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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 02/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente e Relatore
BRUNETTI ROMEO, Giudice
NOVELLI PAOLO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di sospensione della pronuncia per ricorso per revocazione relativa al R.G.A. n. 4733/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_2 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - 09171751002
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3629/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado LAZIO sez.
2 e pubblicata il 06/06/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 9720130326391809 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 9720140094773466 IRES-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 9720140264398388 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 9720150131404735 IRES-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 9720150207795945 IRAP 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4040/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente AGENZIA DELLE ENTRATE D.P.III di Roma, = in via principale, che la Commissione adita voglia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 395, n. 4, c.p.c. e dell'art. 64 del D.Lgs. n. 546/1992, accogliere il presente ricorso per revocazione e, per l'effetto, revocare la sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge;
• in via cautelare, che la Commissione, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, disponga la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata;
Con vittoria di spese di giudizio.
PINTOGRAF s.r.l.
1. Dichiarare l'inammissibilità del ricorso di revocazione;
2. Rigetti la domanda di esecutorietà delle sentenza impugnata. Con vittoria di spese, competenze e onorari da liquidarsi in favore della scirvente difesa che si dichiara antistataria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 20.02.2024 la Resistente_1 . notificava all'Ufficio il ricorso in appello avverso la sentenza n. 10210/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma e depositata in data
29.07.2023.
L'appello, rubricato rga 1581/2024 si concludeva con la sentenza n. 3629/2025 depositata in data 06.06.2025 con cui si accoglieva parzialmente il ricorso relativo alle cartelle n. 09720130326391809, n.
09720140094773466, n. 09720140264398388, n. 09720150131404735, n. 09720150207795945.
In data 01.10.2025 l'Ufficio Direzione Provinciale III di Roma presentava ricorso per revocazione ordinaria avverso la indicata sentenza n. 3629/2025 assumendo essere in presenza di errore revocatorio da potersi emendare con il precipuo istituto. Segnatamente leggesi in atti che “ la sentenza impugnata è affetta da errore di fatto, in quanto la decisione risulta fondata su un completo travisamento delle prove su un punto decisivo della questione, rilevante ai fini della revocazione della sentenza di appello. Anticipando quanto sarà meglio argomentato, occorre premettere che dagli atti della causa, nonché dalla motivazione della sentenza, emerge immediatamente come non si verta in ipotesi di errore di valutazione, bensì di “svista percettiva”, rientrante pienamente nella fattispecie di cui all'art. 395, n. 4) c.p.c. disciplinante la fattispecie della revocazione. Infatti, la decisione della Corte di secondo grado è fondata su un'erronea percezione dei fatti, sulla base di cui si è supposta l'esistenza di una verità la quale, invece, risulta incontrastabilmente esclusa dagli atti allegati al fascicolo processuale telematico e la cui rilevabilità emerge sulla base del solo e semplice confronto tra la sentenza impugnata e la documentazione presente nel fascicolo processuale stesso.” Si è costituita in giudizio la Resistente_1. e motivando circa a) INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO EX ART. 64 D.LGS. N. 546/1992 b) il rigetto della richiesta sospensione.
All'odierna udienza dopo ampia discussione il ricorso era trattenuto a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio esamina anzitutto la domanda di inammissibilità del ricorso sollevata da parte resiste atteso che la decisione sul punto si pone come pregiudiziale: un ricorso dichiarato inammissibile preclude l'esame di questioni ulteriori, comprese quelle relative alla fase cautelare.
L'Ufficio ricorrente ha proposto il ricorso per revocazione asserendo che la sentenza n. 3629/2025 sarebbe affetta da errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c.: il Giudicante avrebbe avuto cioè una percezione errata dei documenti depositati.
Dalla lettura della pregevole sentenza si evince esattamente il contrario. Il Collegio ha esaminato con attenzione tutte le cartelle e tutte le relate versate al fascicolo, giungendo al convincimento trasfuso nel
PQM.
Ed infatti i giudici così motivavano: “ A giudizio di questa Corte, l'appello della società contribuente deve essere parzialmente accolto relativamente alle richieste tributarie di cui alle cartelle nn. 09720180108495443 e per le cartelle nn.09720130326391809, 09720140094773466, 09720140264398388, 09720150131404735,
09720150207795945, dovendosi respingere per il resto…… Quanto alla cartella n. 09720180108495443 - imposta di registro annualità 2012; Ente impositore Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 1 di Roma – l'Agenzia delle Entrate Riscossione sostiene che la notifica sia avvenuta in data 6/12/2018 tramite deposito presso la Camera di Commercio a seguito di mancata ricezione della PEC, con comunicazione al contribuente dell'avvenuto deposito, secondo la procedura dettata dall'art. 60, comma 7, d.P.R. n. 600/73 (disposizione peraltro abrogata dall'art.1, comma 2, lett. C) del d.lgs. n. 13/2024). In atti tuttavia risulta depositato soltanto l'avviso di mancata consegna il giorno 16/11/2018 destinato all'utente Email_3, in quanto indirizzo non valido ma non gli ulteriori adempimenti menzionati, né risultano effettuati, in relazione a questa cartella, successivi atti interruttivi della prescrizione. Analogamente, anche relativamente alle cartelle nn. 09720130326391809, 09720140094773466, 09720140264398388, 09720150131404735, 09720150207795945 – imposte dirette ed IVA annualità 2010, 2011, 2012; Ente impositore Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 3 di Roma - l'Ufficio non ha dato prova della avvenuta notifica, non risultando depositati, o comunque leggibili nella scrivania telematica, le relative relate di notifica.”
Premesso che i documenti che questo Giudice può esaminare ed ha esaminato sono solo e soltanto quelli già depositati in allora, nei termini, nel fascicolo del secondo grado, a nulla valendo, nel caso di specie e rispetto al vizio revocatorio denunziato, quelli depositati in questo giudizio di revocazione che non possono essere introitati a questo punto del processo, si rileva che quel che si chiede al Giudice non è tanto una correzione revocatoria quanto una diversa valutazione, che evidentemente non è propria dello strumento processuale utilizzato. Infatti, l'errore di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c. deve essere errore di mero fatto e non di valutazione del Giudicante.
Il ricorso per revocazione ordinaria deve essere pertanto dichiarato inammissibile con conferma della sentenza di secondo grado della CGT del Lazio sez. II n. 3629/2025
La declaratoria di inammissibilità preclude alla pronuncia sulla richiesta istanza cautelare.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di secondo grado del Lazio, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione proposto da Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3. Condanna il ricorrente alle spese di lite in favore di Resistente_1 s.r.l. liquidate in euro 2.560,00 oltre 15% spese generali, IVA e cassa se dovute, esposti, con distrazione all'avv. Difensore_2 dichiaratasi antistataria. Compensa le spese nei confronti dei ADER. Così deciso in Roma, 10 dicembre 2025 La Presidente Dott.ssa Giuliana
Passero
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente e Relatore
BRUNETTI ROMEO, Giudice
NOVELLI PAOLO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di sospensione della pronuncia per ricorso per revocazione relativa al R.G.A. n. 4733/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_2 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - 09171751002
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3629/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado LAZIO sez.
2 e pubblicata il 06/06/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 9720130326391809 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 9720140094773466 IRES-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 9720140264398388 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 9720150131404735 IRES-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 9720150207795945 IRAP 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4040/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente AGENZIA DELLE ENTRATE D.P.III di Roma, = in via principale, che la Commissione adita voglia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 395, n. 4, c.p.c. e dell'art. 64 del D.Lgs. n. 546/1992, accogliere il presente ricorso per revocazione e, per l'effetto, revocare la sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge;
• in via cautelare, che la Commissione, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, disponga la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata;
Con vittoria di spese di giudizio.
PINTOGRAF s.r.l.
1. Dichiarare l'inammissibilità del ricorso di revocazione;
2. Rigetti la domanda di esecutorietà delle sentenza impugnata. Con vittoria di spese, competenze e onorari da liquidarsi in favore della scirvente difesa che si dichiara antistataria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 20.02.2024 la Resistente_1 . notificava all'Ufficio il ricorso in appello avverso la sentenza n. 10210/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma e depositata in data
29.07.2023.
L'appello, rubricato rga 1581/2024 si concludeva con la sentenza n. 3629/2025 depositata in data 06.06.2025 con cui si accoglieva parzialmente il ricorso relativo alle cartelle n. 09720130326391809, n.
09720140094773466, n. 09720140264398388, n. 09720150131404735, n. 09720150207795945.
In data 01.10.2025 l'Ufficio Direzione Provinciale III di Roma presentava ricorso per revocazione ordinaria avverso la indicata sentenza n. 3629/2025 assumendo essere in presenza di errore revocatorio da potersi emendare con il precipuo istituto. Segnatamente leggesi in atti che “ la sentenza impugnata è affetta da errore di fatto, in quanto la decisione risulta fondata su un completo travisamento delle prove su un punto decisivo della questione, rilevante ai fini della revocazione della sentenza di appello. Anticipando quanto sarà meglio argomentato, occorre premettere che dagli atti della causa, nonché dalla motivazione della sentenza, emerge immediatamente come non si verta in ipotesi di errore di valutazione, bensì di “svista percettiva”, rientrante pienamente nella fattispecie di cui all'art. 395, n. 4) c.p.c. disciplinante la fattispecie della revocazione. Infatti, la decisione della Corte di secondo grado è fondata su un'erronea percezione dei fatti, sulla base di cui si è supposta l'esistenza di una verità la quale, invece, risulta incontrastabilmente esclusa dagli atti allegati al fascicolo processuale telematico e la cui rilevabilità emerge sulla base del solo e semplice confronto tra la sentenza impugnata e la documentazione presente nel fascicolo processuale stesso.” Si è costituita in giudizio la Resistente_1. e motivando circa a) INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO EX ART. 64 D.LGS. N. 546/1992 b) il rigetto della richiesta sospensione.
All'odierna udienza dopo ampia discussione il ricorso era trattenuto a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio esamina anzitutto la domanda di inammissibilità del ricorso sollevata da parte resiste atteso che la decisione sul punto si pone come pregiudiziale: un ricorso dichiarato inammissibile preclude l'esame di questioni ulteriori, comprese quelle relative alla fase cautelare.
L'Ufficio ricorrente ha proposto il ricorso per revocazione asserendo che la sentenza n. 3629/2025 sarebbe affetta da errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c.: il Giudicante avrebbe avuto cioè una percezione errata dei documenti depositati.
Dalla lettura della pregevole sentenza si evince esattamente il contrario. Il Collegio ha esaminato con attenzione tutte le cartelle e tutte le relate versate al fascicolo, giungendo al convincimento trasfuso nel
PQM.
Ed infatti i giudici così motivavano: “ A giudizio di questa Corte, l'appello della società contribuente deve essere parzialmente accolto relativamente alle richieste tributarie di cui alle cartelle nn. 09720180108495443 e per le cartelle nn.09720130326391809, 09720140094773466, 09720140264398388, 09720150131404735,
09720150207795945, dovendosi respingere per il resto…… Quanto alla cartella n. 09720180108495443 - imposta di registro annualità 2012; Ente impositore Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 1 di Roma – l'Agenzia delle Entrate Riscossione sostiene che la notifica sia avvenuta in data 6/12/2018 tramite deposito presso la Camera di Commercio a seguito di mancata ricezione della PEC, con comunicazione al contribuente dell'avvenuto deposito, secondo la procedura dettata dall'art. 60, comma 7, d.P.R. n. 600/73 (disposizione peraltro abrogata dall'art.1, comma 2, lett. C) del d.lgs. n. 13/2024). In atti tuttavia risulta depositato soltanto l'avviso di mancata consegna il giorno 16/11/2018 destinato all'utente Email_3, in quanto indirizzo non valido ma non gli ulteriori adempimenti menzionati, né risultano effettuati, in relazione a questa cartella, successivi atti interruttivi della prescrizione. Analogamente, anche relativamente alle cartelle nn. 09720130326391809, 09720140094773466, 09720140264398388, 09720150131404735, 09720150207795945 – imposte dirette ed IVA annualità 2010, 2011, 2012; Ente impositore Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 3 di Roma - l'Ufficio non ha dato prova della avvenuta notifica, non risultando depositati, o comunque leggibili nella scrivania telematica, le relative relate di notifica.”
Premesso che i documenti che questo Giudice può esaminare ed ha esaminato sono solo e soltanto quelli già depositati in allora, nei termini, nel fascicolo del secondo grado, a nulla valendo, nel caso di specie e rispetto al vizio revocatorio denunziato, quelli depositati in questo giudizio di revocazione che non possono essere introitati a questo punto del processo, si rileva che quel che si chiede al Giudice non è tanto una correzione revocatoria quanto una diversa valutazione, che evidentemente non è propria dello strumento processuale utilizzato. Infatti, l'errore di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c. deve essere errore di mero fatto e non di valutazione del Giudicante.
Il ricorso per revocazione ordinaria deve essere pertanto dichiarato inammissibile con conferma della sentenza di secondo grado della CGT del Lazio sez. II n. 3629/2025
La declaratoria di inammissibilità preclude alla pronuncia sulla richiesta istanza cautelare.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di secondo grado del Lazio, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione proposto da Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3. Condanna il ricorrente alle spese di lite in favore di Resistente_1 s.r.l. liquidate in euro 2.560,00 oltre 15% spese generali, IVA e cassa se dovute, esposti, con distrazione all'avv. Difensore_2 dichiaratasi antistataria. Compensa le spese nei confronti dei ADER. Così deciso in Roma, 10 dicembre 2025 La Presidente Dott.ssa Giuliana
Passero