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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/03/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 8834/2024
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 12764/2023
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv.to Gaetano Del Noce, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Nicola Fumo, domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.10.2023, l'istante in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno mensile assistenziale, rappresentando che l' dopo averla sottoposta a visita, l'aveva riconosciuta CP_1
invalida nella misura del 67%, con conseguente esclusione dei requisiti sanitari per la prestazione assistenziale richiesta.
1 Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott.ssa , confermava la valutazione Persona_1
espressa in sede amministrativa, riconoscendo la ricorrente invalida nella misura del
67%.
Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 09.07.2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento dei requisiti sanitari per la prestazione suddetta. Il tutto con vittoria di spese di giudizio e attribuzione.
Si costituiva l' che, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuto non necessario ai fini della decisione espletare nuova consulenza, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. del 25.03.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o. (n. 12764/2023 R.G.) la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che i motivi di opposizione non rendano necessario l'espletamento di nuova c.t.u., né la convocazione del consulente già nominato a rendere chiarimenti.
A tal riguardo va, innanzi tutto, ribadito che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione dell'opportunità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il
2 consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere - al pari del mancato esercizio di esso - non è censurabile in sede di legittimità, ove non dia luogo
a vizi motivazionali della sentenza” (Cassazione civile sez. VI, n.5793/2015; vd. anche
Cassazione civile sez. VI, n.28648 del 2018; Cassazione civile sez. VI, n. 9461/2010).
Circa i motivi di opposizione, a ben vedere le critiche, come prospettate, esprimono un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio per accertamento tecnico preventivo.
Le contestazioni riguardo alla consulenza non evidenziano, infatti, precise carenze diagnostiche o errate affermazioni scientifiche riguardo alle patologie riscontrate, sostanziandosi, invece, in mere critiche alla valutazione espressa del consulente circa l'incidenza di tali patologie sulla capacità lavorativa della ricorrente.
Segnatamente, parte opponente contesta la c.t.u. depositata in quanto viziata da diverse contraddizioni diagnostico valutative e carente nelle motivazioni medico-legali in ordine alla prestazione richiesta.
Ad avviso di parte opponente, in particolare, il CTU, pur citando nella relazione la presenza di un nodulo aspecifico al lobo inferiore del polmone sinistro, avrebbe erroneamente ritenuto che lo stesso non assuma rilevanza in termini medico legali, laddove avrebbe piuttosto dovuto valutare tale problematica neoplastica – ulteriormente aggravatasi dopo la visita peritale, come da referto tac addome del
07.03.2024 depositato nel presente giudizio di opposizione – con codice tabellare 9322
(Neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale) e percentuale di invalidità dell'11%. Il c.t.u., inoltre, avrebbe errato nel non valutare le problematiche all'apparato respiratorio ed avrebbe impropriamente sottovalutato la patologia dell'apparato cardiocircolatorio e quella osteoarticolare.
Tali censure, invero, non appaiono condivisibili.
A ben vedere, infatti, le valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente risultano, ad avviso di questo Giudice, sufficientemente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo dalla documentazione in atti, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
3 Il consulente ha descritto compiutamente le risultanze dell'esame obiettivo e ha ampiamente motivato le ragioni sottese alle valutazioni espresse (cfr. relazione peritale depositata il 27.05.2024).
Con riferimento alle valutazioni espresse, in particolare, il consulente ha riconosciuto la periziata affetto da: “cardiomiopatia takotsubo con coronarie indenni, ipertensione arteriosa, diabete mellito tipo ii, esiti di frattura pertrocanterica di femore sinistro trattato chirurgicamente con chiodo endomidollare (02/2021) e successiva artroprotesi totale di anca sinistra per necrosi cefalica (10/22), nodulo aspecifico lobo inferiore polmone di sinistra”.
Nel merito, ha osservato: “Nello specifico, in ambito cardiovascolare la ricorrente presenta un quadro clinico di cardiomiopatia Takotsubo in ipertensione arteriosa come da relazione di dimissione contenuto nella cartella clinica numero 2931. Trattasi di una cardiomiopatia indotta da stress, la quale rappresenta una sindrome caratterizzata da disfunzione ventricolare sinistra transitoria, secondaria a una varietà di stimoli induttori di stress fisico o psicologico. Si manifesta con una sintomatologia indistinguibile da quella di un infarto del miocardio acuto, eccetto la presenza di arterie coronariche, angiograficamente, indenni. La regressione della sintomatologia avviene in pochi giorni. In base a quanto scritto, rifacendoci di nuovo alla cartella clinica precedentemente citata, in essa è contenuto esame coronarografico con la seguente conclusione: Albero coronarico esente da stenosi significative. Inoltre, è riportato anche esame ECG in cui si descrive un RS normofrequente, nei limiti la conduzione A-V. e anomalie del recupero in sede anteriore ed inferiore. All'anamnesi, la ricorrente non riferisce recenti episodi di angor e/o cardiopalmo. Clinicamente, non si rilevano segni di cianosi, edemi delcivi né sindromedispnoica a riposo o per sforzi minimi. All'auscultazione, si rileva MV aspro su tutto l'ambito polmonare in soggetto fumatrice (riferisce ~20 sig/die). Si segnala presenza di soffio sistolico sul focolaio aortico 1-2/6 L. Presenza di toni puri
e pause libere. Assenza di bozze precordiali, fremiti e sfregamenti, con aia cardiaca nei limiti della percussione. Itto in sede al quinto spazio intercostale di sinistra. I polsi arteriosi sono normosfigmici nei comuni punti di repere. L'omeostasi pressoria e la frequenza cardiaca sono controllate mediante terapia farmacologica. Pertanto, il quadro clinico descritto è ascrivibile ad una I-II classe NYHA, per cui si può
4 riconoscere, in applicazione della tabella di cui al D.M. 05.02.92, una percentuale invalidante del 35% (cod. 6441 e cod. 6442). In ambito osteoarticolare, la ricorrente presenta una storia clinica di esiti di frattura pertrocanterica di femore sinistro, avvenuto nel febbraio 2021, trattata chirurgicamente con riduzione ed osteosintesi con inchiodamento endomidollare, come da relazione di dimissione ospedaliera del
02.03.21. A seguire, la ricorrente ha sviluppato una pseudoartrosi del focolaio chirurgico con necrosi cefalica del femore sinistr, trattata chirurgicamente mediante artroprotesi totale di anca sinistra, come da relazione di dimissione dell'11.10.22.
Oltre alla relazione citate, in atti è presente referto radiografico, effettuato in data
04.05.23, in cui si descrive sia l'esito chirurgico che il buon posizionamento della protesi a sinistra, nonché una lieve coxartrosi destra, viceversa, non sono depositata alcuna valutazione specialistica in cui si attestai limitazione a carico dello scheletro appendicolare e/o assile, pertanto, il tutto si è basato su quanto personalmente constatato. All'anamnesi, la ricorrente non riferisce ulteriori interventi chirurgici né eventi traumatici recenti degni di nota: lamenta, prevalentemente, coxalgia sinistra.
All'esame obiettivo non si evidenzia una alterazione patologica della statica rachidea da riferire a scoliosi deformanti né a significative modificazioni della fisiologica curvatura (lordosi e cifosi), con sostanziale simmetria delle creste iliache. Riferita non dolente la digitopressione in corrispondenza delle apofisi spinose del rachide vertebrale, con movimenti articolari nella norma. Bilateralmente, nella norma le articolazioni comprendenti l'arto superiore. Conservata la capacità di presa e forza.
A destra non si segnalano significative limitazioni funzionali a carico dell'articolazione coxofemorale. A sinistra presenza di cicatrice chirurgica, a decorso longitudinale, in regione mediale esterna di coscia: la stessa si presenta normocromica
e priva di formazione da riferire a cheloidi. Riferisce sintomatologia dolorosa ai gradi estremi di escursione. Le ginocchia si presentano in atteggiamento allineato in assenza di significativo varismo o valgismo. Non dolente la digitopressione delle emirime articolari. Conservata la flesso-estensione. Assenza di ballottamento rotuleo.
Morfologicamente e funzionalmente nella norma l'articolazione tibio-tarsica. Nella norma, il tono e trofismo muscolare ai quattro arti. La deambulazione è autonoma.
