Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 10/02/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
VERBALE D'UDIENZA
MEDIANTE COLLEGAMENTI AUDIOVISIVI
ART. 127 BIS C.P.C. -
R.G. 580/2024
Oggi 10/02/2025 innanzi al giudice Alessandra Coccoli sono comparsi:
Per l'avv.to DONA' FRANCESCA e l'avv.to CAMPANARO Parte_1
LETIZIA;
Per la , Controparte_1
l'avv.to GRILLO ALESSANDRO in sostituzione dell'avv. CUOCOLO LORENZO . E' altresì collegata, ai fini della pratica forense, la dott.ssa . Persona_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti collegati da remoto.
Gli avv.ti DONA' e CAMPANARO contestano l'eccezione di prescrizione, iniziando a decorrere il relativo termine solo dall'entrata in vigore della normativa che ha reintrodotto l'onerosità delle cariche dei presidenti delle Camere di commercio;
rilevano che, in ogni caso, sussisterebbe il credito del ricorrente per il periodo 1.7.2019-10.10.2020 ed affermano, quindi, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale prospettata;
richiamano, inoltre, tutto quanto dedotto in ricorso circa la natura del rapporto tra presidente e camera di commercio;
evidenziano come controparte non abbia contestato la natura parasubordinata del rapporto e la
1
quanto, poi, al parere del Consiglio di Stato prodotto da controparte, affermano che trattasi di un parere non vincolante e non dirimente in un giudizio instaurato precedentemente;
afferma che, nel merito, tale parere è errato in diritto, non avendo il
Consiglio di Stato preso in considerazione l'eccezione prevista dal comma 2 della disposizione per gli enti aventi natura associativa;
afferma, in proposito, che le di hanno CP_1 CP_1
natura associativa e non gravano sulla finanza pubblica;
insistono come in ricorso per la remissione alla Consulta della questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 della Costituzione per irragionevolezza della normativa introdotta nel 2016.
L'avv. GRILLO discute a sua volta rimarcando la dirimenza del parere del Consiglio di Stato che, seppure non vincolante, ha il compito di orientare l'azione amministrativa;
rileva come tutte le Camere di commercio, dopo il citato parare, abbiano sospeso l'erogazione dei compensi in favore di soggetti apicali in quiescenza;
rileva inoltre come sia pacifico che il ricorrente fosse all'epoca già pensionato;
respinge le critiche a tale parere avanzate dalle colleghe di controparte, posto che le Camere di Commercio non sono sottratte alla necessità di concorrere all'equilibrio della finanza pubblica allargata, in quanto inserite nel conto economico consolidato;
afferma la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, non trattandosi di attività subordinata o parasubordinata;
richiama l'art. 4 dello Statuto dell'ente, a norma del quale il
Presidente non è soggetto ad alcun potere di coordinamento verticale;
richiama, inoltre, quanto affermato dalla Corte Costituzionale circa l'inapplicabilità dell'art. 36 Cost. alle cariche assunte spontaneamente per sentimento di dovere civico e di dignità sociale;
esclude l'irragionevolezza della disposizione censurata, posto che il ricorrente ha volontariamente proseguito nell'espletamento della sua carica anche dopo la novella in quanto evidentemente ne traeva vantaggio, anche in termini di prestigio;
insiste nell'eccezione di prescrizione, contestando le argomentazioni di controparte e richiamando copiosa giurisprudenza a sostegno;
si richiama alla memoria, contesta l'avverso ricorso e ne chiede la reiezione.
Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 17.15 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 10/02/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 580/2024 R.G. Lav. tra
- , elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. DONA' FRANCESCA, Parte_1 che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. CAMPANARO LETIZIA ed all'Avv.
BERTOLISSI GIULIA, in forza di mandato in atti ricorrente
e
- Controparte_1
, elettiv. domiciliata presso lo studio dell'Avv. CUOCOLO LORENZO, il quale la
[...]
rappresenta e difende in forza di mandato in atti
convenuta sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.7.2024 ha chiamato in causa la Parte_1
Controparte_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Previa: - sospensione del giudizio, in adesione all'eccezione di illegittimità costituzionale formulata nel presente atto, e rimessione degli atti alla Corte costituzionale, affinché quest'ultima dichiari l'illegittimità costituzionale dell'art. art. 1, co. 1, del d.lgs. n. 219 del 25.11.2016, nonché di ogni altra disposizione di legge presupposta, connessa e/o conseguente alle medesime, per violazione degli artt. 2, 3 e 36 della
Costituzione. Nel Merito. In Via Principale. - accertato lo svolgimento, da parte del ricorrente, delle funzioni di Presidente della Camera di Commercio delle , dal 26.04.2016 CP_1 CP_1
al 10.06.2020, accertare e dichiarare che al dott. per le ragioni di cui in Parte_1 premessa, compete la somma complessiva di € 164.574,76, per l'indennità di funzione spettante
a titolo di Presidente, come risultante dai conteggi allegati, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo sul capitale rivalutato;
- conseguentemente, condannare, per il periodo lavorativo intercorso dal 10.12.2016 al
10.06.2020, la Camera di Commercio , , , , (C.F. Controparte_1 CP_1 CP_1 CP_1
) con sede in Via Quarda Superiore 16 – 17100 , in persona del legale P.IVA_1 CP_1
rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente, la somma complessiva a somma complessiva di € 164.574,76, per l'indennità di funzione spettante a titolo di Presidente, come risultante dai conteggi allegati, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto,
o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo sul capitale rivalutato, oltre al versamento di quanto dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria. - In ogni caso. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio integralmente rifusi, oltre al rimborso delle spese generali (15%) ed accessori di legge”.
A sostegno delle domande il ricorrente ha, in sintesi, dedotto quanto segue:
4 - era stato eletto Presidente della Camera di commercio delle Controparte_1 [...]
in data 26.04.2016 ed aveva ricoperto tale carica fino alla data delle Controparte_1
dimissioni, 10.3.2020;
- aveva svolto regolarmente tutte le funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto
camerale, senza percepire compensi in forza dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 219 del
25.11.2016;
- l'impegno profuso si era sostanziato in un'attività lavorativa a tempo pieno, alla quale aveva dedicato anche 6 ore al giorno e che aveva comportato una piena responsabilità degli atti predisposti dalla Camera di commercio;
- prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 219/2016 il compenso riconosciuto al
Presidente della Camera di commercio delle era stato pari ad € Controparte_1
47.000,00 all'anno: l'esponente lo aveva percepito solo dal 26.04.2016 al 9.12.2016;
- la disposizione introdotta dal d.lgs. n. 219/2016 era costituzionalmente illegittima per contrasto con gli artt. 2, 3 e 36 della Costituzione;
- nella vigenza della Legge 29.12.1993, n. 580, recante il “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, i compensi degli organi camerali, tra i quali il Presidente, erano stati determinati, in via autonoma, dai relativi consigli camerali;
- il contestato d.lgs. n. 219 del 25.11.2016, modificando la legge n. 580/1993, aveva introdotto all'art.
4-bis, il comma 2-bis la gratuità di tutti gli incarichi degli organi delle Camere di commercio, fatta eccezione per il Collegio dei revisori dei conti;
- improvvisamente, quindi, i Presidenti delle Camere di commercio, pur continuando a svolgere i propri compiti, si erano visti negare ogni forma di compenso;
- successivamente il legislatore con il decreto-legge n. 228/2021 del 30.12.2021 aveva soppresso il primo periodo del comma 2-bis dell'art.
4-bis della L. n. 580/1993, ripristinando i compensi relativi agli organi delle Camere di commercio, tra cui il
Presidente, e demandando la definizione dei criteri per la quantificazione dei trattamenti economici a successivi decreti del Ministero delle Imprese e del Made in
Italy di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
5 - la previsione di gratuità dell'incarico introdotta dall'art. 1 co. 1, d.lgs. n. 219 del
25.11.2016, dunque, era in contrasto con il generale principio di coerenza e ragionevolezza sancito dall'art. 3 della Costituzione: non era, infatti, ragionevole stabilire esclusivamente per le Camere di commercio (che autofinanziavano le loro attività e, pur ricevendo alcuni contributi dallo Stato quali corrispettivi per l'espletamento delle funzioni dal medesimo delegate, non gravavano sulla fiscalità generale) la gratuità degli incarichi svolti dai suoi organi gestori apicali;
- sussisteva, poi, un contrasto anche con il principio di autonomia e dignità delle formazioni sociali, tutelato dall'art. 2 della Costituzione;
- la censurata disposizione, infine, contrastava con il combinato disposto degli artt. 3 e
36 della Costituzione, posto che quella del Presidente della Camera di commercio era un'attività di lavoro para-subordinato soggetta alle tutele accordate per la generalità dei lavoratori;
- era, quindi, dovuta l'indennità non percepita nel periodo dal 10 dicembre 2016 al 10 giugno 2020, per un importo complessivo di € 164.574,76, come da conteggio allegato.
Si è costituita regolarmente in giudizio la commercio CP_1 [...]
formulando eccezione di prescrizione e contestando, comunque, nel Controparte_2
merito la fondatezza del ricorso.
La Camera di commercio, in particolare, ha eccepito la prescrizione di larga parte delle eventuali spettanze in favore del ricorrente (anni 2016-2019), dovendosi applicare il termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. e non essendo stati notificati validi atti interruttivi. La convenuta ha, poi, affermato l'irrilevanza e la manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale, posto che:
- non sussisteva alcun profilo di irragionevolezza del D.L.sg 219/16, poiché il ricorrente anche dopo la novella aveva indubbiamente tratto benefici dall'espletamento dell'incarico, quantomeno dal punto di vista curriculare, incarico
6 che aveva continuato a svolgere pur non essendovi obbligato, senza dimettersi (come poi aveva fatto nel 2020);
- rientrava nella discrezionalità del legislatore prevedere una differenziazione dei trattamenti economici degli organi dalla Pubblica Amministrazione, anche alla luce del superiore principio costituzionale di contenimento della spesa pubblica (art. 81
Cost.);
- se il ricorrente avesse ritenuto costituzionalmente illegittima la norma che prevedeva la gratuità del ruolo di Presidente di Camera di commercio, ben avrebbe potuto attivarsi per sopperire a tale asserita ingiustizia: la Camera, invece, si era autodeterminata in concreto, decidendo di non prevedere alcun tipo di indennità in favore del proprio Presidente;
- il rapporto tra la Camera di commercio ed il suo Presidente, poi, era di immedesimazione organica e non poteva trovare applicazione l'art. 36 della
Costituzione.
Durante la prima udienza il difensore della Camera convenuta ha richiamato il parere reso il 16.10.2024 dal Consiglio di Stato sull'applicabilità dell'art. 5, comma 9, del d.l. 6 luglio 2012,
n. 95 alle Camere di commercio, affermando che alla luce di tale parere era venuta meno la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, essendo il dott. pacificamente Pt_1
pensionato. I difensori del ricorrente non hanno negato che il loro assistito fosse, all'epoca dei fatti, in quiescenza ma hanno affermato l'irrilevanza del parere reso dal Consiglio di Stato, non avente natura vincolante, ed hanno contestato l'eccezione di prescrizione parziale richiamando l'art. 2935 c.c..
Nel corso dell'odierna udienza di discussione i difensori delle parti, in collegamento da remoto, hanno discusso oralmente illustrando le rispettive argomentazioni e concludendo come negli atti depositati.
Il ricorso deve essere respinto.
Al di là di ogni ulteriore considerazione circa l'asserito contrasto tra l'art. 1 co. 1, del d.lgs. n. 219 del 25.11.2016 e gli artt. 2, 3 e 36 della Costituzione, infatti, la questione di
7 legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente, alla quale è subordinato l'accoglimento della domanda, difetta del requisito della rilevanza.
Deve, infatti, trovare applicazione alle Camere di Commercio quanto previsto dall'art. 5, comma 9, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 e ciò comporta, nel caso di specie, l'insussistenza del nesso di strumentalità tra la definizione del presente giudizio e la risoluzione della questione prospettata dal ricorrente.
L'art. 5, comma 9, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 recita: “È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia. Per le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica ai soggetti di cui al presente comma al raggiungimento del settantesimo anno di età.”.
La norma, quindi, vieta agli enti di natura pubblicistica ivi richiamati di conferire gli incarichi ivi elencati (di studio, di consulenza, dirigenziali o direttivi o cariche in organi di
8 governo) “a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza”, quindi a soggetti già in pensione.
Ai fini dell'operatività della norma, dunque, rileva il fatto che il destinatario dell'incarico sia già titolare di pensione: in tali casi si applica il limite tra pensioni e retribuzioni a carico delle finanze pubbliche.
