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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 14569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14569 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
1
-
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ______________ IL TRIBUNALE CIVILE di ROMA V Sezione
in composizione monocratica, in persona del giudice, dott. ssa Maria Lavinia Fanelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 67991 del Ruolo Generale per l'anno 2022
TRA
cf. Parte_1 C.F._1
cf. Parte_2 C.F._2 elett.te domiciliati in Roma Via G.A. Sartorio n 40 presso lo studio degli avv. Marco Saraz e carolina Saraz, rappresentanti e difensori in virtù di procura allegata all'atto di citazione
ATTORI
E
e Via R. Visiani 2/60- Controparte_1 Fabbricato Z7 elett.te domiciliato in Roma Via Salaria n 290, presso lo studio degli avv. Cristiana Fabbrizi e Gianluca Perreca, rappresentanti e difensori in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori- in qualità di proprietari dell'unità int G/2 all'interno dello stabile evocato- hanno evocato il e Via R. Visiani 2/60- Fabbricato Controparte_1 Z7 al fine di sentire dichiarare nulla od annullare la delibera da questi assunta in data 13.5.22 relativamente al punto odg 9, con vittoria di spese da distrarsi. Hanno dedotto in particolare a sostegno che:
1 2
-con assemblea del 13.5.22 era stata ratificata l'approvazione di delibera del.
7.10.21 con pùer le spese esercizio 2020, piano di riparto e stato patrimoniale al 31.12.20;
-il rendiconto 2020 era viziato da gravi anomalie contabili;
-in violazione dell'art 1130 bis cc era privo del registro contabilità;
-le spese erano ripartite in parti uguali in violazione dell'art 1123 cc;
-alcune spese loro attribuite non erano di loro competenza;
-non erano state contabilizzata la somma da loro versata di €7.003,78 per rimborso spese cause;
-erano state imputate anche a loro spese legali per €5.813,12 benchè per assistenza legale del nel giudizio di appello promosso da essi CP_1 attori nei giudizi avverso le sentenze 17312/19 e 21792/19;
-il rendiconto era in ogni caso privo dei caratteri di intellegibilità e non ispirato ai criteri di cassa;
-non era stata indicata la cassa d'inizio esercizio pari ad €735,73, sebbene saldo c/c pari ad €26.134,50;
-la cassa di fine esercizio era stata indicata in €4.979,25, sebbene il saldo c/c era di €13.806,49 e sebbene esso sarebbe dovuto ammontare ad €29.388,40;
-dal c/c erano stati effettuati numerosi prelievi in contanti per €3.000,00;
-la nota sintetica non chiariva dette divergenze, né indicava le liti pendenti;
-nello stato patrimoniale erano indicati solo i saldi passivi, con debiti divisi in due voci di cui uno per €9.213,53per debiti vari non identificabili ed altra per debiti/crediti vs fornitori con indicazione solo di debiti per €5.097,54;
-era stata indicata disponibilità bancaria di €4.979,25 solo per pareggiare debiti e credit nella misura di €23.111,07.
Si è costituito il , deducendo come la odierna controversia si CP_1 inseriva in un quadro di cospicuo e pregresso contenzioso tra le parti alimentato dalle azioni degli attori come elencate in premessa della comparsa di costituzione. Nel merito che:
-già la originaria delibera del 7.10.21 era stata impugnata dagli attori tra l'altro per mancata indicazione a verbale dei partecipanti;
per evitare ulteriore giudizio approvava con la delibera ad oggi CP_2 impugnata nuovamente il consuntivo 2020;
-la somma di €7.003,78 era stata corrisposta dagli attori per dovute spese legali e girate ai procuratori dei difensori del in quanto antistatari;
CP_1
-la nota esplicativa aveva chiarito il metodo misto adottato;
- non vi era alcuna confusione contabile né disallineamento di cassa. Ha chiesto dunque dichiararsi inammissibile la domanda ovvero respingere la stessa, con vittoria di spese da distrarsi.
La causa- istruita con la produzione documentale- è stata infine trattenuta in decisione con termini ex art 190 cpc alla udienza precisazione delle conclusioni del 26.6.25.
Nel merito la domanda deve essere respinta nei termini che seguono.
2 3
Occorre preliminarmente osservare come la delibera opposta del 13.5.22 abbia ad oggetto una ratifica di delibera del 7.10.21. Invero risulta che detta delibera del 7.10.21 fosse stata già impugnata da vari condomini, e per quel che concerne dagli odierni attori come expressis verbis dichiarato nel punto 7 odg (all. 3 cit.). Infatti il costituendosi ha allegato- nell'elenco dei vari contenziosi CP_1 intercorsi tra le parti- anche quello iscritto al nrg 70217/21 in cui tra le varie censure formali mosse avverso la delibera del 7.10.21 vi era l'omessa indicazione dei partecipanti che non consentiva di verificare le dovute maggioranze.
