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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/09/2025, n. 1958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1958 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 6748/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo Vincenzo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6748 R.G.A.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo TRA Parte_1 in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in ,
[...] Pt_1 al Lungomare Trieste, n. 84, presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Macchia, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
attore E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Ente sita in Torre del Greco (NA), alla via Marconi, n. 66, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Eduardo Martucci e Mariangela Cianci, che la rappresentano e difendono, in virtù di procure in atti. convenuta CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa
FATTO e DIRITTO Con atto di citazione regolarmente notificato in data 28.12.2022, il
[...]
deduceva che nel periodo gennaio 2012 – marzo 2013, avrebbe Parte_1 erogato (in regime di accreditamento con l' ), Controparte_1 prestazioni di “diagnostica di laboratorio", rese in favore degli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale, in virtù di fatture che sarebbero state regolarmente trasmesse all' CP_2 convenuta. Cont Per contro, l' convenuta, a fronte di un fatturato complessivo, al lordo dello sconto, e di pagamenti soltanto parziali da parte dell' , sarebbe ancora Controparte_3 creditrice, nei confronti dell'attore, dell'importo residuo pari ad euro 80.412,33, oltre interessi moratori. Le prestazioni di cui alle fatture, secondo quanto sostenuto dall'attore, sarebbero state indebitamente richieste dalla convenuta, al netto dello sconto previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera O), della legge 27.12.2006, n. 296, la quale avrebbe previsto una riduzione forfettaria, pari al 20%, per le prestazioni di diagnostica di laboratorio, e al 2%, per tutte le altre prestazioni specialistiche. Tale sconto sarebbe da considerarsi illegittimo;
invero, le misure disposte dal legislatore con la legge finanziaria per il 2007 non potrebbero trovare applicazione oltre il triennio 2007-2009, facendo riferimento solo a tale citato periodo. In tal senso, anche la legge finanziaria relativa al successivo triennio (2009-2011), non avrebbe previsto o confermato una tariffazione forfettaria, ma, al contrario, avrebbe previsto una nuova tariffazione, nell'ottica di ridurre il disavanzo economico.
1 R.G.A.C. n. 6748/2022
Dunque, la normativa prevista dall'articolo 1, comma 796, lettera o), della L.296/06 sarebbe stata superata dall'articolo 8 del D.L. n. 248/07 (convertito in legge n. 31/08), nonché dall'articolo 79 del D.L. n. 112/08 (convertito in legge n. 133/08). In particolare, il D.L. n. 248/07 (convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31), non avrebbe prorogato la disposizione sullo sconto forfettario previsto con la legge finanziaria del 2006, ma, al contrario, avrebbe posto un termine massimo (entro il 31 dicembre 2008) per l'aggiornamento delle tariffe. Ancora, l'art. 79 del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/08, prevedeva che la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011, sarebbe dovuta necessariamente avvenire “nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità nell'uso delle risorse”, definiti secondo: a) i costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondi criteri di efficienza, appropriatezza, e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del sistema informativo sanitario;
b) i costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome;
c) le tariffe regionali e le differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome. In definitiva, le decurtazioni di fatturato (relative al periodo gennaio 2012 – marzo 2013) sarebbero state indebitamente imposte dall'Amministrazione convenuta. Da ciò ne deriverebbe un credito ulteriori nei confronti dell' , in relazione alle Controparte_3 prestazioni sanitarie rese e non contestate dalla stessa nel periodo gennaio 2012 – marzo 2013, pari allo sconto richiesto di euro 80.412,33, oltre interessi moratori. In conclusione, chiedeva: accertare l'obbligo della convenuta di corrispondere le differenze ancora dovute a seguito delle prestazioni sanitarie rese dalla ricorrente nel periodo Cont gennaio 2010 – febbraio 2013; condannare l' convenuta al pagamento, nei propri Cont confronti, della somma pari ad euro 80.412,33; condannare la convenuta al versamento degli interessi legali moratori, ex D.lgs. 231/02; oltre le spese, con attribuzione. Instauratosi il contraddittorio si costituiva la convenuta , la quale Controparte_3 contestava l'avversa ricostruzione e ne deduceva l'infondatezza in fatto ed in diritto. In via preliminare, la convenuta deduceva che il ricorso sarebbe stato notificato solo in data 28.12.2022. Pertanto, eccepiva la prescrizione estintiva di tutti i crediti maturati anteriormente al 28.12.2012. A sostegno delle proprie ragioni deduceva che: l'attore, negli anni 2012-2013 avrebbe erogato, in regime di accreditamento, prestazioni sanitarie specialistiche relativamente alla branca di Laboratorio di Analisi, stipulando contratti rispettivamente sottoscritti in data 10.8.2012 e in data 20.11.2013. In virtù di tali contratti, l'attore avrebbe emesso le fatture relative alle prestazioni erogate negli anni in questione già al netto dello sconto tariffario, senza sollevare eccezioni di sorta. In particolare, i budget di spesa fissati Cont dai decreti del Commissario ad Acta, negli anni 2012-2013 sarebbero stati superati e l' avrebbe dovuto operare la Regressione Tariffaria Unica sugli importi dovuti per le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie accreditate prevista dalle norme regionali e contrattuali nell'ipotesi di superamento del tetto di spesa. Più precisamente, con le Delibere del Direttore Generale nn. 195/2019 e 914/2019, sarebbero stati determinati i Parte_2 fatturati liquidabili per le prestazioni erogate da ciascun centro, affinché si rientrasse nei tetti di spesa. Invero, parte attrice avrebbe operato fino al 10.8.2012 (per l'anno 2012) e fino al 20.11.2013 (per l'anno 2013) in assenza di contratto. Sul punto, la convenuta asseriva che per le prestazioni erogate prima della sottoscrizione del contratto, non sarebbe dovuta la maggiore somma per la prospettata illegittima applicazione dello sconto tariffario previsto dall'art.1, comma 796, lett. O, della Legge 296/2006. Dunque, andrebbero sottratti gli importi richiesti da gennaio ad agosto 2012 e per i mesi di gennaio e febbraio 2013.
2 R.G.A.C. n. 6748/2022
In ogni caso, gli importi residui risulterebbero comunque non dovuti, in quanto suscettibili di determinare lo sforamento del tetto di spesa annuale (in tal senso, l'allegazione delle delibere di rtu per la specialistica ambulatoriale riferite agli anni 2012 e 2013 proverebbero l'esaurimento delle disponibilità finanziarie dell' per gli anni Controparte_3 in questione). In definitiva, atteso che il vincolo di budget opererebbe inderogabilmente a prescindere dalle tariffe applicate per la remunerazione delle prestazioni, l'avvenuto superamento del tetto di spesa avrebbe effetto anche rispetto alla domanda di adeguamento tariffario dei compensi dovuti o, come nel caso di specie, alla domanda di restituzione dello sconto tariffario applicato. Peraltro, nel caso di specie, l'attore avrebbe già percepito (con riferimento a tutti gli anni in questione), somme maggiori di quelle riconosciute come liquidabili nelle relative delibere di determinazione della regressione tariffaria. Per quanto concerne, invece, gli interessi moratori deduceva che, nel caso di specie, il ritardo nel pagamento non sarebbe ad essa imputabile, in quanto, entrambe le parti, fino alla notifica del ricorso, avrebbero ritenuto legittima la decurtazione. Inoltre, l'attore, fino alla notifica del ricorso, non le avrebbe mai richiesto alcunché, anzi ne avrebbe condiviso l'operato. In conclusione, chiedeva: il rigetto della domanda, oltre le spese. Venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc ed all'esito le parti concordavano per il rinvio per conclusioni. Pertanto, acquisita documentazione varia sulle rinnovate richieste delle parti, la causa veniva assegnata a sentenza.
------------------- La domanda non può trovare accoglimento. Va premesso che essa mira ad ottenere il recupero del c.d. sconto tariffario. Si tratta di un particolare meccanismo, introdotto dall'art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296 del 2006 che (per quel che qui interessa) recita:
“fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'art. 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministero della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate”. In sostanza, a fini di contenimento della spesa pubblica (finalità analoga invero ad altri istituti del settore sanità, come ad es. i c.d. ) è stato previsto che sulle Parte_3 somme spettanti ai vari Soggetti Accreditati (per le prestazioni rese) fosse praticata una riduzione (c.d. sconto tariffario, da applicare in misura percentuale diversa in relazione al tipo di servizio erogato). Si tratta di sconto obbligatorio e sottratto all'autonomia negoziale delle parti (quindi imposto ai vari Centri). Esso si ricollega all'esigenza pubblicista di programmare la spesa sanitaria: infatti il diritto alla salute del singolo deve essere armonizzato col diritto alla salute
3 R.G.A.C. n. 6748/2022
di tutti gli altri cittadini e tener quindi conto della limitatezza delle disponibilità finanziarie onde garantire a tutti la stessa (e più ampia possibile) possibilità di accesso al sistema sanitario (in tal senso Cass. 14778/2020). In particolare, lo sconto operava in una situazione contingente in cui era necessario rientrare da passati sforamenti di bilancio che avevano messo a rischio la tenuta dell'intero sistema. Il problema principale che però pone (o meglio: poneva) l'istituto dello Sconto Tariffario non è la sua legittimità o meno (come noto sulle esigenze di programmazione e contenimento della spesa in ambito sanitario è stata chiamata a pronunciarsi anche la Corte Costituzionale che ha ritenuto legittima la previsione di limiti proprio perché necessari nel superiore interesse del diritto alla salute di tutti i cittadini), ma quella della sua vigenza in base alla norma che l'ha previsto. Orbene - come evidenziato da Cass. 10582/2018 - la norma in questione (art. 1, comma 796, lettera o, della finanziaria per il 2007), espressamente disciplina “la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007- 2009” e quindi ha ambito temporale limitato al suddetto triennio. Poiché gli importi di cui qui si discute riguardano periodi successivi al 2009 è quindi da concludere che non v'è alcuna norma di legge che imponga lo sconto anche per il caso in esame. In tal senso quanto sostenuto dalla ricorrente è pienamente (e doverosamente) condivisibile. Tuttavia, occorre esaminare il meccanismo complessivo di determinazione e limitazione della spesa sanitaria a livello regionale In sostanza lo sconto si salda col meccanismo previsto per i c.d. “Tetti di e Pt_3 costituisce uno degli aspetti del complessivo (ed unico) budget di spesa: un singolo Centro potrà avere in concreto una remunerazione extra sconto, solo nell'ipotesi che dal calcolo complessivamente fatto su tutti i Centri vi siano margini di budget che consentano la redistribuzione dello stesso. Quindi la previsione dello sconto si inserisce nell'articolato (e complesso) meccanismo in base al quale è prevista la determinazione del limite di spesa: tale limite massimo (che tiene conto delle risorse economiche a disposizione per la spesa sanitaria e che pertanto non solo è lecito ma addirittura doveroso) viene quindi determinato in concreto anche con scorporo anche dello sconto. Ed il limite del c.d. Tetto di Spesa massimo deve essere determinato applicando tale limite indipendentemente dallo sconto tariffario E nella specie tale tetto massimo risulta raggiunto già con gli importi corrisposti Cont
“ridotti” dallo “sconto tariffario” tant'è che l' ha dovuto azionare la RTU (Regressione Cont Tariffaria unica) per il recupero delle differenze (cfr. le determine esibite dall che recepiscono e fanno espresso riferimento ai risultati del “Tavolo Tecnico”). E da ultimo va rammentato che la determinazione del limite di spesa complessivo (pur se con il farraginoso meccanismo sopra appena accennato) costituisce atto amministrativo in alcun modo sindacabile (e fra l'altro risponde ad evidenti e doverose esigenze di razionalizzazione della spesa). Per tali motivi la domanda non può trovare accoglimento, perché i compensi richiesti si situano comunque oltre i limiti dei “tetti di spesa” Con il che restano assorbite le ulteriori questioni Per quel che concerne il governo delle spese ritiene il giudicante che sussistono equi motivi per l'integrale compensazione delle stesse, fra le parti. Infatti la normativa sul tema non è del tutto lineare.
4 R.G.A.C. n. 6748/2022
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal
Parte_1 nei confronti dell con atto di citazione notificato in
[...] Controparte_3 data 28.12.2022 rigetta la domanda stessa e dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese di giudizio. Così deciso in Torre Annunziata addì 2.7.2025.