La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 124/17 ha chiarito: “è pur vero che può corrispondere ad un rilevante interesse pubblico il ricorso a professionalità particolarmente qualificate, che già fruiscono di un trattamento pensionistico. Tuttavia, il carattere limitato delle risorse pubbliche giustifica la necessità di una predeterminazione complessiva - e modellata su un parametro prevedibile e certo - delle risorse che l'amministrazione può corrispondere a titolo di retribuzioni e pensioni. Tale ratio ispira, del resto, anche le disposizioni dell'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95 del 2012, che vietano l'attribuzione di incarichi di studio o di consulenza ai lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza e a tali lavoratori consente di ricoprire incarichi dirigenziali o direttivi o in organi di governo delle amministrazioni solo a titolo gratuito”.
Il Consiglio di Stato, nel parere reso all'esito dell'Adunanza di Sezione del 16.10.2024, ha condivisibilmente affermato l'applicabilità anche alle Camere di commercio del riportato art. 5 comma 9.
Il Consiglio di Stato, in particolare, ha evidenziato che:
- da un punto di vista strettamente letterale, non sono consentite soluzioni interpretative suscettibili di escludere le Camere di commercio dall'ambito di applicazione della norma, poiché altrimenti si realizzerebbe un'inammissibile interpretatio abrograns della disposizione;
- il divieto risulta, infatti, riferito alle amministrazioni di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 e le Camere di commercio sono espressamente qualificate come pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2,del medesimo d.lgs. n. 165 del
2001(“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello
Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le
9 Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni”);
- l'art. 5 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, prevede che il divieto si applichi anche “alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica Co amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”: le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro unioni regionali sono presenti anche in tale elenco (nel c.d. “conto economico dello Stato”), quindi anche per tale ragione ricadono nell'ambito di applicazione della disposizione;
- tutti gli enti presenti nell'elenco ISTAT sono in quanto tali (indipendentemente dalla loro eventuale autonomia finanziaria) destinatari delle norme di finanza pubblica ed in particolare di quelle sul contenimento della spesa;
- anche secondo la Corte Costituzionale, poi, le Camere di commercio non sono estranee all'obiettivo di realizzare l'equilibrio “della finanza pubblica allargata”
(2010/22);
- l'esigenza di contenimento della spesa pubblica non rappresenta, infine, l'unica ratio della disposizione, dal momento che la norma è volta anche a favorire il ricambio generazionale e il trasferimento delle competenze nei posti apicali, essendo espressione “di un indirizzo di politica legislativa volto ad agevolare il ricambio e il ringiovanimento del personale delle pubbliche amministrazioni”.
Tali considerazioni, unitamente al chiaro tenore letterale della disposizione, portano a ritenere applicabile anche alle Camere di commercio il divieto di conferire incarichi dirigenziali o cariche in organi di governo a soggetti in quiescenza, se non a titolo gratuito e nei limiti previsti dalla legge.
Non appare pertinente il richiamo, operato dalla difesa attorea nel corso della discussione orale, alle ipotesi eccettuative previste dal citato art. 5 comma 9: “ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui
10 all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125”.
Pacificamente non vengono in rilievo, nel caso delle Camere di commercio, le “giunte degli enti territoriali”.
Le Camere di commercio, poi, nemmeno rientrano tra gli enti di cui all' 2 comma 2bis
DL 101/13, che recita: “Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo
4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica. Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente. Per tali enti e organismi restano fermi gli adempimenti previsti dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del
2001”.
Le Camere di commercio non sono ordini o collegi professionali, né enti aventi natura associativa, ma “sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali” (art. 1 L. n. 580/93).
Qualora il legislatore avesse voluto includere le Camere di commercio tra gli enti di cui all'art. 2 comma 2bis D.L. 101/13 le avrebbe espressamente indicate, accanto agli ordini o collegi professionali ed agli enti aventi natura associativa.
Ciò detto, è pacifico tra le parti che il dott. all'epoca dei fatti fosse già in Pt_1
quiescenza: visto il divieto di legge lo stesso, quindi, avrebbe in ogni caso potuto ricoprire il ruolo di Presidente della Camera di commercio (che è organo di governo di tale pubblica amministrazione) solo a titolo gratuito.
11 La questione relativa alla legittimità o meno dell'art. 1, co. 1, del d.lgs. n. 219 del
25.11.2016 che ha previsto la gratuità di tale incarico appare, quindi, non rilevante nel presente giudizio, posto che comunque l'odierno ricorrente non avrebbe avuto diritto a compenso.
Il ricorso deve, quindi, essere respinto senza necessità di ulteriori considerazioni.
Le spese di lite, attesa la novità della questione e la peculiarità della circostanza che ha condotto alla reiezione della domanda, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Respinge il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Savona, 10.2.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
12