Rigetto
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 23/05/2025, n. 4527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4527 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/05/2025
N. 04527/2025REG.PROV.COLL.
N. 08763/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 8763 del 2024, proposto da
LD TR, rappresentato e difeso dall'avvocato Tullio Gesuè Rizzi Ulmo, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
contro
Comune di Trentola Ducenta, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 4219/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 il Cons. Valerio Perotti e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso al Tribunale amministrativo della Campania, il sig. TR LD chiedeva che fosse accertata l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Trentola Ducenta in ordine all’istanza da questi presentata ex art. 5 n. 1 del d.lgs. n. 33 del 2013, unitamente all’obbligo della medesima amministrazione di provvedere in ordine alla menzionata istanza di accesso civico.
Costituitosi in giudizio, il Comune deduceva l’infondatezza del ricorso, insistendo perché fosse respinto.
Con successiva memoria datata 1° luglio 2024, parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere, dal momento che il Comune di Trentola Ducenta, con memoria di costituzione e risposta del 15 aprile 2024, aveva provveduto – seppur tardivamente – in ordine all’istanza di accesso civico del ricorrente, ritenendosi la comunicazione del difensore dell’ente, resa dell’ambito del giudizio, equiparabile ad un provvedimento espresso e motivato dell’amministrazione.
A tal punto il giudice adito dichiarava la cessazione della materia del contendere, compensando interamente tra le parti le spese processuali, in considerazione della risoluzione stragiudiziale della vertenza.
Avverso tale sentenza il sig. TR interponeva appello, limitatamente alla parte con la quale era stata disposta la compensazione delle spese di lite, sul presupposto che facessero difetto, nel caso di specie, i presupposti tassativi individuati dall’art. 92, comma 2, Cod. proc. civ. per la deroga al generale criterio della soccombenza, enunciato all’art. 91, comma primo Cod. proc. civ.
La compensazione, in particolare, rappresenterebbe un’ipotesi eccezionale che potrebbe essere disposta, al di là dell’ipotesi di soccombenza reciproca, solamente “ nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ”.
Tale principio sarebbe desumibile dai più recenti pronunciamenti della Corte costituzionale, in particolare dalla sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 che, pur dichiarando l’illegittimità dell’art. 92, comma 2 Cod. proc. civ. nella parte in cui tale disposizione non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano “ altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni ”, purtuttavia chiarisce che “ le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, le quali ultime quindi – “l’assoluta novità della questione trattata" ed il "mutamento della giurisprudenza
rispetto alle questioni dirimenti" - hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale ”.
A sua volta, deduce l’appellante, anche la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che pur alla luce dell’intervento dell’Alta Corte rimane fermo il principio che pone i criteri della soccombenza e della compensazione in rapporto di regola ed eccezione e che circoscrive quest’ultima nei ristretti margini di ulteriori fattispecie contraddistinte dai predicati della "gravità" e della "eccezionalità".
Nel caso in esame, deduce l’appellante, erroneamente il primo giudice non avrebbe fatto applicazione del principio della soccombenza cd. “virtuale”, in tal modo condannando il Comune resistente al pagamento delle spese processuali in favore “ della parte che secondo un giudizio prognostico della fondatezza delle domande proposte, aveva la ragionevole certezza di vedere accolte le proprie domande ”.
Violando un preciso obbligo processuale, il TAR non avrebbe provveduto ad effettuare una valutazione prognostica in ordine alla fondatezza delle ragioni del ricorrente, così da poter fondatamente valutare la sussistenza della cd. “soccombenza virtuale” dell’amministrazione sulla base delle prospettazioni allegate dalle parti, essendosi piuttosto limitato a disporre la compensazione sulla base di una motivazione del tutto apparente: invero, la ragione apparentemente fondante la compensazione (l’essersi risolta “ in via preliminare ” la vicenda sub iudice ) nulla ha a che vedere – per tabulas – con le ipotesi di “ assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ”, ovvero con una “ analoga grave ed eccezionale ragione ”.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Deve infatti ribadirsi, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale – dal quale il Collegio non ritiene, nel caso in esame, di doversi discostare – che nel processo amministrativo il giudice di primo grado dispone di ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese e, se del caso, al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle stesse, ovvero per escluderla, con l’unico limite, in pratica, che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio o disporre statuizioni abnormi.
Va altresì ribadito che la valutazione di merito sulla compensazione delle spese giudiziali non è sindacabile in appello, neppure per difetto di motivazione, essendo fondata su considerazioni di opportunità ampiamente discrezionali, non censurabili in sede di gravame se non nel caso di evidente irrazionalità ( ex pluribus , Cons. Stato Ad. plen., 24 maggio 2007, n. 8; V, 23 febbraio 2024, n. 1816; 16 maggio 2016, n. 1971; IV, 1° febbraio 2024, n. 1065; 31 gennaio 2024, n. 991; 30 dicembre 2020, n. 8517; II, 27 ottobre 2020, n. 6557; VI, 27 aprile 2022, n. 3320; 1° marzo 2021, n. 1720).
Non vengono peraltro evidenziate dall’appellante delle obiettive circostanze idonee a qualificare il capo della decisione impugnato come manifestamente irrazionale, ovvero abnorme, essendosi l’appellante limitato a censurare la mancata, analitica disamina delle ragioni a suo avviso previste – nel diverso processo civile – come legittimanti la deroga all’art. 91 Cod. proc. civ.
Questione del tutto diversa, va detto per mera completezza, in quanto non costituente oggetto del presente ricorso, è quella del rimborso del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari a norma dell'art. 13, comma 6- bis .1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che grava sempre sulla “ parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio ” ( ex multis , Cons. Stato, V, 19 luglio 2024, n. 6550; 4 giugno 2020, n. 3517).
Alla luce dei rilevi che precedono, l’appello va dunque respinto.
Nulla va invece disposto in ordine alle spese, non essendosi costituita in giudizio, ancorché ivi regolarmente evocata, la parte intimata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere, Estensore
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Perotti | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO