Versione
12 novembre 1996
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18 dicembre 1997
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Art. 5. Esclusione di talune categorie di terreni 1. E' vietato in ogni caso lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse, ai sensi dell'articolo 1, sulle seguenti categorie di terreni:
a) i terreni situati a distanza inferiore a trecento metri dalle aree di salvaguardia delle captazioni di acque destinate al consumo umano ai sensi dell' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 ;
b) i terreni situati a distanza inferiore a duecento metri dai centri abitati;
c) i terreni investiti da colture orticole in atto;
d) i terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e comunque i terreni in cui siano localizzate falde site ad una profondita' inferiore a dieci metri;
e) terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e inondati. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale con sentenza 27 novembre-11 dicembre 1997, n. 380 (in G.U. 1a s.s. 17/12/1997 n. 51) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli articoli da 1 a 9 della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari), nella parte in cui prevedono la propria applicazione immediata e diretta nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano."
a) i terreni situati a distanza inferiore a trecento metri dalle aree di salvaguardia delle captazioni di acque destinate al consumo umano ai sensi dell' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 ;
b) i terreni situati a distanza inferiore a duecento metri dai centri abitati;
c) i terreni investiti da colture orticole in atto;
d) i terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e comunque i terreni in cui siano localizzate falde site ad una profondita' inferiore a dieci metri;
e) terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e inondati. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale con sentenza 27 novembre-11 dicembre 1997, n. 380 (in G.U. 1a s.s. 17/12/1997 n. 51) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli articoli da 1 a 9 della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari), nella parte in cui prevedono la propria applicazione immediata e diretta nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano."
Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Bologna, sez. I, sentenza 14/04/2025, n. 377Provvedimento: Pubblicato il 14/04/2025 N. 00377/2025 REG.PROV.COLL. N. 00889/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia MA (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 889 del 2021, proposto da Cooperativa Agricola San Biagio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Fiorenza e Paolo Righi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Agenzia Regionale per la prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-MA (Arpae), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e …Leggi di più...
- detentore effluenti·
- contoterzista·
- art. 112 d.lgs. n. 152/2006·
- art. 3 l. n. 574/1996·
- Regolamento regionale Emilia MA n. 3/2017·
- utilizzazione agronomica·
- difetto di istruttoria·
- art. 8 l. r. Emilia MA n. 4/2007·
- obblighi di comunicazione·
- difetto di motivazione