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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 17/11/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 647/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Bordiga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 647/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] C.F.: , res.te in Parte_1 C.F._1
Samugheo, Via Costituzione, snc, ed elett.te dom.to in Samugheo, Via Petrella 9/11, presso il recapito dello studio dell'avv. Antonello Garau che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
e
, nato ad [...] l'[...], res.te in Prato (59100), Via Favini, 15 CP_1
RESISTENTE - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni avversa domanda, eccezione e deduzione: dichiarare che
l'immobile di cui all'espositiva che precede distinto in catasto urbano al foglio 25 mappale 2883 ctg.
A/2 casse 4 vani 13 Rendita 939,95 è di esclusiva proprietà del sig. per intervenuta Parte_1 usucapione ultraventennale ex art. 1158 codice civile.
Con la trascrizione dell'emananda sentenza nei RR.II.
Vinte le spese in caso di opposizione”.
Pag. 1 a 4 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 281decies c.p.c., ritualmente notificato a seguito dell'emissione del decreto di fissazione dell'udienza, ha proposto il presente giudizio nei confronti di Parte_1 deducendo che: CP_1
- con scrittura privata in data 20 novembre 2000 aveva acquistato, pagandolo a saldo (Lire
19.500.000) ed ottenendone il relativo possesso, da un tratto di terreno sito in Persona_1
Samugheo di mq. 304 circa confinante con e strada Comunale per due lati. Persona_2
- detto terreno risultava inserito nel PUC del Comune di Samugheo come zona B2 ed in catasto era individuato al Foglio 25 mappale 1991;
- il mappale suddetto era derivato dal frazionamento del mappale 249;
- sin dalla sottoscrizione della scrittura e come dalla stessa indicata, l'attore era al possesso del terreno, e dopo aver realizzato delle opere di sistemazione del terreno acquistato, vi aveva costruito la propria casa di abitazione, avendone il libero godimento.
- una volta terminata la costruzione, aveva provveduto al suo accatastamento ed oggi era individuata con il Foglio 245 mappale 2883 ctg. A/2 Cl. 4 consistenza vani 13 Rendita €
939,95.
- era deceduto lasciando a succedergli il proprio unico figlio . Persona_1 CP_1
Il ricorrente ha, pertanto, formulato le medesime conclusioni sopra riportate.
I resistenti, regolarmente citati, non si sono costituiti, rimanendo contumaci.
La causa, istruita mediante produzione di documenti e prova per testimoni, è stata trattenuta in decisione all'esito della discussione orale, ai sensi dell'art. 281sexies, co. 3, c.p.c., sulle conclusioni sopra riportate.
***
Le risultanze processuali acquisite nel corso dell'espletata istruttoria consentono di ritenere provato che il ricorrente ha esercitato coscientemente, nel senso previsto dall'art. 1140 c.c., il possesso sull'immobile oggetto del presente giudizio in modo ininterrotto e continuo, pacifico e con durata quantomeno ventennale.
In primo luogo, occorre evidenziare che la documentazione catastale e ipotecaria prodotta unitamente al ricorso consente di escludere l'esistenza di terzi non coinvolti nel giudizio che possano vantare diritti sui beni oggetto della domanda.
In particolare, la documentazione catastale prodotta attesta la provenienza del mappale 1991 dal mappale 248 (in luogo del 249 menzionato nel ricorso) del foglio 25 a seguito di frazionamento (doc.
2) e l'intestazione esclusivamente in capo all'attore e a dante causa Parte_1 Persona_1
Pag. 2 a 4 del convenuto.
Le ispezioni ipotecarie versati in atti (anche con riferimento al mappale da cui sono stati originati quelli oggetto di domanda) attestano l'assenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli: tali emergenze, considerate unitamente alla citata documentazione catastale e alle certificazioni storiche di famiglia
(doc. 5), confermano l'esatta individuazione dei beni e dei soggetti controinteressati.
A comprovare ulteriormente quanto affermato si rappresenta che, peraltro, è in atti anche la scrittura privata con cui dato atto che il mappale 1991 gli era pervenuto in proprietà per atto Persona_1 pubblico notarile del 1956, aveva venduto il terreno all'odierno attore (doc. 3).
Ciò detto, le risultanze delle prove orali espletate hanno dimostrato l'esistenza dei presupposti per la pronuncia di usucapione e hanno integralmente confermato le circostanze di fatto dedotte in ricorso.
Il teste , infatti, ha confermato che sul terreno in esame l'attore ha costruito la sua casa di Tes_1 abitazione, espressamente chiarendo: “mi riferisco alla casa sita in Samugheo Via Costituzione. Lo so in quanto ai tempi dello sbancamento del terreno, più di 20 anni, mi aveva chiesto ed ero andato con il trattore. Avevo visto lui con i muratori incaricati costruire la casa”.
Egli, peraltro, ha dato atto di ben conoscere la zona fin da quando era ragazzino, e ha confermato che l'attore è andato a vivere nella casa con la famiglia e ha evidenziato di ben conoscere la casa, avendo frequentato il vicinato ed essendo andato anche al matrimonio del richiedente.
