risulta essere stato determinato in misura contenuta, in mesi sei di reclusione. Relativamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha evidenziato l'insussistenza di elementi positivi suscettibili di valutazione in favore dell'imputato, ritenendo la circostanza dedotta, lo stato di 11 incensuratezza e l'età superiore ai settant'anni, non suscettibili di valutazione in senso favorevole. Il Collegio rammenta, altresì, come condivisibilmente la giurisprudenza di legittimità ritenga che le circostanze attenuanti generiche abbiano lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 9299 del 7/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640; Sez. 3, n. 19369 del 27/1/2012, Gallo, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/1/2013, La Selva, Rv. 254716; vedi anche Sez. 2, n. 2769 del 2/12/2008, dep. 2009, Poliseno, Rv. 242709). La motivazione resa dalla Corte territoriale è insindacabile in questa sede a fronte degli elementi evidenziati nella ricostruzione della condotta posta in essere dall'imputato, attraverso plurimi atti in esecuzione di un piano preordinato volto ad un sostanziale depauperamento della società fallita. Infine, la durata delle pene accessorie è stata stabilita legittimamente in misura equivalente alla durata della pena principale. La doglianza, è inammissibile, non soltanto perché non dedotta in appello, ma anche perché del tutto generica, limitandosi ad una mera contestazione della mancata riduzione e dei presupposti di fatto. Dalla motivazione delle sentenze di merito si evincono i parametri di gravità del fatto e di capacità a delinquere del ricorrente che consentono di ritenere adeguata la durata delle pene accessorie in quanto coerente ai criteri valutativi evidenziati dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 222 del 2018. Peraltro, non è sindacabile in sede di legittimità il provvedimento del giudice del merito che, avvalendosi del proprio potere discrezionale, determini, in base ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., con specifica e adeguata motivazione, le pene accessorie fallimentari nella misura massima prevista dalla legge, senza rapportarle automaticamente alla durata della pena principale (Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020 Murru, Rv. 278856). 4.11 quarto motivo è inammissibile. Secondo l'insegnamento di questa Corte «in tema di reati fallimentari, ai sensi dell'art. 240, comma secondo, L. fall., il singolo creditore è legittimato in proprio a costituirsi parte civile nel procedimento penale per il delitto di bancarotta fraudolenta nella sua qualità di persona danneggiata dal reato, quando fa valere una richiesta di risarcimento a titolo personale» (Sez. 5, n. 6904 del 04/11/2016, dep. 2017, Rv. 269105 - 01). Le sentenze di merito hanno evidenziato la sussistenza di una legittimazione a costituirsi parte civile in capo alla società Edil Cava s.r.I., le cui ragioni di credito 12 rispetto al fallimento sono state riconosciute dalla sentenza dichiarativa di fallimento, in relazione al danno sofferto dal reato e sottolineato, inoltre, la mancanza di costituzione del curatore fallimentare. Le doglianze difensive sul punto, peraltro, implicano valutazioni in fatto in quanto inerenti piuttosto alla quantificazione del danno e destinate, in quanto tali, ad essere piuttosto vagliate nella separata sede civile, dinanzi alla quale le parti sono state rimesse. 5. Ricorso di LI IA. Le doglianze espresse nell'interesse di LI IA con primo motivo, con le quali si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla condotta distrattiva di cui al capo B), contestato all'imputata in concorso con il padre LI PE, sostanziatasi nella pretesa distrazione degli automezzi, sono sovrapponibili a quelle espresse, dal medesimo difensore, con il ricorso proposto nell'interesse di LI PE e si rinvia pertanto, alle considerazioni espresse al paragrafo 2) che precede. Sono inammissibili le ulteriori doglianze espresse, con lo stesso primo motivo, al punto Ib), in ordine alla ritenuta insussistenza del dolo in quanto reiterative e non centrate sulle ragioni enucleate dai giudici di merito che, con motivazione del tutto adeguata e logica rispetto alla platea degli elementi acquisiti, hanno ancorato il giudizio sulla sussistenza del dolo in capo all'imputata sulla considerazione del fatto che la medesima è risultata tenutaria della contabilità della stessa società fallita e partecipe alla sua amministrazione ( per come evidenziato anche dai testi a difesa) e che l'operazione — camuffata sotto le spoglie di una compravendita ma, in realtà, volta a distrarre utilità dal patrimonio dalla società del padre alla società della ricorrente- risulta posta in essere « tra membri della stessa famiglia» e con caratteristiche tali da rivelare « una commistione che rende evidente la riconducibilità ad un'unica gestione familiare delle due società» ( pag. 13 della sentenza di primo grado). Rispetto alle ulteriori doglianze poste a fondamento del secondo e terzo motivo di ricorso- concernenti la durata delle pene accessorie ed il vizio di motivazione rispetto al riconosciuto diritto della parte civile costituita al risarcimento del danno, si rinvia a quanto dedotto in sede di esame del ricorso dell'imputato LI PE, in quanto censure sovrapponibili. 6.In conclusione i ricorsi devono essere rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
13 Il Pr ALFREDCy Il Consigliere estensore 'AND ETNA O CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 4000,00, oltre accessori di legge. Così è deciso, 02/10/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, UA AO D'Aquino, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore di parte civile, avv. Demetrio Fenucciu, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi o, in subordine, con il rigetto degli stessi, depositando conclusioni unitamente alla nota spesa;
Udito il difensore degli imputati, avv. Luigi Petrillo, il quale ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 25 novembre 2024 la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa, il 16 marzo 2023, dal Tribunale di Vallo della Lucania che aveva condannato LI PE e LI IA a pena di giustizia in relazione a due condotte di bancarotta fraudolenta per distrazione, Penale Sent. Sez. 5 Num. 36400 Anno 2025 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: OCCHIPINTI ANDREINA Data Udienza: 02/10/2025 ascritte separatamente al LI PE (capo A) ed in concorso ad entrambi (capo B). In particolare, LI PE era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, quale amministratore unico della ON ER s.r.l. dichiarata fallita con sentenza del 25 luglio 2012, in relazione alla somma di euro 579.535,77, per avere stipulato un contratto di leasing con società del gruppo Unicredit s.p.a. relativa ad un immobile commerciale di cui, tuttavia, non era entrata mai nel possesso in quanto lasciato in godimento alla società Edil LO s.n.c. di proprietà del genero ( capo A2). Al medesimo imputato era stato, altresì, addebitata, in concorso con LI IA (socio accomandatario della società LI calcestruzzi di LI IA e c. s.a.s.), la distrazione, dal patrimonio della società fallita, di plurimi automezzi ceduti con contratti di compravendita del 6 e 7 Aprile 2009 ad un prezzo irrisorio (capo B) alla suindicata società LI TR. 2. LI PE ha proposto ricorso con atto a firma del suo difensore articolato in plurimi motivi. 2.1. Con primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'accertata penale responsabilità e qualificazione giuridica del fatto ascritto al capo A.2.). Deduce che: a) non sarebbe configurabile la distrazione del diritto di godimento dell'immobile, oggetto di leasing, in quanto mai pervenuto effettivamente nella disponibilità della società fallita;
secondo la giurisprudenza di legittimità, in materia di leasing, ai fini dell'eventuale configurabilità della fattispecie di bancarotta fraudolenta distrattiva, sarebbe rilevante soltanto la distrazione del bene di fatto entrato nella materiale disponibilità della società fallita, non già del diritto al suo godimento;
b) le condotte ascrivibili alla società fallita devono ricondursi ad operazioni commerciali lecite in quanto il godimento dell'immobile era stato remunerato mediante indennità di occupazione effettivamente corrisposta, anche se solo nella fase iniziale;
l'interruzione dei pagamenti della suddetta indennità da parte della società Edil LO non avrebbe dovuto essere addebitata all'imputato che aveva, peraltro, fatto iscrivere il credito in contabilità; i creditori non avevano subito alcun danno, tanto che la società locatrice, Locat, non si era neppure insinuata nel passivo fallimentare, ed inoltre la società fallita aveva comunque acquisito, in relazione all'operazione di leasing posta in essere, un credito d'imposta iva per complessivi euro 190.446,16 che aveva compensato il costo negativo della stessa, quantificato in complessivi euro 179.841,01; era mancata un'analisi dei risvolti economici dell'operazione; c) non sarebbe configurabile l'elemento psicologico del reato non essendosi considerato che l'imputato non avrebbe mai potuto prevedere che la società Edil 2 LO non avrebbe onorato le rate di indennità; d) il fatto era stato erroneamente qualificato in quanto avrebbe dovuto essere sussunto nella fattispecie di cui all'art. 217 della Legge fall. e non era stata considerata la circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, Legge fall. in quanto l'operazione posta in essere, secondo le valutazioni espresse dal consulente di parte, doveva ritenersi neutra e solo minimamente dannosa per il patrimonio della fallita. 2.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'accertata penale responsabilità e qualificazione giuridica del fatto ascritto al capo B). Deduce che il contratto di affitto di ramo di azienda del 28 dicembre 1989, concluso tra la società fallita e la società "RT TR di RT IA & C.s.a.s (successivamente LI calcestruzzi s.r.I.), comprendeva anche "beni mobili e le strutture tecniche necessarie alla normale gestione del complesso"; i beni ritenuti distratti appartenevano in origine, pertanto, alla società cedente e la società fallita li aveva sostanzialmente restituiti al momento della risoluzione del contratto di affitto di azienda;
