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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 9755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9755 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 9 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. Rosa Romano Cesareo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 20009/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 22.9.2025 TRA
C.F. , elett.te dom.ta in Napoli alla Parte_1 C.F._1 ia Dei Mille 16 presso lo studio dell'Avv. SPADARO RENATO dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti;
- ATTRICE E
Controparte_1
C.F. , in persona del Legale Rappresentante p.t, dott. P.IVA_1 CP_2
nato a [...] il [...] rappr.to e difeso congiuntamente e
[...] disgiuntamente dagli avv.ti Anna Antonietta Manganelli, Cinzia Coppa, Luigi Punzo, Francesco Russo del Foro di Napoli ed Viviana Cornacchia del Foro di Benevento tutti incardinati nell'Avvocatura interna dell'Ente, in virtù di procura agli atti e con gli stessi elettivamente domiciliato presso la sede legale di in Napoli alla Via Morelli 75 dove anche risiede per la carica. CP_1
- CONVENUTA
Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni. Conclusioni: come in atti riportate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il presente giudizio nasce su istanza di parte attrice che chiede l'accertamento del suo diritto al subentro nella domanda di assegnazione dell'alloggio sito in Napoli alla via Hugo Pratt n. 41 is. X sc. F int. 133. Tale immobile, di proprietà dell' (già , era detenuto, quale assegnataria, da CP_1 CP_3 una zia di essa istante, , deceduta il 15.10.2021. Con istanza Persona_1 del 21.3.2022, la presentava istanza di voltura dell'assegnazione ex Pt_1 art. 19 Reg. Reg. 11/19, istanza rigettata dall'Ente con Diposizione n. 0120939 del 7.8.23, notificata il 10.8.23. L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla convenuta va rigettata. In materia di edilizia residenziale pubblica, i poteri del G.A. sono radicati soltanto nella prima fase dell'individuazione del soggetto con cui l'Amministrazione dovrà stipulare il contratto, che è caratterizzata da atti amministrativi pubblici (quali il bando recante i requisiti per l'assegnazione, la graduatoria e l'assegnazione), a fronte dei quali nascono posizioni di interesse legittimo;
invece, una volta stipulato il contratto, sorgono posizioni di diritto soggettivo, con conseguente incardinamento della giurisdizione del G.O. in ordine a tutte le vicende che si verificano, quali il subentro, la risoluzione, la decadenza, il rilascio dell'alloggio o lo sgombero. Nel merito la domanda è infondata. Occorre premettere che deve ritenersi pacifico che l'odierna attrice non faceva parte del nucleo familiare originariamente assegnatario. Pertanto la sua posizione, ai fini del diritto al subentro è quella di componente del nucleo familiare «ampliato». La fattispecie in esame è regolata dalla normativa speciale di cui al R.R. 11/2019 che all'art. 19 stabilisce i criteri per il subentro nella locazione dell'alloggio e dispone al I comma che i componenti del nucleo avente diritto originario, purché stabilmente conviventi, subentrano di diritto nella titolarità del contratto di locazione in caso di decesso dell'assegnatario o di suo abbandono dell'alloggio. Il comma 5 dispone: 'Hanno altresì diritto al subentro coloro che sono entrati nel nucleo familiare per ampliamento a seguito di stabile convivenza che comporti la modifica della composizione del nucleo originario. Il comma 6 prevede che 'La coabitazione o la convivenza nello stesso nucleo familiare, ai fini di quanto stabilito dal precedente comma, è da dimostrare attraverso la residenza anagrafica presso l'alloggio interessato, e deve essere di almeno due anni per familiari in linea diretta o more uxorio e di almeno 5 anni per altri soggetti. Il comma 7 prevede che 'La coabitazione nell'alloggio di ERP di familiari o terze persone che formano diverso nucleo familiare dell'assegnatario, non dà diritto al subentro, anche qualora sia stata acquisita la residenza anagrafica nell'alloggio. Ebbene il legislatore nella normativa in esame, ancorando il diritto al subentro del convivente nel contratto di locazione al requisito della coabitazione o della convivenza, prevede che tale requisito debba essere dimostrato con la 'residenza anagrafica', che per i familiari non in linea retta deve essere di almeno di cinque anni. A tutto voler concedere la prova della stabile convivenza deve essere fornita in modo rigoroso, con la necessaria attestazione di fatti materiali precisi e circostanziati e con l'indicazione dei relativi riscontri, dovendo per lo meno raggiungere una soglia minima di specificità e dettaglio. La prova testimoniale articolata sul punto, ad avviso del Tribunale, non è idonea a soddisfare tale requisito. La domanda va pertanto rigettata. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della causa (indeterminabile complessità bassa ) e degli importi minimi delle fasi svolte.
- 2 -
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 9 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
1) rigetta la domanda;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese di patrocinio quantificale in euro 3809,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Napoli, il 28/10/2025.
