Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 10/03/2026, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00105/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00163/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 163 del 2025, proposto da
- Ministero della difesa, Comando raggruppamento carabinieri biodiversità, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Potenza, al corso XVIII Agosto n. 46 è domiciliato;
contro
- Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
nei confronti
- Lido delle Sirene di NI NA AR & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati Vincenzo Eustachio Amerigo Colucci e Valentina Schiuma, con domicilio digitale in atti di causa;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della determinazione dirigenziale dell'Ufficio compatibilità ambientale della Regione Basilicata n. 23BD.2025/D.00607 del 9 maggio 2025;
- di ogni altro atto presupposto e successivo, anche ove non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Controinteressata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 11 febbraio 2026, il Consigliere TO PI;
Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero della difesa, Raggruppamento carabinieri biodiversità, Reparto biodiversità di NC (di seguito anche solo “Reparto biodiversità”), con ricorso notificato in data 22 maggio 2025 e depositato in pari data, è insorto avverso la determinazione dirigenziale in epigrafe, e di valutazione di incidenza ambientale (NC), fase di screening , relativo al progetto di realizzazione del nuovo stabilimento balneare "Lido delle Sirene" sul lungomare Nettuno a Metaponto Lido, nel Comune di Bernalda.
1.1. In fatto emerge quanto segue:
- il Reparto biodiversità svolge le funzioni di Ente di gestione della riserva naturale statale "Metaponto" (istituita con D.M. del 29 marzo 1972) e della riserva naturale statale "Marinella di Stornara" (istituita con D.M. del 6 luglio 1977), in entrambi i casi ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, intitolata “Legge quadro sulle aree protette”;
- in data 25 marzo 2025, la società "Lido delle Sirene di NI NA AR & C. s.a.s." (di seguito anche solo “Lido delle Sirene”) ha presentato istanza di NC, fase di screening , relativa al progetto per la realizzazione di uno stabilimento balneare sul lungomare Nettuno in località Metaponto Lido del Comune di Bernalda;
- tale stabilimento balneare insisterebbe all'interno della ZPS "Corridoio Ionico di migrazione" (codice IT9220351), istituita con D.G.R. n. 748 del 10 dicembre 2024, ed all'esterno delle riserve naturali statali sopra indicate;
- con nota prot. n. 72989/23BD del 27 marzo 2025, l'Ufficio compatibilità ambientale della Regione Basilicata, in qualità di unità organizzativa competente al rilascio della NC, ha chiesto all'Ufficio parchi, biodiversità e tutela della natura della stessa Amministrazione, in qualità di soggetto gestore, di esplicitare il preventivo parere ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d.P.R. n. 357 del 1997;
- con nota prot. n. 105151/23BF del 29 aprile 2025, l'Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura ha espresso parere favorevole;
- con la determinazione dirigenziale impugnata, l'Ufficio compatibilità ambientale della Regione Basilicata ha rilasciato parere favorevole di NC;
- nelle more, il Reparto biodiversità, con nota n. 56/75 del 2 aprile 2025, ha comunicato all'Ufficio compatibilità ambientale di aver riscontrato, consultando il portale regionale "Valutazione Ambientale", almeno n. 4 procedimenti di NC (tra cui quello di cui è questione) per i quali risultava omessa l’acquisizione del c.d. "sentito" del Reparto, chiedendo delucidazioni in merito;
- con nota prot. n. 83683 del 4 aprile 2025, l'Ufficio compatibilità ambientale ha rappresentato che la ragione della mancata richiesta di tale "sentito" fosse da ascrivere alla localizzazione degli interventi in questione all'esterno delle riserve statali "Marinella Stornara" e "Metaponto", e di aver dato applicazione a quanto statuito al punto n. 3 della DGR n. 748 del 10 dicembre 2024;
- per quanto qui rileva, il punto 3 della suddetta deliberazione dispone: «di individuare la Regione Basilicata quale Ente Gestore della ZPS 'Corridoio Ionico di migrazione' e delle ZSC in essa ricomprese, fermo restando che solo per le porzioni dei siti ZSC e ZPS ricadenti all'interno delle riserve statali “Marinella Stornara” e “Metaponto” e della riserva regionale “Bosco Pantano di Policoro” la gestione rimanga in capo agli Enti gestori delle riserve stesse ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell’art. 3, comma 4, del DM MATTM del 17ottobre 2007, recante “'Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di tutela e conservazione relative a zone speciali di conservazione (e a zone di protezione speciale)”»;
- è seguito il ricorso qui in delibazione.
1.2. In diritto, il Ricorrente ha dedotto un unico motivo, così rubricato: "Violazione dell'art. 5, commi 7 e 8 del D.P.R. 08/09/1997, n. 357 e dell'art. 5 del Regolamento recante l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e dell'art. 6 direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche. Violazione dell'art. 5 lett. b-ter D.lgs. n. 152/2006. Violazione dell'art. 32 l. n. 394 del 1991. Violazione degli artt. 16, comma 3 e 17, comma 2 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per violazione delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (V.Inc.A)".
2. La Regione Basilicata, ritualmente evocata, non è comparsa in lite.
2.1. La controinteressata “Lido delle Sirene” ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito del ricorso.
3. Alla camera di consiglio del 25 giugno 2025, su istanza di parte ricorrente, si è disposta la cancellazione del ricorso dal ruolo degli affari cautelari.
4. Alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2026, previo deposito di scritti difensivi, i procuratori delle parti presenti hanno precisato le rispettive posizioni e l’affare è transitato in decisione.
5. Il ricorso è inammissibile, alla stregua della motivazione che segue, cogliendo nel segno l'eccezione sollevata dalla Società controinteressata, secondo cui parte ricorrente ha omesso di impugnare la D.G.R. n. 748 del 10 dicembre 2024, che costituisce atto presupposto della determinazione dirigenziale qui avversata.
5.1. Il Collegio a tal riguardo richiama, anche ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., il precedente specifico reso in similare questione all’esito dell’odierna pubblica udienza, a cui qui si dà continuità, ove si è così statuito: «[…] la DGR n. 748 del 2024 ha: a ) istituito la ZPS "Corridoio Ionico di migrazione" nel cui perimetro ricade lo stabilimento balneare ["Lido delle Sirene]"; b ) individuato la Regione Basilicata quale ente gestore della ZPS e delle ZSC in essa ricomprese; - c ) delimitato la competenza del Reparto biodiversità alle sole porzioni dei siti ricadenti all'interno delle riserve statali.
La DGR n. 748 del 2024, quindi, reca in modo chiaro, diretto e completo la lamentata lesione della posizione giuridica del ricorrente, disponendo la sostanza della decisione avversata e costituendo il fondamento disciplinare e motivazionale della scelta dell'Ufficio compatibilità Ambientale di richiedere il "sentito" ad altro Ufficio regionale anziché al Reparto biodiversità.
La determinazione dirigenziale impugnata, pertanto, si configura come atto meramente applicativo ed esecutivo della DGR n. 748 del 2024, privo di autonoma lesività.
Nel processo amministrativo, ove sussista un rapporto di presupposizione tra atti amministrativi, l'omessa o tardiva impugnazione dell'atto presupposto rende inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto contro l'atto consequenziale, salvo che non emerga la deduzione di vizi propri che possano connotare un'autonoma illegittimità della singola fase procedimentale di attuazione ( ex multis , Cons. Stato, sez. V, 8 maggio 2024, n. 4137).
Nel caso di specie, va ribadito come la ripetuta DGR n. 748 del 2024 non sia stata impugnata. Inoltre, vi è prova della sua conoscenza da parte del Reparto biodiversità dal 4 aprile 2025, in quanto è citata espressamente nella nota regionale prot. n. 83683, e risulta a essa allegata; soprattutto, la DGR è testualmente richiamata e costituisce sostrato motivazione della determinazione dirigenziale n. 23BD.2025/D.00462 del 9 aprile 2025 che invece è stata qui avversata.
