Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 403
CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Vizio di motivazione dell'atto impositivo

    La Corte rileva che, secondo l'indirizzo della Suprema Corte, l'atto impositivo deve indicare la tariffa applicata e la relativa delibera, senza necessità di esplicitare la formula di calcolo, la quantità di rifiuti o le superfici. L'onere di motivazione aggiuntiva sorge solo a fronte di una richiesta di riduzione da parte del contribuente. Nel caso di specie, vi è stata una rettifica in autotutela a favore del contribuente, e l'atto di rettifica riporta una distinzione degli immobili, degli anni, delle tariffe e delle superfici.

  • Accolto
    Legittimazione passiva del locatore per contratti di locazione superiori a sei mesi

    La Corte rileva che, in caso di detenzione temporanea non superiore a sei mesi, la TARI è dovuta dal possessore. Tuttavia, per contratti di locazione di durata superiore ai sei mesi, il legittimato passivo è solo il conduttore, e il locatore non è coobbligato in solido. L'appellante ha dimostrato di aver locato gli immobili per periodi superiori ai sei mesi, pertanto la TARI va richiesta ai conduttori.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 403
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 403
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo