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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 403/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SARDIELLO ANTONIO, Presidente
ROMITA IA TERESA, Relatore
MAGGIORE GIANCARLO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2731/2021 depositato il 06/12/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Adelfia - Via Vittorio Veneto, 122 70010 Adelfia BA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 528/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 10 e pubblicata il 23/04/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 976 TARI 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 976 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 976 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza n.528/2021 pronunciata in data 9 aprile 2021 e depositata il 23 aprile 2021 con cui la CTP di Bari ,riuniti i due giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione lo stesso avviso di accertamento relativo alla TARI per gli anni 2013, 2017 e 2018, disponeva la parziale cessazione della materia del contendere avuto riguardo al sopravvenuto provvedimento in autotutela n.2270/2019 di rettifica in diminuzione e il rigetto per il resto del ricorso, con compensazione tra le parti delle spese processuali.
Con l'appello la Ricorrente_1 chiede l'annullamento dell'avvio di accertamento e di quello in rettifica, o in subordine, il ricalcolo della Tari in senso più favorevole.
Resiste il Comune di Adelfia chiedendo il rigetto dell'appello.
All'odierna udienza è comparso solo il difensore dell'appellante che ha insistito nelle conclusioni rassegnate nell'atto di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato in parte.
Con il primo motivo la Ricorrente_1 insiste sostenendo il vizio di motivazione dell'atto impugnato atteso che lo stesso si riferisce ad immobili aventi tipologia diversa (uso abitativo, commerciale, garage) e per i quali non vi sarebbe una specifica indicazione e distinzione di rifiuti con riferimento a utenze domestiche e non domestiche. Anche l'avviso di accertamento in rettifica, dove vi è l'errore matematico rilevato dalla CTP, non consentirebbe di comprendere la modalità di calcolo effettuata dal Comune.
Il primo motivo è infondato.
Sul punto rileva la Corte che secondo il condiviso indirizzo interpretativo della Suprema Corte “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 71, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993 (nel testo vigente
"ratione temporis") obbliga il Comune ad indicare in ciascun atto impositivo soltanto la tariffa applicata e la relativa delibera, con la conseguenza che non è necessario riportare o esplicitare la formula utilizzata per la determinazione della tariffa, la quantità totale dei rifiuti o la superficie totale iscritta a ruolo, né, tantomeno,
i dati numerici fondamentali per il calcolo del tributo (Cass.Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22470 del 09/09/2019).
E' stato inoltre affermato che, solo a fronte della richiesta di riduzione del contribuente, il comune è tenuto a motivare la pretesa esplicitando le ragioni del diniego dell'agevolazione, onde consentire al soggetto passivo di contestare efficacemente l'an e il quantum dell'imposta “In tema di TARI, ai fini della motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica è sufficiente l'indicazione della tariffa applicata e della relativa delibera, senza necessità di ulteriori informazioni, salvo che la normativa comunale contempli una riduzione tariffaria in presenza di specifici requisiti, nel qual caso il Comune, a fronte della richiesta di riduzione del contribuente,
è tenuto a motivare la pretesa esplicitando le ragioni del diniego dell'agevolazione, onde consentire al soggetto passivo di contestare efficacemente l'an e il quantum dell'imposta.” (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n.
21872 del 29/07/2025).
Nel caso si specie, non si ricade in ipotesi di diniego atteso che vi è stato un avviso di rettifica in autotutela a favore della Lerario.
Per il resto sull'onere di motivazione valgono le considerazioni espresse nella sentenza di primo grado. Va comunque evidenziato che l'atto di rettifica in questione riporta una specifica distinzione degli immobili e dei relativi anni con indicazione analitica di tariffe e superfici e pertanto va confermato.
In ordine al secondo motivo di appello, rileva la Corte che l'appellante ha prodotto quattro contratti di locazione relativi agli immobili oggetto dell'accertamento, tutti registrati che, quindi, consentono di ritenere certa la riferibilità temporale degli stessi, con riferimento anche all'operata rettifica, contrariamente a quanto affermato sul punto dai primi giudici. Secondo La legge infatti precede che in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta “soltanto” dal possessore dei locali e dellearee a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie (art.1comma 643 della Legge
147/2013).
Ne consegue che per i contratti di locazione con durata superiore ai sei mesi, il legittimato passivo è solo il conduttore e il locatore non è coobligato in solido.
Pertanto nel caso di specie l'appellante ha dimostrato di aver locato i seguenti immobili:- appartamento ad uso abitativo sito in Indirizzo_1, piano 2, per anni 4, con contratto registrato il 24/5/2013 (conduttore Nominativo_1, ALL:5); appartamento sito in Indirizzo_1, piano 3, per anni 4, con contratto registrato il 13/2/2018 (conduttore Nominativo_2, ALL.6); - appartamento sito in Indirizzo_1, piano 3, per anni 4, con contratto registrato il 30/09/2016 (conduttori Nominativo_3 e Nominativo_4 , ALL.7); appartamento sito in Indirizzo_1, piano terra, per anni 6, con contratto registrato il 09/02/2017 (conduttore Nominativo_5, ALL.8).
Ne consegue che per i periodi ricompresi nei contratti di locazione relativi agli immobili siti in Indirizzo_1, piano 2 e piano 3 e Indirizzo_1, piano terra, la Tari va richiesta ai conduttori.
Per i restanti immobili non risulta assolto l'onere probatorio circa le cause di esenzione dal tributo previste dall'art.30 del Regolamento del comune di Adelfia.
Va quindi accolta la domanda di ricalcolo del tributo.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte,
-accoglie in parte l'appello proposto da Ricorrente_1 nei confronti del Comune di Adelfia e, per l'effetto, annulla in parte l'avviso di accertamento relativo alla TARI per gli anni 2013, 2017 e 2018 limitatamente agli importi calcolati per gli immobili oggetto di locazione;
-spese compensate.
Così deciso in Bari il 23/1/2026 Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Romita Dott.Antonio Sardiello
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SARDIELLO ANTONIO, Presidente
ROMITA IA TERESA, Relatore
MAGGIORE GIANCARLO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2731/2021 depositato il 06/12/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Adelfia - Via Vittorio Veneto, 122 70010 Adelfia BA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 528/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 10 e pubblicata il 23/04/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 976 TARI 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 976 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 976 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza n.528/2021 pronunciata in data 9 aprile 2021 e depositata il 23 aprile 2021 con cui la CTP di Bari ,riuniti i due giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione lo stesso avviso di accertamento relativo alla TARI per gli anni 2013, 2017 e 2018, disponeva la parziale cessazione della materia del contendere avuto riguardo al sopravvenuto provvedimento in autotutela n.2270/2019 di rettifica in diminuzione e il rigetto per il resto del ricorso, con compensazione tra le parti delle spese processuali.
Con l'appello la Ricorrente_1 chiede l'annullamento dell'avvio di accertamento e di quello in rettifica, o in subordine, il ricalcolo della Tari in senso più favorevole.
Resiste il Comune di Adelfia chiedendo il rigetto dell'appello.
All'odierna udienza è comparso solo il difensore dell'appellante che ha insistito nelle conclusioni rassegnate nell'atto di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato in parte.
Con il primo motivo la Ricorrente_1 insiste sostenendo il vizio di motivazione dell'atto impugnato atteso che lo stesso si riferisce ad immobili aventi tipologia diversa (uso abitativo, commerciale, garage) e per i quali non vi sarebbe una specifica indicazione e distinzione di rifiuti con riferimento a utenze domestiche e non domestiche. Anche l'avviso di accertamento in rettifica, dove vi è l'errore matematico rilevato dalla CTP, non consentirebbe di comprendere la modalità di calcolo effettuata dal Comune.
Il primo motivo è infondato.
Sul punto rileva la Corte che secondo il condiviso indirizzo interpretativo della Suprema Corte “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 71, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993 (nel testo vigente
"ratione temporis") obbliga il Comune ad indicare in ciascun atto impositivo soltanto la tariffa applicata e la relativa delibera, con la conseguenza che non è necessario riportare o esplicitare la formula utilizzata per la determinazione della tariffa, la quantità totale dei rifiuti o la superficie totale iscritta a ruolo, né, tantomeno,
i dati numerici fondamentali per il calcolo del tributo (Cass.Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22470 del 09/09/2019).
E' stato inoltre affermato che, solo a fronte della richiesta di riduzione del contribuente, il comune è tenuto a motivare la pretesa esplicitando le ragioni del diniego dell'agevolazione, onde consentire al soggetto passivo di contestare efficacemente l'an e il quantum dell'imposta “In tema di TARI, ai fini della motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica è sufficiente l'indicazione della tariffa applicata e della relativa delibera, senza necessità di ulteriori informazioni, salvo che la normativa comunale contempli una riduzione tariffaria in presenza di specifici requisiti, nel qual caso il Comune, a fronte della richiesta di riduzione del contribuente,
è tenuto a motivare la pretesa esplicitando le ragioni del diniego dell'agevolazione, onde consentire al soggetto passivo di contestare efficacemente l'an e il quantum dell'imposta.” (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n.
21872 del 29/07/2025).
Nel caso si specie, non si ricade in ipotesi di diniego atteso che vi è stato un avviso di rettifica in autotutela a favore della Lerario.
Per il resto sull'onere di motivazione valgono le considerazioni espresse nella sentenza di primo grado. Va comunque evidenziato che l'atto di rettifica in questione riporta una specifica distinzione degli immobili e dei relativi anni con indicazione analitica di tariffe e superfici e pertanto va confermato.
In ordine al secondo motivo di appello, rileva la Corte che l'appellante ha prodotto quattro contratti di locazione relativi agli immobili oggetto dell'accertamento, tutti registrati che, quindi, consentono di ritenere certa la riferibilità temporale degli stessi, con riferimento anche all'operata rettifica, contrariamente a quanto affermato sul punto dai primi giudici. Secondo La legge infatti precede che in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta “soltanto” dal possessore dei locali e dellearee a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie (art.1comma 643 della Legge
147/2013).
Ne consegue che per i contratti di locazione con durata superiore ai sei mesi, il legittimato passivo è solo il conduttore e il locatore non è coobligato in solido.
Pertanto nel caso di specie l'appellante ha dimostrato di aver locato i seguenti immobili:- appartamento ad uso abitativo sito in Indirizzo_1, piano 2, per anni 4, con contratto registrato il 24/5/2013 (conduttore Nominativo_1, ALL:5); appartamento sito in Indirizzo_1, piano 3, per anni 4, con contratto registrato il 13/2/2018 (conduttore Nominativo_2, ALL.6); - appartamento sito in Indirizzo_1, piano 3, per anni 4, con contratto registrato il 30/09/2016 (conduttori Nominativo_3 e Nominativo_4 , ALL.7); appartamento sito in Indirizzo_1, piano terra, per anni 6, con contratto registrato il 09/02/2017 (conduttore Nominativo_5, ALL.8).
Ne consegue che per i periodi ricompresi nei contratti di locazione relativi agli immobili siti in Indirizzo_1, piano 2 e piano 3 e Indirizzo_1, piano terra, la Tari va richiesta ai conduttori.
Per i restanti immobili non risulta assolto l'onere probatorio circa le cause di esenzione dal tributo previste dall'art.30 del Regolamento del comune di Adelfia.
Va quindi accolta la domanda di ricalcolo del tributo.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte,
-accoglie in parte l'appello proposto da Ricorrente_1 nei confronti del Comune di Adelfia e, per l'effetto, annulla in parte l'avviso di accertamento relativo alla TARI per gli anni 2013, 2017 e 2018 limitatamente agli importi calcolati per gli immobili oggetto di locazione;
-spese compensate.
Così deciso in Bari il 23/1/2026 Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Romita Dott.Antonio Sardiello