Il Giudice
(dott. Rosa Romano Cesareo)
- 3 -
C.F. , elett.te dom.ta in Napoli alla Parte_1 C.F._1 ia Dei Mille 16 presso lo studio dell'Avv. SPADARO RENATO dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti;
- ATTRICE E
Controparte_1
C.F. , in persona del Legale Rappresentante p.t, dott. P.IVA_1 CP_2
nato a [...] il [...] rappr.to e difeso congiuntamente e
[...] disgiuntamente dagli avv.ti Anna Antonietta Manganelli, Cinzia Coppa, Luigi Punzo, Francesco Russo del Foro di Napoli ed Viviana Cornacchia del Foro di Benevento tutti incardinati nell'Avvocatura interna dell'Ente, in virtù di procura agli atti e con gli stessi elettivamente domiciliato presso la sede legale di in Napoli alla Via Morelli 75 dove anche risiede per la carica. CP_1
- CONVENUTA
Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni. Conclusioni: come in atti riportate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il presente giudizio nasce su istanza di parte attrice che chiede l'accertamento del suo diritto al subentro nella domanda di assegnazione dell'alloggio sito in Napoli alla via Hugo Pratt n. 41 is. X sc. F int. 133. Tale immobile, di proprietà dell' (già , era detenuto, quale assegnataria, da CP_1 CP_3 una zia di essa istante, , deceduta il 15.10.2021. Con istanza Persona_1 del 21.3.2022, la presentava istanza di voltura dell'assegnazione ex Pt_1 art. 19 Reg. Reg. 11/19, istanza rigettata dall'Ente con Diposizione n. 0120939 del 7.8.23, notificata il 10.8.23. L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla convenuta va rigettata. In materia di edilizia residenziale pubblica, i poteri del G.A. sono radicati soltanto nella prima fase dell'individuazione del soggetto con cui l'Amministrazione dovrà stipulare il contratto, che è caratterizzata da atti amministrativi pubblici (quali il bando recante i requisiti per l'assegnazione, la graduatoria e l'assegnazione), a fronte dei quali nascono posizioni di interesse legittimo;
invece, una volta stipulato il contratto, sorgono posizioni di diritto soggettivo, con conseguente incardinamento della giurisdizione del G.O. in ordine a tutte le vicende che si verificano, quali il subentro, la risoluzione, la decadenza, il rilascio dell'alloggio o lo sgombero. Nel merito la domanda è infondata. Occorre premettere che deve ritenersi pacifico che l'odierna attrice non faceva parte del nucleo familiare originariamente assegnatario. Pertanto la sua posizione, ai fini del diritto al subentro è quella di componente del nucleo familiare «ampliato». La fattispecie in esame è regolata dalla normativa speciale di cui al R.R. 11/2019 che all'art. 19 stabilisce i criteri per il subentro nella locazione dell'alloggio e dispone al I comma che i componenti del nucleo avente diritto originario, purché stabilmente conviventi, subentrano di diritto nella titolarità del contratto di locazione in caso di decesso dell'assegnatario o di suo abbandono dell'alloggio. Il comma 5 dispone: 'Hanno altresì diritto al subentro coloro che sono entrati nel nucleo familiare per ampliamento a seguito di stabile convivenza che comporti la modifica della composizione del nucleo originario. Il comma 6 prevede che 'La coabitazione o la convivenza nello stesso nucleo familiare, ai fini di quanto stabilito dal precedente comma, è da dimostrare attraverso la residenza anagrafica presso l'alloggio interessato, e deve essere di almeno due anni per familiari in linea diretta o more uxorio e di almeno 5 anni per altri soggetti. Il comma 7 prevede che 'La coabitazione nell'alloggio di ERP di familiari o terze persone che formano diverso nucleo familiare dell'assegnatario, non dà diritto al subentro, anche qualora sia stata acquisita la residenza anagrafica nell'alloggio. Ebbene il legislatore nella normativa in esame, ancorando il diritto al subentro del convivente nel contratto di locazione al requisito della coabitazione o della convivenza, prevede che tale requisito debba essere dimostrato con la 'residenza anagrafica', che per i familiari non in linea retta deve essere di almeno di cinque anni. A tutto voler concedere la prova della stabile convivenza deve essere fornita in modo rigoroso, con la necessaria attestazione di fatti materiali precisi e circostanziati e con l'indicazione dei relativi riscontri, dovendo per lo meno raggiungere una soglia minima di specificità e dettaglio. La prova testimoniale articolata sul punto, ad avviso del Tribunale, non è idonea a soddisfare tale requisito. La domanda va pertanto rigettata. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della causa (indeterminabile complessità bassa ) e degli importi minimi delle fasi svolte.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 9 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
1) rigetta la domanda;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese di patrocinio quantificale in euro 3809,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Napoli, il 28/10/2025.
Il Giudice
(dott. Rosa Romano Cesareo)
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