Anche il teste ha svolto dichiarazioni ricalcanti quelle del primo testimone, Testimone_2 affermando: “lo so in quanto ho visto quando costruiva la casa e mi capitava di andare a casa sua”; riferendosi al terreno ha aggiunto “so che l'aveva comprato molto più di vent'anni fa;
è vero. Lo so in quanto sono un amico e ho un rapporto collaborativo perché io produco il latte e lui passa a ritirarlo.
Per tale motivo conosco e frequento spesso l'attore”.
Egli ha mostrato di essere ben informato anche in quanto frequenta la famiglia di e Persona_3 ha a sua volta riconosciuto l'immobile dalle fotografie in atti.
Tali elementi consentono di ritenere che ha sempre esercitato sugli immobili Persona_3 oggetto della domanda un potere di fatto equivalente a quello del proprietario.
Tutti gli elementi di fatto emersi dall'istruttoria dimostrano, quindi, la sussistenza sia del concreto rapporto diretto tra il ricorrente e la res (“corpus”) sia la sua volontà di comportarsi come proprietario, escludendo qualsiasi terzo dalla possibilità di vantare qualsivoglia diritto sui beni (“animus”).
L'edificazione materiale del fabbricato sul terreno in questione è ulteriore attività che conferma l'esercizio del pieno possesso.
La durata ultraventennale del possesso esercitato è stata anch'essa espressamente comprovata dalle risultanze della prova orale nei termini suddetti.
Pag. 3 a 4 In ossequio a quanto sopra deve, pertanto, dichiararsi , nato a [...] il [...], Parte_1 proprietario esclusivo, per intervenuta usucapione, dell'immobile sito nel Comune di Samugheo, distinto in catasto urbano al foglio 25 mappale 2883.
La mancata contestazione della domanda derivante dalla mancata costituzione in giudizio del resistente induce a ravvisare la sussistenza di giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, come peraltro richiesto dagli stessi ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Oristano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- in accoglimento della domanda, dichiara il ricorrente , nato a [...] il Parte_1
20.10.1979, C.F.: , proprietario esclusivo per usucapione ex art. 1158 c.c. C.F._1 dell'immobile distinto in catasto urbano al foglio 25 mappale 2883 ctg. A/2 casse 4 vani 13 Rendita
939,95;
- ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Oristano le corrispondenti trascrizioni;
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
Oristano, 17.11.2025
Il Giudice
Dott. Gabriele Bordiga
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Bordiga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 647/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] C.F.: , res.te in Parte_1 C.F._1
Samugheo, Via Costituzione, snc, ed elett.te dom.to in Samugheo, Via Petrella 9/11, presso il recapito dello studio dell'avv. Antonello Garau che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
e
, nato ad [...] l'[...], res.te in Prato (59100), Via Favini, 15 CP_1
RESISTENTE - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni avversa domanda, eccezione e deduzione: dichiarare che
l'immobile di cui all'espositiva che precede distinto in catasto urbano al foglio 25 mappale 2883 ctg.
A/2 casse 4 vani 13 Rendita 939,95 è di esclusiva proprietà del sig. per intervenuta Parte_1 usucapione ultraventennale ex art. 1158 codice civile.
Con la trascrizione dell'emananda sentenza nei RR.II.
Vinte le spese in caso di opposizione”.
Pag. 1 a 4 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 281decies c.p.c., ritualmente notificato a seguito dell'emissione del decreto di fissazione dell'udienza, ha proposto il presente giudizio nei confronti di Parte_1 deducendo che: CP_1
- con scrittura privata in data 20 novembre 2000 aveva acquistato, pagandolo a saldo (Lire
19.500.000) ed ottenendone il relativo possesso, da un tratto di terreno sito in Persona_1
Samugheo di mq. 304 circa confinante con e strada Comunale per due lati. Persona_2
- detto terreno risultava inserito nel PUC del Comune di Samugheo come zona B2 ed in catasto era individuato al Foglio 25 mappale 1991;
- il mappale suddetto era derivato dal frazionamento del mappale 249;
- sin dalla sottoscrizione della scrittura e come dalla stessa indicata, l'attore era al possesso del terreno, e dopo aver realizzato delle opere di sistemazione del terreno acquistato, vi aveva costruito la propria casa di abitazione, avendone il libero godimento.
- una volta terminata la costruzione, aveva provveduto al suo accatastamento ed oggi era individuata con il Foglio 245 mappale 2883 ctg. A/2 Cl. 4 consistenza vani 13 Rendita €
939,95.
- era deceduto lasciando a succedergli il proprio unico figlio . Persona_1 CP_1
Il ricorrente ha, pertanto, formulato le medesime conclusioni sopra riportate.
I resistenti, regolarmente citati, non si sono costituiti, rimanendo contumaci.
La causa, istruita mediante produzione di documenti e prova per testimoni, è stata trattenuta in decisione all'esito della discussione orale, ai sensi dell'art. 281sexies, co. 3, c.p.c., sulle conclusioni sopra riportate.
***
Le risultanze processuali acquisite nel corso dell'espletata istruttoria consentono di ritenere provato che il ricorrente ha esercitato coscientemente, nel senso previsto dall'art. 1140 c.c., il possesso sull'immobile oggetto del presente giudizio in modo ininterrotto e continuo, pacifico e con durata quantomeno ventennale.
In primo luogo, occorre evidenziare che la documentazione catastale e ipotecaria prodotta unitamente al ricorso consente di escludere l'esistenza di terzi non coinvolti nel giudizio che possano vantare diritti sui beni oggetto della domanda.
In particolare, la documentazione catastale prodotta attesta la provenienza del mappale 1991 dal mappale 248 (in luogo del 249 menzionato nel ricorso) del foglio 25 a seguito di frazionamento (doc.
2) e l'intestazione esclusivamente in capo all'attore e a dante causa Parte_1 Persona_1
Pag. 2 a 4 del convenuto.
Le ispezioni ipotecarie versati in atti (anche con riferimento al mappale da cui sono stati originati quelli oggetto di domanda) attestano l'assenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli: tali emergenze, considerate unitamente alla citata documentazione catastale e alle certificazioni storiche di famiglia
(doc. 5), confermano l'esatta individuazione dei beni e dei soggetti controinteressati.
A comprovare ulteriormente quanto affermato si rappresenta che, peraltro, è in atti anche la scrittura privata con cui dato atto che il mappale 1991 gli era pervenuto in proprietà per atto Persona_1 pubblico notarile del 1956, aveva venduto il terreno all'odierno attore (doc. 3).
Ciò detto, le risultanze delle prove orali espletate hanno dimostrato l'esistenza dei presupposti per la pronuncia di usucapione e hanno integralmente confermato le circostanze di fatto dedotte in ricorso.
Il teste , infatti, ha confermato che sul terreno in esame l'attore ha costruito la sua casa di Tes_1 abitazione, espressamente chiarendo: “mi riferisco alla casa sita in Samugheo Via Costituzione. Lo so in quanto ai tempi dello sbancamento del terreno, più di 20 anni, mi aveva chiesto ed ero andato con il trattore. Avevo visto lui con i muratori incaricati costruire la casa”.
Egli, peraltro, ha dato atto di ben conoscere la zona fin da quando era ragazzino, e ha confermato che l'attore è andato a vivere nella casa con la famiglia e ha evidenziato di ben conoscere la casa, avendo frequentato il vicinato ed essendo andato anche al matrimonio del richiedente.
Anche il teste ha svolto dichiarazioni ricalcanti quelle del primo testimone, Testimone_2 affermando: “lo so in quanto ho visto quando costruiva la casa e mi capitava di andare a casa sua”; riferendosi al terreno ha aggiunto “so che l'aveva comprato molto più di vent'anni fa;
è vero. Lo so in quanto sono un amico e ho un rapporto collaborativo perché io produco il latte e lui passa a ritirarlo.
Per tale motivo conosco e frequento spesso l'attore”.
Egli ha mostrato di essere ben informato anche in quanto frequenta la famiglia di e Persona_3 ha a sua volta riconosciuto l'immobile dalle fotografie in atti.
Tali elementi consentono di ritenere che ha sempre esercitato sugli immobili Persona_3 oggetto della domanda un potere di fatto equivalente a quello del proprietario.
Tutti gli elementi di fatto emersi dall'istruttoria dimostrano, quindi, la sussistenza sia del concreto rapporto diretto tra il ricorrente e la res (“corpus”) sia la sua volontà di comportarsi come proprietario, escludendo qualsiasi terzo dalla possibilità di vantare qualsivoglia diritto sui beni (“animus”).
L'edificazione materiale del fabbricato sul terreno in questione è ulteriore attività che conferma l'esercizio del pieno possesso.
La durata ultraventennale del possesso esercitato è stata anch'essa espressamente comprovata dalle risultanze della prova orale nei termini suddetti.
Pag. 3 a 4 In ossequio a quanto sopra deve, pertanto, dichiararsi , nato a [...] il [...], Parte_1 proprietario esclusivo, per intervenuta usucapione, dell'immobile sito nel Comune di Samugheo, distinto in catasto urbano al foglio 25 mappale 2883.
La mancata contestazione della domanda derivante dalla mancata costituzione in giudizio del resistente induce a ravvisare la sussistenza di giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, come peraltro richiesto dagli stessi ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Oristano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- in accoglimento della domanda, dichiara il ricorrente , nato a [...] il Parte_1
20.10.1979, C.F.: , proprietario esclusivo per usucapione ex art. 1158 c.c. C.F._1 dell'immobile distinto in catasto urbano al foglio 25 mappale 2883 ctg. A/2 casse 4 vani 13 Rendita
939,95;
- ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Oristano le corrispondenti trascrizioni;
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
Oristano, 17.11.2025
Il Giudice
Dott. Gabriele Bordiga
Pag. 4 a 4