Articolo 5 della Legge 11 novembre 1996, n. 574
Articolo 4Articolo 6
Versione
12 novembre 1996
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Versione
18 dicembre 1997
Art. 5. Esclusione di talune categorie di terreni 1. E' vietato in ogni caso lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse, ai sensi dell'articolo 1, sulle seguenti categorie di terreni:
a) i terreni situati a distanza inferiore a trecento metri dalle aree di salvaguardia delle captazioni di acque destinate al consumo umano ai sensi dell' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 ;
b) i terreni situati a distanza inferiore a duecento metri dai centri abitati;
c) i terreni investiti da colture orticole in atto;
d) i terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e comunque i terreni in cui siano localizzate falde site ad una profondita' inferiore a dieci metri;
e) terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e inondati. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale con sentenza 27 novembre-11 dicembre 1997, n. 380 (in G.U. 1a s.s. 17/12/1997 n. 51) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli articoli da 1 a 9 della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari), nella parte in cui prevedono la propria applicazione immediata e diretta nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano."
Entrata in vigore il 18 dicembre 1997
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