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1 gennaio 2024
1 gennaio 2024
Art. 5. (Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2024, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 .
3. A seguito della soppressione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), prevista dall' articolo 3 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 , le risorse finanziarie dell'ANPAL, successivamente all'approvazione del bilancio di chiusura di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 75 del 2023 , sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ragioniere generale dello Stato, anche con profilo pluriennale, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le eventuali risorse, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono acquisite all'erario.
sociali e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2024, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 .
3. A seguito della soppressione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), prevista dall' articolo 3 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 , le risorse finanziarie dell'ANPAL, successivamente all'approvazione del bilancio di chiusura di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 75 del 2023 , sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ragioniere generale dello Stato, anche con profilo pluriennale, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le eventuali risorse, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono acquisite all'erario.
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- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 1
RITENUTO IN FATTO 1.- La Regione Liguria, su sollecitazione del Consiglio delle autonomie locali della medesima Regione (art. 5 della legge della Regione Liguria 1° febbraio 2011, n. 1, recante «Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali»), ha impugnato l'art. 1, commi 494, 497, 533, 534 e 535, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 119, commi primo, terzo, quarto e quinto, e 120, secondo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione al principio di leale collaborazione. 1.1.- Con la prima questione, la Regione ricorrente …
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