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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 09/02/2026, n. 1918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1918 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1918/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CORIGLIANO CAMPOLITI GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2551/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00154 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057597 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 568/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto depositato il 24.1.2025 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 112490057597, relativo alla Ta.Ri. e TEFA dall'1.1.2018 al 31.12.2023, con cui gli era stato accertato l'omesso pagamento di €. 4.201,42, oltre interessi e sanzione, per l'immobile in Roma, Indirizzo_1 (in catasto al
Dati catastali). ----------------------------------
Esponeva di aver condotto in locazione un locale magazzino di mq. 40 in
Indirizzo_1 (in catasto al fg. Dati catastali) dall'1.1.2018 fino al 15.5.2018, data in cui aveva ceduto il contratto, stipulato il 6.12.2017, all'altro locatario, Nominativo_1, giusta comunicazione di cessione, registrata l'8.6.2018 all'AdE-DP1 Ufficio
Roma-3. -------------------------------------------------------------
Eccepiva, anzitutto: 1) che con l'accertamento gli si chiedeva il pagamento della tassa per un immobile diverso e di maggiore consistenza
(mq. 110); 2) che in riferimento agli anni 2018 e 2019 era decorso il termine quinquennale e si era maturata la prescrizione;
3) il difetto di motivazione;
4) la carenza di legittimazione passiva. ------------
Rilevava, pertanto, che l'Ente impositore avrebbe dovuto operare il calcolo della tassa dovuta in base alle cennate argomentazioni, come già dedotto nell'istanza in autotutela inoltrata con pec del 6.11.2024 e rimasta priva di riscontro. ------------------------------------------
Concludeva per l'annullamento dell'avviso impugnato e ne chiedeva la sospensione. --------------------------------------------------------
Il Comune di Roma Capitale non si costituiva. ----------------------- All'odierna udienza pubblica la Corte, letti ed esaminati gli atti e i documenti, sentito il difensore del ricorrente, tratteneva la controversia in decisione. ------------------------------------------
MMOOTTIIVVII DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE
Il ricorso merita accoglimento. --------------------------------------
1.Va preliminarmente rilevata la discordanza tra l'immobile indicato nel contratto di locazione (sub. 502, cat. C/2) e quelli riportati nell'accertamento (sub 2 cat. C/1 e 504, cat. C/6). Su tale circostanza il Comune, non costituendosi, non ha fornito alcun chiarimento sull'asserita discordanza, né ha dato prova della fondatezza della pretesa, come sarebbe stato suo onere a fronte delle argomentazioni del ricorrente. ---------------------------------------------------------
2.Dalla documentazione in atti trova riscontro che nel contratto di locazione dell'immobile sopra indicato, stipulato il 6.12.2017 per il periodo dall'1.1.2018 al 31.12.2019 e regolarmente registrato, in data
15.5.2018 al ricorrente era subentrato l'altro locatario, Nominativo_1
Nominativo_1, in virtù di atto di cessione. Ciò posto, è indubbio che a decorrere dalla suddetta data del 15.5.2018 nessuna somma poteva essere comunque pretesa dal ricorrente, non più soggetto passivo in virtù dell'intervenuta cessione del contratto. -----------------------------
Atteso che l'accertamento riguardava il periodo dall'1.1.2018 al
31.12.2023, era palese che la tassa dovuta dal ricorrente, ove fosse stata afferente all'immobile condotto in locazione, doveva pur sempre essere limitata al periodo intercorrente tra l'1.1.2018 e il 15.5.2018, espungendo dunque la somma richiesta per il periodo successivo. -------
3.Per completezza espositiva si osserva che l'eccezione sull'intervenuta prescrizione per l'anno 2018 non è fondata, atteso che -trattandosi di omessa dichiarazione e dovendo considerarsi il periodo di sospensione dettato dall'emergenza epidemiologica- la notifica deve ritenersi tempestiva. ---------------------------------------------------------
Allo stato, pertanto, l'eccezione non può aver seguito. ----------------
4.Concludendo, stante la mancata contestazione da parte dell'ente impositore, il ricorso va accolto, restando assorbiti gli altri motivi.
Le spese processuali, in ragione della soccombenza, sono poste a carico del Comune intimato e liquidate come in dispositivo. -------------------
PP.. QQ.. MM.. la Corte accoglie il ricorso;
condanna il Comune di Roma Capitale al pagamento delle spese processuali, liquidate in €. 1.800,00, oltre rimborso CU (€. 60,00), spese generali 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Difensore_1
Rossi ME. ------------------------------------------------------
Così deciso in Roma il 21.1.2026
Il Giudice Est.