la medesima società fallita, negli inventari depositati nel corso degli anni, aveva sempre evidenziato che i beni riportati nell'attivo patrimoniale risultavano in affitto;
al termine del contratto di affitto, le parti avevano applicato l'art. 2561 del codice civile secondo cui l'affittuario riconosce al concedente un conguaglio in denaro, in funzione della differenza di valore dell'azienda all'inizio e alla fine del rapporto;
a tal fine le parti avevano sottoscritto, il 31 Marzo 2009, una scrittura privata con la quale avevano determinato le differenze tra le consistenze di inventario, all'inizio e al termine del rapporto;
con riferimento alla betoniera Astra oggetto di deduzione nell'atto di appello, il valore del mezzo era stato confuso con il costo di leasing, coperto dai ricavi conseguiti durante la gestione ordinaria dell'azienda affittata e, peraltro, non era stata effettuata alcuna perizia di stima sul mezzo;
la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del disposto degli articoli 2561, 2562 cod.civ. 2.3. Con terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di dosimetria della pena, deducendo: omessa motivazione in relazione all'aumento relativo all'aggravante ex art. 219 Legge fall. e violazione di legge in quanto applicata per un fatto di bancarotta impropria;
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
violazione di legge in relazione alla determinazione della durata della pena accessoria in misura equivalente alla durata della pena principale, in contrasto con quanto stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 222 del 2018. 3 2.4. Con quarto motivo denuncia, relativamente ad entrambi i capi, vizio di motivazione in relazione al ritenuto diritto al risarcimento del danno della parte civile costituita DICAVA s.r.I., dolendosi del difetto di motivazione in relazione alla doglianza introdotta con l'atto di appello con cui aveva censurato non la legittimazione della società a costituirsi parte civile bensì la mancanza di titoli rappresentativi della sua posizione creditoria. 3. LI IA ha proposto ricorso con atto a firma del suo difensore. 3.1. Con primo motivo, sviluppando argomentazioni sovrapponibili a quelle dedotte dalla difesa nell'interesse dell'imputato LI PE, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione relativamente all'accertata responsabilità e qualificazione giuridica del fatto. Deduce che il contratto di affitto del 28 dicembre 1989 (fra la società TR LL LI s.a.s e la ON ER) era stato comprensivo dell'opificio e dei beni mobili ed immobili, relativi all'attività produttiva;
valorizza, a tale proposito, le argomentazioni sviluppate nella consulenza tecnica di parte sulla nozione di azienda;
il contratto di affitto era stato reso pubblico nelle forme di legge ed anche l'inventario aveva indicato i beni locati alla società fallita;
al momento dell'affitto i mezzi soggetti a registrazione mutano intestazione al P.R.A. e, solo al momento della risoluzione del contratto, i mezzi tornano ad essere intestati al proprietario effettivo;
i mezzi, ritenuti oggetto di distrazione, erano stati locati alla società fallita ma erano di proprietà della LI calcestruzzi che ne aveva soltanto riacquisito la disponibilità al momento della risoluzione del contratto di affitto, regolando i profili economici relativi ai sensi dell'art. 2561 cod. civ.; la Corte aveva erroneamente ritenuto che non vi fosse traccia, nella contabilità della fallita, dell'operazione di reintegro del patrimonio dell'affittuario omettendo, invero, di considerare che vi era stato un contenzioso giudiziale tra le parti proprio relativo alle differenze inventariali concluso con una transazione. Deduce, inoltre, vizio di logicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato (punto 1B). Inoltre, con riferimento al valore dei beni retrocessi, non si era considerato che i beni riscattati avevano subito un deprezzamento in ragione della loro usura e che era erroneo parametrare il valore del bene alle rate versate, nel corso del tempo, dalla fallita a titolo di leasing. 3.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della durata delle pene accessorie stabilita in misura pari alla durata della pena principale trattandosi di statuizione in contrasto con quanto previsto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 222 del 2018. 