Sentenza 8 febbraio 2021
Rigetto
Sentenza 30 dicembre 2024
Inammissibile
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 30/12/2025, n. 10419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10419 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10419/2025REG.PROV.COLL.
N. 03923/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3923 del 2025, proposto da G. PO & Figli Trade s.r.l. (già PO AC e Figli S.p.a. e, prima ancora, PO AC e Figli S.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Colaci, con domicilio digitale presso il medesimo in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma;
contro
Comune di Maierato, non costituito in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 30 dicembre 2024, n. 10428, resa tra le parti.
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione orale, depositata dalla ricorrente;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il cons. ES GU, nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La G. PO & Figli Trade s.r.l. (già PO AC e Figli S.p.a. e, prima ancora, PO AC e Figli S.r.l.) ha domandato la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 30 dicembre 2024, n. 10428, di reiezione dell’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sez. I, 4 febbraio 2021, n. 252, con cui il T.a.r. ha rigettato il ricorso contro l’ordinanza adottata dal Comune di Maierato per ingiungere la demolizione di “ una struttura in ferro a protezione di una macchina a tecnologia avanzata e dei muri a gravità ” realizzati, in assenza di titolo abilitativo, presso l’azienda della PO AC e Figli S.p.a.
2. – Il Comune di Maierato, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
3. – Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. – Con la sentenza revocanda il Consiglio di Stato ha respinto i quattro motivi di appello proposti contro la sentenza di primo grado rilevando che:
i) il manufatto, costituito da un capannone per lo stoccaggio di profilati, costruito in acciaio e protetto da tutti i lati da un rivestimento in lamiera di alluminio, non era contemplato nel permesso di costruire rilasciato alla ditta (n. 3910/2009) e, costituendo un volume chiuso, con un significativo impatto visivo, funzionalmente destinato, in maniera stabile, alla protezione di un macchinario a servizio dell’attività industriale, richiedeva il permesso di costruire (cfr. § 4.1 ss. della sentenza, in part. § 4.1.4.);
ii) il muro, destinato non solo alla delimitazione della proprietà, ma anche per sostenere il terreno, richiedeva anch’esso il permesso di costruire, non tanto in sé o per i materiali da cui era composto, « quanto, piuttosto, [per] la tendenziale stabile funzionalizzazione ad uno scopo che produce una trasformazione significativa dell’ambiente circostante » (cfr. § 5 ss. della sentenza, in part. § 5.1.1.); a tutto concedere, sarebbe occorsa una SCIA che, comunque, non era stata presentata (cfr. § 5.1.2.);
iii) per ovviare al pregiudizio che, secondo la ditta, la demolizione avrebbe arrecato al prosieguo dell’attività aziendale, è possibile presentare un nuovo progetto che contempli la realizzazione di un muro di cinta e di contenimento conforme alla vigente normativa edilizia ed urbanistica (cfr. § 5.1.3 della sentenza);
iv) quanto alla lamentata omissione della comunicazione di avvio del procedimento preordinato all’adozione dell’ordinanza di demolizione, le considerazioni che precedono dimostrano, ai sensi dell’art.21 octies della l. 7 agosto 1990, n. 241, che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato e, del resto, la ditta aveva potuto replicare, anche nel giudizio d’appello, alle contestazioni, senza tuttavia scalfirne i presupposti.
5. – La domanda di revocazione è affidata a un unico complesso motivo (esteso da pagina 2 a pagina 10) con cui la ricorrente ha sostenuto che nella sentenza revocanda il Consiglio di Stato sarebbe incorso in sette errori di fatto, rilevanti ai sensi dell’art. 395, co. 4, c.p.c., così individuati:
i) il collegio non ha visto ed esaminato l’istanza di passaggio in decisione senza discussione con contestuale reiterazione della richiesta di una consulenza tecnica d’ufficio al fine di accertare la presenza delle condizioni per la sostituzione della sanzione ripristinatoria con altra volta a salvaguardare la funzionalità del complesso industriale e questa omissione ha determinato una grave violazione del diritto di difesa, che, da sola, giustifica la revocazione della sentenza;
ii) la suddetta attività istruttoria avrebbe evitato la commissione del terzo errore di fatto, appresso illustrato, e doveva essere disposta poiché la CTU richiesta avrebbe avuto carattere percipiente e si sarebbe configurata quale fonte diretta di prova, talché la mancanza si è risolta in una grave violazione del diritto di difesa;
iii) l’affermazione che “ Il manufatto non era contemplato nel progetto licenziato ”, contenuta nella sentenza, rappresenta un errore di fatto poiché l’attrezzatura a tecnologia avanzata e le scaffalature metalliche erano state previste negli elaborati autorizzati con il permesso di costruire n. 3910/2009, come prospettato in giudizio, da ultimo, con la memoria conclusionale depositata in sede di appello, dove pure è stato riprodotto il contenuto della perizia tecnica depositata nel secondo grado del giudizio;
iv) il quarto errore di fatto riguarda il muro di recinzione, che, come ribadito nella memoria conclusionale in appello, non è considerabile tecnicamente una costruzione, ha carattere provvisorio ed è asportabile in qualsiasi momento; comunque, la realizzazione di un muro di recinzione o di cinta, qual è quello in questione, non richiede il permesso di costruire se non superano in concreto la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia;
v) il quinto errore di fatto risiede nell’aver ravvisato un’ammissione dell’abuso nella dichiarazione della parte che per la realizzazione del muro di recinzione sarebbe bastata una SCIA, mentre questa affermazione mirava, di contro, a rilevare che l’assenza della SCIA avrebbe dovuto comportare, a tutto concedere, l’applicazione di una sanzione pecuniaria in luogo dell’ordine di demolizione;
vi) l’affermazione secondo cui la demolizione del muro non provoca danno all’azienda, potendo l’interessata presentare un nuovo progetto, è frutto di un’errata percezione della realtà poiché nel ricorso di primo grado e nell’atto di appello è stata soprattutto richiamato il pericolo connesso alla demolizione della scaffalatura facente parte dell’attrezzatura tecnologica, come pure chiarito nella memoria conclusionale in appello;
vii) il settimo errore di fatto attiene alla violazione delle garanzie procedimentali, di cui è stata spiegata la rilevanza anche nella memoria conclusionale in appello.
