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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/12/2025, n. 1480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1480 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 3800/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE – II Collegio
Il Collegio, composto dai magistrati:
1. dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente
2. dott. Aldo De Luca Giudice
3. dott.ssa Valeria Protano Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. 3800 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024,
TRA
, c.f. , nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
FO (BN) alla via Palmenta n.1, rappresentato e difeso dall'avv. Scaramozza Fernando
Cosimo, giusta procura in atti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in FO (BN) alla via S. Rocco n. 62;
RICORRENTE
E
, c.f. , nata a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
TO (BN) alla via Scauzone n. 17, rappresentata e difesa dall'avv. Fierro Maria Pia, giusta procura in atti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Napoli alla Piazza G. Bovio n. 22;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: le parti hanno rassegnato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 02.10.25, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Benevento chiedendo, preliminarmente, pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Guardia Sanframondi Controparte_1 il 24.09.16, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Guardia Sanframondi, al n. 18, Parte II, serie A dell'anno 2016, dalla cui unione non sono nati figli.
Ha chiesto, inoltre, disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento previsto a suo carico con la sentenza di separazione n. 2331/2023 in favore della resistente, stante l'autosufficienza economica dei coniugi e la paritetica capacità di guadagno.
A sostegno della domanda, ha dedotto ed allegato:
- che, in data 24.06.2016, in Guardia Sanframondi (BN), il ricorrente si è unito in matrimonio, celebrato con il rito concordatario, con;
Controparte_1
- il relativo atto di matrimonio è stato trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Benevento, al n. 18, Parte II, serie A dell'anno 2016;
- che, deterioratasi la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, gli stessi hanno deciso di separarsi consensualmente e, in data
29.11.23, con sentenza n. 2331/2023, il Tribunale di Benevento ha omologato la separazione consensuale dei coniugi;
- che, a partire da quel momento, i due coniugi hanno sempre vissuto separatamente, senza mai riprendere la convivenza o riconciliarsi, tant'è che, a distanza di due mesi dalla loro separazione, la resistente ha lasciato la casa coniugale per andare a vivere a TO (BN) alla Via Scauzuni n.17, mentre il ricorrente ritornava a vivere nella casa coniugale, sita in FO (BN) alla via Palmenta
n.1;
- che non vi è alcuna possibilità, né volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza ed appare, pertanto, manifesta l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale fra i coniugi;
- che, in sede di separazione consensuale, è stato previsto in favore della resistente l'assegno di mantenimento di € 200,00 mensili sull'erroneo presupposto che la stessa non fosse precettrice di reddito quando invece la stessa è assunta come dipendente della società Garden Color Società
Cooperativa Agricola, come accertato dall'Agenzia di Investigazioni “LV INVESTIGAZIONI”.
Nel costituirsi in giudizio, la resistente non si è opposta alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma ha impugnato quanto dedotto e richiesto dal ricorrente in ordine alla revoca dell'obbligo alla corresponsione dell'assegno di mantenimento previsto in suo favore, evidenziando la funzione assistenziale-compensativa-perequativa rivestita dall'assegno divorzile e che la stessa, essendosi sempre dedicata alla cura della casa, aveva dovuto rinunciare al lavoro e alla percezione di un autonomo reddito. Infine, ha evidenziato di essere assunta come dipendente dell'azienda agricola Garden Color Società Cooperativa Agricola con contratto a tempo determinato dal quale percepisce uno stipendio di circa € 500,00 mensili e di essere gravata, a differenza del ricorrente, dal pagamento del canone di locazione di € 350,00 mensili.
All'udienza del 02.10.25, il ricorrente è comparso personalmente dinanzi al Giudice ed ha insistito per la sentenza non definitiva sullo status cui parte resistente, anch'essa comparsa personalmente, non si è opposta.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi, pronunciata il 29.11.2023 dal Tribunale di Benevento con sentenza n. 2331/2023, passata in giudicato.
Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione contestata da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 l. n.