3.3. Con terzo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alle statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata relativa al diritto di 4 risarcimento del danno della parte civile costituita, sviluppando argomentazioni sovrapponibili a quelle introdotte dalla difesa nell'interesse dell'imputato LI PE. 4. il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. Il difensore di parte civile ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi o, in subordine, con il rigetto degli stessi, depositando conclusioni unitamente a nota spese. Il difensore degli imputati ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono infondati. IL ricorso di LI PE. 1. Il primo motivo, con cui la difesa contesta la configurabilità di una distrazione penalmente rilevante in relazione alla condotta contestata al capo A2, è infondato. 1.0ccorre, innanzitutto, ricordare che le diverse condotte nelle quali si sviluppa la bancarotta fraudolenta patrimoniale sono singole modalità di esecuzione alternative e fungibili di un solo reato in quanto diverse modalità di aggressione allo stesso bene giuridico (rappresentato dall'interesse dei creditori alla conservazione della consistenza patrimoniale dell'imprenditore). In questo contesto, la distrazione è nozione di carattere residuale e si realizza in tutte le ipotesi in cui l'imprenditore agisce perseguendo dolosamente un interesse proprio o di terzi estranei all'impresa, quindi con la coscienza e volontà di realizzare atti incompatibili con la salvaguardia del patrimonio aziendale ed in contrasto con l'interesse dei creditori alla conservazione delle garanzie patrimoniali (Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008, Quattrocchi, Rv. 241830; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014, Di Febo, Rv. 260486), in una prospettiva che attribuisce alla nozione di distrazione una funzione anche "residuale", tale da ricondurre ad essa qualsiasi operazione determinante la fuoriuscita del bene dal patrimonio del fallito che ne impedisca l'apprensione da parte degli organi del fallimento (Sez. 5 n. 8431 del 01/02/2019, Rv. 276031). Secondo il consolidato indirizzo ermeneutico elaborato da questa Corte, peraltro, nella fattispecie di bancarotta fraudolenta, al fine di individuare la finalità distrattiva perseguita dagli agenti, anche l'esercizio di facoltà legittime, comprese nel contenuto di diritti riconosciuti dall'ordinamento (nel caso di specie nel diritto 5 /b(/ d'iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost.), può costituire uno strumento per pregiudicare le ragioni dei creditori o frodarli, in quanto la liceità di ogni operazione che incide sul patrimonio dell'imprenditore dichiarato fallito può essere affermata solo all'esito di un accertamento in concreto in relazione alle conseguenze prodotte sui diritti del ceto creditorio (in tal senso : Sez. 5 , n. 15803 del 27/11/2019,dep. 2020, Rv. 279089; Sez. 5, n. 34464 del 14/05/2018, Rv. 273644; Sez. 5, n. 24024 del 01/04/2015, Rv. 263943). 1.1.AI lume dei principi suindicati la motivazione della Corte territoriale risulta corretta in diritto ed adeguatamente illustrata, poiché la natura distrattiva dell'intera negoziazione è stata giudicata integrata in riferimento ad una pluralità di elementi che, correttamente valutati in combinazione logico-funzionale, chiariscono senza alcuna incongruità le ragioni della decisione. Le sentenze di merito, con motivazione logica ed immune da vizi, hanno ricostruito la condotta contestata, di bancarotta fraudolenta patrimoniale, sulla base dei seguenti elementi: in data 15 ottobre 2008, la società fallita stipulava un contratto di leasing per acquisire la disponibilità di un immobile ad uso commerciale per una somma complessiva di euro 2.210.000;la medesima società non entrava mai nel godimento del bene conferendolo, piuttosto, alla società DI LO, riconducibile al genero dell'imputato, senza alcun corrispettivo, nonostante la stipula di una pattuizione fra le parti che prevedeva il pagamento di un'indennità di occupazione da parte della Edil LO, e provvedendo anzi, la medesima società fallita, al pagamento dei canoni dovuti alla società locatrice per un importo complessivo di euro 1.142.677 fino a quando non si addiveniva alla risoluzione del contratto nel settembre 2011; non risultava posta in essere, dalla società fallita, alcuna iniziativa giudiziale nei confronti della società Edil LO per il recupero dei crediti;
detta cessione era collegata ad un più ampio accordo tra le medesime società volto a realizzare un progetto industriale, di fatto mai avviato anche a causa delle difficoltà economiche della società Edil LO, fallita nel 2011; la simulazione del suddetto piano industriale era ritenuta anche in base alle caratteristiche dell'immobile, adibito in parte ad abitazione ed in parte a destinazione commerciale, e non ad opificio;