Ugualmente fattibili i passaggi posturali e la stazione eretta. Pertanto, per il quadro clinico evidenziato, essendo l'articolazione coxofemorale sinistra quella 5 maggiormente interessata, si può riconoscere una percentuale invalidante del 35%
(cod. 7223, D.M. 05.02.92). Oltre alle patologie descritte la ricorrente è affetta da diabete mellito tipo II: in atti non vi sono alcuna certificazione che attesti complicanze sia esse di natura micro che macro-angiopatiche. Tale considerazione è confermata anche dal riferito della ricorrente, la quale afferma di essere sostanzialmente compensato mediate terapia con ipoglicemizzanti orali. Clinicamente non si rilevano segni di neuropatia diabetica con ROT normo-vivaci e simmetrici. Pertanto, per la patologia metabolica si può riconoscere una percentuale minima del 20%. Tale discorso è estendibile anche al reperto radiologico del nodulo a carico del lobo inferiore del polmone di sinistra: nei referti TC tale nodulo viene descritto come solido non calcifico con margini ben definiti…allo stato aspecifico, immodificato nel tempo
(referto TC del 04.05.23). In virtù di quanto scritto, la scrivente non ritiene opportuno una valutazione di tipo medico-legale. In conclusione, l'insieme delle patologie di cui
è sofferente la sig.ra , possono indirizzare, in applicazione della formula Parte_1
riduzionistica di Balthazard, al riconoscimento di una invalidità del 67%, con decorrenza a far data dalla domanda amministrativa, ossia 02.05.23”.
Risulta evidente, da quanto sopra, che il c.t.u. abbia condotto un'attenta analisi delle condizioni della periziata, basata sulla documentazione medica prodotta e sull'esame obiettivo, senza che possano rilevarsi carenze diagnostiche o affermazioni illogiche in merito alle patologie riscontrate.
Il c.t.u., in particolare, ha provveduto ad un'approfondita analisi delle affezioni a carico dell'apparato cardiovascolare ed osteoarticolare e non si rinvengono concrete e valide motivazioni per discostarsi dalla stima finale attribuita a tali patologie.
Circa la contestazione riguardante l'omessa valutazione da parte del consulente della problematica a carico dell'apparato respiratorio, deve osservarsi che parte opponente non ha neppure citato la documentazione medica che ne attesterebbe la sussistenza, dovendosi per contro evidenziare come il riscontro da parte del c.t.u. di “MV aspro su tutto l'ambito polmonare in soggetto fumatrice” all'esame obiettivo non possa considerarsi, di per sé, indice dell'esistenza di patologie rilevanti.
Quanto, infine, alla mancata valutazione del nodulo polmonare, deve osservarsi come il c.t.u. ne abbia espressamente e condivisibilmente escluso la rilevanza ai fini medico legali trattandosi di nodulo “descritto come solido non calcifico con margini ben
6 definiti…allo stato aspecifico, immodificato nel tempo” non indicativo, in quanto tale, di una neoplasia. La documentazione medica depositata in allegato al ricorso in opposizione e ritenuta dal ricorrente idonea a dimostrare l'insorgenza di un peggioramento della regione polmonare (referto tac addome del 07.03.2024), inoltre, è tardiva, in quanto, pur essendo successiva alla visita peritale del 04.03.2024 svoltasi nella fase di a.t.p., depositata prima del deposito della relazione peritale del 27.05.2024.
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, che detta documentazione risulta sostanzialmente sovrapponibile a quella già esaminata dal consulente (il nodulo viene, infatti, descritto come immodificato per dimensioni e aspetto rispetto al precedente referto) e che, considerata la condivisa stima delle patologie coesistenti, la valorizzazione di tale problematica con il codice tabellare e la percentuale proposta dall'opponente (9322 –
11%) non sarebbe comunque idonea al raggiungimento della percentuale minima per godere della prestazione assistenziale invocata.
L'ulteriore documentazione medica depositata in allegato alle note sostitutive di udienza, infine, non risulta idonea a comprovare un aggravamento delle condizioni di salute della periziata, peraltro neppure allegato da parte opponente che si è limitata a richiedere l'acquisizione delle certificazioni successive al ricorso.
Le risultanze della c.t.u. espletata si sono dimostrate, in conclusione, coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato.
Per contro, le contestazioni si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze dell'accertamento svolto in fase di a.t.p.o. devono essere confermate.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. sono liquidate a carico dell' come da separato decreto. CP_1
7
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) Nulla sulle spese;
c) Liquida le spese di c.t.u. con separato decreto e le pone definitivamente a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Aversa, 26.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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