6. – I sette asseriti vizi-motivi revocatori sono tutti inaccoglibili, in quanto:
- quanto al primo motivo, la mancata espressa menzione nella sentenza dell’istanza di passaggio in decisione senza la preventiva discussione - la quale, in base al protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023 tra la Giustizia amministrativa, l’Avvocatura dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e le Associazioni specialistiche degli avvocati amministrativisti, ha l’unico scopo di limitare le presenze degli avvocati nelle sale di attesa e nelle aule di udienza (§ 2) e non è previsto contenga argomenti difensivi, onde non eludere i termini perentori di cui all’art. 73 c.p.a. – con tutta evidenza non costituisce un errore di fatto, tanto meno dirimente e decisivo ai fini della soluzione della controversia;
- il secondo motivo si esaurisce in una critica a una scelta istruttoria del collegio, che mai può costituire errore revocatorio, poiché, in coerenza con la ratio dell’impugnazione revocatoria, la nozione di errore di fatto va circoscritta all’ “ errore […] meramente percettivo (svista, puro equivoco) e che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa ” dell’organo giudicante (Corte cost., sentenze n. 89 del 2021 e n. 36 del 1991);
- i restanti motivi riguardano aspetti che hanno costituito altrettanti punti controversi della lite sui quali il Consiglio di Stato si è espressamente pronunciato (come visto al punto 4 della presente decisione) sicché, semmai, danno luogo a un ipotetico errore di giudizio che non è censurabile mediante revocazione ( ex multis , Cons. Stato, sez. II, 17 novembre 2025, n. 8966; sez. VI, 29 ottobre 2025, n. 8377; sez. V, 7 ottobre 2025, n. 7818) - e sollecitano inammissibilmente il giudice della revocazione a rivalutare l’intero thema probandum e decidendum (fra le tante, Cons. Stato, sez. II, 17 novembre 2025, n. 8967).
7. A tanto consegue l’inammissibilità del ricorso.
8. Non vi è luogo a rifusione delle spese del presente giudizio, in assenza di costituzione da parte del Comune, fermo restando il contributo unificato a carico del ricorrente.
9. La circostanza che l’inammissibilità della domanda di revocazione si fonda su ragioni manifeste integra i presupposti applicativi dell’art. 26, co. 2, c.p.a., secondo l’interpretazione datane dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr., tra le ultime, Cons. Stato, sez. II, 10 novembre 2025, n. 8773; sez. II, 22 maggio 2025, n. 4461; sez. IV, 13 gennaio 2022, n. 234; sez. IV, 12 aprile 2018, n. 2205; sez. IV, 30 gennaio 2017, n. 364, cui si rinvia ai sensi dell’art. 88, co. 2, lettera d), c.p.a. anche in ordine alle modalità applicative ed alla determinazione della sanzione), conformemente ai principi elaborati dalla Corte di cassazione (cfr., ex plurimis , sez. VI, n. 11939 del 2017; n. 22150 del 2016).
A tanto consegue il pagamento della sanzione nella misura di € 2.000,00 (cfr. sul punto, fra le tante, Cons. Stato, sez. II, n. 8773 del 2025 cit.; sez. II, n. 4461 del 2025 cit.; sez. IV, n. 2205 del 2018; n. 364 del 2017; cui si rinvia a mente dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.).
10. La condanna della parte ricorrente ai sensi dell’art. 26, co. 2, c.p.a. rileva, infine, anche agli eventuali effetti di cui all’art. 2, co. 2- quinquies , lettere a) e d), della legge 24 marzo 2001, n. 89, come da ultimo modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in revocazione come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese, fermo il contributo unificato a carico del ricorrente.
Condanna la società ricorrente, ai sensi dell’art. 26, comma 2, c.p.a., al pagamento della somma di € 2.000,00 (duemila/00), da versare secondo le modalità di cui all’art. 15 disp. att. c.p.a., mandando alla segreteria per i conseguenti adempimenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere
ES GU, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES GU | Vito Poli |
IL SEGRETARIO