lo stato di difficoltà economica della società fallita risaliva almeno agli anni 2008-2009 allorquando la stessa non onorava i pagamenti delle forniture della società Italcementi per importi complessivamente rilevanti, tanto da subire un decreto ingiuntivo per un importo di euro 590.000. 1.2.1 giudici di merito hanno, pertanto, ritenuto che l'operazione di leasing abbia assunto inconfutabili connotazioni distrattive in quanto ha deliberatamente svuotato la società fallita di liquidità, essendo risultata, peraltro, collegata ad un progetto industriale simulato. 6 La deduzione difensiva relativa alla non configurabilità del reato contestato di bancarotta fraudolenta per non essere risultato l'immobile oggetto di leasing mai nella disponibilità di fatto della società fallita, non tiene conto del fatto che, per effetto della stipula del suddetto contratto, la società fallita era già entrata nella disponibilità giuridica del diritto di godimento del bene. Gli insegnamenti richiamati dalla difesa nel ricorso (Sez. 5, n. 44898 01/10/2015, Rv. 265509 - 01 e successive) riguardano, in realtà, fattispecie diverse in cui oggetto della distrazione erano proprio gli stessi beni oggetto di contratto di leasing ed in cui l'addebito distrattivo era stato fondato sul mancato reperimento dei medesimi beni nel passivo fallimentare, con conseguente presunzione della dolosa sottrazione. Ben diversa è la fattispecie in esame in cui la rilevanza distrattiva della condotta non risulta collegata al mancato rinvenimento del bene oggetto di locazione, bensì all'accertata cessione del suo godimento, durante la fase di esecuzione del contratto, in favore di altra società senza alcuna sostanziale contropartita e con detrimento della garanzia patrimoniale dei propri creditori. La condotta consistita nell'avere, la società fallita, dato esecuzione al contratto di leasing attraverso il pagamento dei canoni pattuiti, pur avendo di fatto rinunziato al godimento del bene, in favore di altra società estranea, ma riconducibile al medesimo gruppo familiare, ha certamente assunto connotazioni distrattive in quanto ha distolto, dalla garanzia dei creditori, risorse finanziarie corrispondenti ai canoni di locazione pagati, pur in mancanza di una corrispondente effettiva utilità, ed indotto la società fallita alla inoperatività. Deve, pertanto, ritenersi che integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la cessione del godimento di un bene ottenuto in leasing senza effettivo accollo dei debiti da parte della cessionaria (nonostante una originaria pattuizione in tal senso) e senza alcuna utilità da parte della cedente, in quanto l'operazione è priva di un sinallagma reale non realizzando un automatico incremento del valore della partecipazione societaria in termini corrispondenti al valore dell'utilità ceduta. In tale contesto, è stata, altresì, ritenuta logicamente irrilevante la circostanza relativa alla previsione tra le parti di un compenso remunerativo, indennità di occupazione, che la società Edil LO avrebbe dovuto corrispondere, e la formale contabilizzazione del relativo credito in quanto "credito privo di sostanza" (pag.17 della sentenza impugnata), considerata la mancanza di iniziative da parte della cedente volte al recupero del suo credito. In ordine alle ulteriori deduzioni, reiterative di quelle già svolte con l'atto di appello, legate al dato della mancata insinuazione nel passivo fallimentare da parte della società di leasing, la sentenza impugnata ha evidenziato la fallacia di tale argomento in quanto la società LOCAT non avrebbe potuto insinuarsi avendo 7 già ottenuto il pagamento di circa 563.000 euro e la restituzione dell'immobile da parte della società fallita. Anche l'ulteriore argomento, relativo al presunto vantaggio conseguito dalla società fallita attraverso l'utilizzazione del credito di imposta iva per circa 10.000 euro, è stato ritenuto non idoneo dalla Corte territoriale ad escludere il carattere distrattivo dell'operazione per la minima consistenza del preteso vantaggio conseguito dalla società fallita a fronte della sua incidenza negativa. 1.3.È inammissibile l'ulteriore doglianza concernente la mancanza dell'elemento soggettivo del reato. Occorre ricordare che l'elemento soggettivo richiesto è integrato dal dolo generico, per il quale è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere l'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo ovvero che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014, Rv. 260407, Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739; Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Rv. 270763.). Nel caso in esame, le doglianze non sono dotate della necessaria specificità ed omettono di confrontarsi con il tessuto motivazionale della sentenza impugnata che, senza vizi logici e giuridici, ha dato risalto, quali indici di fraudolenza, alla simulazione del piano industriale predisposto fra le parti a corredo dell'operazione ( desunta anche dalla indicazione contenuta nello stesso piano da parte della società Beton Bert di non avere più intenzione di realizzare l'impianto industriale previsto, pag.12 della sentenza di primo grado) alla preesistenza della situazione debitoria della società destinataria negli anni 2008-2009 di un decreto ingiuntivo per una somma di circa 500.000 euro oltre che alla totale assenza di utile per il patrimonio sociale della società che nel 2012 veniva dichiarata fallita. 