IL GIUDICE (dott. Vincenzo Del Sorbo)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo Vincenzo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6748 R.G.A.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo TRA Parte_1 in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in ,
[...] Pt_1 al Lungomare Trieste, n. 84, presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Macchia, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
attore E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Ente sita in Torre del Greco (NA), alla via Marconi, n. 66, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Eduardo Martucci e Mariangela Cianci, che la rappresentano e difendono, in virtù di procure in atti. convenuta CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa
FATTO e DIRITTO Con atto di citazione regolarmente notificato in data 28.12.2022, il
[...]
deduceva che nel periodo gennaio 2012 – marzo 2013, avrebbe Parte_1 erogato (in regime di accreditamento con l' ), Controparte_1 prestazioni di “diagnostica di laboratorio", rese in favore degli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale, in virtù di fatture che sarebbero state regolarmente trasmesse all' CP_2 convenuta. Cont Per contro, l' convenuta, a fronte di un fatturato complessivo, al lordo dello sconto, e di pagamenti soltanto parziali da parte dell' , sarebbe ancora Controparte_3 creditrice, nei confronti dell'attore, dell'importo residuo pari ad euro 80.412,33, oltre interessi moratori. Le prestazioni di cui alle fatture, secondo quanto sostenuto dall'attore, sarebbero state indebitamente richieste dalla convenuta, al netto dello sconto previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera O), della legge 27.12.2006, n. 296, la quale avrebbe previsto una riduzione forfettaria, pari al 20%, per le prestazioni di diagnostica di laboratorio, e al 2%, per tutte le altre prestazioni specialistiche. Tale sconto sarebbe da considerarsi illegittimo;
invero, le misure disposte dal legislatore con la legge finanziaria per il 2007 non potrebbero trovare applicazione oltre il triennio 2007-2009, facendo riferimento solo a tale citato periodo. In tal senso, anche la legge finanziaria relativa al successivo triennio (2009-2011), non avrebbe previsto o confermato una tariffazione forfettaria, ma, al contrario, avrebbe previsto una nuova tariffazione, nell'ottica di ridurre il disavanzo economico.
1 R.G.A.C. n. 6748/2022
Dunque, la normativa prevista dall'articolo 1, comma 796, lettera o), della L.296/06 sarebbe stata superata dall'articolo 8 del D.L. n. 248/07 (convertito in legge n. 31/08), nonché dall'articolo 79 del D.L. n. 112/08 (convertito in legge n. 133/08). In particolare, il D.L. n. 248/07 (convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31), non avrebbe prorogato la disposizione sullo sconto forfettario previsto con la legge finanziaria del 2006, ma, al contrario, avrebbe posto un termine massimo (entro il 31 dicembre 2008) per l'aggiornamento delle tariffe. Ancora, l'art. 79 del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/08, prevedeva che la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011, sarebbe dovuta necessariamente avvenire “nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità nell'uso delle risorse”, definiti secondo: a) i costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondi criteri di efficienza, appropriatezza, e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del sistema informativo sanitario;
b) i costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome;