74/1987. Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della l. 898/1970, così come modificata dall'art. 5 della citata l. n. 74/1987 e, peraltro, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire per l'esame delle domande accessorie delle parti come innanzi richiamate, va emessa, ai sensi dell'art. 4, co. 12, l. n. 898/1970, sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Si dispone, con separata ordinanza, in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento in composizione collegiale, in via non definitiva, nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra (nato a [...] il [...]), e Parte_1 CP_1
(nata a [...] il [...]) in Guardia Sanframondi (BN) il 24.06.2016, trascritto
[...] presso l'Ufficio dello Stato Civile di Benevento, al n. 18, Parte II, serie A dell'anno 2016;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Guardia Sanframondi (BN) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 – Ordinamento dello Stato
Civile;
3. provvede come da separata ordinanza per il prosieguo del procedimento;
4. spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Benevento il 20.11.25
Il Giudice rel. Presidente
Dott.ssa Valeria Protano Dott.ssa Maria Ilaria Romano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE – II Collegio
Il Collegio, composto dai magistrati:
1. dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente
2. dott. Aldo De Luca Giudice
3. dott.ssa Valeria Protano Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. 3800 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024,
TRA
, c.f. , nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
FO (BN) alla via Palmenta n.1, rappresentato e difeso dall'avv. Scaramozza Fernando
Cosimo, giusta procura in atti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in FO (BN) alla via S. Rocco n. 62;
RICORRENTE
E
, c.f. , nata a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
TO (BN) alla via Scauzone n. 17, rappresentata e difesa dall'avv. Fierro Maria Pia, giusta procura in atti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Napoli alla Piazza G. Bovio n. 22;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: le parti hanno rassegnato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 02.10.25, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Benevento chiedendo, preliminarmente, pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Guardia Sanframondi Controparte_1 il 24.09.16, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Guardia Sanframondi, al n. 18, Parte II, serie A dell'anno 2016, dalla cui unione non sono nati figli.
Ha chiesto, inoltre, disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento previsto a suo carico con la sentenza di separazione n. 2331/2023 in favore della resistente, stante l'autosufficienza economica dei coniugi e la paritetica capacità di guadagno.
A sostegno della domanda, ha dedotto ed allegato:
- che, in data 24.06.2016, in Guardia Sanframondi (BN), il ricorrente si è unito in matrimonio, celebrato con il rito concordatario, con;
Controparte_1
- il relativo atto di matrimonio è stato trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Benevento, al n. 18, Parte II, serie A dell'anno 2016;
- che, deterioratasi la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, gli stessi hanno deciso di separarsi consensualmente e, in data
29.11.23, con sentenza n. 2331/2023, il Tribunale di Benevento ha omologato la separazione consensuale dei coniugi;
- che, a partire da quel momento, i due coniugi hanno sempre vissuto separatamente, senza mai riprendere la convivenza o riconciliarsi, tant'è che, a distanza di due mesi dalla loro separazione, la resistente ha lasciato la casa coniugale per andare a vivere a TO (BN) alla Via Scauzuni n.17, mentre il ricorrente ritornava a vivere nella casa coniugale, sita in FO (BN) alla via Palmenta
n.1;
- che non vi è alcuna possibilità, né volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza ed appare, pertanto, manifesta l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale fra i coniugi;
- che, in sede di separazione consensuale, è stato previsto in favore della resistente l'assegno di mantenimento di € 200,00 mensili sull'erroneo presupposto che la stessa non fosse precettrice di reddito quando invece la stessa è assunta come dipendente della società Garden Color Società
Cooperativa Agricola, come accertato dall'Agenzia di Investigazioni “LV INVESTIGAZIONI”.
Nel costituirsi in giudizio, la resistente non si è opposta alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma ha impugnato quanto dedotto e richiesto dal ricorrente in ordine alla revoca dell'obbligo alla corresponsione dell'assegno di mantenimento previsto in suo favore, evidenziando la funzione assistenziale-compensativa-perequativa rivestita dall'assegno divorzile e che la stessa, essendosi sempre dedicata alla cura della casa, aveva dovuto rinunciare al lavoro e alla percezione di un autonomo reddito. Infine, ha evidenziato di essere assunta come dipendente dell'azienda agricola Garden Color Società Cooperativa Agricola con contratto a tempo determinato dal quale percepisce uno stipendio di circa € 500,00 mensili e di essere gravata, a differenza del ricorrente, dal pagamento del canone di locazione di € 350,00 mensili.
All'udienza del 02.10.25, il ricorrente è comparso personalmente dinanzi al Giudice ed ha insistito per la sentenza non definitiva sullo status cui parte resistente, anch'essa comparsa personalmente, non si è opposta.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi, pronunciata il 29.11.2023 dal Tribunale di Benevento con sentenza n. 2331/2023, passata in giudicato.
Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione contestata da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 l. n.
74/1987. Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della l. 898/1970, così come modificata dall'art. 5 della citata l. n. 74/1987 e, peraltro, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire per l'esame delle domande accessorie delle parti come innanzi richiamate, va emessa, ai sensi dell'art. 4, co. 12, l. n. 898/1970, sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Si dispone, con separata ordinanza, in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento in composizione collegiale, in via non definitiva, nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra (nato a [...] il [...]), e Parte_1 CP_1
(nata a [...] il [...]) in Guardia Sanframondi (BN) il 24.06.2016, trascritto
[...] presso l'Ufficio dello Stato Civile di Benevento, al n. 18, Parte II, serie A dell'anno 2016;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Guardia Sanframondi (BN) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 – Ordinamento dello Stato
Civile;
3. provvede come da separata ordinanza per il prosieguo del procedimento;
4. spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Benevento il 20.11.25
Il Giudice rel. Presidente
Dott.ssa Valeria Protano Dott.ssa Maria Ilaria Romano