1.4. È infondata anche l'ulteriore deduzione legata alla mancata diversa qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell'art. 217 Legge fall. e in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 219 comma 3 Legge fall. Il motivo è generico e non considera i plurimi indici di fraudolenza della distrazione- ravvisati nella condotta dell'imputato- che danno contezza della irriducibile estraneità del fatto rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale e della sua idoneità a dare corpo alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, a discapito dell'interesse dei creditori, in un contesto connotato da finalità fraudolente ( Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, cit.). L'accertata rilevanza economica, in negativo, della condotta rende, altresì, priva di pregio la doglianza difensiva espressa, in modo peraltro generico, in ordine al 8 mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità. 2.È infondato il secondo motivo con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica della condotta ascritta al capo B) consistita nella presunta distrazione di automezzi della società fallita. Le sentenze di merito hanno ricostruito la condotta in contestazione nei seguenti termini: in data 28 dicembre 1989 veniva stipulato tra la società fallita e la società LI calcestruzzi di LI IA &C. s.a.s. un contratto di affitto di ramo di azienda;
nel Marzo del 2009 interveniva la risoluzione consensuale del contratto;
dopo pochi giorni la società fallita vendeva alla società della figlia, LI calcestruzzi di LI IA s.a.a., tutti gli automezzi di cui era proprietaria, in numero complessivo di 19, ad un prezzo irrisorio, con complessivo danno per la stessa società stimato in circa euro 150.000; i suddetti mezzi risultavano essere stati acquistati dalla società cessionaria, durante la vigenza del contratto di affitto dell'impianto di betonaggio, tanto da essere stati immatricolati al P.R.A. in capo alla stessa. La difesa deduce che i mezzi in argomento erano stati ricompresi nell'affitto del ramo di azienda, concernente, invero, non soltanto l'opificio ma anche i beni mobili e le strutture tecniche necessarie alla gestione del complesso e che, pertanto, al momento della risoluzione dell'affitto del ramo di azienda, i beni in questione erano ritornati nella disponibilità della società cedente anche in ossequio a quanto previsto dall'art. 2561 cod.civ. 2.1. La sentenza impugnata ha, tuttavia, fornito motivazione logica ed esaustiva in merito alle ragioni che hanno fatto ritenere non verosimile la superiore deduzione difensiva. Con l'affitto di azienda, il proprietario trasferisce in godimento ad un altro soggetto (affittuario), dietro corrispettivo, un'azienda (o un ramo di azienda), cioè un complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa. All'affitto di azienda non è riservata una disciplina ad hoc nel Codice civile;
l'art. 2562 c.c. si limita infatti a rinviare alle disposizioni dell'art. 2561 c.c. dettate per l'usufrutto di azienda. Non è scontato che tutti i beni strumentali rientrino nell'atto di affitto, ritenendo la giurisprudenza di legittimità che possa rientrare nella fattispecie della cessione/affitto dell'azienda anche la cessione/affitto di una sola parte dei beni aziendali. Questo, a condizione che venga mantenuta un'organizzazione autonoma idonea a consentire di esercitare un'attività di impresa. Nella fattispecie in esame non risulta prodotto l'atto di affitto d'azienda da cui desumere che nella cessione del ramo aziendale rientrassero anche gli automezzi 9 oggetto del successivo trasferimento in capo alla società LI (a prezzo ritenuto non congruo); non risulta redatto un inventario dei beni da cui inferire la bontà della tesi difensiva;
nel successivo verbale di conciliazione tra le parti, del 10 giugno 2011, a seguito della risoluzione del contratto di affitto, non risulta effettuato alcun riferimento rispetto alla differenza in denaro proveniente dal trasferimento, in capo alla locatrice, dei mezzi acquistati dall'affittuaria; è stato, altresì, evidenziato il fatto che sui beni in questione LI PE aveva fatto iscrivere ipoteche ai lavoratori della stessa società a conferma del fatto che i beni in questione erano, ab origine, riconducibili alla stessa società fallita;
ma soprattutto le censure difensive si scontrano con la dirimente osservazione sviluppata dalla Corte territoriale, nella sua puntuale motivazione, secondo cui i beni ritenuti oggetto di distrazione risultano essere stati immatricolati in favore della società fallita mentre non vi è prova di un precedente acquisto operato da parte della società LI. In difetto di tale prova cade evidentemente la prospettazione difensiva secondo cui i beni in questione avrebbero costituto parte integrante dell'affitto aziendale. Non essendo comprovato che i beni in questione fossero stati ricompresi nel contratto di affitto di azienda, appare, pertanto, irrilevante il richiamo al meccanismo di conguaglio previsto dall'art. 2561 cod.civ., destinato ad operare per regolare, fra le parti, in denaro, le differenze tra le consistenze d'inventario all'inizio e al termine del rapporto, sulla base dei valori correnti al termine dello stesso. 2.2.Sono, altresì, infondate anche le deduzioni concernenti la presunta mancanza di certezza in ordine al valore dei beni in questione, ritenuti oggetto di distrazione, in quanto la Corte territoriale, con motivazione logica ed immune da vizi, ha sottolineato, a titolo esemplificativo, che un automezzo acquistato dall'affittuario, con leasing del 2002, per un valore di circa 100.000 euro è stato poi ceduto, dopo soli 7 anni, con una stima di valore pari ad euro 3.000, richiamando i valori rilevati da una analitica tabella inclusa nella relazione del curatore fallimentare con la quale la difesa non si confronta. A fronte di tale risultanza appare priva di specificità censoria la deduzione difensiva relativa ad una confusione tra il valore del mezzo con il costo di leasing ed è sfornita di prova l'affermazione per cui il prezzo di riscatto del bene sarebbe stato di appena 1.000 euro. 2.3. Appaiono inammissibili, in quanto generiche, anche le ulteriori doglianze difensive in ordine al difetto dell'elemento psicologico del reato in quanto la sentenza impugnata ha logicamente considerato, quali indici di fraudolenza dell'operazione da cui desumere il dolo generico, in aggiunta alla circostanza dirimente della evidente sproporzione fra il costo di acquisto ed il valore dei mezzi 10 di per sé illuminante sulla sussistenza del dolo, la progressione logica e temporale dei singoli atti di risoluzione del contratto di affitto di ramo aziendale e di cessione degli automezzi, essendo la cessione degli automezzi avvenuta, per effetto di atti successivi, negli anni 2009-2010 mentre la restituzione del complesso aziendale è avvenuta un anno dopo, a seguito di un contenzioso definito con un verbale di conciliazione in cui le parti non hanno fatto neppure riferimento alla pretesa acquisizione, da parte della locatrice, degli automezzi acquistati dall'affittuaria, né ad una differenza di valore dei medesimi mezzi (pag. 25 della sentenza impugnata). 3.È manifestamente infondato il terzo motivo con cui la difesa si duole dell'aumento di pena relativo all'aggravante di cui all'art. 219 Legge fall. per essersi l'imputato reso protagonista dei più fatti di bancarotta;
della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in favore dell'imputato, in quanto uttrasettantenne incensurato;
della durata stabilita per le pene accessorie in misura equivalente alla pena principale. Occorre considerare, innanzitutto, che secondo il consolidato approdo ermeneutico di questa Corte «In tema di reati fallimentari, è applicabile la circostanza aggravante comune della pluralità di fatti di bancarotta di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1 I. fall. all'ipotesi della bancarotta fraudolenta impropria, sia alla previsione di cui all'art. 223, comma primo, che prevedendo lo stesso trattamento sanzionatorio stabilito per la bancarotta propria implica l'applicabilità del relativo regime sanzionatorio nella sua interezza, comprensivo, pertanto, del regime dell'aggravante in questione;
sia all'ipotesi di cui all'art. 223, comma secondo, riguardo a cui la previsione della applicabilità della pena prevista dal primo comma dell'art. 216, deve intendersi comprensiva dell'intero trattamento sanzionatorio previsto per la bancarotta propria, e dunque anche del regime dell'aggravante» (Sez. 5, n 8829 del 18/12/2009, dep. 2010, Rv. 246155 - 01; conf.Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010 Rv. 247320; Sez. 5, n. 2903 del 22/03/2013, Rv. 258446, Sez. 5, n. 10791 del 25/01/2012; Sez. 5, n. 18695 del 21/01/2013, Rv. 255839; Sez. 5, n. 38978 del 16/07/2013, Rv. 257762; Sez.5, n. 40753 del 11/09/2024, s.m.) Deve, altresì, rilevarsi che la pena base è stata determinata in misura di poco superiore al minimo edittale, in anni tre e mesi sei, e che anche l'aumento di pena ex art. 219, comma 2, lett.1) Legge fall. risulta essere stato determinato in misura contenuta, in mesi sei di reclusione. Relativamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha evidenziato l'insussistenza di elementi positivi suscettibili di valutazione in favore dell'imputato, ritenendo la circostanza dedotta, lo stato di 11 incensuratezza e l'età superiore ai settant'anni, non suscettibili di valutazione in senso favorevole. Il Collegio rammenta, altresì, come condivisibilmente la giurisprudenza di legittimità ritenga che le circostanze attenuanti generiche abbiano lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 9299 del 