Il Reparto ricorrente, d’altro canto, non ha dedotto alcun vizio proprio della presupponente determinazione dirigenziale, limitandosi a contestare la mancata acquisizione del suo parere obbligatorio, ossia una carenza che, per quanto sin qui si è diffusamente osservato, rimonta alla presupposta DGR 748 del 2024.
Non è fondata l’obiezione sollevata al riguardo dal Raggruppamento biodiversità, nel senso che la ripetuta deliberazione giuntale costituirebbe un atto amministrativo generale, non immediatamente lesivo, e che la lesione si sarebbe concretizzata solo con l'adozione della determinazione dirigenziale in contestazione.
Si è infatti già rilevato ampiamente supra […] come tale provvedimento della Giunta regionale abbia portata immediatamente lesiva della posizione giuridica del ricorrente. Qui basti aggiungere che tale lesività è confermata dalla circostanza che, nella nota n. 56/75 del 2 aprile 2025, il Reparto biodiversità ha comunicato al competente Ufficio regionale di aver riscontrato «almeno n. 4 procedimenti di NC che interessano i due Siti Natura 2000 sopra citati, per cui codesto Ufficio ha omesso di richiedere al Reparto in intestazione il 'sentito' previsto dalla norma sopra citata». Ciò dimostra che la D.G.R. n. 748/2024 ha avuto immediata applicazione in una pluralità di procedimenti di NC, incidendo direttamente sulle competenze degli enti di gestione delle aree protette, con conseguente esclusione sistematica del Reparto biodiversità dalla fase istruttoria.
Da altra angolazione, occorre considerare che la nota della Regione Basilicata del 4 aprile 2025 non costituisca un atto con cui l’Ente regionale avrebbe tentato di acquisire a posteriori il parere del Reparto odierno deducente, così da dare luogo a una sorta di NC postuma. In particolare, nella nota si legge: "Dalla documentazione progettuale presentata relativa agli stabilimenti balneari sopra menzionati, emerge che tutti gli interventi ricadono all'esterno delle Riserve Statali 'Marinella Stornara' e 'Metaponto', di cui Codesto Reparto CC è ad oggi Ente Gestore. Alla luce di ciò ed in risposta a Codesto Reparto CC, l'Ufficio Scrivente comunica che non ha richiesto alcun 'sentito', ai sensi dell'Art. 5 comma 7 del D.P.R. 357/1997 (e s.m.i.) per gli interventi di che trattasi, perché l'Ufficio si è attenuto a quanto statuito al punto 3 sopra citato [della D.G.R. n. 748/2024], in quanto gli stessi sono localizzati esternamente alle Riserve di competenza di Codesto Reparto e per questo di competenza dell'Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura".
La nota, pertanto, non costituisce un atto autonomamente lesivo, ma si limita a esplicitare le ragioni per le quali l'Ufficio compatibilità ambientale ha applicato la DGR n. 748/2024, costituendo ulteriore conferma di come la lesione lamentata vada ascritta direttamente a tale (qui non impugnato) ultimo provvedimento. Peraltro, neppure tale nota è stata impugnata dal Reparto biodiversità, sicché non può costituire oggetto del presente giudizio» (in termini, T.A.R. Basilicata, 3 marzo 2026, n. 89).
5.2. In sintesi, anche nella presente questione la DGR non impugnata ha effetti diretti e non mediati e trova necessaria applicazione nel conseguente procedimento di valutazione ambientale, definendo già a monte le sfere soggettive di attribuzione, senza che residuino margini di discrezionalità.
6. Dalle considerazioni che precedono discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
7. Sussistono i presupposti, in ragione delle peculiarità della questione e della definizione in rito del giudizio, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso, nei sensi di cui in motivazione;
- spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026, coll'intervento dei magistrati:
EF NT, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
TO PI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO PI | EF NT |
IL SEGRETARIO