Art. 20.
Sino al 31 dicembre 1967 le pensioni, gli assegni rinnovabili e le indennita' per i mutilati ed invalidi di guerra, sono concessi e liquidati in base alle tabelle C e D, annesse alla presente legge, secondo i criteri stabiliti dall' articolo 26 della legge 10 agosto 1950, n. 648 .
Con effetto dal 1 gennaio 1968 la tabella D e' soppressa.
Sino al 31 dicembre 1967 le pensioni, gli assegni rinnovabili e le indennita' per i mutilati ed invalidi di guerra, sono concessi e liquidati in base alle tabelle C e D, annesse alla presente legge, secondo i criteri stabiliti dall' articolo 26 della legge 10 agosto 1950, n. 648 .
Con effetto dal 1 gennaio 1968 la tabella D e' soppressa.