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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/08/2025, n. 2002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2002 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 5703/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. DOMENICO PELLEGRINI Presidente
Dott. GIOVANNI MADDALENI Giudice
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]2A 20100 CERNUSCO SUL NAVIGLIO ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CALCAGNO ANNA MARIA (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
E
, C.F. , nata a [...], il [...], residente Controparte_1 C.F._3 in VIA SAN PIO X 13 16100 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. PALOMBO DEBORA (C.F. ), e Avv. MASCIA MAURIZIO che C.F._4 la rappresentano e la difendono, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 12/5/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) il 24/10/2001 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 3407/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) il
24/10/2001 dai Signori
e Parte_1 Parte_2
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. Le parti vivranno separate nel mutuo rispetto.
2. Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e non richiedono nessun assegno di mantenimento per se stessi.
3. La parti concordano che la signora potrà recarsi presso la casa ex coniugale in Cernusco CP_1 sul Naviglio via Roggia Renatella 2A per ritirare gli effetti personali e quelli appartenenti alla propria famiglia ed a cui è legata sentimentalmente.
4. La signora potrà farsi assistere da conoscenti per effettuare un sopralluogo presso la citata CP_1 abitazione. 5. Le parti concordano che venga nominato il dott. , cancelliere del Tribunale di Persona_1
Genova, per redigere un verbale di inventario di tali oggetti. Le parti comunicheranno al dott. , Per_1 per il tramite degli avvocati, se sia necessaria la sua presenza ovvero se le stesse, nelle more, abbiano raggiunto un accordo per redigere autonomamente l'elenco dei beni.
6. I coniugi si danno reciprocamente atto di null'altro avere a pretendere per qualsivoglia ragione e/o titolo anche mai fatti valere sin d'ora.
7. I coniugi dichiarano sin da ora di rinunciare ai termini per l'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2001,
Numero 34, Parte 1, Serie, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 25 LUGLIO 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. DOMENICO PELLEGRINI Presidente
Dott. GIOVANNI MADDALENI Giudice
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]2A 20100 CERNUSCO SUL NAVIGLIO ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CALCAGNO ANNA MARIA (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
E
, C.F. , nata a [...], il [...], residente Controparte_1 C.F._3 in VIA SAN PIO X 13 16100 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. PALOMBO DEBORA (C.F. ), e Avv. MASCIA MAURIZIO che C.F._4 la rappresentano e la difendono, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 12/5/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) il 24/10/2001 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 3407/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) il
24/10/2001 dai Signori
e Parte_1 Parte_2
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. Le parti vivranno separate nel mutuo rispetto.
2. Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e non richiedono nessun assegno di mantenimento per se stessi.
3. La parti concordano che la signora potrà recarsi presso la casa ex coniugale in Cernusco CP_1 sul Naviglio via Roggia Renatella 2A per ritirare gli effetti personali e quelli appartenenti alla propria famiglia ed a cui è legata sentimentalmente.
4. La signora potrà farsi assistere da conoscenti per effettuare un sopralluogo presso la citata CP_1 abitazione. 5. Le parti concordano che venga nominato il dott. , cancelliere del Tribunale di Persona_1
Genova, per redigere un verbale di inventario di tali oggetti. Le parti comunicheranno al dott. , Per_1 per il tramite degli avvocati, se sia necessaria la sua presenza ovvero se le stesse, nelle more, abbiano raggiunto un accordo per redigere autonomamente l'elenco dei beni.
6. I coniugi si danno reciprocamente atto di null'altro avere a pretendere per qualsivoglia ragione e/o titolo anche mai fatti valere sin d'ora.
7. I coniugi dichiarano sin da ora di rinunciare ai termini per l'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2001,
Numero 34, Parte 1, Serie, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 25 LUGLIO 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba