Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 02/01/2026, n. 7
CGT2
Sentenza 2 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.

    La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata sia stata emessa a seguito di un'attenta valutazione di tutti i documenti depositati, escludendo la sussistenza di un errore di fatto e affermando che la richiesta dell'Ufficio configura una diversa valutazione dei fatti, non ammissibile con lo strumento del ricorso per revocazione.

  • Inammissibile
    Richiesta cautelare di sospensione

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione preclude l'esame della richiesta istanza cautelare.

  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso per revocazione

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dall'Agenzia delle Entrate.

  • Rigettato
    Rigetto della richiesta di esecutorietà

    La richiesta di sospensione dell'esecutività è stata dichiarata inammissibile a seguito dell'inammissibilità del ricorso per revocazione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 02/01/2026, n. 7
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 7
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

    Testo completo