Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00408/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02527/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2527 del 2025, proposto da
Maria Strano, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Picone, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Agrigento via Esseneto 65, e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’esatta ottemperanza
alla sentenza n. 2054/2025 emessa il 14/5/2025 dal Tribunale di Catania nell'ambito del proc. n. 5424/2024 R.G. intercorso tra la prof.ssa Strano Maria e il Ministero dell’Istruzione e l'Ufficio Scolastico Territoriale di Catania con cui sono state condannate le Istituzioni Scolastiche a riconoscere alla docente, la carta docente per l'anno 2023/2024 e quindi mettere a disposizione della parte la detta carta docente per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. VA EP ON TO;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 27 novembre 2025 la deducente ha rappresentato quanto segue.
Con sentenza n. 2054/2025 il Tribunale di Catania – Sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso proposto, ha dichiarato il diritto della deducente di fruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1, comma 121, L. 107/2015, per l’anno scolastico 2023/24 e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione alla parte ricorrente della carta elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione, per un valore di € 500,00 oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all’art. 16, comma 6, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 della Legge n. 724/94.
In data 16 maggio 2025 la parte ricorrente ha notificato la sentenza in epigrafe sia all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania sia all’Amministrazione costituita, allegando la nota accompagnatoria ove si specificavano i dati utili all’adempimento; sempre in data 16 maggio 2025 alla PEC dedicata ed indicata dal sito del Ministero intimato è stata trasmessa la sentenza e la nota contenente le annualità riconosciute alla parte ricorrente, al fine di consentire l’accredito della “carta docente” con le modalità previste dal D.P.C.M. del 28 novembre 2016.
Lamenta la parte ricorrente che l’Amministrazione intimata non ha ancora provveduto a quanto disposto.
Con l’atto introduttivo del giudizio, dunque, la parte ricorrente ha avanzato la domanda in epigrafe.
1.1. L’intimato Ministero dell’Istruzione e del Merito non si è costituito in giudizio.
1.2. Alla camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La parte ricorrente ha chiesto al Tribunale adito, in particolare, di:
- ritenere e dichiarare l'obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad ottemperare alla sentenza n. 2054/2025 emessa il 14 maggio 2025 dal Tribunale di Catania, Sezione lavoro;
- conseguentemente, ordinare al medesimo Ministero l'ottemperanza della sentenza predetta ed a tal fine provvedere alla registrazione del nominativo della parte ricorrente nella pagina web https://www.cartadeldocente.istruzione.it/CommercianteWeb/#/login onde consentire l’utilizzo della carta docente nella misura determinata nella sentenza de qua ;
- per l'effetto condannare il Ministero intimato all’accredito in favore della parte ricorrente della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2023/24, con conseguente attribuzione alla medesima parte ricorrente della carta elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di € 500,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 della legge n. 724/1994 (o altro strumento equipollente);
- ovvero, disporre la nomina di un commissario ad acta che, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., provveda alla registrazione del nominativo della parte ricorrente nella pagina web https://www.cartadeldocente.istruzione.it/CommercianteWeb/#/login onde consentire l’utilizzo della carta docente nella misura determinata nella sentenza de qua ;
- fissare con statuizione munita di efficacia immediatamente esecutiva una somma di denaro dovuta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nel giudicato per cui è causa;
- ritenere e dichiarare nulli tutti gli atti ed i provvedimenti eventualmente resi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in violazione o elusione del giudicato.
2. Il ricorso merita di essere accolto nei sensi e nei limiti in appresso specificati.
2.1. Deve innanzitutto osservarsi che la parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato (come da attestazione in data 4 dicembre 2025, versata in atti), dunque rientrante nella categoria di provvedimenti giurisdizionali in ordine ai quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette l’esperimento del giudizio di ottemperanza.
2.2. Risulta rispettato il disposto dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. (quanto al termine decennale per la proposizione dell’azione) e, in ordine al termine per il deposito del ricorso, dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. (in relazione ai giudizi di cui al precedente comma 2, lett. d)).
2.3. In ordine al disposto dell’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1997, n. 30, e ss. mm. ed ii., è stata documentata l’avvenuta notificazione al Ministero intimato (agli indirizzi PEC urp@postacert.istruzione.it, dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it, drsi@postacert.istruzione.it) della detta sentenza, in data 16 maggio 2025.
2.4. Nel merito, poi, visto il rituale esercizio dell’azione di ottemperanza e l’affermato perdurante inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito sussiste in capo alla parte intimata l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe recante l’accertamento del diritto della ricorrente “ alla fruizione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2023/2024 ” e la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito “ alla attribuzione alla ricorrente della carta elettronica del docente nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per il valore nominale in parte motiva – pari ad euro 500,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 della legge n. 724/1994 ”.
Deve essere conseguentemente ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al titolo in epigrafe entro novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza.
2.5. Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine di novanta (90) giorni ora visto, il Collegio provvede, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., alla nomina di un commissario ad acta , individuandolo nel direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che darà corso all’adempimento, compiendo tutti gli atti necessari, entro il termine di novanta (90) giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione debitrice.
Insediatosi, il commissario ad acta designato ovvero da questi delegato, dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione Quinta di questo Tribunale.
Il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero intimato, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5- sexies , comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall'art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “ può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro ” (cfr., ex plurimis , T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 3 febbraio 2026, n. 340; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 2 febbraio 2026, n. 210; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. V, 16 gennaio 2026, n. 113).
2.6. Il Collegio ritiene, invece, di disattendere la domanda di condanna del Ministero intimato alla c.d. penalità di mora, tenuto conto che l’esecuzione delle sentenze di condanna all’attivazione della carta elettronica del docente comporta l’instaurazione di un procedimento complesso che coinvolge più soggetti (cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 25 agosto 2025, n. 1466); inoltre, è ragionevole ritenere che il ritardo del Ministero nell’adempimento in questione sia riconducibile all’eccezionale mole di procedimenti (come, peraltro, comprovato dal vasto contenzioso giurisdizionale insorto) concernenti il rilascio della carta in esame.
Alla luce di quanto precede, pertanto, la domanda volta a conseguire la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento della c.d. penalità di mora non può essere accolta.
2.7. Infine, non vi è luogo a provvedere sulla domanda di dichiarazione di nullità degli atti e provvedimenti eventualmente adottati dal Ministero intimato in violazione o elusione del giudicato, non essendo emersa nella vicenda in esame l’adozione di siffatti atti o provvedimenti.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (tenuto conto dei criteri di liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza: cfr. Cons. Giust. Amm., Reg. Sic., sez. giur., 24 ottobre 2025, n. 807, in particolare punto 5.2. della sentenza), con distrazione a favore dell’avvocato Francesca Picone, distrattario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti in motivazione, e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione - entro il termine di novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza - al titolo in epigrafe nei termini sopra specificati;
- per il caso di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora, quale commissario ad acta , il direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, affinché provveda in via sostitutiva nei termini sopra specificati;
- infine, respinge la domanda di condanna del Ministero intimato alla c.d. penalità di mora e dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di dichiarazione di nullità degli atti e provvedimenti adottati in violazione o elusione del giudicato.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 500,00 (€. cinquecento/00), compresi accessori di legge, da distrarsi a favore dell’avvocato Francesca Picone, distrattario.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AG AN ON, Presidente
VA EP ON TO, Primo Referendario, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA EP ON TO | AG AN ON |
IL SEGRETARIO