GI NO OL
firmato digitalmente
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CORIGLIANO CAMPOLITI GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2551/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00154 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057597 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 568/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto depositato il 24.1.2025 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 112490057597, relativo alla Ta.Ri. e TEFA dall'1.1.2018 al 31.12.2023, con cui gli era stato accertato l'omesso pagamento di €. 4.201,42, oltre interessi e sanzione, per l'immobile in Roma, Indirizzo_1 (in catasto al
Dati catastali). ----------------------------------
Esponeva di aver condotto in locazione un locale magazzino di mq. 40 in
Indirizzo_1 (in catasto al fg. Dati catastali) dall'1.1.2018 fino al 15.5.2018, data in cui aveva ceduto il contratto, stipulato il 6.12.2017, all'altro locatario, Nominativo_1, giusta comunicazione di cessione, registrata l'8.6.2018 all'AdE-DP1 Ufficio
Roma-3. -------------------------------------------------------------
Eccepiva, anzitutto: 1) che con l'accertamento gli si chiedeva il pagamento della tassa per un immobile diverso e di maggiore consistenza
(mq. 110); 2) che in riferimento agli anni 2018 e 2019 era decorso il termine quinquennale e si era maturata la prescrizione;
3) il difetto di motivazione;
4) la carenza di legittimazione passiva. ------------
Rilevava, pertanto, che l'Ente impositore avrebbe dovuto operare il calcolo della tassa dovuta in base alle cennate argomentazioni, come già dedotto nell'istanza in autotutela inoltrata con pec del 6.11.2024 e rimasta priva di riscontro. ------------------------------------------
Concludeva per l'annullamento dell'avviso impugnato e ne chiedeva la sospensione. --------------------------------------------------------
Il Comune di Roma Capitale non si costituiva. ----------------------- All'odierna udienza pubblica la Corte, letti ed esaminati gli atti e i documenti, sentito il difensore del ricorrente, tratteneva la controversia in decisione. ------------------------------------------
MMOOTTIIVVII DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE
Il ricorso merita accoglimento. --------------------------------------
1.Va preliminarmente rilevata la discordanza tra l'immobile indicato nel contratto di locazione (sub. 502, cat. C/2) e quelli riportati nell'accertamento (sub 2 cat. C/1 e 504, cat. C/6). Su tale circostanza il Comune, non costituendosi, non ha fornito alcun chiarimento sull'asserita discordanza, né ha dato prova della fondatezza della pretesa, come sarebbe stato suo onere a fronte delle argomentazioni del ricorrente. ---------------------------------------------------------
2.Dalla documentazione in atti trova riscontro che nel contratto di locazione dell'immobile sopra indicato, stipulato il 6.12.2017 per il periodo dall'1.1.2018 al 31.12.2019 e regolarmente registrato, in data
15.5.2018 al ricorrente era subentrato l'altro locatario, Nominativo_1
Nominativo_1, in virtù di atto di cessione. Ciò posto, è indubbio che a decorrere dalla suddetta data del 15.5.2018 nessuna somma poteva essere comunque pretesa dal ricorrente, non più soggetto passivo in virtù dell'intervenuta cessione del contratto. -----------------------------
Atteso che l'accertamento riguardava il periodo dall'1.1.2018 al
31.12.2023, era palese che la tassa dovuta dal ricorrente, ove fosse stata afferente all'immobile condotto in locazione, doveva pur sempre essere limitata al periodo intercorrente tra l'1.1.2018 e il 15.5.2018, espungendo dunque la somma richiesta per il periodo successivo. -------
3.Per completezza espositiva si osserva che l'eccezione sull'intervenuta prescrizione per l'anno 2018 non è fondata, atteso che -trattandosi di omessa dichiarazione e dovendo considerarsi il periodo di sospensione dettato dall'emergenza epidemiologica- la notifica deve ritenersi tempestiva. ---------------------------------------------------------
Allo stato, pertanto, l'eccezione non può aver seguito. ----------------
4.Concludendo, stante la mancata contestazione da parte dell'ente impositore, il ricorso va accolto, restando assorbiti gli altri motivi.
Le spese processuali, in ragione della soccombenza, sono poste a carico del Comune intimato e liquidate come in dispositivo. -------------------
PP.. QQ.. MM.. la Corte accoglie il ricorso;
condanna il Comune di Roma Capitale al pagamento delle spese processuali, liquidate in €. 1.800,00, oltre rimborso CU (€. 60,00), spese generali 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Difensore_1
Rossi ME. ------------------------------------------------------
Così deciso in Roma il 21.1.2026
Il Giudice Est.
GI NO OL
firmato digitalmente