Per questi motivi
il convocava la assemblea del 13.5.22 per la CP_1 ratifica del consuntivo sanando l'eventuale vizio formale di omessa indicazione dei partecipanti, ragione per cui deve ritenersi in assenza di produzione documentale relativa che quel giudizio si sia chiuso o con una cessata materia del contendere ovvero con diversa statuizione sul vizio formale. Ora ai fini della valutazione di tempestività della presente domanda incombeva sugli attori- mediante il deposito dell'atto di impugnativa di cui al giudizio ngr 70217/21- dimostrare che le censure li mosse evidentemente entro il termine di 30 gg siano le stesse di cui al presente. Invero- a meno che il consuntivo 2020 fosse diverso da quello ratificato con la delibera del 13.5.22, circostanza questa non emersa- se nel presente vi fossero in tutto od in parte diverse censure esse sarebbero inammissibili in quanto dovevano ab origine essere avanzate nella impugnativa avverso la delibera del 21.10.21. Altrimenti opinando si facoltizzerebbero le parti- ormai decadute rispetto a vizi conoscibili con il consuntivo presentato ad ottobre e non modificato- di introdurre nuove domande. In conclusione era onere degli attori provare -anche mediante deposito della impugnativa relativa alla delibera del 7.10.21- che già in quel giudizio oltre al vizio formale relativo al quorum fossero state contestate le odierne doglianze ai fine della valutazione di ammissibilità della presente azione, oppure che il bilancio 2020 approvato a ottobre 2021 fosse stato modificato nei contenuti a maggio 2022 di guisa da giustificare nuove censure.
Trattandosi peraltro di mancato rispetto di termini decadenziali ovvero di introduzione di domande nuove rispetto ad un decisum verosimilmente definitivo (quello relativo al giudizio rg.n. 70217/21)-la questione può essere certamente sindacata di ufficio.
D'altra parte le doglianze avanzate dagli attori rientrano nel novero della annullabilità sia per quanto riguarda la asserita omessa contabilizzazione di importi pagati che per quel che concerne la violazione di criteri legali di ripartizione (per teste e non per millesimi) o errata imputazione. Al riguardo “In tema di condominio degli edifici.. sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle
3 4
spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.. (Cass. 9839/21). E dunque -esclusi vizi di nullità- è precluso al Tribunale nella presente sede un vaglio senza preclusioni temporali, con possibilità di introduzione di nuove censure che costituirebbero peraltro un abuso dello strumento processuale con indebito frazionamento del processo.
Per quanto sopra la domanda deve essere respinta. Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
-respinge la domanda come da motivazione;
-condanna e in solido al pagamento delle Parte_1 Parte_2 spese di lite in favore del Controparte_3
che liquida in complessive €3.500,00 oltre
[...] accessori come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Roma 21.10.25
Il Giudice
Dott.ssa Maria Lavinia Fanelli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ______________ IL TRIBUNALE CIVILE di ROMA V Sezione
in composizione monocratica, in persona del giudice, dott. ssa Maria Lavinia Fanelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 67991 del Ruolo Generale per l'anno 2022
TRA
cf. Parte_1 C.F._1
cf. Parte_2 C.F._2 elett.te domiciliati in Roma Via G.A. Sartorio n 40 presso lo studio degli avv. Marco Saraz e carolina Saraz, rappresentanti e difensori in virtù di procura allegata all'atto di citazione
ATTORI
E
e Via R. Visiani 2/60- Controparte_1 Fabbricato Z7 elett.te domiciliato in Roma Via Salaria n 290, presso lo studio degli avv. Cristiana Fabbrizi e Gianluca Perreca, rappresentanti e difensori in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori- in qualità di proprietari dell'unità int G/2 all'interno dello stabile evocato- hanno evocato il e Via R. Visiani 2/60- Fabbricato Controparte_1 Z7 al fine di sentire dichiarare nulla od annullare la delibera da questi assunta in data 13.5.22 relativamente al punto odg 9, con vittoria di spese da distrarsi. Hanno dedotto in particolare a sostegno che:
1 2
-con assemblea del 13.5.22 era stata ratificata l'approvazione di delibera del.
7.10.21 con pùer le spese esercizio 2020, piano di riparto e stato patrimoniale al 31.12.20;
-il rendiconto 2020 era viziato da gravi anomalie contabili;
-in violazione dell'art 1130 bis cc era privo del registro contabilità;
-le spese erano ripartite in parti uguali in violazione dell'art 1123 cc;
-alcune spese loro attribuite non erano di loro competenza;
-non erano state contabilizzata la somma da loro versata di €7.003,78 per rimborso spese cause;
-erano state imputate anche a loro spese legali per €5.813,12 benchè per assistenza legale del nel giudizio di appello promosso da essi CP_1 attori nei giudizi avverso le sentenze 17312/19 e 21792/19;
-il rendiconto era in ogni caso privo dei caratteri di intellegibilità e non ispirato ai criteri di cassa;
-non era stata indicata la cassa d'inizio esercizio pari ad €735,73, sebbene saldo c/c pari ad €26.134,50;
-la cassa di fine esercizio era stata indicata in €4.979,25, sebbene il saldo c/c era di €13.806,49 e sebbene esso sarebbe dovuto ammontare ad €29.388,40;
-dal c/c erano stati effettuati numerosi prelievi in contanti per €3.000,00;
-la nota sintetica non chiariva dette divergenze, né indicava le liti pendenti;
-nello stato patrimoniale erano indicati solo i saldi passivi, con debiti divisi in due voci di cui uno per €9.213,53per debiti vari non identificabili ed altra per debiti/crediti vs fornitori con indicazione solo di debiti per €5.097,54;
-era stata indicata disponibilità bancaria di €4.979,25 solo per pareggiare debiti e credit nella misura di €23.111,07.
Si è costituito il , deducendo come la odierna controversia si CP_1 inseriva in un quadro di cospicuo e pregresso contenzioso tra le parti alimentato dalle azioni degli attori come elencate in premessa della comparsa di costituzione. Nel merito che:
-già la originaria delibera del 7.10.21 era stata impugnata dagli attori tra l'altro per mancata indicazione a verbale dei partecipanti;
per evitare ulteriore giudizio approvava con la delibera ad oggi CP_2 impugnata nuovamente il consuntivo 2020;
-la somma di €7.003,78 era stata corrisposta dagli attori per dovute spese legali e girate ai procuratori dei difensori del in quanto antistatari;
CP_1
-la nota esplicativa aveva chiarito il metodo misto adottato;
- non vi era alcuna confusione contabile né disallineamento di cassa. Ha chiesto dunque dichiararsi inammissibile la domanda ovvero respingere la stessa, con vittoria di spese da distrarsi.
La causa- istruita con la produzione documentale- è stata infine trattenuta in decisione con termini ex art 190 cpc alla udienza precisazione delle conclusioni del 26.6.25.
Nel merito la domanda deve essere respinta nei termini che seguono.
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Occorre preliminarmente osservare come la delibera opposta del 13.5.22 abbia ad oggetto una ratifica di delibera del 7.10.21. Invero risulta che detta delibera del 7.10.21 fosse stata già impugnata da vari condomini, e per quel che concerne dagli odierni attori come expressis verbis dichiarato nel punto 7 odg (all. 3 cit.). Infatti il costituendosi ha allegato- nell'elenco dei vari contenziosi CP_1 intercorsi tra le parti- anche quello iscritto al nrg 70217/21 in cui tra le varie censure formali mosse avverso la delibera del 7.10.21 vi era l'omessa indicazione dei partecipanti che non consentiva di verificare le dovute maggioranze.
Per questi motivi
il convocava la assemblea del 13.5.22 per la CP_1 ratifica del consuntivo sanando l'eventuale vizio formale di omessa indicazione dei partecipanti, ragione per cui deve ritenersi in assenza di produzione documentale relativa che quel giudizio si sia chiuso o con una cessata materia del contendere ovvero con diversa statuizione sul vizio formale. Ora ai fini della valutazione di tempestività della presente domanda incombeva sugli attori- mediante il deposito dell'atto di impugnativa di cui al giudizio ngr 70217/21- dimostrare che le censure li mosse evidentemente entro il termine di 30 gg siano le stesse di cui al presente. Invero- a meno che il consuntivo 2020 fosse diverso da quello ratificato con la delibera del 13.5.22, circostanza questa non emersa- se nel presente vi fossero in tutto od in parte diverse censure esse sarebbero inammissibili in quanto dovevano ab origine essere avanzate nella impugnativa avverso la delibera del 21.10.21. Altrimenti opinando si facoltizzerebbero le parti- ormai decadute rispetto a vizi conoscibili con il consuntivo presentato ad ottobre e non modificato- di introdurre nuove domande. In conclusione era onere degli attori provare -anche mediante deposito della impugnativa relativa alla delibera del 7.10.21- che già in quel giudizio oltre al vizio formale relativo al quorum fossero state contestate le odierne doglianze ai fine della valutazione di ammissibilità della presente azione, oppure che il bilancio 2020 approvato a ottobre 2021 fosse stato modificato nei contenuti a maggio 2022 di guisa da giustificare nuove censure.
Trattandosi peraltro di mancato rispetto di termini decadenziali ovvero di introduzione di domande nuove rispetto ad un decisum verosimilmente definitivo (quello relativo al giudizio rg.n. 70217/21)-la questione può essere certamente sindacata di ufficio.
D'altra parte le doglianze avanzate dagli attori rientrano nel novero della annullabilità sia per quanto riguarda la asserita omessa contabilizzazione di importi pagati che per quel che concerne la violazione di criteri legali di ripartizione (per teste e non per millesimi) o errata imputazione. Al riguardo “In tema di condominio degli edifici.. sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle
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spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.. (Cass. 9839/21). E dunque -esclusi vizi di nullità- è precluso al Tribunale nella presente sede un vaglio senza preclusioni temporali, con possibilità di introduzione di nuove censure che costituirebbero peraltro un abuso dello strumento processuale con indebito frazionamento del processo.
Per quanto sopra la domanda deve essere respinta. Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
-respinge la domanda come da motivazione;
-condanna e in solido al pagamento delle Parte_1 Parte_2 spese di lite in favore del Controparte_3
che liquida in complessive €3.500,00 oltre
[...] accessori come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Roma 21.10.25
Il Giudice
Dott.ssa Maria Lavinia Fanelli
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