7/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640; Sez. 3, n. 19369 del 27/1/2012, Gallo, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/1/2013, La Selva, Rv. 254716; vedi anche Sez. 2, n. 2769 del 2/12/2008, dep. 2009, Poliseno, Rv. 242709). La motivazione resa dalla Corte territoriale è insindacabile in questa sede a fronte degli elementi evidenziati nella ricostruzione della condotta posta in essere dall'imputato, attraverso plurimi atti in esecuzione di un piano preordinato volto ad un sostanziale depauperamento della società fallita. Infine, la durata delle pene accessorie è stata stabilita legittimamente in misura equivalente alla durata della pena principale. La doglianza, è inammissibile, non soltanto perché non dedotta in appello, ma anche perché del tutto generica, limitandosi ad una mera contestazione della mancata riduzione e dei presupposti di fatto. Dalla motivazione delle sentenze di merito si evincono i parametri di gravità del fatto e di capacità a delinquere del ricorrente che consentono di ritenere adeguata la durata delle pene accessorie in quanto coerente ai criteri valutativi evidenziati dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 222 del 2018. Peraltro, non è sindacabile in sede di legittimità il provvedimento del giudice del merito che, avvalendosi del proprio potere discrezionale, determini, in base ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., con specifica e adeguata motivazione, le pene accessorie fallimentari nella misura massima prevista dalla legge, senza rapportarle automaticamente alla durata della pena principale (Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020 Murru, Rv. 278856). 4.11 quarto motivo è inammissibile. Secondo l'insegnamento di questa Corte «in tema di reati fallimentari, ai sensi dell'art. 240, comma secondo, L. fall., il singolo creditore è legittimato in proprio a costituirsi parte civile nel procedimento penale per il delitto di bancarotta fraudolenta nella sua qualità di persona danneggiata dal reato, quando fa valere una richiesta di risarcimento a titolo personale» (Sez. 5, n. 6904 del 04/11/2016, dep. 2017, Rv. 269105 - 01). Le sentenze di merito hanno evidenziato la sussistenza di una legittimazione a costituirsi parte civile in capo alla società Edil Cava s.r.I., le cui ragioni di credito 12 rispetto al fallimento sono state riconosciute dalla sentenza dichiarativa di fallimento, in relazione al danno sofferto dal reato e sottolineato, inoltre, la mancanza di costituzione del curatore fallimentare. Le doglianze difensive sul punto, peraltro, implicano valutazioni in fatto in quanto inerenti piuttosto alla quantificazione del danno e destinate, in quanto tali, ad essere piuttosto vagliate nella separata sede civile, dinanzi alla quale le parti sono state rimesse. 5. Ricorso di LI IA. Le doglianze espresse nell'interesse di LI IA con primo motivo, con le quali si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla condotta distrattiva di cui al capo B), contestato all'imputata in concorso con il padre LI PE, sostanziatasi nella pretesa distrazione degli automezzi, sono sovrapponibili a quelle espresse, dal medesimo difensore, con il ricorso proposto nell'interesse di LI PE e si rinvia pertanto, alle considerazioni espresse al paragrafo 2) che precede. Sono inammissibili le ulteriori doglianze espresse, con lo stesso primo motivo, al punto Ib), in ordine alla ritenuta insussistenza del dolo in quanto reiterative e non centrate sulle ragioni enucleate dai giudici di merito che, con motivazione del tutto adeguata e logica rispetto alla platea degli elementi acquisiti, hanno ancorato il giudizio sulla sussistenza del dolo in capo all'imputata sulla considerazione del fatto che la medesima è risultata tenutaria della contabilità della stessa società fallita e partecipe alla sua amministrazione ( per come evidenziato anche dai testi a difesa) e che l'operazione — camuffata sotto le spoglie di una compravendita ma, in realtà, volta a distrarre utilità dal patrimonio dalla società del padre alla società della ricorrente- risulta posta in essere « tra membri della stessa famiglia» e con caratteristiche tali da rivelare « una commistione che rende evidente la riconducibilità ad un'unica gestione familiare delle due società» ( pag. 13 della sentenza di primo grado). Rispetto alle ulteriori doglianze poste a fondamento del secondo e terzo motivo di ricorso- concernenti la durata delle pene accessorie ed il vizio di motivazione rispetto al riconosciuto diritto della parte civile costituita al risarcimento del danno, si rinvia a quanto dedotto in sede di esame del ricorso dell'imputato LI PE, in quanto censure sovrapponibili. 6.In conclusione i ricorsi devono essere rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
13 Il Pr ALFREDCy Il Consigliere estensore 'AND ETNA O CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 4000,00, oltre accessori di legge. Così è deciso, 02/10/2025