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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 09/12/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
755/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. MA D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per la pronuncia di divorzio (cessazione effetti civili del matrimonio)
DA
nata ad [...] il [...], C.F. , residente a [...]C.F._1
(AO), Fraz. Variney n.
1 - lettera E interno 101,
E
, nato ad [...] il [...], C.F. , residente a [...]C.F._2
(AO), Fraz. Le Bouvier n. 16,
rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Paola Roullet (C.F. ) e presso il cui studio C.F._3
sono elettivamente domiciliati in RI (AO), Rue de la Maladière n. 90
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in GN (AO), in data 04/09/2010, trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di GN (AO), con atto n. 2, parte II.
Il regime patrimoniale dei coniugi è quello della comunione dei beni.
Dalla loro unione è nata la figlia minore , n. Aosta, 5.10.2009. Per_1
La separazione dei coniugi è stata pronunciata con Decreto in data 04/05/2021 dal Tribunale di Aosta.
pagina 1 di 4 All'udienza del cartolare fissata, le parti rappresentavano di non volere riconciliarsi, richiamando le condizioni del divorzio concordate, di seguito riportate:
“I. Affidamento della minore
1. I coniugi vivranno separati, senza interferire l'uno nella vita dell'altro, con facoltà di fissare la propria residenza ove ritengano più opportuno.
2. La figlia resterà affidata in modo condiviso, mantenendo la formale residenza anagrafica presso la madre.
3. La casa già familiare, di proprietà del sig. , resta assegnata alla sig.ra con cui la figlia Pt_2 Pt_1
minore convivrà.
Le parti concordano che, nell'ipotesi in cui la sig.ra decidesse di convivere con altra persona e Pt_1 mantenesse comunque il diritto all'assegnazione in funzione di , essa corrisponderà al sig. Per_1 Pt_2 un'indennità di occupazione, pari al valore locativo dell'immobile stesso.
4. Il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo gli accordi da assumersi direttamente con Pt_2
la sig.ra e tenuto conto della primaria volontà di . Pt_1 Per_1
5. I coniugi pattuiscono che il sig. verserà alla sig.ra a titolo di assegno perequativo un Pt_2 Pt_1 importo pari a € 459,20 entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat (mese luglio).
6. Al raggiungimento della maggiore età della figlia i genitori decideranno congiuntamente in Per_1 che misura corrispondere direttamente alla stessa parte dell'assegno perequativo.
7. I genitori si divideranno, nella misura del 50% ciascuno, le spese mediche, scolastiche e, comunque, tutte le spese straordinarie affrontate per la figlia, previamente concordate e successivamente documentate, con le modalità definite dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Aosta cui, quanto al resto, si fa integrale riferimento [Doc. 5].
I conteggi dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile ed il rimborso dovrà avvenire entro 10 giorni dalla richiesta in favore del genitore che ha anticipato la spesa.
8. Le spese relative al corso di danza della figlia saranno interamente sostenute dal sig. . Per_1 Pt_2
9. L'assegno unico e universale sarà attribuito nella misura del 100% alla sig.ra Pt_1
10. Le detrazioni fiscali spetteranno al 100% al sig. . Pt_2
11. Rispetto al punto di cui sopra si specifica che il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra Pt_2
il 50% delle detrazioni fiscali relative alle spese dentistiche note alle parti da versare, una volta Pt_1
ricevute, mediante bonifico bancario.
12. I genitori acconsentono al rilascio dei passaporti/documenti validi per l'espatrio con iscrizione della figlia minore su entrambi i documenti.
pagina 2 di 4 II. Accordi di tipo patrimoniale
1. I coniugi, stanti i rispettivi redditi, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
2. I coniugi ricorrenti si danno reciprocamente atto che ogni altra e diversa questione patrimoniale, non disciplinata nel presente verbale di divorzio consensuale, è già stata definita in separata sede e di non avere altro reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra.
3. I coniugi dichiarano fin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza del Tribunale di Aosta ed a fare acquiescenza alla stessa.
4. Le spese della presente procedura sono integralmente sostenute dal sig. . Pt_2
5. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla produzione di ulteriore documentazione relativamente alle rispettive disponibilità economiche tenuto conto che sono loro note”.
La domanda di divorzio, cessazione effetti civili del matrimonio, deve trovare accoglimento.
I due coniugi hanno chiaramente manifestato la volontà di non ricostituire l'unione.
Sussistono, peraltro, i presupposti di legge in quanto, dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale in sede di separazione alla data di proposizione della presente domanda, è decorso il termine di legge senza che vi sia stato riavvicinamento di sorta.
Si presume che non vi stata interruzione della separazione con la ricostituzione, sia pure temporanea, dell'unità familiare.
In ordine alle condizioni del divorzio, il Collegio aderisce a quelle presentate congiuntamente dalle parti, conformi a legge e corrispondenti all'interesse primario della prole quanto alla disciplina dell'affido e del mantenimento.
Le spese di causa possono essere interamente compensate in virtù dell'accordo raggiunto sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in GN (AO), il 04/09/2010 tra
, nata ad [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
E
, nato ad [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
alle condizioni sopra trascritte, frutto di accordo delle parti, oggetto del ricorso depositato il
16/07/2025.
Matrimonio concordatario contratto in GN (AO) in data 04/09/2010, trascritto nei Registri dello pagina 3 di 4 Stato Civile del Comune di GN (AO), con atto n. 2, parte II.
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di GN (AO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Spese compensate.
Aosta, 19.11.2025
Il Giudice rel. est.
Dott. MA D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Colazingari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. MA D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per la pronuncia di divorzio (cessazione effetti civili del matrimonio)
DA
nata ad [...] il [...], C.F. , residente a [...]C.F._1
(AO), Fraz. Variney n.
1 - lettera E interno 101,
E
, nato ad [...] il [...], C.F. , residente a [...]C.F._2
(AO), Fraz. Le Bouvier n. 16,
rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Paola Roullet (C.F. ) e presso il cui studio C.F._3
sono elettivamente domiciliati in RI (AO), Rue de la Maladière n. 90
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in GN (AO), in data 04/09/2010, trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di GN (AO), con atto n. 2, parte II.
Il regime patrimoniale dei coniugi è quello della comunione dei beni.
Dalla loro unione è nata la figlia minore , n. Aosta, 5.10.2009. Per_1
La separazione dei coniugi è stata pronunciata con Decreto in data 04/05/2021 dal Tribunale di Aosta.
pagina 1 di 4 All'udienza del cartolare fissata, le parti rappresentavano di non volere riconciliarsi, richiamando le condizioni del divorzio concordate, di seguito riportate:
“I. Affidamento della minore
1. I coniugi vivranno separati, senza interferire l'uno nella vita dell'altro, con facoltà di fissare la propria residenza ove ritengano più opportuno.
2. La figlia resterà affidata in modo condiviso, mantenendo la formale residenza anagrafica presso la madre.
3. La casa già familiare, di proprietà del sig. , resta assegnata alla sig.ra con cui la figlia Pt_2 Pt_1
minore convivrà.
Le parti concordano che, nell'ipotesi in cui la sig.ra decidesse di convivere con altra persona e Pt_1 mantenesse comunque il diritto all'assegnazione in funzione di , essa corrisponderà al sig. Per_1 Pt_2 un'indennità di occupazione, pari al valore locativo dell'immobile stesso.
4. Il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo gli accordi da assumersi direttamente con Pt_2
la sig.ra e tenuto conto della primaria volontà di . Pt_1 Per_1
5. I coniugi pattuiscono che il sig. verserà alla sig.ra a titolo di assegno perequativo un Pt_2 Pt_1 importo pari a € 459,20 entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat (mese luglio).
6. Al raggiungimento della maggiore età della figlia i genitori decideranno congiuntamente in Per_1 che misura corrispondere direttamente alla stessa parte dell'assegno perequativo.
7. I genitori si divideranno, nella misura del 50% ciascuno, le spese mediche, scolastiche e, comunque, tutte le spese straordinarie affrontate per la figlia, previamente concordate e successivamente documentate, con le modalità definite dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Aosta cui, quanto al resto, si fa integrale riferimento [Doc. 5].
I conteggi dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile ed il rimborso dovrà avvenire entro 10 giorni dalla richiesta in favore del genitore che ha anticipato la spesa.
8. Le spese relative al corso di danza della figlia saranno interamente sostenute dal sig. . Per_1 Pt_2
9. L'assegno unico e universale sarà attribuito nella misura del 100% alla sig.ra Pt_1
10. Le detrazioni fiscali spetteranno al 100% al sig. . Pt_2
11. Rispetto al punto di cui sopra si specifica che il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra Pt_2
il 50% delle detrazioni fiscali relative alle spese dentistiche note alle parti da versare, una volta Pt_1
ricevute, mediante bonifico bancario.
12. I genitori acconsentono al rilascio dei passaporti/documenti validi per l'espatrio con iscrizione della figlia minore su entrambi i documenti.
pagina 2 di 4 II. Accordi di tipo patrimoniale
1. I coniugi, stanti i rispettivi redditi, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
2. I coniugi ricorrenti si danno reciprocamente atto che ogni altra e diversa questione patrimoniale, non disciplinata nel presente verbale di divorzio consensuale, è già stata definita in separata sede e di non avere altro reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra.
3. I coniugi dichiarano fin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza del Tribunale di Aosta ed a fare acquiescenza alla stessa.
4. Le spese della presente procedura sono integralmente sostenute dal sig. . Pt_2
5. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla produzione di ulteriore documentazione relativamente alle rispettive disponibilità economiche tenuto conto che sono loro note”.
La domanda di divorzio, cessazione effetti civili del matrimonio, deve trovare accoglimento.
I due coniugi hanno chiaramente manifestato la volontà di non ricostituire l'unione.
Sussistono, peraltro, i presupposti di legge in quanto, dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale in sede di separazione alla data di proposizione della presente domanda, è decorso il termine di legge senza che vi sia stato riavvicinamento di sorta.
Si presume che non vi stata interruzione della separazione con la ricostituzione, sia pure temporanea, dell'unità familiare.
In ordine alle condizioni del divorzio, il Collegio aderisce a quelle presentate congiuntamente dalle parti, conformi a legge e corrispondenti all'interesse primario della prole quanto alla disciplina dell'affido e del mantenimento.
Le spese di causa possono essere interamente compensate in virtù dell'accordo raggiunto sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in GN (AO), il 04/09/2010 tra
, nata ad [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
E
, nato ad [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
alle condizioni sopra trascritte, frutto di accordo delle parti, oggetto del ricorso depositato il
16/07/2025.
Matrimonio concordatario contratto in GN (AO) in data 04/09/2010, trascritto nei Registri dello pagina 3 di 4 Stato Civile del Comune di GN (AO), con atto n. 2, parte II.
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di GN (AO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Spese compensate.
Aosta, 19.11.2025
Il Giudice rel. est.
Dott. MA D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Colazingari
pagina 4 di 4