c) le tariffe regionali e le differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome. In definitiva, le decurtazioni di fatturato (relative al periodo gennaio 2012 – marzo 2013) sarebbero state indebitamente imposte dall'Amministrazione convenuta. Da ciò ne deriverebbe un credito ulteriori nei confronti dell' , in relazione alle Controparte_3 prestazioni sanitarie rese e non contestate dalla stessa nel periodo gennaio 2012 – marzo 2013, pari allo sconto richiesto di euro 80.412,33, oltre interessi moratori. In conclusione, chiedeva: accertare l'obbligo della convenuta di corrispondere le differenze ancora dovute a seguito delle prestazioni sanitarie rese dalla ricorrente nel periodo Cont gennaio 2010 – febbraio 2013; condannare l' convenuta al pagamento, nei propri Cont confronti, della somma pari ad euro 80.412,33; condannare la convenuta al versamento degli interessi legali moratori, ex D.lgs. 231/02; oltre le spese, con attribuzione. Instauratosi il contraddittorio si costituiva la convenuta , la quale Controparte_3 contestava l'avversa ricostruzione e ne deduceva l'infondatezza in fatto ed in diritto. In via preliminare, la convenuta deduceva che il ricorso sarebbe stato notificato solo in data 28.12.2022. Pertanto, eccepiva la prescrizione estintiva di tutti i crediti maturati anteriormente al 28.12.2012. A sostegno delle proprie ragioni deduceva che: l'attore, negli anni 2012-2013 avrebbe erogato, in regime di accreditamento, prestazioni sanitarie specialistiche relativamente alla branca di Laboratorio di Analisi, stipulando contratti rispettivamente sottoscritti in data 10.8.2012 e in data 20.11.2013. In virtù di tali contratti, l'attore avrebbe emesso le fatture relative alle prestazioni erogate negli anni in questione già al netto dello sconto tariffario, senza sollevare eccezioni di sorta. In particolare, i budget di spesa fissati Cont dai decreti del Commissario ad Acta, negli anni 2012-2013 sarebbero stati superati e l' avrebbe dovuto operare la Regressione Tariffaria Unica sugli importi dovuti per le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie accreditate prevista dalle norme regionali e contrattuali nell'ipotesi di superamento del tetto di spesa. Più precisamente, con le Delibere del Direttore Generale nn. 195/2019 e 914/2019, sarebbero stati determinati i Parte_2 fatturati liquidabili per le prestazioni erogate da ciascun centro, affinché si rientrasse nei tetti di spesa. Invero, parte attrice avrebbe operato fino al 10.8.2012 (per l'anno 2012) e fino al 20.11.2013 (per l'anno 2013) in assenza di contratto. Sul punto, la convenuta asseriva che per le prestazioni erogate prima della sottoscrizione del contratto, non sarebbe dovuta la maggiore somma per la prospettata illegittima applicazione dello sconto tariffario previsto dall'art.1, comma 796, lett. O, della Legge 296/2006. Dunque, andrebbero sottratti gli importi richiesti da gennaio ad agosto 2012 e per i mesi di gennaio e febbraio 2013.
2 R.G.A.C. n. 6748/2022
In ogni caso, gli importi residui risulterebbero comunque non dovuti, in quanto suscettibili di determinare lo sforamento del tetto di spesa annuale (in tal senso, l'allegazione delle delibere di rtu per la specialistica ambulatoriale riferite agli anni 2012 e 2013 proverebbero l'esaurimento delle disponibilità finanziarie dell' per gli anni Controparte_3 in questione). In definitiva, atteso che il vincolo di budget opererebbe inderogabilmente a prescindere dalle tariffe applicate per la remunerazione delle prestazioni, l'avvenuto superamento del tetto di spesa avrebbe effetto anche rispetto alla domanda di adeguamento tariffario dei compensi dovuti o, come nel caso di specie, alla domanda di restituzione dello sconto tariffario applicato. Peraltro, nel caso di specie, l'attore avrebbe già percepito (con riferimento a tutti gli anni in questione), somme maggiori di quelle riconosciute come liquidabili nelle relative delibere di determinazione della regressione tariffaria. Per quanto concerne, invece, gli interessi moratori deduceva che, nel caso di specie, il ritardo nel pagamento non sarebbe ad essa imputabile, in quanto, entrambe le parti, fino alla notifica del ricorso, avrebbero ritenuto legittima la decurtazione. Inoltre, l'attore, fino alla notifica del ricorso, non le avrebbe mai richiesto alcunché, anzi ne avrebbe condiviso l'operato. In conclusione, chiedeva: il rigetto della domanda, oltre le spese. Venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc ed all'esito le parti concordavano per il rinvio per conclusioni. Pertanto, acquisita documentazione varia sulle rinnovate richieste delle parti, la causa veniva assegnata a sentenza.
------------------- La domanda non può trovare accoglimento. Va premesso che essa mira ad ottenere il recupero del c.d. sconto tariffario. Si tratta di un particolare meccanismo, introdotto dall'art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296 del 2006 che (per quel che qui interessa) recita:
“fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'art. 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministero della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate”. In sostanza, a fini di contenimento della spesa pubblica (finalità analoga invero ad altri istituti del settore sanità, come ad es. i c.d. ) è stato previsto che sulle Parte_3 somme spettanti ai vari Soggetti Accreditati (per le prestazioni rese) fosse praticata una riduzione (c.d. sconto tariffario, da applicare in misura percentuale diversa in relazione al tipo di servizio erogato). Si tratta di sconto obbligatorio e sottratto all'autonomia negoziale delle parti (quindi imposto ai vari Centri). Esso si ricollega all'esigenza pubblicista di programmare la spesa sanitaria: infatti il diritto alla salute del singolo deve essere armonizzato col diritto alla salute
3 R.G.A.C. n. 6748/2022
di tutti gli altri cittadini e tener quindi conto della limitatezza delle disponibilità finanziarie onde garantire a tutti la stessa (e più ampia possibile) possibilità di accesso al sistema sanitario (in tal senso Cass. 14778/2020). In particolare, lo sconto operava in una situazione contingente in cui era necessario rientrare da passati sforamenti di bilancio che avevano messo a rischio la tenuta dell'intero sistema. Il problema principale che però pone (o meglio: poneva) l'istituto dello Sconto Tariffario non è la sua legittimità o meno (come noto sulle esigenze di programmazione e contenimento della spesa in ambito sanitario è stata chiamata a pronunciarsi anche la Corte Costituzionale che ha ritenuto legittima la previsione di limiti proprio perché necessari nel superiore interesse del diritto alla salute di tutti i cittadini), ma quella della sua vigenza in base alla norma che l'ha previsto. Orbene - come evidenziato da Cass. 10582/2018 - la norma in questione (art. 1, comma 796, lettera o, della finanziaria per il 2007), espressamente disciplina “la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007- 2009” e quindi ha ambito temporale limitato al suddetto triennio. Poiché gli importi di cui qui si discute riguardano periodi successivi al 2009 è quindi da concludere che non v'è alcuna norma di legge che imponga lo sconto anche per il caso in esame. In tal senso quanto sostenuto dalla ricorrente è pienamente (e doverosamente) condivisibile. Tuttavia, occorre esaminare il meccanismo complessivo di determinazione e limitazione della spesa sanitaria a livello regionale In sostanza lo sconto si salda col meccanismo previsto per i c.d. “Tetti di e Pt_3 costituisce uno degli aspetti del complessivo (ed unico) budget di spesa: un singolo Centro potrà avere in concreto una remunerazione extra sconto, solo nell'ipotesi che dal calcolo complessivamente fatto su tutti i Centri vi siano margini di budget che consentano la redistribuzione dello stesso. Quindi la previsione dello sconto si inserisce nell'articolato (e complesso) meccanismo in base al quale è prevista la determinazione del limite di spesa: tale limite massimo (che tiene conto delle risorse economiche a disposizione per la spesa sanitaria e che pertanto non solo è lecito ma addirittura doveroso) viene quindi determinato in concreto anche con scorporo anche dello sconto. Ed il limite del c.d. Tetto di Spesa massimo deve essere determinato applicando tale limite indipendentemente dallo sconto tariffario E nella specie tale tetto massimo risulta raggiunto già con gli importi corrisposti Cont
“ridotti” dallo “sconto tariffario” tant'è che l' ha dovuto azionare la RTU (Regressione Cont Tariffaria unica) per il recupero delle differenze (cfr. le determine esibite dall che recepiscono e fanno espresso riferimento ai risultati del “Tavolo Tecnico”). E da ultimo va rammentato che la determinazione del limite di spesa complessivo (pur se con il farraginoso meccanismo sopra appena accennato) costituisce atto amministrativo in alcun modo sindacabile (e fra l'altro risponde ad evidenti e doverose esigenze di razionalizzazione della spesa). Per tali motivi la domanda non può trovare accoglimento, perché i compensi richiesti si situano comunque oltre i limiti dei “tetti di spesa” Con il che restano assorbite le ulteriori questioni Per quel che concerne il governo delle spese ritiene il giudicante che sussistono equi motivi per l'integrale compensazione delle stesse, fra le parti. Infatti la normativa sul tema non è del tutto lineare.
4 R.G.A.C. n. 6748/2022
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal
Parte_1 nei confronti dell con atto di citazione notificato in
[...] Controparte_3 data 28.12.2022 rigetta la domanda stessa e dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese di giudizio. Così deciso in Torre Annunziata addì 2.7.2025.
IL GIUDICE (dott. Vincenzo Del Sorbo)
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