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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 11/02/2026, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 859/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3084/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240050914132000 BOLLO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29/4/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520240050914132000 notificata in data 8/3/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 256,37 a titolo di tassa auto 2022. Eccepiva: infondatezza della pretesa sussistendo causa di esenzione per inabilità.
Si costituiva l'agente della SS eccependo difetto di legittimazione passiva.
Non si costituiva Regione Siciliana.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato.
Come documentato dal ricorrente l'Associazione_1 avrebbe riconosciuto nei confronti dello stesso, a decorrere dal 1/11/2021, l'esenzione dall'obbligo di pagamento della tassa automobilistica con riferimento al veicolo Targa_1 giusta domanda presentata in data 24/7/2024. La cartella risulta emessa per omesso versamento del bollo auto con riferimento al veicolo in questione, per il periodo dal settembre 2022 all'agosto 2023.
Discende la infondatezza della pretesa. Le spese di lite, tuttavia, vanno compensate tra le parti. Infatti, il ricorrente solo in data 24/7/2024 ha richiesto l'esenzione per il pagamento della tassa auto, cioè successivamente alla iscrizione a ruolo della pretesa, avendo lo stesso omesso il pagamento della tassa auto per gli anni antecedenti. Discende che legittimamente l'Amministrazione ha proceduto alla iscrizione a ruolo, essendo evidentemente ignara della sussistenza della causa di esenzione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Compensa le spese di lite tra le parti.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3084/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240050914132000 BOLLO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29/4/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520240050914132000 notificata in data 8/3/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 256,37 a titolo di tassa auto 2022. Eccepiva: infondatezza della pretesa sussistendo causa di esenzione per inabilità.
Si costituiva l'agente della SS eccependo difetto di legittimazione passiva.
Non si costituiva Regione Siciliana.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato.
Come documentato dal ricorrente l'Associazione_1 avrebbe riconosciuto nei confronti dello stesso, a decorrere dal 1/11/2021, l'esenzione dall'obbligo di pagamento della tassa automobilistica con riferimento al veicolo Targa_1 giusta domanda presentata in data 24/7/2024. La cartella risulta emessa per omesso versamento del bollo auto con riferimento al veicolo in questione, per il periodo dal settembre 2022 all'agosto 2023.
Discende la infondatezza della pretesa. Le spese di lite, tuttavia, vanno compensate tra le parti. Infatti, il ricorrente solo in data 24/7/2024 ha richiesto l'esenzione per il pagamento della tassa auto, cioè successivamente alla iscrizione a ruolo della pretesa, avendo lo stesso omesso il pagamento della tassa auto per gli anni antecedenti. Discende che legittimamente l'Amministrazione ha proceduto alla iscrizione a ruolo, essendo evidentemente ignara della sussistenza della causa di esenzione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Compensa le spese di lite tra le parti.